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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/02/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione I Civile
SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del giudice GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5019/2014 del Ruolo Generale promossa
D A
e (in qualità di eredi del fu Parte_1 Parte_2 Persona_1
originario attore), con l'Avv. S. Garrinella,
[...]
– attori
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e con l'Avv. A. Andrisano, Controparte_4 CP_5
- convenuti
E CONTRO
contumace, Controparte_6
– convenuta
NONCHE' CONTRO
, con l'Avv. M. Guarini, Controparte_7
- terzo chiamato
CONCLUSIONI delle Parti : come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle Parti.
Richiamate le note di trattazione scritta, depositate dalle Parti.
Richiamati tutti i provvedimenti resi nel corso del presente giudizio.
Rilevato che l'originaria Parte attrice (e per Essa le odierne Parti attrici) formulava le conclusioni seguenti : “- accertare in capo all'attore salvo l'eventuale consolidamento Persona_1 dei diritti per cui è stata disposta la tutela d'urgenza, la titolarità definitiva ed esclusiva del complesso delle situazioni giuridiche (specificate in narrativa), ricadenti sotto il nomen juris di jus sepulchri, ed in particolare la natura familiare dello jus sepulchri suddetto, in forza dei rapporti di consanguineità che legano l'attore al sig. nonché in Persona_1 Parte_3 ragione dell'atto di concessione del 12 marzo 1947 n. 62 – Repertorio del Comune di CP_7
, con il quale il Comune di ha concesso a in perpetuo, il
[...] CP_7 Parte_3
suolo cimiteriale di mq 14 al fine di costruire una tomba di famiglia;
- accertare che la scrittura privata (testamento) del 3 dicembre 1962 a firma è nulla ed in ogni caso Parte_3
inefficace, in quanto priva del requisito dell'autografia, nonché revocata dal testamento pubblico del
11 novembre 1964 – Notaio – Repertorio 664 ed incompatibile con l'istituto del sepolcro Persona_2 familiare;
- in subordine accertare la falsità della firma “ apposta in calce alla Parte_3
scrittura del 3 dicembre 1962; - accertare e dichiarare in ogni caso la carenza di titolarità di
, , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, in relazione al complesso delle situazioni giuridiche (specificate in narrativa) e ricadenti
[...] sotto il nomen di jus sepulchri, e relazionate all'atto di concessione di suolo cimiteriale del 12 marzo
1947 n. 62 – Repertorio del Comune di , in favore di Controparte_7 Parte_3 disponendo per l'effetto, l'estumulazione delle salme dei soggetti non legittimati, il ripristino, per quanto possibile, dello status quo antecedente alla costruzione della nuova cappella, ed in particolare il ripristino della precedente intestazione tombaria “ , il ripristino secondo la Parte_3
dislocazione originaria delle salme dei defunti del che i convenuti hanno Persona_1 proceduto a traslare senza consenso dell'attore, ponendo tutte tali spese a carico delle parti convenute;
- accertare per i fatti di cui in premessa la responsabilità congiunta e disgiunta di
, , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e conseguentemente condannare gli stessi, ciascuno per la propria responsabilità e/o in via
[...] solidale, al risarcimento, in favore del sig. del danno da liquidarsi in € Persona_1
51.000 o nella misura maggiore o minore che il Giudice vorrà determinare in via equitativa;
- condannare in via solidale i sig.ri , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , alla rifusione delle spese di lite e compensi di procedura”. [in Controparte_4 CP_5
corsivo le testuali conclusioni di Parte attrice]
Visto che Parti convenute hanno formulato le conclusioni seguenti : “--- 1) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte e comunque per tutte quelle che il G.U. dovesse rilevare e ritenere, il difetto di legittimazione attiva dell'odierno attore e comunque rigettare, anche nel merito, la domanda attorea così come proposta per essere infondata, sia in fatto sia in diritto, per tutte le ragioni sopra esposte e per quelle che dovessero essere ritenute dal G.U.; 2) In accoglimento della proposta domanda riconvenzionale accertare e dichiarare che il fu , e così alla sua Persona_3
morte e per effetto della stessa i di lui figli , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, e la di lui moglie hanno acquistato la piena ed
[...] Controparte_4 CP_5
esclusiva proprietà del diritto al sepolcro - inteso sia quale diritto di custodire in un sepolcro cimiteriale i resti mortali dei congiunti sia quale proprietà dell'edificio sepolcrale- per volontà/disposizione dell'originario concessionario signor in virtù di scrittura Parte_3
privata del 03.12.1962 e comunque dei rapporti di parentela tra il fu ed il fu Parte_3
per come previsto ed indicato nel relativo Regolamento dei Servizi Cimiteriali del Persona_3
comune di RA NA (BR) ovvero accertare e dichiarare che il fu , e così Persona_3
alla sua morte e per effetto della stessa i di lui figli , , Controparte_1 Controparte_2
, e la di lui moglie , hanno acquistato la piena Controparte_3 Controparte_4 CP_5
ed esclusiva proprietà del diritto al sepolcro inteso sia quale diritto di custodire in un sepolcro cimiteriale i resti mortali dei congiunti sia quale proprietà dell'edificio sepolcrale per intervenuta usucapione, ai sensi degli artt. 1158 e 1159 c.c. e comunque di ogni altra norma di legge e regolamentare nonché, ove dovesse occorrere, del Regolamento Comunale per i Servizi Cimiteriali del comune di RA F.na del 06.08.2012; 3) in subordine rispetto alla domanda precedentemente formulata accertare e dichiarare l'acquisto della piena ed esclusiva proprietà del diritto al sepolcro –inteso quale proprietà dell'edificio sepolcrale- per intervenuta usucapione, ai sensi degli artt. 1158 e 1159 c.c. e comunque di ogni altra norma di legge e regolamentare nonché, ove dovesse occorrere, del Regolamento Comunale per i Servizi Cimiteriali del comune di
RA F.na del 06.08.2012; 4) per l'effetto, una volta accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto dello jus sepulcrhi in capo agli odierni convenuti attori in riconvenzionale, ordinare al comune di RA F.na, ai sensi per gli effetti della normativa di riferimento nonché del
Regolamento Comunale per i Servizi Cimiteriali del 06.08.2012 e comunque di ogni altra norma di legge o di regolamento, l'aggiornamento della concessione in favore degli odierni convenuti e così in favore di , , , e anche nella loro Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
qualità di eredi del fu;
5) nella denegata e contestata ipotesi in cui il G.U. dovesse Persona_3
ritenere di accogliere la domanda formulata da parte attrice, accertare e dichiarare comunque
l'intervenuto acquisto della proprietà/titolarità, in favore dei sig.ri , , Controparte_1 CP_2
, e anche nella loro qualità di eredi del fu CP_3 CP_4 CP_5 Persona_3
dello jus sepulchri, quale diritto di custodire nel sepolcro cimiteriale i resti mortali dei
[...]
congiunti e anche al fine di farvi visita condannando, Persona_3 Controparte_8 contestualmente, l'attore ed il comune di RA F.na, in solido tra loro o per quanto ritenuto di ragione, alla rifusione delle spese sostenute e così al pagamento in favore dei signori di CP_1
, , e della complessiva somma complessiva
[...] CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 di € 26.000,00 -in ragione di 1/5 cadauno e così per euro 5.200,00- cadauno ovvero per quella maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta in definitiva oltre interessi e rivalutazione dal dì della domanda;
6) con condanna al pagamento della controparte di spese e competenze del presente giudizio.” [in corsivo le testuali conclusioni di Parti convenute].
Considerato che Parte terza chiamata ha concluso come segue : “a) Dichiarare il difetto di giurisdizione in favore dell'Autorità Giurisdizionale Amministrativa;
b) In subordine rigettare ogni domanda proposta contro il perché infondata in fatto e Controparte_7
diritto; c) In via ulteriormente subordinata ridurre ogni domanda formulata contro il
[...]
, nei limiti di giustizia;
d) Con vittoria delle spese processuali” [in corsivo Controparte_7
e maiuscolo le testuali conclusioni di Parte terza chiamata].
Rilevato che la convenuta benché regolarmente citata, rimaneva contumace. Controparte_6
Osserva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita integrale accoglimento.
1) Con atto di citazione del 26.11.2014, l'originario Attore conveniva, innanzi a questo Tribunale i
Sigg.ri , , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
(madre dei germani , nonché la sig.ra (litisconsorte-altra
[...] CP_1 Controparte_6
convenuta), per ivi sentire accogliere le conclusioni sopra testualmente riportate.
Parte attrice precisava e comprovava documentalmente che con atto di concessione n. 62 Rep. del
12.3.1947 il convenuto aveva concesso in perpetuo a (deceduto nel CP_7 Parte_3 1964) un suolo cimiteriale perché vi potesse edificare la tomba di famiglia, che veniva intestata a
. Parte_3
In detta edicola cimiteriale venivano seppelliti, fra gli altri, anche il padre dell'originario attore.
Quest'ultimo, tuttavia, nel 2013, in occasione di una visita al cimitero comunale del CP_7
convenuto, si avvedeva che la suddetta tomba era stata demolita e sostituita con un sepolcro intestato a – a seguito di una procedura amministrativa che – con tutta evidenza – è stata CP_1 CP_5
decisamente anomala e illecita.
Riferiva l'attore che il convenuto aveva autorizzato lo spoglio della tomba e la CP_7 Pt_3 sostituzione con il sepolcro – sulla scorta di una scrittura privata del 3.12.1962 CP_1 CP_5
(esibita evidentemente dai ON), priva di qualsivoglia valenza legale e a cui era stata apposta una firma falsa, giusta perizia grafologica espletata.
Invero, riferiva e provava l'attore che dieci giorni prima di morire con testamento Parte_3
pubblico per Notar da aveva revocato ogni precedente disposizione Persona_4 Controparte_7
testamentaria e indicato con precisione i propri eredi, escludendo da tale novero gli odierni ON
e ma includendovi l'originario attore, del quale gli attori in riassunzione Persona_1
sono legittimi successori.
2) Si costituivano i ON, contestando ed impugnando in toto gli assunti attorei, nonché dispiegando domanda riconvenzionale e assumendo che “c) successivamente ed in particolare nel lontano 03 dicembre del 1962 il predetto sig. (unico ed esclusivo titolare della Parte_3
concessione del suolo cimiteriale!) dichiarava, confermava e disponeva con apposita scrittura privata -a sua firma- che alla di lui morte l'edicola funeraria dovesse essere concessa e trasferita nella piena proprietà in favore del cugino di (padre e marito degli odierni Persona_3 CP_1
convenuti); [in corsivo e grassetto i testuali assunti dei ON].
In buona sostanza, i ON ritenevano di aver usucapito lo jus sepulchri dedotto nel presente giudizio, ritenendo che il possesso delle chiavi della tomba e la periodica visita a detta Pt_3
edicola cimiteriale potesse loro attribuire il diritto di demolire il preesistente manufatto e di modificarne anche l'intestazione.
Il tutto con il tacito assenso dell'Amministrazione comunale di , terza chiamata, Controparte_7
che si costituiva nel presente giudizio al fine di veder accolte le sopraestese conclusioni.
3) Con provvedimento di urgenza del 29.9.2014 questo Tribunale accordava all'originario attore la tutela di tutti i propri diritti sul sepolcro familiare, le cui chiavi di accesso erano già state riconsegnate in data 18.9.2014 a Parte originaria attrice. In data 21.12.2016, decedeva l'attore, lasciando quali eredi i figli Persona_1 [...]
e e la moglie , che decedeva il 4.3.2017. Parte_1 Parte_2 Persona_5
Gli unici eredi di sono, dunque, e Persona_1 Parte_1 Parte_2 odierni attori, che nel corso dell'udienza del 10.3.2017 legittimamente si costituivano nel presente giudizio e che non ne vanno estromessi.
