Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 18/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2152/2021 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 30 settembre
2021
da
(C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi, per mandati in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Umberto
Businaro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Selvazzano Dentro via Pelosa
n. 76/A
- attori opponenti -
contro
, titolare della TA individuale (C.F. P_ Controparte_2
, P.I. ), rappresentato e difeso, per mandato in calce CodiceFiscale_4 P.IVA_1 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Tamara Tonus ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pordenone via Rovereto n. 11
- convenuto opposto -
Pagina 1 di 18
(C.F. ) rappresentato e difeso, per mandato in CP_3 CodiceFiscale_5 calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Cesare Perosa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pordenone via Donadon n. 4
- terzo chiamato -
e di
(P.I. ) rappresentata e difesa, per procura Controparte_4 P.IVA_2
generale alle liti a rogito notaio dr. di Torino Rep. 81957 Racc. 38077 del Persona_1
27 aprile 2017, dall'avv. Laura Candusso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Udine via Carducci n. 30
- terza chiamata -
e con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di
(C.F.-P.I. ) rappresentata e difesa, Controparte_5 P.IVA_3 per mandato in calce all'atto di intervento, dall'avv. Tamara Tonus ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pordenone via Rovereto n. 11
- intervenuta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 646/2021.
Causa iscritta a ruolo il 5 ottobre 2021 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 17 gennaio 2025.
CONCLUSIONI
Per gli attori opponenti , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
come da foglio depositato telematicamente il 16 gennaio 2025:
“Nei confronti del convenuto opposto : P_
NEL MERITO: dichiarare nullo e/o inefficace e comunque revocarsi il Decreto Ingiuntivo n.
646/2021, n. 1413/2021 R.G. Tribunale di Pordenone in quanto nulla è dovuto dagli attori
Pagina 2 di 18 opponenti ad C.F. Controparte_6
, P.I. , per i titoli e le causali ex adverso azionati, e/o C.F._6 P.IVA_1
comunque respingersi ogni domanda formulata e/o formulanda dalla convenuta in quanto destituita di ogni fondamento, in fatto ed in diritto, e non provata, ed in via subordinata riducendo in ogni caso la pretesa creditoria a quanto risulterà di giustizia;
IN VIA RICONVENZIONALE: condannarsi , , P_ CodiceFiscale_7 titolare dell'impresa individuale P.I. ), con Controparte_2 P.IVA_1
sede in Maniago (PN), Via Maniago n. 25, a restituire pro quota agli odierni opponenti la somma di € 23.000,00 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia per il minor valore delle opere realizzate rispetto alla somma di € 342.380,00 già incassata dall'opposta;
SEMPRE IN VIA RICONVENZIONALE: condannarsi P_
, titolare dell'impresa individuale CodiceFiscale_7 Controparte_2
(P.I. ), con sede in Maniago (PN), Via Maniago n. 25 ad eliminare a
[...] P.IVA_1
proprie spese le difformità o i vizi di cui alla denuncia in atti o, in via alternativa, diminuire il prezzo dell'opera per un importo di € 25.000,00 più IVA o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
ANCORA IN VIA RICONVENZIONALE: condannarsi C.F. P_
, titolare dell'impresa individuale C.F._6 Controparte_2
(P.I. ), con sede in Maniago (PN), Via Maniago n. 25 al risarcimento del P.IVA_1
danno nei confronti degli opposti per i maggiori oneri bancari e i disagi patiti per il ritardo nella consegna dell'opera,somma che si indica prudenzialmente nella somma di €
33.000,00 pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo dal 31 Dicembre 2019 al 30/11/2020
o nella minor somma che risulterà di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle pretese creditorie di parte opposta, compensare tali crediti con quelli vantati dalla opponente in ragione di quanto risulterà di diritto;
IN OGNI CASO: spese, diritti ed onorari del presente giudizio di cognizione interamente rifusi;
Pagina 3 di 18 Nei confronti del terzo chiamato Geom. CP_3
In via principale: verificato il grave inadempimento del contratto d'opera professionale conferito al Geom. come progettista e direttore dei lavori oggetto di causa, CP_3 nonché alla sua concorrente responsabilità per i vizi e difetti dell'opera realizzata da di , condannare il medesimo per la quota parte della Controparte_2 P_
sua accertanda responsabilità al risarcimento del danno patito dagli odierni attori opponenti nella misura pari al valore delle domande riconvenzionali già svolte nei confronti di (minor valore delle opere realizzate rispetto alla somma già Controparte_2 pagata per € 23.000,00, il minor valore delle opere per difformità e i vizi denunciati in atti pari ad € 25.000,00 più IVA;
danni per maggiori oneri bancari e disagi patiti nell'ingiustificato ritardo di oltre 11 mesi per la consegna dell'opera, pari ad € 33.000,00) o in quella che risulterà di giustizia;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di anche solo parziale soccombenza di parte attrice nei confronti della convenuta opposta, condannare il Geom.
