Versione
6 dicembre 1991
6 dicembre 1991
Art. 3. 1. In via eccezionale, tenuto conto della indifferibilita' ed urgenza delle opere di cui all'articolo 2, e per la durata di un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, i progetti elaborati dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, nonche' i contratti, gli atti di concessione e le convenzioni per la esecuzione dei lavori, per le provviste e per le forniture inerenti all'attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 2, quali che siano le modalita' con cui si sia provveduto ad aggiudicare la fornitura, la provvista o il lavoro, sono approvati dal Ministero dell'interno anche in mancanza dei preventivi pareri previsti dalle disposizioni vigenti, qualora tali pareri non siano espressi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Per i suddetti lavori, provviste e forniture e' altresi' consentito, entro il limite massimo di spesa di lire 700 milioni, il ricorso alla trattativa privata, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, purche' compatibilmente con le direttive della Comunita' economica europea.
2. L'approvazione del progetto di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di indifferibilita' delle opere.
3. Gli incarichi per la direzione dei lavori e per i collaudi sono conferiti con decreto del Ministro dell'interno e sono compensati in base alla normativa vigente.
4 Il controllo di legittimita' sugli atti concernenti l'esecuzione dei lavori, le provviste e le forniture di cui al presente articolo e' esercitato in via successiva. Non sono comunque derogabili le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646 , e successive modificazioni e integrazioni.
Nota all' art. 3:
- La legge n. 646/1982 reca: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575 . Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".
2. L'approvazione del progetto di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di indifferibilita' delle opere.
3. Gli incarichi per la direzione dei lavori e per i collaudi sono conferiti con decreto del Ministro dell'interno e sono compensati in base alla normativa vigente.
4 Il controllo di legittimita' sugli atti concernenti l'esecuzione dei lavori, le provviste e le forniture di cui al presente articolo e' esercitato in via successiva. Non sono comunque derogabili le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646 , e successive modificazioni e integrazioni.
Nota all' art. 3:
- La legge n. 646/1982 reca: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575 . Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Napoli, sez. III, sentenza 19/04/2022, n. 2668Provvedimento: Pubblicato il 19/04/2022 N. 02668/2022 REG.PROV.COLL. N. 00459/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 459 del 2018, proposto da EN PE, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Manfredonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio Alfonso Capotorto in Napoli, Centro Direzionale E/2; contro Ente Parco Nazionale del Vesuvio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando …Leggi di più...
- assenza del nulla osta dell'Ente Parco·
- ordinanza-ingiunzione di demolizione·
- interventi di trasformazione e riqualificazione delle attrezzature turistico-ricettive·
- denominazione delle unità di paesaggio·
- responsabilità solidale per opere abusive·
- spese processuali·
- violazione delle norme tecniche di attuazione del Piano del Parco·
- art. 29 della legge 394/1991·
- tutela delle zone di promozione economica e sociale·
- demolizione delle opere abusive·
- nulla osta e autorizzazioni per opere all'interno del parco·
- compatibilità urbanistica e ambientale delle opere·
- permeabilità dei suoli·
- art. 13 della legge 394/1991·
- legge 394/1991 sulle aree protette