4) A partire dall'udienza del 15.7.2022 la causa è stata trattata dall'odierna estensore, subentrata ai precedenti, che tentava una conciliazione della lite, formulando una proposta ex artt. 185 ss. c.p.c.
(accettata solo dalle Parti attrici), e che la spediva definitivamente a sentenza in data 15.11.2024, concedendo alle Parti i richiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 30.11.2024.
5) Parti convenute e Parte terza chiamata eccepivano la mancata qualità di eredi dei sig.ri
[...]
e chiedendone l'estromissione dal presente giudizio. Parte_1 Parte_2
In più, Parte terza chiamata chiedeva che questo Giudice rinunciasse a conoscere del presente giudizio, dichiarandosi incompetente per materia in favore del Giudice Amministrativo.
I) PRELIMINARMENTE, vanno rigettate le eccezioni sollevate dalle Parti convenute e dalla Parte terza chiamata.
Segnatamente :
A) SULL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA
La Corte di legittimità ricorda che, a norma dell'art. 386 c.p.c., la decisione della giurisdizione è determinata dall'”oggetto della domanda”, che è da identificare non già in base al criterio della c.d. prospettazione (ossia con riguardo alle deduzioni e alle richieste formalmente avanzate dall'istante), bensì sulla base del c.d. petitum sostanziale, il quale va identificato con la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex plurimis, Cass. Sez. Un., 25/2/2016, n.
3732; Cass., Sez. Un., 7/4/2015, n. 6916; Cass., Sez. Un., 5/7/2013, n. 16883; Cass., Sez. Un.,
11/10/2011, n. 20902; Cass., Sez. Un., 25/6/2010 n. 15323; Cass. Sez. Un., 5/3/2010, n. 5288; Cass.
Sez. Un., 3 gennaio 2007, n. 3; Cass., Sez. Un., 26/5/2004, n. 10180).
In tema di giurisdizione esclusiva, la cognizione del Giudice Amministrativo sussiste se la controversia coinvolge il contenuto dell'atto di concessione, ponendo in discussione il rapporto stesso nel suo aspetto genetico o funzionale e pertanto sia strettamente correlata alla cognizione sul rapporto concessorio, sottolineandosi la natura meramente residuale della competenza giurisdizionale del giudice ordinario (Cass. Sez. Un., 9842/2007).
Le Sezioni Unite del Supremo Collegio hanno, inoltre, evidenziato che le controversie inerenti ad atti o provvedimenti relativi a tale concessione che non attengano all'aspetto patrimoniale del rapporto, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. Sez.Un. 07/10/1994, n.
8197; Cass. Sez. Un. 16/01/1991, n. 375; Cass. Sez. Un. 27/07/1988, n. 4760, posto che “il discrimine fondamentale per la determinazione del giudice fornito di giurisdizione deve dunque essere individuato nella posizione giuridica che il privato interessato fa valere, che implica la giurisdizione del giudice amministrativo allorché la controversia riguardi una fase procedimentale precedente o, comunque, concernente il provvedimento attuativo del beneficio;
al contrario, nei casi in cui il rapporto concessorio di una delle parti con la Pubblica Amministrazione costituisca il semplice presupposto storico della controversia tra i privati che non coinvolge in alcun modo
l'amministrazione, un problema di difetto di giurisdizione del giudice ordinario non si può neppure porre (cfr. in tal senso, in generale, Cass. Sez. Un. 4/2/1993, n. 1392; Cass. Sez. Un., 8/1/1992 n.
114; Cass. Sez.Un., 19/4/1990, n. 3269)”.
Ciò che non è avvenuto nel caso di specie, laddove l'originario attore e le Parti attrici in riassunzione hanno chiesto al Tribunale di conoscere dell'aspetto patrimoniale del rapporto dedotto in giudizio.
Dunque, va respinta ogni eccezione di incompetenza di questo Giudice.
B) SULL'ECCEZIONE DI ESTROMISSIONE DAL PRESENTE GIUDIZIO DELLE PARTI ATTRICI IN
RIASSUNZIONE
Il diritto di sepolcro, ossia il diritto alla tumulazione in un determinato luogo, nel caso di sepolcro ereditario, spetta, in base a trasferimenti inter vivos o mortis causa, anche a soggetti estranei alla famiglia;
mentre, nel caso di sepolcro gentilizio o familiare (noto anche come sepolcro iure sanguinis), tale essendo costituito dalla volontà del fondatore, il diritto spetta ai soli familiari, i quali lo acquistano iure proprio sin dal momento della nascita.
Per quanto attiene al diritto primario al sepolcro, esso si distingue in sepolcro ereditario e sepolcro gentilizio o familiare.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che “nel sepolcro ereditario lo ius sepulchri si trasmette nei modi ordinari, per atto inter vivos o mortis causa, come qualsiasi altro diritto, dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, mentre in quello gentilizio
o familiare – tale dovendosi presumere il sepolcro, in caso di dubbio – lo ius sepulchri è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari di esso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure sanguinis e non iure successionis, e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione mortis causa (cass. civ., sez. unite, 28 giugno 2018, n. 17122).
Nel caso di specie, trattandosi di sepolcro familiare, che si trasformerà in ereditario solo alla morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiare del fondatore gli eredi legittimi Parte_3 dell'originario attore hanno pieno diritto di stare in giudizio e non ne vanno estromessi.
II) SUL DIRITTO DI SEPOLCRO. SEPOLCRO FAMILIARE E SEPOLCRO EREDITARIO.
Il diritto di sepolcro, avente ad oggetto il potere di collocare le salme in un determinato sepolcro, si collega alla qualità di appartenente a una determinata famiglia (sepolcro familiare), ovvero a quella di eredi del fondatore (sepolcro ereditario). (Cfr. Cass. sent. n.4830/1997)
Nel sepolcro familiare (destinato dal fondatore sibi familiaeque suae) l'appartenenza alla famiglia è, dunque, presupposto indispensabile per l'acquisto del diritto, sempre che il fondatore non abbia diversamente disposto.
Il sepolcro è, invece, ereditario, qualora il fondatore lo abbia destinato ai propri eredi (sibi haeredibusque suis) in considerazione, appunto, di tale loro qualità.
Generalmente, dall'interpretazione dell'atto di concessione, che dello ius sepulcri è fondamento, si riesce a qualificare il sepolcro come sepolcro ereditario (laddove l'atto di concessione comunale è stato stipulato "per sé e per i propri eredi" e si prevede che il diritto d'uso passi alla morte del concessionario agli eredi "nei modi indicati dal codice civile"), o come familiare.
Se si accerta che il sepolcro è ereditario, è concepibile, infatti, che l'attuale titolare del diritto
(subentrato al fondatore jure haereditatis) vi accolga salme di persone estranee alla famiglia di origine, beninteso nei limiti della propria quota (il sepolcro ereditario può divenire, infatti, oggetto di comproprietà quando venga ad appartenere a più persone a titolo di successione mortis causa; ed è perciò soggetto allo stesso regime della comunione dei beni).
Diversa è certamente la soluzione se si tratta, invece, di sepolcro familiare, attesi i caratteri sopra delineati.
Invero, nel caso di sepolcro familiare, la titolarità dello jus sepulcri spetta ai componenti la famiglia del fondatore, legati al medesimo jure sanguinis, sempre che il fondatore non abbia diversamente disposto.
Infatti, la volontà del fondatore è sovrana, potendo senza limiti restringere od ampliare la sfera dei beneficiari del diritto e determinare entro quali limiti vada intesa la "famiglia" ai fini della titolarità di tale diritto. Detta volontà può essere manifestata in qualsiasi forma, purché in maniera non equivoca, e può risultare anche indirettamente, in base ad elementi indiziari presuntivi. (Cfr. Cass. sent. n.532/1979; sent. n.727/1977)
Tradizionalmente si è sempre distinto il "diritto al sepolcro cd. ereditario" sia dal "diritto primario al sepolcro cd. familiare o gentilizio", sia dal cd. "diritto secondario di sepolcro" (Cfr., , CP_9
Sez. Distaccata di Torremaggiore, 22 dicembre 1992, in Foro It., 1993, I, 2375; Cass. 29 maggio
1990, n. 5015, in Giust. Civ., 1990, I, 2547; Appello L'Aquila, 6 giugno 1984, in Giust. Civ., 1985,
I, 211; Trib. Lucera, 28 giugno 1975, in Giur. merito, I, 11; App. Torino, 29 dicembre 1956, in Giust.
Civ. Mass. app., 1956, 96; Trib. Vercelli, 11 maggio 1956, in Giur. It., 1957, I, 2, 810; Cass. Sez. 2,
27 giugno 1974 n. 1920, in Dir. Eccl., 1975, II, 19; Cass. Sez. 2, 5 luglio 1979, n. 3851, in Mass.
1979).
In ogni caso, gli odierni ON non hanno alcun titolo sul sepolcro da loro Pt_3
illecitamente demolito, con la concorrente responsabilità del convenuto, in quanto Essi non CP_7
sono né eredi legittimi né familiari delle odierne Parti attrici e dell'originario attore.
III) SULLA RESPONSABILITA' E GRAVISSIMA NEGLIGENZA DEL CONVENUTO. CP_7
Con la novella n. 285 del 1990 e l'art. 93 del Regolamento di Polizia Mortuaria si è affermato che "Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari;
(...) Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali".
Sulla scorta di tale disposizione legislativa, diventa più difficile configurare l'ipotesi di libera cessione del diritto al sepolcro, salvo attraverso la cessione o la voltura della concessione o il rilascio di una nuova concessione, ove possibile e nei modi previsti.
Non si comprende, pertanto, qualche procedura amministrativa abbia potuto portare alla autorizzazione della demolizione della tomba per edificare al suo posto la tomba Pt_3
– . CP_1 CP_5
Né in corso di giudizio il convenuto ha alcunché provato sul punto, confermando al contrario CP_7
il proprio comportamento illecito ed arbitrario.
La Dottrina e la Giurisprudenza sia recente che più datata (Pretura , 28 aprile 1984, Per_6 Per_7
c. , in Rass. dir. civ., 1985, 1126; in giurisprudenza Trib. Torino, 11 marzo 1996, in Foro It., Per_8
1966, I, 1158) hanno univocamente affermato che la natura giuridica del diritto secondario di sepolcro
è quella di un diritto “personalissimo”.
IV) SUL DIRITTO ATTOREO ALLA TUTELA E ALLA CONSERVAZIONE DEL SEPOLCRO. Per la ricostruzione giuridica della fattispecie, si rende necessario, innanzitutto, individuare il momento in cui sorge il diritto sul sepolcro: tale momento, sia per il diritto sul sepolcro ereditario, sia per quello familiare, lo si rinviene nella concessione amministrativa, rilasciata dalla Pubblica
Amministrazione su un'area di terreno facente parte di un Cimitero Comunale.
Le concessioni previste dall'art. 90 del Regolamento di Polizia Mortuaria sono rilasciate dal Sindaco, per fini non di lucro né di speculazione, per un tempo determinato non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
Di regola i sepolcri sono edificati nei cimiteri, aree qualificate demaniali dal secondo comma dell'art. 824 c.c. e la specifica Concessione Comunale costituisce, in capo al concessionario e nei confronti degli altri privati, un diritto soggettivo perfetto, di natura reale, assimilabile al diritto di superficie .