a risarcire il danno per la mancata verifica della corrispondenza dei costi e CP_3 dei tempi dell'opera rispetto a quanto preventivato con l'impresa nella misura pari a quanto gli attori opponenti saranno chiamati a corrispondere a parte opposta, o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze con tutti gli accessori fiscali e previdenziali come previsti per legge;
IN VIA ISTRUTTORIA
Insiste affinché l'Ill.mo Sig. Giudice voglia affidare, con onere anche provvisoriamente posto a carico di tutte le parti in parte eguale, l'incarico a proprio Consulente Tecnico
d'Ufficio affinché verifichi le misure ed il valore delle opere realizzate, confrontando i prezzi per cui non risulti un esplicito accordo tra le parti con il prezziario regionale F.V.G. all'epoca vigente (doc. 35) ; verifichi la sussitenza” [rectius: sussistenza] “dei vizi dedotti in perizia (doc. 25), i rimedi ed il costo per la loro eliminazione nonché il minor valore delle opere difformi e viziate;
quantifichi il CTU i giorni di ritardo nell'esecuzione delle opere imputabili ad appaltatore e direttore dei lavori. Valuti la misura con cui il concorso commissivo ed omissivo tra appaltatore e Direttore dei Lavori abbia causato tale danno”.
Pagina 4 di 18 Per il convenuto opposto : come da foglio depositato telematicamente il P_
16 gennaio 2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
Nel merito: rigettare tutte le avverse domande, sia quelle formulate nel merito in via principale sia quelle formulate in via riconvenzionale e subordinata, siccome infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 646/2021 del Tribunale di Pordenone emesso in data 24/06/2021, depositato il 07/07/21 e corretto in data 15/07/21 o, comunque, per le causali di cui in narrativa, accertata la sussistenza del credito, condannare al pagamento, a favore di
[...]
, della somma di €21.092,41 , della Controparte_6 Parte_1 somma di € 1.693,12 e della somma di €17.821,35 , Parte_2 Parte_3 obbligati in solido tra loro, e così al pagamento della somma complessiva di €40.606,88 o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo.
In ogni caso: spese di lite e compenso rifusi, comprese le spese generali del 15% e gli accessori.
Istanze istruttorie
- Si chiede che venga ammessa la prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che la pavimentazione esterna dell'abitazione di via Pasch n. 63 a Cordenons, è stata realizzata in cemento stampato su espressa richiesta dei proprietari Parte_4
;
[...]
2) Vero che la richiesta di realizzare anche la pavimentazione esterna in cemento stampato è a lei pervenuta direttamente nel mese di novembre 2020 come da messaggi whatsapp che le si rammostrano (doc.32).
Si indica a teste il sig. c/o TA BGB Group srl con sede in viale Venezia Testimone_1
n. 79/D, Fontanafredda (PN).
