Art. 13.
I proventi annuali di ciascun Monte frumentario costituiti dal reddito delle operazioni di cui nell'arlicolo precedente, devono essere destinati, per non oltre la meta', nell'acquisto di nuovo seme selezionato ad incremento del capitale in grano posseduto dal Monte, e della parte rimanente potra' disporre l'Amministrazione del Monte nel modo che reputera' praticamente piu' conveniente per l'incremento dell'istituzione.
I proventi annuali di ciascun Monte frumentario costituiti dal reddito delle operazioni di cui nell'arlicolo precedente, devono essere destinati, per non oltre la meta', nell'acquisto di nuovo seme selezionato ad incremento del capitale in grano posseduto dal Monte, e della parte rimanente potra' disporre l'Amministrazione del Monte nel modo che reputera' praticamente piu' conveniente per l'incremento dell'istituzione.