Dottrina e Giurisprudenza concordano nel ritenere che il diritto al sepolcro assume la configurazione di "sepolcro familiare", in quanto il fondatore imprime un vincolo alla destinazione, attribuendo il diritto ad essere inumato nel suo sepolcro, solo ai suoi familiari (legittimi) con i quali costituisce una comunione pro indiviso ed indivisibile (In tal senso, Pretura di Macerata, ord. 6 giugno 1992 e Pretura
Lucera, sez. distaccata di Torremaggiore, sent. 22 dicembre 1992, in Gazz. Notarile 1993, 685 e 688;
Cons. Stato, sez. V, 13 maggio 1991, in Giust. Civ. 1992, I, 1113; Cass. Sez. II, 4 maggio 1982 n.
2736, in Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 5; Cass. Sez. II, 8 gennaio 1982 n. 78, in Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 1; Trib. Roma 27 maggio 1980, in Foro It. 1980, I, 2022; Cass. Sez. II, 24 gennaio 1979, n. 532).
Secondo la Suprema Corte, (Cfr., Cass. 29 maggio 1990, n. 5015, in Giur. civ., 1990, I, 2547) e altri
Giudici di merito (Cfr., Appello L'Aquila, 6 giugno 1984, cit.: Trib. di Torino 11 marzo 1966, in Foro
It., 1966, I, 1155), ancora una volta, "il cd. diritto primario al sepolcro familiare", soltanto con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari legittimi, designati dal fondatore, "si trasforma da familiare in ereditario".
Concretamente avviene che con la morte dell'ultimo superstite legittimo cessa il vincolo di destinazione impresso sul bene-sepolcro e, pertanto, si estingue il limite alla libera circolazione del diritto, fino a quel momento, concesso solo a favore dei successori legittimi del fondatore.
Si può convenire con un ancor recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “per distinguere lo "jus sepulchri iure sanguinis" da quello "iure successionis" occorre interpretare la volontà del fondatore del sepolcro al momento della fondazione, essendo indifferenti le successive vicende della proprietà dell'edificio nella sua materialità e, in difetto di disposizione contraria, ritenere la volontà di destinazione del sepolcro "sibi familaeque suae". Accertato dal giudice di merito questo carattere, il familiare acquista, "iure proprio", il diritto al sepolcro imprescrittibile ed irrinunciabile, fin dal momento della nascita e non può trasmetterlo né per atto "inter vivos", né
"mortis causa". Quindi si costituisce tra i contitolari una particolare forma di comunione, destinata a durare sino al venir meno degli aventi diritto, dopo di che lo "jus sepulchri" si trasforma da familiare in ereditario”. (Così, Cassazione civile, sez. II, 29 settembre 2000, n. 12957)
E, ancora, la Cassazione aveva precedentemente chiarito che “può parlarsi di sepolcro familiare in presenza di un bene giuridico autonomo, collocato sopra o sotto il suolo cimiteriale, ove possano essere tumulate, nei singoli loculi che ne costituiscono parte non separabile, le salme dei defunti appartenenti alla famiglia del fondatore” (Cass., sez. II, 22 maggio1999, n.5020).
V) SULLE PRETESE DI COEREDI E FAMILIARI NON CONSANGUINEI, NÉ DISCENDENTI DEL
FONDATORE.
Ancor più illuminante, per il caso che ci occupa, è la pronuncia n. 8851 dell' 8 settembre 1998, resa dalla Suprema Corte, per risolvere il caso concreto di due privati (figlia e nipote del fondatore della tomba), che con una scrittura privata avevano convenuto che il diritto di sepoltura nella tomba fatta costruire dal loro rispettivo nonno e padre, morto nel 1894, spettasse, oltre che a loro due, soltanto al marito della prima, ai figli della stessa e ai figli della seconda.
Ebbene, in tale caso la Corte d'Appello, anzitutto, allineandosi ad una distinzione risalente al diritto romano e tuttora utilizzata senza sostanziali contrasti dalla dottrina e dalla giurisprudenza (vedi, per quest'ultima, Cass. sent. 27.6.1974 n. 1920, 5.7.1979 n. 3851, 16.2.1988 n. 1672; v. le sentenze n.
727 del 18.2.1997 e n. 5015 del 29.5.1990) ha correttamente deciso che il sepolcro "de quo", in assenza di una specifica diversa volontà del suo fondatore, doveva presumersi di carattere non ereditario bensì "familiare", cioè destinato dallo stesso a sé e alla propria famiglia e non a sé e ai propri eredi.
E la Corte di Cassazione ha ribadito, sul punto, che, nel caso specifico, la titolarità dello "ius sepulchri", sottraendosi alle regole della successione ereditaria, spettava ai componenti la famiglia del fondatore, legati al medesimo "iure sanguinis", anche se non ancora nati al momento della sua morte, senza poter essere trasmessa per atto tra vivi o per successione "mortis causa", dal che l'indisponibilità del diritto da parte delle eredi del fondatore e l'inefficacia, quindi, nei confronti dei componenti della famiglia del fondatore della scrittura privata, con cui le predette avevano limitato il diritto di sepoltura a loro stesse, al marito di una di loro e ai propri figli.
Così che, “è inefficace l'accordo con il quale alcuni discendenti di un fondatore di una tomba familiare limitano il diritto degli altri ad esservi sepolti perchè, in assenza di diversa volontà di esso, tale diritto si trasmette "iure sanguinis" alla famiglia del fondatore, anche ai "nondum nati" alla sua morte, e non ai suoi eredi, che quindi non possono, in tale qualità, disporne.”
Di qui l'inconsistenza delle argomentazioni basate, "tout court", sul postulato della trasmissibilità, in ogni caso, per via ereditaria del diritto di sepoltura, stante l'assunto che “è inefficace l'accordo con il quale alcuni discendenti di un fondatore di una tomba familiare limitano il diritto degli altri ad esservi sepolti perché, in assenza di diversa volontà di esso, tale diritto si trasmette iure sanguinis alla famiglia del fondatore, anche ai nondum nati alla sua morte, e non ai suoi eredi, che quindi non possono, in tale qualità, disporne.”
Per dimostrare quanto sia consolidato tale orientamento della Corte di Cassazione, ricordiamo anche una precedente sentenza (n. 5547 del 19 maggio 1995), secondo cui “la costituzione di un sepolcro familiare, ove non risulti una diversa volontà del fondatore, conferisce il diritto alla sepoltura (ius inferendi mortuum in sepulchrum) al fondatore medesimo ed a tutti i suoi discendenti, facenti parte della famiglia, per cui (salva l'eventuale contraria volontà del fondatore) anche i discendenti di sesso femminile, benché coniugati e con diverso cognome, acquistano (iure proprio) il diritto alla sepoltura in quanto facenti parte della famiglia, nella cui cerchia, avuto riguardo al significato semantico del termine generalmente usato ed accetto, debbono farsi rientrare tutte le persone del medesimo sangue
o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi il medesimo cognome.”
E, sempre, la Corte di Cassazione (sent. 30 maggio 1997, n. 4830) ha ritenuto che “mentre nel sepolcro cosiddetto «familiare» (destinato dal fondatore sibi familiaeque suae) l'appartenenza alla famiglia è presupposto indispensabile per l'acquisto del diritto alla sepoltura, sempre che il fondatore non abbia diversamente disposto, nel sepolcro ereditario quest'ultimo si limita a compiere una mera destinazione del diritto di sepoltura ai propri eredi (sibi haeredibusque suis) in considerazione di tale loro qualità, con la conseguenza che ciascuno di essi (subentrandogli iure haereditatis) è legittimato alla tumulazione di salme estranee alla famiglia di origine (nella specie, quella del coniuge), entro i limiti della propria quota ereditaria.”
Nessun dubbio, dunque, che l'orientamento dei Giudici di legittimità e di merito sia ormai consolidato e costante nell'escludere la divisibilità della comunione e la trasmissibilità del relativo diritto d'uso a terzi non legati "iure sanguinis" al fondatore (sentt. 3311-1984, 78-1982, 532-1979, 4282 e 727 del
1977).
Non solo. Ma “il dubbio sul carattere familiare o ereditario del sepolcro deve risolversi, in assenza di specifiche determinazioni del fondatore (sul punto, sovrano), nel primo senso, tale dovendosi presumere essere stata la sua volontà ” (Cass. 727-1977, 2709-1975, 714-1974, tra le tante).
Pertanto, beneficiari del diritto di essere sepolti nella tomba di famiglia sono solo i discendenti del fondatore, senza possibilità che un erede del fondatore possa disporre il trasferimento della propria quota con atto fra vivi (ad esempio con una scrittura privata o lettera di disposizioni testamentarie), se sono in vita diretti discendenti del fondatore.
Vale la pena di sottolineare ancora che “lo ius sepulchri è diritto reale con peculiari caratteristiche, avente ad oggetto il potere di collocare le salme in un determinato sepolcro e, qualora trattisi di sepolcro cosiddetto familiare, la sua titolarità spetta, in mancanza di una contraria volontà del fondatore, a tutti coloro che (come anche i collaterali) sono a lui legati da vincoli di sangue, determinandosi, tra i vari titolari, una comunione indivisibile con la conseguenza che resta escluso ogni potere di disposizione del diritto da parte di taluni soltanto di essi ed anche dello stesso fondatore, così come il potere di alcuno dei titolari di vietare, consentire o condizionare l'esercizio dello ius inferendi in sepulchrum spettante agli altri contitolari.” (Così, Cass. sent. n.519 del 27 gennaio 1986)
Solo allorché saranno venuti meno tutti i componenti della cerchia familiare, si estinguerà la classe degli aventi diritto alla sepoltura e lo ius sepulchri si trasformerà in ereditario e diverrà trasmissibile per successione mortis causa. (Cass. sent. n.5015 del 29 maggio 1990)
Molto determinante, in tal senso, è la appena citata sentenza della Cassazione n.5015 del 29 maggio
1990, in cui è stato stabilito che “lo ius sepulchri, che nel sepolcro ereditario si trasmette nei modi ordinari per atto inter vivos o mortis causa dall'originario titolare come qualsiasi altro bene, anche
a persone non facenti parte della famiglia, invece, nel sepolcro gentilizio o familiare (carattere quest'ultimo, da presumersi in caso di silenzio o anche se vi sono dubbi al riguardo) è attribuito in base alla volontà del testatore in stretto riferimento alla cerchia dei familiari presi in considerazione come destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dal momento della nascita, per il solo fatto di trovarsi con il fondatore in quel determinato rapporto previsto nell'atto di fondazione o desunto dalle regole consuetudinarie, in ogni caso iure sanguinis e non iure successionis, e dando luogo ad una particolare forma di comunione fra contitolari, senza poter essere trasmesso per atto tra vivi né per successione mortis causa, né perdendosi per prescrizione o rinuncia;
detto diritto si trasforma da familiare in ereditario solo con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto per l'ulteriore trasferimento alle ordinarie regole della successione mortis causa.”
La Corte prosegue, poi, affermando che “nel sepolcro gentilizio o familiare (carattere questo da presumersi nel caso di silenzio o anche di solo dubbio al riguardo), la identificazione è fatta in base alla volontà del fondatore in stretto riferimento alla cerchia dei familiari presi in considerazione come destinatari del sepolcro eretto: il diritto del singolo si acquisterà "iure proprio" sin dal momento della nascita, non potrà essere trasmesso né per atto tra vivi né per successione "mortis causa", non si perde per prescrizione o rinunzia, e inoltre dà luogo a una particolare forma di comunione tra i contitolari, che non va confusa con la comunione di proprietà o di altro diritto reale del bene. Mancando da parte del fondatore la indicazione dei destinatari del sepolcro familiare, in base a norme consuetudinarie di remota origine viene riconosciuto il diritto ad esservi seppelliti a tutti i discendenti maschi del fondatore per linea maschile e loro mogli, alle discendenti femmine per linea maschile rimaste nubili, con l'esclusione in ogni caso dei mariti delle discendenti femmine e dei collaterali, anche se fratelli del fondatore, a meno che, limitatamente però a questi ultimi, il fondatore sia morto senza figli o altri discendenti. Il diritto di esservi inumato o tumulato si acquista, in conclusione, per il solo fatto di trovarsi in quel determinato rapporto col fondatore, previsto nell'atto di fondazione o desunto dalle regole tradizionali sopra ricordate, in ogni caso "iure sanguinis" e non
"iure successionis".”