- Si chiede che venga disposta CTU tecnica volta ad:
Pagina 5 di 18 1. accertare la corrispondenza – con conseguente quantificazione - delle opere eseguite e terminate da presso il cantiere di Cordenons, via Pasch n. 63, Controparte_2 rispetto a quelle descritte in tutti i SAL prodotti – o limitatamente al SAL 6 per l'ampliamento e al SAL 7 per la ristrutturazione, riportati nell'estratto conto al 30/11/2020
(doc.2) per le ragioni descritte in atti – tenuto conto di quanto convenuto nel contratto d'appalto e relativi allegati, della documentazione prodotta (ed in particolare docc. 5 -5.1-
46-47 di parte opposta e doc 24 di parte opponente) e delle modifiche/nuove opere extracontratto realizzate.
e solo nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza/prescrizione ex art. 1667 c.c. sollevata
2. accertare se sussistono i vizi e difetti lamentati da parte opponente ad esclusione delle contestazioni riguardanti i fori per l'attacco delle prese a pavimento della piscina e la qualità della terra;
quali sono le cause e le responsabilità e quantificare i costi necessari per l'eliminazione dei vizi e difetti eventualmente accertati”.
Per il terzo chiamato : come da foglio depositato telematicamente il 14 CP_3
gennaio 2025:
“Nel merito, in via principale: respingersi l'opposizione avversa e le domande formulate nei confronti del geom. , perché infondate in fatto ed in diritto. CP_3
Spese di lite interamente rifuse, oltre spese generali 15%, CNAP e IVA.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità o corresponsabilità del geom. , CP_3 graduarsi l'eventuale concorso di colpa dello stesso nonché di tutte le altre parti in causa e ridursi le pretese attoree secondo quanto verrà rigorosamente provato, e per l'effetto condannare , quale garante per la RC professionale del geom. Controparte_4
(polizza n. 2021/07/6264209), a tenere indenne e manlevare il geom. CP_3 [...]
da ogni pretesa attorea e da ogni conseguente condanna e soccombenza per CP_3
capitale, interessi e spese, nonché a pagare allo stesso le spese e competenze di lite (ivi comprese quelle di resistenza e chiamata in causa).
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione della CTU nei termini richiesti dagli attori
Pagina 6 di 18 opponenti e, nella denegata ammissione della stessa, si chiede che il CTU accerti la necessità delle opere extracapitolato realizzate dall'impresa in base alle scelte P_ effettuate dai committenti in corso d'opera anche d'intesa con le ditte e le maestranze terze dagli stessi incaricate e proceda, altresì, ad accertare la congruità dei prezzi applicati.
In merito alle istanze istruttorie della convenuta opposta, non ci si oppone alla prova per testi, né alla CTU, il cui quesito, tuttavia, dovrà essere limitato al primo punto
(corrispondenza e quantificazione delle opere eseguite da rispetto ai SAL P_
prodotti).
La CTU sulla sussistenza dei vizi e difetti lamentati, invece, potrà trovare ingresso solamente nel caso in cui gli attori opponenti riescano a fornire la prova di aver denunciato nei termini previsti dalla legge i vizi e difetti di cui alla perizia di parte prodotta con il proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”.
Per la terza chiamata come da foglio depositato Controparte_4
telematicamente il 16 gennaio 2025:
“IN VIA PRINCIPALE: per i motivi di cui in narrativa, respingersi le domande avanzate nei confronti del Geom. , in quanto infondate in fatto e in diritto, con CP_3
conseguente rigetto della domanda di manleva avanzata dal medesimo nei confronti di
Controparte_4
In ogni caso, mantenere le spese di resistenza Geom. nel presente CP_3
giudizio a suo carico.
Spese legali interamente rifuse.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta una qualsivoglia responsabilità in capo al Geom. per i fatti di causa, limitare l'eventuale CP_3
condanna nei suoi confronti sulla base delle eccezioni di cui in narrativa, con esclusione di ogni eventuale responsabilità solidale con altri soggetti, e conseguentemente limitare la manleva a carico di tenuto conto dei limiti di operatività della Controparte_4
polizza n. 2021/07/6264209.
Pagina 7 di 18 In ogni caso, mantenere le spese di resistenza Geom. nel presente CP_3
giudizio a suo carico.
Spese legali rifuse o quantomeno compensate”.
