Art. 3. 1. In via eccezionale, tenuto conto della indifferibilita' ed urgenza delle opere di cui all'articolo 2, e per la durata di un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, i progetti elaborati dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, nonche' i contratti, gli atti di concessione e le convenzioni per la esecuzione dei lavori, per le provviste e per le forniture inerenti all'attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 2, quali che siano le modalita' con cui si sia provveduto ad aggiudicare la fornitura, la provvista o il lavoro, sono approvati dal Ministero dell'interno anche in mancanza dei preventivi pareri previsti dalle disposizioni vigenti, qualora tali pareri non siano espressi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Per i suddetti lavori, provviste e forniture e' altresi' consentito, entro il limite massimo di spesa di lire 700 milioni, il ricorso alla trattativa privata, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, purche' compatibilmente con le direttive della Comunita' economica europea.
2. L'approvazione del progetto di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di indifferibilita' delle opere.
3. Gli incarichi per la direzione dei lavori e per i collaudi sono conferiti con decreto del Ministro dell'interno e sono compensati in base alla normativa vigente.
4 Il controllo di legittimita' sugli atti concernenti l'esecuzione dei lavori, le provviste e le forniture di cui al presente articolo e' esercitato in via successiva. Non sono comunque derogabili le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646 , e successive modificazioni e integrazioni.
Nota all' art. 3:
- La legge n. 646/1982 reca: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575 . Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".
2. L'approvazione del progetto di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di indifferibilita' delle opere.
3. Gli incarichi per la direzione dei lavori e per i collaudi sono conferiti con decreto del Ministro dell'interno e sono compensati in base alla normativa vigente.
4 Il controllo di legittimita' sugli atti concernenti l'esecuzione dei lavori, le provviste e le forniture di cui al presente articolo e' esercitato in via successiva. Non sono comunque derogabili le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646 , e successive modificazioni e integrazioni.
Nota all' art. 3:
- La legge n. 646/1982 reca: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575 . Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".