Pur essendo i sepolcreti beni in commercio, sono fatti salvi sia il rispetto della destinazione loro originariamente impressa, sia i diritti dei fondatori e loro discendenti, ove i sepolcri siano stati destinati “sibi suisque”.
Ai fondatori ed ai loro discendenti, facenti parte della famiglia, compete, oltre al diritto di esservi seppelliti, quello di veder rispettato il pari diritto degli altri contitolari e dei loro discendenti ("jus inferendi mortuum in sepulchrum"); mentre nel sepolcro non possono essere introdotte salme di persone estranee alla famiglia, appartenendo il diritto di sepoltura, pro indiviso, solo a tutti i membri della famiglia stessa.
All'uopo la Giurisprudenza comunemente afferma - anche nel rispetto del significato semantico generalmente usato ed accetto - che la famiglia, del fondatore o dei fondatori, è costituita da un nucleo sociale formato da persone del medesimo sangue o legato tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi lo stesso cognome, salva l'eventuale contraria volontà dei fondatori stessi, ai quali è riconosciuta la facoltà di ampliare o restringere la sfera di beneficiari del diritto: così che, ove nessuna diversa volontà sia stata manifestata, in forma espressa o tacita, dai fondatori, deve necessariamente ritenersi che tutti i componenti della famiglia, aventi vincoli di sangue con i fondatori - anche se con diverso cognome - abbiano diritto di essere ospitati nel sepolcro familiare. Ricordando la già citata sentenza della Cassazione n. 12957 del 29 settembre 2000, si deve ritenere che “nel caso in cui manchi una diversa volontà espressa del fondatore, il sepolcro si deve presumere destinato "sibi familiaeque suae", per cui il diritto alla sepoltura spetta "iure sanguinis" a tutti i discendenti del fondatore medesimo nonchè ai rispettivi coniugi, indipendentemente dalla sorte che l'edificio sepolcrale subisca per diritto successorio.”
Orientamento questo, consolidato sin dalla sentenza n.1672 del 1988, ove leggiamo che “il sepolcro, in assenza di specifiche determinazioni del fondatore, si presume avere carattere familiare”.
Ma anche i Giudici di merito (Cfr., Trib. Lanciano, 11 luglio 1985) da anni convengono che “il diritto al sepolcro si presume trasmissibile non a tutti i successori del fondatore (sepolcro ereditario) ma solo alle persone a lui legate da vincoli di sangue e/o di nome (sepolcro familiare).”
Si può concludere citando un'antica pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 78 dell'8 gennaio
1982) a riprova dell'orientamento consolidato e costante, che si è sopra illustrato, secondo cui “la costituzione del sepolcro familiare ricorre quando il fondatore abbia espresso la volontà di riservare lo ius sepulcri ai componenti della sua famiglia, così come da lui intesa, ma sempre nei limiti di un legame derivante da un rapporto di consanguineità, entro i quali si determina una comunione indivisibile, implicante la indisponibilità del diritto da parte di uno o di alcuni dei titolari od aventi causa degli stessi (nella specie: il supremo collegio enunciando il surriportato principio, ha cassato la decisione del giudice del merito che aveva riconosciuto lo ius sepulcri in una tomba gentilizia a soggetti non legati da vincoli di sangue al fondatore).”
In mancanza di una espressa volontà del fondatore, il sepolcro si presume avente carattere familiare e non ereditario, in cui possono godere dello ius sepulcri solo i discendenti del fondatore, e che non può essere oggetto di disposizioni fra vivi, nel senso di poter destinare ad altri soggetti la possibilità di sepoltura. Solo alla morte dell'ultimo diretto discendente del fondatore il diritto sul sepolcro si trasmettere per via ereditaria, secondo le normali regole della successione mortis causa.
Dunque, in assenza di precise disposizioni del fondatore della tomba, essa si presume familiare ed ivi possono trovare sepoltura solo i diretti discendenti del defunto fondatore e i coniugi degli stessi.
Solo alla morte dell'ultimo diretto discendente del fondatore, la tomba sarà ereditata per le vie normali.
Nessun atto di disposizione è attualmente ammissibile, che rimarrebbe privo di efficacia.
VI) SULLA PRESUNTA USUCAPIONE IN FAVORE DEI CONVENUTI.
E' stato ampiamente provato e documentato che le Parti convenute non hanno compiuto pacificamente e indisturbatamente le attività idonee ad affermare in modo univoco il dominio esclusivo sul sepolcro cimiteriale oggetto del presente giudizio, con ciò escludendo qualsiasi forma di esercizio dell'altrui concorrente signoria.
Per contro, è pacifico che Parti attrici (compreso l'originario attore, poi dceduto) hanno compiuto atti d'esercizio del diritto incompatibili con il possesso animo domini degli aspiranti usucapenti.
Gli odierni ON hanno semplicemente utilizzato e detenuto, ma mai posseduto, il sepolcro cimiteriale sopra descritto;
mentre, i Proprietari ed odierne Parti attrici nel tempo hanno sempre vigilato sul bene ottenuto in concessione dalla Parte terza chiamata, avvedendosi inoltre dell'illecita usurpazione.
I ON non sono, pertanto, divenuti per usucapione ex art. 1158 c.c. proprietario esclusivi del bene per cui è causa, descritto in premessa narrativa.
Infatti, nel caso di specie, è di assoluta evidenza che non sussistono i presupposti richiesti dalla legge, affinché si compia l'usucapione del diritto di proprietà su di un bene immobile : il possesso non è stato pacifico, pubblico, continuo e non interrotto per oltre 20 anni, né vi è stata inerzia delle odierne
Parti attrici nella gestione economica e pratica della cosa. Il possesso c.d. ad usucapionem (ex art.1158 c.c.) deve essere continuo, ininterrotto e non viziato da violenza o clandestinità, ovvero esercitato pubblicamente e in modo visibile, per così dire, “alla luce del sole”.
Inoltre gli aspiranti usucapenti hanno semplicemente detenuto e poi demilito il bene immobile stesso, mai configurandosi un possesso esclusivo (uti dominus) e senza opposizione per il tempo utile ad usucapire.
Nel caso di specie, le Parti proprietarie (o, meglio, concessionari del bene), che secondo i ON sarebbe usucapiendo, hanno costantemente eccepito le proprie ragioni nel momento in cui gli odierni
ON hanno esteriorizzato le attività corrispondenti all'esercizio della proprietà (e dell'usurpazione) sul fabbricato de quio, dimostrando tutt'altro che disinteresse per il bene stesso.
(Cfr., Cass. n. 6997 del 17.7.1998, in Giust. civ. Mass., 1998, p.1547)
Dalle Parti attrici sono stati costantemente dispiegati atti tali da interrompere e/o bloccare la pretesa usucapione, dimostrando ancora una volta di avere concreto interesse e cura per il bene immobile stesso.
La Cassazione con sentenza n. 10620/2020 ha affermato che il comproprietario di un bene immobile possa usucapire il bene comune, quando compia atti e comportamenti che contrastano con il possesso altrui e che, invece, manifestano la sua intenzione di agire quale esclusivo proprietario.
Ciò non si attaglia al caso di specie e non è nemmeno avvenuto nel caso stesso.
La ancor recente sentenza Cass. 26 maggio 2022, n. 17141 ribadisce un orientamento consolidato della Giurisprudenza di legittimità, secondo cui chi “pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare, non solo di averne goduto in via d'esclusività, ma di averlo fatto apertamente, così da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus” (ex multis, C. Cass., Sez 2, n. 12260,
20.8.2002, Rv. 556970; C. Cass., Sez. 2, n. 9903, 28.4.2006, Rv. 592523; C. Cass., Sez. 2, n. 19478,
20.9.2007, Rv. 599374; C. Cass., Sez. 2, n. 17462, 27.7.2009, Rv. 609159; C. Cass., Sez. 6 n. 24781,
19.10.2017, Rv. 646754; C. Cass., Sez. 2, n. 10734, 4.5.2018, Rv. 648439).
La Corte di Cassazione ormai univocamente afferma che “in tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale continuo ed ininterrotto - attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché - in materia di usucapione - il comportamento del possessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo”.
E ciò, come detto, non si è verificato nel caso di specie Nel presente giudizio non è risultato in modo univoco e sufficientemente preciso che le Parti convenute abbiano avuto l'autonomo ed esclusivo godimento dei beni oggetto di causa, di cui pretenderebbero di essere divenute esclusive proprietarie (rectius, concessionarie).
Al contrario, il comportamento di Parti attrici si è sostanziato per alcuni versi in un mero atteggiamento di tolleranza, pur se di estrema tutela verso i propri beni, risultando così, ai fini dell'usucapione, non acclarata e comprovata la manifestazione del dominio esclusivo sulla “res” da parte dei ON attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Le osservazioni fin qui svolte sono già decisamente assorbenti di ogni ulteriore questione di merito ed eccezione, evidenziata e sollevata dalle Parti.
Ciò posto, la domanda attorea va integralmente accolta e, per l'effetto, va riconosciuta l'integrale soccombenza delle Parti convenute e Terza chiamata, in solido fra loro.
In applicazione del principio di soccombenza, dette Parti vanno condannate anche alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle Parti attrici.
⬧⬧⬧
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
(in qualità di eredi del fu originario attore), Parte_2 Persona_1 con l'Avv. S. Garrinella, contro Controparte_1 Controparte_2
e con l'Avv. A. Controparte_3 Controparte_4 CP_5
Andrisano, e contro contumace, nonché, contro il terzo chiamato Controparte_6 [...]
, con l'Avv. M. Guarini, così provvede : Controparte_7
1) Accoglie integralmente la domanda attorea, perché fondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, conferma il possesso in capo a Parti attrici delle chiavi del sepolcro familiare, già riconsegnate in data
18.9.2014;
2) Condanna i ON, e il tutti in solido fra Controparte_6 Controparte_7 loro, pagamento in favore di Parti attrici dell'importo complessivo di euro 60.000, quale risarcimento per l'azione di spoglio e violazione del sepolcro familiare;
Pt_3
3) Condanna, altresì, le Parti convenute e la Parte terza chiamata, in solido fra loro, al ripristino della nuova intestazione del sepolcro in luogo della sostituita intestazione;
Pt_3 CP_1
4) Condanna i ON, e il tutti in solido fra Controparte_6 Controparte_7
loro, a provvedere alla tumulazione della salma di , esumata e non riseppelita, e di Persona_9 altre salme eventualmente estromesse dal sepolcro della Famiglia ad opera dei ON Pt_3
tutti, di e del;
Controparte_6 Controparte_7
5) Condanna, per l'effetto, le Parti convenute e la Parte terza chiamata, in solido fra loro, al pagamento delle spese e competenze di lite in favore delle Parti opponenti, che liquida in complessivi euro 20.000 per onorari e ad euro 1.000 per spese, oltre contributo forfetario e oneri fiscali come per legge, con distrazione in favore del Procuratore antistatario.