Per l'intervenuta come da foglio depositato Controparte_5
telematicamente il 16 gennaio 2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
Nel merito: rigettare tutte le avverse domande, sia quelle formulate nel merito in via principale sia quelle formulate in via riconvenzionale e subordinata, siccome infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 646/2021 del Tribunale di Pordenone emesso in data 24/06/2021, depositato il 07/07/21 e corretto in data 15/07/21 o, comunque, per le causali di cui in narrativa, accertata la sussistenza del credito, condannare al pagamento, a favore di
[...]
ora della somma di Controparte_6 Controparte_5
€21.092,41 , della somma di €1.693,12 e della Parte_1 Parte_2 somma di €17.821,35 , obbligati in solido tra loro, e così al pagamento Parte_3 della somma complessiva di €40.606,88 o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo.
In ogni caso: spese di lite e compenso rifusi, comprese le spese generali del 15% e gli accessori.
Istanze istruttorie
- Si chiede che venga ammessa la prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che la pavimentazione esterna dell'abitazione di via Pasch n. 63 a Cordenons, è stata realizzata in cemento stampato su espressa richiesta dei proprietari Parte_4
;
[...]
2) Vero che la richiesta di realizzare anche la pavimentazione esterna in cemento stampato è a lei pervenuta direttamente nel mese di novembre 2020 come da messaggi whatsapp che le si rammostrano (doc.32).
Pagina 8 di 18 Si indica a teste il sig. c/o TA BGB Group srl con sede in viale Venezia Testimone_1
n. 79/D, Fontanafredda (PN).
- Si chiede che venga disposta CTU tecnica volta ad:
1. accertare la corrispondenza – con conseguente quantificazione - delle opere eseguite e terminate da presso il cantiere di Cordenons, via Pasch n. 63, Controparte_2 rispetto a quelle descritte in tutti i SAL prodotti – o limitatamente al SAL 6 per l'ampliamento e al SAL 7 per la ristrutturazione, riportati nell'estratto conto al 30/11/2020
(doc.2) per le ragioni descritte in atti – tenuto conto di quanto convenuto nel contratto d'appalto e relativi allegati, della documentazione prodotta (ed in particolare docc. 5 -5.1-
46-47 di parte opposta e doc 24 di parte opponente) e delle modifiche/nuove opere extracontratto realizzate.
e solo nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza/prescrizione ex art. 1667 c.c. sollevata
2. accertare se sussistono i vizi e difetti lamentati da parte opponente ad esclusione delle contestazioni riguardanti i fori per l'attacco delle prese a pavimento della piscina e la qualità della terra;
quali sono le cause e le responsabilità e quantificare i costi necessari per l'eliminazione dei vizi e difetti eventualmente accertati”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori opponenti , Parte_1
e hanno evocato avanti al Tribunale di Pordenone il Parte_2 Parte_3
convenuto opposto , titolare della TA individuale P_ Controparte_2
proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 646/2021 emesso il 24
[...]
giugno/7 luglio 2021, come corretto il 15 luglio 2021, e notificato il 21 luglio 2021, col quale era stato intimato il pagamento di € 21.092,41 a , di € 1.693,12 a Parte_1
e di € 17.821,35 a , obbligati in solido fra loro, oltre Parte_2 Parte_3
interessi e spese, quale saldo per la realizzazione delle opere di ristrutturazione ed ampliamento di un immobile di loro proprietà.
Gli attori opponenti hanno chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
Pagina 9 di 18 “IN VIA PRELIMINARE: sulla scorta di quanto dedotto, rigettarsi l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del D. Ing. n. 646/2021, n. 1413/2021 R.G.