Brindisi, 19 febbraio 2025
Il GOP
(Avv. Rosanna Cafaro)
Sezione I Civile
SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del giudice GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5019/2014 del Ruolo Generale promossa
D A
e (in qualità di eredi del fu Parte_1 Parte_2 Persona_1
originario attore), con l'Avv. S. Garrinella,
[...]
– attori
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e con l'Avv. A. Andrisano, Controparte_4 CP_5
- convenuti
E CONTRO
contumace, Controparte_6
– convenuta
NONCHE' CONTRO
, con l'Avv. M. Guarini, Controparte_7
- terzo chiamato
CONCLUSIONI delle Parti : come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle Parti.
Richiamate le note di trattazione scritta, depositate dalle Parti.
Richiamati tutti i provvedimenti resi nel corso del presente giudizio.
Rilevato che l'originaria Parte attrice (e per Essa le odierne Parti attrici) formulava le conclusioni seguenti : “- accertare in capo all'attore salvo l'eventuale consolidamento Persona_1 dei diritti per cui è stata disposta la tutela d'urgenza, la titolarità definitiva ed esclusiva del complesso delle situazioni giuridiche (specificate in narrativa), ricadenti sotto il nomen juris di jus sepulchri, ed in particolare la natura familiare dello jus sepulchri suddetto, in forza dei rapporti di consanguineità che legano l'attore al sig. nonché in Persona_1 Parte_3 ragione dell'atto di concessione del 12 marzo 1947 n. 62 – Repertorio del Comune di CP_7
, con il quale il Comune di ha concesso a in perpetuo, il
[...] CP_7 Parte_3
suolo cimiteriale di mq 14 al fine di costruire una tomba di famiglia;
- accertare che la scrittura privata (testamento) del 3 dicembre 1962 a firma è nulla ed in ogni caso Parte_3
inefficace, in quanto priva del requisito dell'autografia, nonché revocata dal testamento pubblico del
11 novembre 1964 – Notaio – Repertorio 664 ed incompatibile con l'istituto del sepolcro Persona_2 familiare;
- in subordine accertare la falsità della firma “ apposta in calce alla Parte_3
scrittura del 3 dicembre 1962; - accertare e dichiarare in ogni caso la carenza di titolarità di
, , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, in relazione al complesso delle situazioni giuridiche (specificate in narrativa) e ricadenti
[...] sotto il nomen di jus sepulchri, e relazionate all'atto di concessione di suolo cimiteriale del 12 marzo
1947 n. 62 – Repertorio del Comune di , in favore di Controparte_7 Parte_3 disponendo per l'effetto, l'estumulazione delle salme dei soggetti non legittimati, il ripristino, per quanto possibile, dello status quo antecedente alla costruzione della nuova cappella, ed in particolare il ripristino della precedente intestazione tombaria “ , il ripristino secondo la Parte_3
dislocazione originaria delle salme dei defunti del che i convenuti hanno Persona_1 proceduto a traslare senza consenso dell'attore, ponendo tutte tali spese a carico delle parti convenute;
- accertare per i fatti di cui in premessa la responsabilità congiunta e disgiunta di
, , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e conseguentemente condannare gli stessi, ciascuno per la propria responsabilità e/o in via
[...] solidale, al risarcimento, in favore del sig. del danno da liquidarsi in € Persona_1
51.000 o nella misura maggiore o minore che il Giudice vorrà determinare in via equitativa;
- condannare in via solidale i sig.ri , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , alla rifusione delle spese di lite e compensi di procedura”. [in Controparte_4 CP_5
corsivo le testuali conclusioni di Parte attrice]
Visto che Parti convenute hanno formulato le conclusioni seguenti : “--- 1) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte e comunque per tutte quelle che il G.U. dovesse rilevare e ritenere, il difetto di legittimazione attiva dell'odierno attore e comunque rigettare, anche nel merito, la domanda attorea così come proposta per essere infondata, sia in fatto sia in diritto, per tutte le ragioni sopra esposte e per quelle che dovessero essere ritenute dal G.U.; 2) In accoglimento della proposta domanda riconvenzionale accertare e dichiarare che il fu , e così alla sua Persona_3
morte e per effetto della stessa i di lui figli , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, e la di lui moglie hanno acquistato la piena ed
[...] Controparte_4 CP_5
esclusiva proprietà del diritto al sepolcro - inteso sia quale diritto di custodire in un sepolcro cimiteriale i resti mortali dei congiunti sia quale proprietà dell'edificio sepolcrale- per volontà/disposizione dell'originario concessionario signor in virtù di scrittura Parte_3
privata del 03.12.1962 e comunque dei rapporti di parentela tra il fu ed il fu Parte_3
per come previsto ed indicato nel relativo Regolamento dei Servizi Cimiteriali del Persona_3
comune di RA NA (BR) ovvero accertare e dichiarare che il fu , e così Persona_3
alla sua morte e per effetto della stessa i di lui figli , , Controparte_1 Controparte_2
, e la di lui moglie , hanno acquistato la piena Controparte_3 Controparte_4 CP_5
ed esclusiva proprietà del diritto al sepolcro inteso sia quale diritto di custodire in un sepolcro cimiteriale i resti mortali dei congiunti sia quale proprietà dell'edificio sepolcrale per intervenuta usucapione, ai sensi degli artt. 1158 e 1159 c.c. e comunque di ogni altra norma di legge e regolamentare nonché, ove dovesse occorrere, del Regolamento Comunale per i Servizi Cimiteriali del comune di RA F.na del 06.08.2012; 3) in subordine rispetto alla domanda precedentemente formulata accertare e dichiarare l'acquisto della piena ed esclusiva proprietà del diritto al sepolcro –inteso quale proprietà dell'edificio sepolcrale- per intervenuta usucapione, ai sensi degli artt. 1158 e 1159 c.c. e comunque di ogni altra norma di legge e regolamentare nonché, ove dovesse occorrere, del Regolamento Comunale per i Servizi Cimiteriali del comune di
RA F.na del 06.08.2012; 4) per l'effetto, una volta accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto dello jus sepulcrhi in capo agli odierni convenuti attori in riconvenzionale, ordinare al comune di RA F.na, ai sensi per gli effetti della normativa di riferimento nonché del
Regolamento Comunale per i Servizi Cimiteriali del 06.08.2012 e comunque di ogni altra norma di legge o di regolamento, l'aggiornamento della concessione in favore degli odierni convenuti e così in favore di , , , e anche nella loro Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
qualità di eredi del fu;
5) nella denegata e contestata ipotesi in cui il G.U. dovesse Persona_3
ritenere di accogliere la domanda formulata da parte attrice, accertare e dichiarare comunque
l'intervenuto acquisto della proprietà/titolarità, in favore dei sig.ri , , Controparte_1 CP_2
, e anche nella loro qualità di eredi del fu CP_3 CP_4 CP_5 Persona_3
dello jus sepulchri, quale diritto di custodire nel sepolcro cimiteriale i resti mortali dei
[...]
congiunti e anche al fine di farvi visita condannando, Persona_3 Controparte_8 contestualmente, l'attore ed il comune di RA F.na, in solido tra loro o per quanto ritenuto di ragione, alla rifusione delle spese sostenute e così al pagamento in favore dei signori di CP_1
, , e della complessiva somma complessiva
[...] CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 di € 26.000,00 -in ragione di 1/5 cadauno e così per euro 5.200,00- cadauno ovvero per quella maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta in definitiva oltre interessi e rivalutazione dal dì della domanda;
6) con condanna al pagamento della controparte di spese e competenze del presente giudizio.” [in corsivo le testuali conclusioni di Parti convenute].
Considerato che Parte terza chiamata ha concluso come segue : “a) Dichiarare il difetto di giurisdizione in favore dell'Autorità Giurisdizionale Amministrativa;
b) In subordine rigettare ogni domanda proposta contro il perché infondata in fatto e Controparte_7
diritto; c) In via ulteriormente subordinata ridurre ogni domanda formulata contro il
[...]
, nei limiti di giustizia;
d) Con vittoria delle spese processuali” [in corsivo Controparte_7
e maiuscolo le testuali conclusioni di Parte terza chiamata].
Rilevato che la convenuta benché regolarmente citata, rimaneva contumace. Controparte_6
Osserva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita integrale accoglimento.
1) Con atto di citazione del 26.11.2014, l'originario Attore conveniva, innanzi a questo Tribunale i
Sigg.ri , , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
(madre dei germani , nonché la sig.ra (litisconsorte-altra
[...] CP_1 Controparte_6
convenuta), per ivi sentire accogliere le conclusioni sopra testualmente riportate.
Parte attrice precisava e comprovava documentalmente che con atto di concessione n. 62 Rep. del
12.3.1947 il convenuto aveva concesso in perpetuo a (deceduto nel CP_7 Parte_3 1964) un suolo cimiteriale perché vi potesse edificare la tomba di famiglia, che veniva intestata a
. Parte_3
In detta edicola cimiteriale venivano seppelliti, fra gli altri, anche il padre dell'originario attore.
Quest'ultimo, tuttavia, nel 2013, in occasione di una visita al cimitero comunale del CP_7
convenuto, si avvedeva che la suddetta tomba era stata demolita e sostituita con un sepolcro intestato a – a seguito di una procedura amministrativa che – con tutta evidenza – è stata CP_1 CP_5
decisamente anomala e illecita.
Riferiva l'attore che il convenuto aveva autorizzato lo spoglio della tomba e la CP_7 Pt_3 sostituzione con il sepolcro – sulla scorta di una scrittura privata del 3.12.1962 CP_1 CP_5
(esibita evidentemente dai ON), priva di qualsivoglia valenza legale e a cui era stata apposta una firma falsa, giusta perizia grafologica espletata.
Invero, riferiva e provava l'attore che dieci giorni prima di morire con testamento Parte_3
pubblico per Notar da aveva revocato ogni precedente disposizione Persona_4 Controparte_7
testamentaria e indicato con precisione i propri eredi, escludendo da tale novero gli odierni ON
e ma includendovi l'originario attore, del quale gli attori in riassunzione Persona_1
sono legittimi successori.
2) Si costituivano i ON, contestando ed impugnando in toto gli assunti attorei, nonché dispiegando domanda riconvenzionale e assumendo che “c) successivamente ed in particolare nel lontano 03 dicembre del 1962 il predetto sig. (unico ed esclusivo titolare della Parte_3
concessione del suolo cimiteriale!) dichiarava, confermava e disponeva con apposita scrittura privata -a sua firma- che alla di lui morte l'edicola funeraria dovesse essere concessa e trasferita nella piena proprietà in favore del cugino di (padre e marito degli odierni Persona_3 CP_1
convenuti); [in corsivo e grassetto i testuali assunti dei ON].
In buona sostanza, i ON ritenevano di aver usucapito lo jus sepulchri dedotto nel presente giudizio, ritenendo che il possesso delle chiavi della tomba e la periodica visita a detta Pt_3
edicola cimiteriale potesse loro attribuire il diritto di demolire il preesistente manufatto e di modificarne anche l'intestazione.
Il tutto con il tacito assenso dell'Amministrazione comunale di , terza chiamata, Controparte_7
che si costituiva nel presente giudizio al fine di veder accolte le sopraestese conclusioni.
3) Con provvedimento di urgenza del 29.9.2014 questo Tribunale accordava all'originario attore la tutela di tutti i propri diritti sul sepolcro familiare, le cui chiavi di accesso erano già state riconsegnate in data 18.9.2014 a Parte originaria attrice. In data 21.12.2016, decedeva l'attore, lasciando quali eredi i figli Persona_1 [...]
e e la moglie , che decedeva il 4.3.2017. Parte_1 Parte_2 Persona_5
Gli unici eredi di sono, dunque, e Persona_1 Parte_1 Parte_2 odierni attori, che nel corso dell'udienza del 10.3.2017 legittimamente si costituivano nel presente giudizio e che non ne vanno estromessi.
4) A partire dall'udienza del 15.7.2022 la causa è stata trattata dall'odierna estensore, subentrata ai precedenti, che tentava una conciliazione della lite, formulando una proposta ex artt. 185 ss. c.p.c.
(accettata solo dalle Parti attrici), e che la spediva definitivamente a sentenza in data 15.11.2024, concedendo alle Parti i richiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 30.11.2024.
5) Parti convenute e Parte terza chiamata eccepivano la mancata qualità di eredi dei sig.ri
[...]
e chiedendone l'estromissione dal presente giudizio. Parte_1 Parte_2
In più, Parte terza chiamata chiedeva che questo Giudice rinunciasse a conoscere del presente giudizio, dichiarandosi incompetente per materia in favore del Giudice Amministrativo.
I) PRELIMINARMENTE, vanno rigettate le eccezioni sollevate dalle Parti convenute e dalla Parte terza chiamata.
Segnatamente :
A) SULL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA
La Corte di legittimità ricorda che, a norma dell'art. 386 c.p.c., la decisione della giurisdizione è determinata dall'”oggetto della domanda”, che è da identificare non già in base al criterio della c.d. prospettazione (ossia con riguardo alle deduzioni e alle richieste formalmente avanzate dall'istante), bensì sulla base del c.d. petitum sostanziale, il quale va identificato con la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex plurimis, Cass. Sez. Un., 25/2/2016, n.
3732; Cass., Sez. Un., 7/4/2015, n. 6916; Cass., Sez. Un., 5/7/2013, n. 16883; Cass., Sez. Un.,
11/10/2011, n. 20902; Cass., Sez. Un., 25/6/2010 n. 15323; Cass. Sez. Un., 5/3/2010, n. 5288; Cass.
Sez. Un., 3 gennaio 2007, n. 3; Cass., Sez. Un., 26/5/2004, n. 10180).
In tema di giurisdizione esclusiva, la cognizione del Giudice Amministrativo sussiste se la controversia coinvolge il contenuto dell'atto di concessione, ponendo in discussione il rapporto stesso nel suo aspetto genetico o funzionale e pertanto sia strettamente correlata alla cognizione sul rapporto concessorio, sottolineandosi la natura meramente residuale della competenza giurisdizionale del giudice ordinario (Cass. Sez. Un., 9842/2007).
Le Sezioni Unite del Supremo Collegio hanno, inoltre, evidenziato che le controversie inerenti ad atti o provvedimenti relativi a tale concessione che non attengano all'aspetto patrimoniale del rapporto, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. Sez.Un. 07/10/1994, n.
8197; Cass. Sez. Un. 16/01/1991, n. 375; Cass. Sez. Un. 27/07/1988, n. 4760, posto che “il discrimine fondamentale per la determinazione del giudice fornito di giurisdizione deve dunque essere individuato nella posizione giuridica che il privato interessato fa valere, che implica la giurisdizione del giudice amministrativo allorché la controversia riguardi una fase procedimentale precedente o, comunque, concernente il provvedimento attuativo del beneficio;
al contrario, nei casi in cui il rapporto concessorio di una delle parti con la Pubblica Amministrazione costituisca il semplice presupposto storico della controversia tra i privati che non coinvolge in alcun modo
l'amministrazione, un problema di difetto di giurisdizione del giudice ordinario non si può neppure porre (cfr. in tal senso, in generale, Cass. Sez. Un. 4/2/1993, n. 1392; Cass. Sez. Un., 8/1/1992 n.
114; Cass. Sez.Un., 19/4/1990, n. 3269)”.
Ciò che non è avvenuto nel caso di specie, laddove l'originario attore e le Parti attrici in riassunzione hanno chiesto al Tribunale di conoscere dell'aspetto patrimoniale del rapporto dedotto in giudizio.
Dunque, va respinta ogni eccezione di incompetenza di questo Giudice.
B) SULL'ECCEZIONE DI ESTROMISSIONE DAL PRESENTE GIUDIZIO DELLE PARTI ATTRICI IN
RIASSUNZIONE
Il diritto di sepolcro, ossia il diritto alla tumulazione in un determinato luogo, nel caso di sepolcro ereditario, spetta, in base a trasferimenti inter vivos o mortis causa, anche a soggetti estranei alla famiglia;
mentre, nel caso di sepolcro gentilizio o familiare (noto anche come sepolcro iure sanguinis), tale essendo costituito dalla volontà del fondatore, il diritto spetta ai soli familiari, i quali lo acquistano iure proprio sin dal momento della nascita.
Per quanto attiene al diritto primario al sepolcro, esso si distingue in sepolcro ereditario e sepolcro gentilizio o familiare.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che “nel sepolcro ereditario lo ius sepulchri si trasmette nei modi ordinari, per atto inter vivos o mortis causa, come qualsiasi altro diritto, dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, mentre in quello gentilizio
o familiare – tale dovendosi presumere il sepolcro, in caso di dubbio – lo ius sepulchri è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari di esso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure sanguinis e non iure successionis, e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione mortis causa (cass. civ., sez. unite, 28 giugno 2018, n. 17122).
Nel caso di specie, trattandosi di sepolcro familiare, che si trasformerà in ereditario solo alla morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiare del fondatore gli eredi legittimi Parte_3 dell'originario attore hanno pieno diritto di stare in giudizio e non ne vanno estromessi.
II) SUL DIRITTO DI SEPOLCRO. SEPOLCRO FAMILIARE E SEPOLCRO EREDITARIO.
Il diritto di sepolcro, avente ad oggetto il potere di collocare le salme in un determinato sepolcro, si collega alla qualità di appartenente a una determinata famiglia (sepolcro familiare), ovvero a quella di eredi del fondatore (sepolcro ereditario). (Cfr. Cass. sent. n.4830/1997)
Nel sepolcro familiare (destinato dal fondatore sibi familiaeque suae) l'appartenenza alla famiglia è, dunque, presupposto indispensabile per l'acquisto del diritto, sempre che il fondatore non abbia diversamente disposto.
Il sepolcro è, invece, ereditario, qualora il fondatore lo abbia destinato ai propri eredi (sibi haeredibusque suis) in considerazione, appunto, di tale loro qualità.
Generalmente, dall'interpretazione dell'atto di concessione, che dello ius sepulcri è fondamento, si riesce a qualificare il sepolcro come sepolcro ereditario (laddove l'atto di concessione comunale è stato stipulato "per sé e per i propri eredi" e si prevede che il diritto d'uso passi alla morte del concessionario agli eredi "nei modi indicati dal codice civile"), o come familiare.
Se si accerta che il sepolcro è ereditario, è concepibile, infatti, che l'attuale titolare del diritto
(subentrato al fondatore jure haereditatis) vi accolga salme di persone estranee alla famiglia di origine, beninteso nei limiti della propria quota (il sepolcro ereditario può divenire, infatti, oggetto di comproprietà quando venga ad appartenere a più persone a titolo di successione mortis causa; ed è perciò soggetto allo stesso regime della comunione dei beni).
Diversa è certamente la soluzione se si tratta, invece, di sepolcro familiare, attesi i caratteri sopra delineati.
Invero, nel caso di sepolcro familiare, la titolarità dello jus sepulcri spetta ai componenti la famiglia del fondatore, legati al medesimo jure sanguinis, sempre che il fondatore non abbia diversamente disposto.
Infatti, la volontà del fondatore è sovrana, potendo senza limiti restringere od ampliare la sfera dei beneficiari del diritto e determinare entro quali limiti vada intesa la "famiglia" ai fini della titolarità di tale diritto. Detta volontà può essere manifestata in qualsiasi forma, purché in maniera non equivoca, e può risultare anche indirettamente, in base ad elementi indiziari presuntivi. (Cfr. Cass. sent. n.532/1979; sent. n.727/1977)
Tradizionalmente si è sempre distinto il "diritto al sepolcro cd. ereditario" sia dal "diritto primario al sepolcro cd. familiare o gentilizio", sia dal cd. "diritto secondario di sepolcro" (Cfr., , CP_9
Sez. Distaccata di Torremaggiore, 22 dicembre 1992, in Foro It., 1993, I, 2375; Cass. 29 maggio
1990, n. 5015, in Giust. Civ., 1990, I, 2547; Appello L'Aquila, 6 giugno 1984, in Giust. Civ., 1985,
I, 211; Trib. Lucera, 28 giugno 1975, in Giur. merito, I, 11; App. Torino, 29 dicembre 1956, in Giust.
Civ. Mass. app., 1956, 96; Trib. Vercelli, 11 maggio 1956, in Giur. It., 1957, I, 2, 810; Cass. Sez. 2,
27 giugno 1974 n. 1920, in Dir. Eccl., 1975, II, 19; Cass. Sez. 2, 5 luglio 1979, n. 3851, in Mass.
1979).
In ogni caso, gli odierni ON non hanno alcun titolo sul sepolcro da loro Pt_3
illecitamente demolito, con la concorrente responsabilità del convenuto, in quanto Essi non CP_7
sono né eredi legittimi né familiari delle odierne Parti attrici e dell'originario attore.
III) SULLA RESPONSABILITA' E GRAVISSIMA NEGLIGENZA DEL CONVENUTO. CP_7
Con la novella n. 285 del 1990 e l'art. 93 del Regolamento di Polizia Mortuaria si è affermato che "Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari;
(...) Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali".
Sulla scorta di tale disposizione legislativa, diventa più difficile configurare l'ipotesi di libera cessione del diritto al sepolcro, salvo attraverso la cessione o la voltura della concessione o il rilascio di una nuova concessione, ove possibile e nei modi previsti.
Non si comprende, pertanto, qualche procedura amministrativa abbia potuto portare alla autorizzazione della demolizione della tomba per edificare al suo posto la tomba Pt_3
– . CP_1 CP_5
Né in corso di giudizio il convenuto ha alcunché provato sul punto, confermando al contrario CP_7
il proprio comportamento illecito ed arbitrario.
La Dottrina e la Giurisprudenza sia recente che più datata (Pretura , 28 aprile 1984, Per_6 Per_7
c. , in Rass. dir. civ., 1985, 1126; in giurisprudenza Trib. Torino, 11 marzo 1996, in Foro It., Per_8
1966, I, 1158) hanno univocamente affermato che la natura giuridica del diritto secondario di sepolcro
è quella di un diritto “personalissimo”.
IV) SUL DIRITTO ATTOREO ALLA TUTELA E ALLA CONSERVAZIONE DEL SEPOLCRO. Per la ricostruzione giuridica della fattispecie, si rende necessario, innanzitutto, individuare il momento in cui sorge il diritto sul sepolcro: tale momento, sia per il diritto sul sepolcro ereditario, sia per quello familiare, lo si rinviene nella concessione amministrativa, rilasciata dalla Pubblica
Amministrazione su un'area di terreno facente parte di un Cimitero Comunale.
Le concessioni previste dall'art. 90 del Regolamento di Polizia Mortuaria sono rilasciate dal Sindaco, per fini non di lucro né di speculazione, per un tempo determinato non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
Di regola i sepolcri sono edificati nei cimiteri, aree qualificate demaniali dal secondo comma dell'art. 824 c.c. e la specifica Concessione Comunale costituisce, in capo al concessionario e nei confronti degli altri privati, un diritto soggettivo perfetto, di natura reale, assimilabile al diritto di superficie .