Tribunale di Pordenone, emesso il 24/06/2021 e depositato il 07/07/2021, corretto in data
20/07/2021, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta ed è di pronta soluzione;
IN VIA PRELIMINARE: per tutti i motivi esposti in narrativa del presente atto, che debbono intendersi qui richiamati, autorizzarsi la chiamata in causa del Direttore Lavori Geometra
, C.F. , P.I. , allora con studio in 33084 CP_3 C.F._8 P.IVA_4
Cordenons (PN), Via Monte Grappa 34, ed ora in PIAZZA DELLA VITTORIA, 4 - INT.10;
PEC previo differimento dell'udienza di prima comparizione in Email_1
ossequio ai termini di rito ex art. 269 c.p.c., affinché venga valutata la Sua responsabilità contrattuale per l'inadempimento del mandato professionale con le conseguenti condanne risarcitorie ed affinché risponda, in via solidale con l'odierna opposta, per tutte le domande riconvenzionali svolte nei confronti della medesima in ragione del proprio grado di corresponsabilità;
NEL MERITO: per tutti i motivi esposti in narrativa del presente atto, che debbono intendersi qui richiamati, dichiarare nullo e/o inefficace e comunque revocarsi il Decreto
Ingiuntivo n. 646/2021, n. 1413/2021 R.G. Tribunale di Pordenone in quanto nulla è dovuto dagli attori opponenti ad C.F. Controparte_6
, P.I. , per i titoli e le causali ex adverso azionati, e/o C.F._6 P.IVA_1
comunque respingersi ogni domanda formulata e/o formulanda dalla convenuta in quanto destituita di ogni fondamento, in fatto ed in diritto, e non provata, ed in via subordinata riducendo in ogni caso la pretesa creditoria a quanto risulterà di giustizia;
IN VIA RICONVENZIONALE: condannarsi , C.F. , P_ C.F._6 titolare dell'impresa individuale P.I. ), con Controparte_2 P.IVA_1
sede in Maniago (PN), Via Maniago n. 25, a restituire pro quota agli odierni opponenti la somma di € 23.000,00 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia per il minor valore delle opere realizzate rispetto alla somma di € 342.380,00 già incassata dall'opposta;
SEMPRE IN VIA RICONVENZIONALE: condannarsi C.F. P_
, titolare dell'impresa individuale C.F._6 Controparte_2
Pagina 10 di 18 (P.I. ), con sede in Maniago (PN), Via Maniago n. 25 ad eliminare a proprie P.IVA_1
spese le difformità o i vizi di cui alla denuncia in atti o, in via alternativa, diminuire il prezzo dell'opera per un importo di € 25.000,00 più IVA o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
ANCORA IN VIA RICONVENZIONALE: condannarsi C.F. P_
, titolare dell'impresa individuale C.F._6 Controparte_2
(P.I. ), con sede in Maniago (PN), Via Maniago n. 25 al risarcimento del P.IVA_1
danno nei confronti degli opposti per i maggiori oneri bancari e i disagi patiti per il ritardo nella consegna dell'opera, somma che si indica prudenzialmente nella somma di €
33.000,00 pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo dal 31 Dicembre 2019 al 30/11/2020
o nella minor somma che risulterà di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle pretese creditorie di parte opposta, compensare tali crediti con quelli vantati dalla opponente in ragione di quanto risulterà di diritto;
IN OGNI CASO: spese, diritti ed onorari del presente giudizio di cognizione interamente rifusi;
IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni riserva, nel merito ed in via istruttoria, anche in relazione alle iniziative controparte.
Si chiede sin d'ora che il Giudice voglia:
a) ammettere la prova per testi sulle circostanze di fatto dedotte in narrativa, con riserva di formulare nel dettaglio i capitoli di prova e di indicare i nominativi dei testi negli assegnandi termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. di cui si fa già in questa sede espressa domanda;
b) ordinare ad , ai sensi dell'art. 210 c.p.c., Controparte_6
l'esibizione delle bolle e dei certificati concernenti la terra portata in cantiere e utilizzata per la sistemazione e la regolarizzazione del fondo;
c) disporre CTU tecnica volta a verificare il valore e le misure dei lavori svolti dalla e ad accertare i vizi e i difetti lamentati e le somme necessarie al Controparte_2
Pagina 11 di 18 ripristino delle opere a regola d'arte, tenuto conto anche delle eccezioni e difese sollevate nel presente atto;
Fatta salva ogni ulteriore istanza istruttoria nei termini di legge”.