Dottrina e Giurisprudenza concordano nel ritenere che il diritto al sepolcro assume la configurazione di "sepolcro familiare", in quanto il fondatore imprime un vincolo alla destinazione, attribuendo il diritto ad essere inumato nel suo sepolcro, solo ai suoi familiari (legittimi) con i quali costituisce una comunione pro indiviso ed indivisibile (In tal senso, Pretura di Macerata, ord. 6 giugno 1992 e Pretura
Lucera, sez. distaccata di Torremaggiore, sent. 22 dicembre 1992, in Gazz. Notarile 1993, 685 e 688;
Cons. Stato, sez. V, 13 maggio 1991, in Giust. Civ. 1992, I, 1113; Cass. Sez. II, 4 maggio 1982 n.
2736, in Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 5; Cass. Sez. II, 8 gennaio 1982 n. 78, in Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 1; Trib. Roma 27 maggio 1980, in Foro It. 1980, I, 2022; Cass. Sez. II, 24 gennaio 1979, n. 532).
Secondo la Suprema Corte, (Cfr., Cass. 29 maggio 1990, n. 5015, in Giur. civ., 1990, I, 2547) e altri
Giudici di merito (Cfr., Appello L'Aquila, 6 giugno 1984, cit.: Trib. di Torino 11 marzo 1966, in Foro
It., 1966, I, 1155), ancora una volta, "il cd. diritto primario al sepolcro familiare", soltanto con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari legittimi, designati dal fondatore, "si trasforma da familiare in ereditario".
Concretamente avviene che con la morte dell'ultimo superstite legittimo cessa il vincolo di destinazione impresso sul bene-sepolcro e, pertanto, si estingue il limite alla libera circolazione del diritto, fino a quel momento, concesso solo a favore dei successori legittimi del fondatore.
Si può convenire con un ancor recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “per distinguere lo "jus sepulchri iure sanguinis" da quello "iure successionis" occorre interpretare la volontà del fondatore del sepolcro al momento della fondazione, essendo indifferenti le successive vicende della proprietà dell'edificio nella sua materialità e, in difetto di disposizione contraria, ritenere la volontà di destinazione del sepolcro "sibi familaeque suae". Accertato dal giudice di merito questo carattere, il familiare acquista, "iure proprio", il diritto al sepolcro imprescrittibile ed irrinunciabile, fin dal momento della nascita e non può trasmetterlo né per atto "inter vivos", né
"mortis causa". Quindi si costituisce tra i contitolari una particolare forma di comunione, destinata a durare sino al venir meno degli aventi diritto, dopo di che lo "jus sepulchri" si trasforma da familiare in ereditario”. (Così, Cassazione civile, sez. II, 29 settembre 2000, n. 12957)
E, ancora, la Cassazione aveva precedentemente chiarito che “può parlarsi di sepolcro familiare in presenza di un bene giuridico autonomo, collocato sopra o sotto il suolo cimiteriale, ove possano essere tumulate, nei singoli loculi che ne costituiscono parte non separabile, le salme dei defunti appartenenti alla famiglia del fondatore” (Cass., sez. II, 22 maggio1999, n.5020).
V) SULLE PRETESE DI COEREDI E FAMILIARI NON CONSANGUINEI, NÉ DISCENDENTI DEL
FONDATORE.
Ancor più illuminante, per il caso che ci occupa, è la pronuncia n. 8851 dell' 8 settembre 1998, resa dalla Suprema Corte, per risolvere il caso concreto di due privati (figlia e nipote del fondatore della tomba), che con una scrittura privata avevano convenuto che il diritto di sepoltura nella tomba fatta costruire dal loro rispettivo nonno e padre, morto nel 1894, spettasse, oltre che a loro due, soltanto al marito della prima, ai figli della stessa e ai figli della seconda.
Ebbene, in tale caso la Corte d'Appello, anzitutto, allineandosi ad una distinzione risalente al diritto romano e tuttora utilizzata senza sostanziali contrasti dalla dottrina e dalla giurisprudenza (vedi, per quest'ultima, Cass. sent. 27.6.1974 n. 1920, 5.7.1979 n. 3851, 16.2.1988 n. 1672; v. le sentenze n.
727 del 18.2.1997 e n. 5015 del 29.5.1990) ha correttamente deciso che il sepolcro "de quo", in assenza di una specifica diversa volontà del suo fondatore, doveva presumersi di carattere non ereditario bensì "familiare", cioè destinato dallo stesso a sé e alla propria famiglia e non a sé e ai propri eredi.
E la Corte di Cassazione ha ribadito, sul punto, che, nel caso specifico, la titolarità dello "ius sepulchri", sottraendosi alle regole della successione ereditaria, spettava ai componenti la famiglia del fondatore, legati al medesimo "iure sanguinis", anche se non ancora nati al momento della sua morte, senza poter essere trasmessa per atto tra vivi o per successione "mortis causa", dal che l'indisponibilità del diritto da parte delle eredi del fondatore e l'inefficacia, quindi, nei confronti dei componenti della famiglia del fondatore della scrittura privata, con cui le predette avevano limitato il diritto di sepoltura a loro stesse, al marito di una di loro e ai propri figli.
Così che, “è inefficace l'accordo con il quale alcuni discendenti di un fondatore di una tomba familiare limitano il diritto degli altri ad esservi sepolti perchè, in assenza di diversa volontà di esso, tale diritto si trasmette "iure sanguinis" alla famiglia del fondatore, anche ai "nondum nati" alla sua morte, e non ai suoi eredi, che quindi non possono, in tale qualità, disporne.”
Di qui l'inconsistenza delle argomentazioni basate, "tout court", sul postulato della trasmissibilità, in ogni caso, per via ereditaria del diritto di sepoltura, stante l'assunto che “è inefficace l'accordo con il quale alcuni discendenti di un fondatore di una tomba familiare limitano il diritto degli altri ad esservi sepolti perché, in assenza di diversa volontà di esso, tale diritto si trasmette iure sanguinis alla famiglia del fondatore, anche ai nondum nati alla sua morte, e non ai suoi eredi, che quindi non possono, in tale qualità, disporne.”
Per dimostrare quanto sia consolidato tale orientamento della Corte di Cassazione, ricordiamo anche una precedente sentenza (n. 5547 del 19 maggio 1995), secondo cui “la costituzione di un sepolcro familiare, ove non risulti una diversa volontà del fondatore, conferisce il diritto alla sepoltura (ius inferendi mortuum in sepulchrum) al fondatore medesimo ed a tutti i suoi discendenti, facenti parte della famiglia, per cui (salva l'eventuale contraria volontà del fondatore) anche i discendenti di sesso femminile, benché coniugati e con diverso cognome, acquistano (iure proprio) il diritto alla sepoltura in quanto facenti parte della famiglia, nella cui cerchia, avuto riguardo al significato semantico del termine generalmente usato ed accetto, debbono farsi rientrare tutte le persone del medesimo sangue
o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi il medesimo cognome.”
E, sempre, la Corte di Cassazione (sent. 30 maggio 1997, n. 4830) ha ritenuto che “mentre nel sepolcro cosiddetto «familiare» (destinato dal fondatore sibi familiaeque suae) l'appartenenza alla famiglia è presupposto indispensabile per l'acquisto del diritto alla sepoltura, sempre che il fondatore non abbia diversamente disposto, nel sepolcro ereditario quest'ultimo si limita a compiere una mera destinazione del diritto di sepoltura ai propri eredi (sibi haeredibusque suis) in considerazione di tale loro qualità, con la conseguenza che ciascuno di essi (subentrandogli iure haereditatis) è legittimato alla tumulazione di salme estranee alla famiglia di origine (nella specie, quella del coniuge), entro i limiti della propria quota ereditaria.”
Nessun dubbio, dunque, che l'orientamento dei Giudici di legittimità e di merito sia ormai consolidato e costante nell'escludere la divisibilità della comunione e la trasmissibilità del relativo diritto d'uso a terzi non legati "iure sanguinis" al fondatore (sentt. 3311-1984, 78-1982, 532-1979, 4282 e 727 del
1977).
Non solo. Ma “il dubbio sul carattere familiare o ereditario del sepolcro deve risolversi, in assenza di specifiche determinazioni del fondatore (sul punto, sovrano), nel primo senso, tale dovendosi presumere essere stata la sua volontà ” (Cass. 727-1977, 2709-1975, 714-1974, tra le tante).
Pertanto, beneficiari del diritto di essere sepolti nella tomba di famiglia sono solo i discendenti del fondatore, senza possibilità che un erede del fondatore possa disporre il trasferimento della propria quota con atto fra vivi (ad esempio con una scrittura privata o lettera di disposizioni testamentarie), se sono in vita diretti discendenti del fondatore.
Vale la pena di sottolineare ancora che “lo ius sepulchri è diritto reale con peculiari caratteristiche, avente ad oggetto il potere di collocare le salme in un determinato sepolcro e, qualora trattisi di sepolcro cosiddetto familiare, la sua titolarità spetta, in mancanza di una contraria volontà del fondatore, a tutti coloro che (come anche i collaterali) sono a lui legati da vincoli di sangue, determinandosi, tra i vari titolari, una comunione indivisibile con la conseguenza che resta escluso ogni potere di disposizione del diritto da parte di taluni soltanto di essi ed anche dello stesso fondatore, così come il potere di alcuno dei titolari di vietare, consentire o condizionare l'esercizio dello ius inferendi in sepulchrum spettante agli altri contitolari.” (Così, Cass. sent. n.519 del 27 gennaio 1986)
Solo allorché saranno venuti meno tutti i componenti della cerchia familiare, si estinguerà la classe degli aventi diritto alla sepoltura e lo ius sepulchri si trasformerà in ereditario e diverrà trasmissibile per successione mortis causa. (Cass. sent. n.5015 del 29 maggio 1990)
Molto determinante, in tal senso, è la appena citata sentenza della Cassazione n.5015 del 29 maggio
1990, in cui è stato stabilito che “lo ius sepulchri, che nel sepolcro ereditario si trasmette nei modi ordinari per atto inter vivos o mortis causa dall'originario titolare come qualsiasi altro bene, anche
a persone non facenti parte della famiglia, invece, nel sepolcro gentilizio o familiare (carattere quest'ultimo, da presumersi in caso di silenzio o anche se vi sono dubbi al riguardo) è attribuito in base alla volontà del testatore in stretto riferimento alla cerchia dei familiari presi in considerazione come destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dal momento della nascita, per il solo fatto di trovarsi con il fondatore in quel determinato rapporto previsto nell'atto di fondazione o desunto dalle regole consuetudinarie, in ogni caso iure sanguinis e non iure successionis, e dando luogo ad una particolare forma di comunione fra contitolari, senza poter essere trasmesso per atto tra vivi né per successione mortis causa, né perdendosi per prescrizione o rinuncia;
detto diritto si trasforma da familiare in ereditario solo con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto per l'ulteriore trasferimento alle ordinarie regole della successione mortis causa.”
La Corte prosegue, poi, affermando che “nel sepolcro gentilizio o familiare (carattere questo da presumersi nel caso di silenzio o anche di solo dubbio al riguardo), la identificazione è fatta in base alla volontà del fondatore in stretto riferimento alla cerchia dei familiari presi in considerazione come destinatari del sepolcro eretto: il diritto del singolo si acquisterà "iure proprio" sin dal momento della nascita, non potrà essere trasmesso né per atto tra vivi né per successione "mortis causa", non si perde per prescrizione o rinunzia, e inoltre dà luogo a una particolare forma di comunione tra i contitolari, che non va confusa con la comunione di proprietà o di altro diritto reale del bene. Mancando da parte del fondatore la indicazione dei destinatari del sepolcro familiare, in base a norme consuetudinarie di remota origine viene riconosciuto il diritto ad esservi seppelliti a tutti i discendenti maschi del fondatore per linea maschile e loro mogli, alle discendenti femmine per linea maschile rimaste nubili, con l'esclusione in ogni caso dei mariti delle discendenti femmine e dei collaterali, anche se fratelli del fondatore, a meno che, limitatamente però a questi ultimi, il fondatore sia morto senza figli o altri discendenti. Il diritto di esservi inumato o tumulato si acquista, in conclusione, per il solo fatto di trovarsi in quel determinato rapporto col fondatore, previsto nell'atto di fondazione o desunto dalle regole tradizionali sopra ricordate, in ogni caso "iure sanguinis" e non
"iure successionis".”