1.2 Differita con decreto del 10 ottobre 2021 l'udienza indicata in citazione, ex art. 168 bis ultimo comma c.p.c., all'11 marzo 2022 ad ore 9.15, con istanza depositata il 20 gennaio 2022 gli attori opponenti hanno sollecitato il rinvio del processo per provvedere alla chiamata in causa del progettista e direttore dei lavori geom. , di talché CP_3
il Giudice ha fissato nuova udienza per consentire la citazione di tale professionista nel rispetto dei termini cui all'art. 163 bis c.p.c..
1.3 Nel frattempo si è costituito il convenuto opposto , nella dichiarata P_
qualità, concludendo nei seguenti, testuali, termini:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, per le ragioni esposte in narrativa.
Nel merito: rigettare tutte le avverse domande, sia quelle formulate nel merito in via principale sia quelle formulate in via riconvenzionale siccome infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.
646/2021 del Tribunale di Pordenone emesso in data 24/06/2021, depositato il 07/07/21 e corretto in data 15/07/21 o, comunque, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che è creditrice di € 21.092,41 quanto a , Controparte_2 Parte_1 di € 1.693,12 quanto a e di € 17.821,35 quanto a , Parte_2 Parte_3 obbligati in solido tra loro, e così della somma complessiva di €40.606,88 oltre interessi dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso: spese di lite e compenso rifusi, comprese le spese generali del 15% e gli accessori.
Con riserva di ogni ulteriore istanza sia di merito che istruttoria”.
Pagina 12 di 18 1.4 Si è costituito anche il terzo chiamato geom. , formulando le CP_3
seguenti, testuali, conclusioni:
“in via preliminare: per le ragioni sopra esposte, fissarsi, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo , in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro-termine, con sede legale in Via Marco Ulpio
Traiano, 18 - 20149 Milano (C.F. e P.IVA – PEC P.IVA_2 P.IVA_5
; Email_2
nel merito, in via principale: respingersi l'opposizione avversa e le domande formulate nei confronti del geom. , perché infondate in fatto ed in diritto. CP_3
Spese di lite interamente rifuse, oltre spese generali 15%, CNAP e IVA.
nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità o corresponsabilità del geom. , graduarsi CP_3
l'eventuale concorso di colpa dello stesso nonché di tutte le altre parti in causa e ridursi le pretese attoree secondo quanto verrà rigorosamente provato, e per l'effetto condannare
, quale garante per la RC professionale del geom. Controparte_4 CP_3
(polizza n. 2021/07/6264209), a tenere indenne e manlevare il geom. da CP_3
ogni pretesa attorea e da ogni conseguente condanna e soccombenza per capitale, interessi e spese, nonché a pagare allo stesso le spese e competenze di lite (ivi comprese quelle di resistenza e chiamata in causa).
In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di CTU avversaria atta ad accertare quanto lamentato nel proprio scritto introduttivo, in quanto meramente esplorativa.
Riservato ogni mezzo nei concedendi termini”.
1.5 Previa autorizzazione del Giudice, si è, infine, costituita la terza chiamata
[...]
al fine di sentir accogliere le seguenti, testuali, conclusioni: Controparte_4
“IN VIA PRINCIPALE: per i motivi di cui in narrativa, respingersi le domande avanzate nei confronti del Geom. , in quanto infondate in fatto e in diritto, con CP_3
conseguente rigetto della domanda di manleva avanzata dal medesimo nei confronti di
Controparte_4
Pagina 13 di 18 In ogni caso, mantenere le spese di resistenza Geom. nel presente CP_3
giudizio a suo carico.
Spese legali interamente rifuse.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta una qualsivoglia responsabilità in capo al Geom. per i fatti di causa, limitare l'eventuale CP_3
condanna nei suoi confronti sulla base delle eccezioni di cui in narrativa, con esclusione di ogni eventuale responsabilità solidale con altri soggetti, e conseguentemente limitare la manleva a carico di tenuto conto dei limiti di operatività della Controparte_4
polizza n. 2021/07/6264209.
In ogni caso, mantenere le spese di resistenza Geom. nel presente CP_3
giudizio a suo carico.
Spese legali rifuse o quantomeno compensate.
IN VIA ISTRUTTORIA: riservata ogni istanza istruttoria e produzione di documenti nei concedendi termini di cui l'art. 183 VI° comma c.p.c.”.
1.6 All'udienza cartolare del 21 ottobre 2022 il Giudice, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.7 Da ultimo è intervenuta ex art. 111 c.p.c. che, Controparte_5
frattanto, era succeduta a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, già nella titolarità della TA , facendo proprie tutte le difese, Controparte_7 deduzioni ed istanze di tale TA individuale e chiedendo l'estromissione di quest'ultima.
1.8 Indi, la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 17 gennaio 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, occorre premettere che, secondo quanto emerge dagli atti di causa, gli attori opponenti, al fine di non pagare le somme specificate nel decreto ingiuntivo che il convenuto opposto ha ottenuto in forza della documentazione prodotta in sede monitoria, come poi integrata nel corso del presente giudizio di opposizione, hanno anzitutto dedotto,
Pagina 14 di 18 nei confronti dell'impresario , il mancato rispetto dei termini di inizio e fine P_ lavori fissati nel contratto d'appalto, l'esistenza di vizi e difetti in alcune opere realizzate ed il maggior importo preteso rispetto a quanto aveva formato oggetto di iniziale preventivo, per l'effetto chiedendo in via principale la revoca del medesimo decreto ingiuntivo ovvero in subordine la riduzione della pretesa ex adverso azionata nonché in via riconvenzionale la condanna di alla restituzione di quanto in più percepito, alla eliminazione P_
delle difformità o dei vizi lamentati o, in alternativa, alla corrispondente diminuzione del prezzo ed al risarcimento dei danni rappresentati dai maggiori oneri bancari e dai disagi patiti per la ritardata consegna dell'opera; nel rilevare, altresì, il grave inadempimento del contratto d'opera professionale conferito al progettista e D.L. geom. e la CP_3 sua concorrente responsabilità per i vizi e difetti dell'opera, gli stessi attori opponenti hanno, quindi, chiesto in principalità la condanna di tale professionista, per la quota parte della sua accertanda responsabilità, al risarcimento del danno subito, pari al valore delle domande riconvenzionali proposte contro l'impresario ovvero al valore di quanto P_
essi fossero stati chiamati a corrispondergli.
Orbene, le domande dei committenti signori ed non meritano Parte_1 Pt_3
accoglimento.
Quanto agli asseriti ritardi, va, infatti, evidenziato che i termini di inizio lavori (30 aprile 2019) e di fine lavori (31 dicembre 2019), riportati nel ridetto contratto d'appalto, non sono stati espressamente qualificati dalle parti contraenti come essenziali, né tali appaiono al cospetto dei documenti versati in atti, da cui semmai emergono la richiesta della committenza di esecuzione di ulteriori lavori aggiuntivi e/o di modifiche in corso d'opera ed anche in epoca successiva al 31 dicembre 2019 (circostanze queste che ovviamente hanno influito sulle tempistiche originariamente concordate) ovvero, ed ancor prima, ritardi nell'avvio del cantiere imputabili alla stessa committenza (circostanza non proficuamente contestata dagli attori opponenti e comunque ricavabile, per tutte, dal documento 5 della difesa ed, in particolare, dalle prescrizioni di pagina 3), sicché alcuna CP_3 responsabilità può, sul punto, imputarsi all'impresario e/o al progettista/D.L.. Di qui anche il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dagli attori opponenti di risarcimento dei danni in tesi patiti per gli asseriti maggiori oneri bancari e per i non meglio specificati disagi sopportati.
Pagina 15 di 18 Quanto, invece, ai vizi ed alle difformità, è in primis noto che la disposizione dell'art
1667 secondo comma c.c., in base alla quale il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera entro sessanta giorni dalla scoperta, si riferisce soltanto alle difformità ed ai vizi occulti, ma non anche a quelli palesi
(ed in quanto tali riconoscibili), che devono, invece, essere fatti valere già in sede di verifica e collaudo dell'opera stessa.
La garanzia accordata da tale norma non è, quindi, dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili.