Pur essendo i sepolcreti beni in commercio, sono fatti salvi sia il rispetto della destinazione loro originariamente impressa, sia i diritti dei fondatori e loro discendenti, ove i sepolcri siano stati destinati “sibi suisque”.
Ai fondatori ed ai loro discendenti, facenti parte della famiglia, compete, oltre al diritto di esservi seppelliti, quello di veder rispettato il pari diritto degli altri contitolari e dei loro discendenti ("jus inferendi mortuum in sepulchrum"); mentre nel sepolcro non possono essere introdotte salme di persone estranee alla famiglia, appartenendo il diritto di sepoltura, pro indiviso, solo a tutti i membri della famiglia stessa.
All'uopo la Giurisprudenza comunemente afferma - anche nel rispetto del significato semantico generalmente usato ed accetto - che la famiglia, del fondatore o dei fondatori, è costituita da un nucleo sociale formato da persone del medesimo sangue o legato tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi lo stesso cognome, salva l'eventuale contraria volontà dei fondatori stessi, ai quali è riconosciuta la facoltà di ampliare o restringere la sfera di beneficiari del diritto: così che, ove nessuna diversa volontà sia stata manifestata, in forma espressa o tacita, dai fondatori, deve necessariamente ritenersi che tutti i componenti della famiglia, aventi vincoli di sangue con i fondatori - anche se con diverso cognome - abbiano diritto di essere ospitati nel sepolcro familiare. Ricordando la già citata sentenza della Cassazione n. 12957 del 29 settembre 2000, si deve ritenere che “nel caso in cui manchi una diversa volontà espressa del fondatore, il sepolcro si deve presumere destinato "sibi familiaeque suae", per cui il diritto alla sepoltura spetta "iure sanguinis" a tutti i discendenti del fondatore medesimo nonchè ai rispettivi coniugi, indipendentemente dalla sorte che l'edificio sepolcrale subisca per diritto successorio.”
Orientamento questo, consolidato sin dalla sentenza n.1672 del 1988, ove leggiamo che “il sepolcro, in assenza di specifiche determinazioni del fondatore, si presume avere carattere familiare”.
Ma anche i Giudici di merito (Cfr., Trib. Lanciano, 11 luglio 1985) da anni convengono che “il diritto al sepolcro si presume trasmissibile non a tutti i successori del fondatore (sepolcro ereditario) ma solo alle persone a lui legate da vincoli di sangue e/o di nome (sepolcro familiare).”
Si può concludere citando un'antica pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 78 dell'8 gennaio
1982) a riprova dell'orientamento consolidato e costante, che si è sopra illustrato, secondo cui “la costituzione del sepolcro familiare ricorre quando il fondatore abbia espresso la volontà di riservare lo ius sepulcri ai componenti della sua famiglia, così come da lui intesa, ma sempre nei limiti di un legame derivante da un rapporto di consanguineità, entro i quali si determina una comunione indivisibile, implicante la indisponibilità del diritto da parte di uno o di alcuni dei titolari od aventi causa degli stessi (nella specie: il supremo collegio enunciando il surriportato principio, ha cassato la decisione del giudice del merito che aveva riconosciuto lo ius sepulcri in una tomba gentilizia a soggetti non legati da vincoli di sangue al fondatore).”
In mancanza di una espressa volontà del fondatore, il sepolcro si presume avente carattere familiare e non ereditario, in cui possono godere dello ius sepulcri solo i discendenti del fondatore, e che non può essere oggetto di disposizioni fra vivi, nel senso di poter destinare ad altri soggetti la possibilità di sepoltura. Solo alla morte dell'ultimo diretto discendente del fondatore il diritto sul sepolcro si trasmettere per via ereditaria, secondo le normali regole della successione mortis causa.
Dunque, in assenza di precise disposizioni del fondatore della tomba, essa si presume familiare ed ivi possono trovare sepoltura solo i diretti discendenti del defunto fondatore e i coniugi degli stessi.
Solo alla morte dell'ultimo diretto discendente del fondatore, la tomba sarà ereditata per le vie normali.
Nessun atto di disposizione è attualmente ammissibile, che rimarrebbe privo di efficacia.
VI) SULLA PRESUNTA USUCAPIONE IN FAVORE DEI CONVENUTI.
E' stato ampiamente provato e documentato che le Parti convenute non hanno compiuto pacificamente e indisturbatamente le attività idonee ad affermare in modo univoco il dominio esclusivo sul sepolcro cimiteriale oggetto del presente giudizio, con ciò escludendo qualsiasi forma di esercizio dell'altrui concorrente signoria.
Per contro, è pacifico che Parti attrici (compreso l'originario attore, poi dceduto) hanno compiuto atti d'esercizio del diritto incompatibili con il possesso animo domini degli aspiranti usucapenti.
Gli odierni ON hanno semplicemente utilizzato e detenuto, ma mai posseduto, il sepolcro cimiteriale sopra descritto;
mentre, i Proprietari ed odierne Parti attrici nel tempo hanno sempre vigilato sul bene ottenuto in concessione dalla Parte terza chiamata, avvedendosi inoltre dell'illecita usurpazione.
I ON non sono, pertanto, divenuti per usucapione ex art. 1158 c.c. proprietario esclusivi del bene per cui è causa, descritto in premessa narrativa.
Infatti, nel caso di specie, è di assoluta evidenza che non sussistono i presupposti richiesti dalla legge, affinché si compia l'usucapione del diritto di proprietà su di un bene immobile : il possesso non è stato pacifico, pubblico, continuo e non interrotto per oltre 20 anni, né vi è stata inerzia delle odierne
Parti attrici nella gestione economica e pratica della cosa. Il possesso c.d. ad usucapionem (ex art.1158 c.c.) deve essere continuo, ininterrotto e non viziato da violenza o clandestinità, ovvero esercitato pubblicamente e in modo visibile, per così dire, “alla luce del sole”.
Inoltre gli aspiranti usucapenti hanno semplicemente detenuto e poi demilito il bene immobile stesso, mai configurandosi un possesso esclusivo (uti dominus) e senza opposizione per il tempo utile ad usucapire.
Nel caso di specie, le Parti proprietarie (o, meglio, concessionari del bene), che secondo i ON sarebbe usucapiendo, hanno costantemente eccepito le proprie ragioni nel momento in cui gli odierni
ON hanno esteriorizzato le attività corrispondenti all'esercizio della proprietà (e dell'usurpazione) sul fabbricato de quio, dimostrando tutt'altro che disinteresse per il bene stesso.
(Cfr., Cass. n. 6997 del 17.7.1998, in Giust. civ. Mass., 1998, p.1547)
Dalle Parti attrici sono stati costantemente dispiegati atti tali da interrompere e/o bloccare la pretesa usucapione, dimostrando ancora una volta di avere concreto interesse e cura per il bene immobile stesso.
La Cassazione con sentenza n. 10620/2020 ha affermato che il comproprietario di un bene immobile possa usucapire il bene comune, quando compia atti e comportamenti che contrastano con il possesso altrui e che, invece, manifestano la sua intenzione di agire quale esclusivo proprietario.
Ciò non si attaglia al caso di specie e non è nemmeno avvenuto nel caso stesso.
La ancor recente sentenza Cass. 26 maggio 2022, n. 17141 ribadisce un orientamento consolidato della Giurisprudenza di legittimità, secondo cui chi “pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare, non solo di averne goduto in via d'esclusività, ma di averlo fatto apertamente, così da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus” (ex multis, C. Cass., Sez 2, n. 12260,
20.8.2002, Rv. 556970; C. Cass., Sez. 2, n. 9903, 28.4.2006, Rv. 592523; C. Cass., Sez. 2, n. 19478,
20.9.2007, Rv. 599374; C. Cass., Sez. 2, n. 17462, 27.7.2009, Rv. 609159; C. Cass., Sez. 6 n. 24781,
19.10.2017, Rv. 646754; C. Cass., Sez. 2, n. 10734, 4.5.2018, Rv. 648439).
La Corte di Cassazione ormai univocamente afferma che “in tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale continuo ed ininterrotto - attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché - in materia di usucapione - il comportamento del possessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo”.
E ciò, come detto, non si è verificato nel caso di specie Nel presente giudizio non è risultato in modo univoco e sufficientemente preciso che le Parti convenute abbiano avuto l'autonomo ed esclusivo godimento dei beni oggetto di causa, di cui pretenderebbero di essere divenute esclusive proprietarie (rectius, concessionarie).
Al contrario, il comportamento di Parti attrici si è sostanziato per alcuni versi in un mero atteggiamento di tolleranza, pur se di estrema tutela verso i propri beni, risultando così, ai fini dell'usucapione, non acclarata e comprovata la manifestazione del dominio esclusivo sulla “res” da parte dei ON attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Le osservazioni fin qui svolte sono già decisamente assorbenti di ogni ulteriore questione di merito ed eccezione, evidenziata e sollevata dalle Parti.
Ciò posto, la domanda attorea va integralmente accolta e, per l'effetto, va riconosciuta l'integrale soccombenza delle Parti convenute e Terza chiamata, in solido fra loro.
In applicazione del principio di soccombenza, dette Parti vanno condannate anche alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle Parti attrici.
⬧⬧⬧
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
(in qualità di eredi del fu originario attore), Parte_2 Persona_1 con l'Avv. S. Garrinella, contro Controparte_1 Controparte_2
e con l'Avv. A. Controparte_3 Controparte_4 CP_5
Andrisano, e contro contumace, nonché, contro il terzo chiamato Controparte_6 [...]
, con l'Avv. M. Guarini, così provvede : Controparte_7
1) Accoglie integralmente la domanda attorea, perché fondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, conferma il possesso in capo a Parti attrici delle chiavi del sepolcro familiare, già riconsegnate in data
18.9.2014;
2) Condanna i ON, e il tutti in solido fra Controparte_6 Controparte_7 loro, pagamento in favore di Parti attrici dell'importo complessivo di euro 60.000, quale risarcimento per l'azione di spoglio e violazione del sepolcro familiare;
Pt_3
3) Condanna, altresì, le Parti convenute e la Parte terza chiamata, in solido fra loro, al ripristino della nuova intestazione del sepolcro in luogo della sostituita intestazione;
Pt_3 CP_1
4) Condanna i ON, e il tutti in solido fra Controparte_6 Controparte_7
loro, a provvedere alla tumulazione della salma di , esumata e non riseppelita, e di Persona_9 altre salme eventualmente estromesse dal sepolcro della Famiglia ad opera dei ON Pt_3
tutti, di e del;
Controparte_6 Controparte_7
5) Condanna, per l'effetto, le Parti convenute e la Parte terza chiamata, in solido fra loro, al pagamento delle spese e competenze di lite in favore delle Parti opponenti, che liquida in complessivi euro 20.000 per onorari e ad euro 1.000 per spese, oltre contributo forfetario e oneri fiscali come per legge, con distrazione in favore del Procuratore antistatario.
Brindisi, 19 febbraio 2025
Il GOP
(Avv. Rosanna Cafaro)