E, venendo, al caso di specie, non consta che gli attori opponenti, durante l'esecuzione dei lavori o al termine degli stessi, abbiano sollevato contestazioni di sorta, accettando, di riflesso, le opere eseguite.
Attenendosi, peraltro, ai difetti richiamati in atti ci si avvede che essi non rivestono anzitutto i requisiti di cui all'art. 1669 c.c., non assurgendo a gravi vizi costruttivi che incidono negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile, ma riguardano piuttosto aspetti, come detto, immediatamente visibili o comunque facilmente riconoscibili (vedasi, per tutti,
l'avvallamento del pavimentazione della piscina, non a caso definitivo come “evidente”, i fori per l'attacco delle prese della piscina non simmetrici, le colonne del cancelletto di ingresso di diversa altezza, la terra del giardino sassosa).
Ma anche in relazione ai vizi occulti, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova.
Pagina 16 di 18 Detto altrimenti, una volta che l'opera sia stata accettata, anche tacitamente, senza riserve dal committente, spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, ma ancor prima della tempestività della denuncia. E, nella specie, è finanche incontestato, risultando dalla perizia di parte redatta nell'interesse degli attori opponenti dall'arch. , Persona_2
l'intervento di altre ditte nell'immobile di che trattasi, che hanno con ogni evidenza mutato lo stato dei luoghi dopo che l'impresario aveva concluso ivi i suoi interventi. Di qui P_
anche il rigetto della correlata domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
Quanto, infine, alla non corrispondenza fra il preventivo ed il corrispettivo finale, è sufficiente evidenziare:
- che l'importo indicato nel contratto d'appalto (per la porzione di ristrutturazione di €
143.504,28 oltre IVA al 10% e per la porzione in ampliamento di € 109.219,65 oltre Iva al
4%) è stato determinato non a corpo, ma a consuntivo sui lavori computati a misura e sulla base dei prezzi unitari indicati nei computi metrici allegati al contratto stesso;
- che la committenza, secondo quanto è incontestato e documentato, ha, come si è detto, richiesto numerose modifiche e lavorazioni extra-contratto (quali l'installazione della piscina, la completa sostituzione della copertura della ristrutturazione e la pavimentazione esterna con materiale diverso), inizialmente non preventivate e per la maggior parte già regolarmente saldate e, dunque, accettate anche nel prezzo.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, ivi compresa la domanda di manleva svolta dal geom. nei confronti di CP_3
l'opposizione va, dunque, respinta, dovendo, per l'effetto, Controparte_4
essere confermato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato, che andrà, conseguentemente, dichiarato definitivamente esecutivo.
2.2 Vanno poste a solidale carico degli attori opponenti, risultati soccombenti, le spese sostenute nel presente giudizio di opposizione dal convenuto opposto , dal P_ terzo chiamato geom. e dall'intervenuta CP_3 Controparte_5
spese che vanno liquidate come in dispositivo secondo i valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi per lo scaglione indeterminabile di complessità bassa (con la precisazione che, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta, andranno
Pagina 17 di 18 riconosciute in favore di le fasi di studio, introduttiva e di trattazione ed in P_
favore di la sola fase decisionale). Controparte_5
I medesimi attori opponenti, questa volta in applicazione del principio di causalità, vanno, infine, condannati a rifondere pure le spese processuali sopportate da
[...]
(anch'esse liquidate come in dispositivo sulla scorta dei valori medi Controparte_4
tariffari), la cui chiamata in manleva si è resa necessaria per il denegato accoglimento delle domande azionate contro l'assicurato . CP_3
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dagli attori opponenti e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, che dichiara definitivamente esecutivo, dichiarando altresì assorbita ogni ulteriore domanda;
2) condanna gli attori opponenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali, che liquida in favore del convenuto opposto in € 4.711,00 per compenso, P_ in favore del terzo chiamato in € 7.616,00 per compenso ed € 518,00 per CP_3 anticipazioni, in favore della terza chiamata in € 7.616,00 per Controparte_4 compenso ed in favore dell'intervenuta in € 2.905,00 per Controparte_5
compenso, il tutto oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 18 marzo 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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