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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/12/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 514/2025 R.G.A.C.
TRA
, nato il [...] a [...] Parte_1
TO, c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA SARDEGNA N. CodiceFiscale_1
1 COMPLESSO AGORÀ, SANT'AGATA DI MILITELLO presso lo studio dell'Avv.
LE GN RO, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrente -
E
, nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in VIA SANTA MARTA N. 240 C.F._2
ISOLATO 163/164, MESSINA presso lo studio dell'Avv. MANUELA
CASABLANCA, che la rappresenta e difende per procura in atti,
- resistente - avente per oggetto: modifica dei provvedimenti sull'affidamento del minore.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.05.2025 conveniva Parte_1 in giudizio e premetteva che, a seguito della cessazione della Controparte_1 convivenza, le parti avevano sottoscritto un accordo consensuale omologato con sentenza n. 1045/2024, che disponeva l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione delle modalità di visita paterna e del mantenimento economico, anche in considerazione della disabilità gravissima del bambino.
Il ricorrente deduceva che aveva reiteratamente violato gli Controparte_1 obblighi genitoriali derivanti dall'accordo e dalla relativa sentenza, ponendo in essere condotte gravemente pregiudizievoli per il benessere del minore, tra cui si annoveravano: variazioni unilaterali e immotivate dei tempi di visita, con scarso preavviso e senza concertazione;
la mancata cura della frequenza scolastica e terapeutica, con numerose assenze ingiustificate e ritardi, nonché omissioni nell'accompagnamento alle terapie ABA e TMA;
ostacoli alla comunicazione padre- figlio, con impedimenti alle videochiamate previste;
il trasferimento non autorizzato della residenza del minore, senza informare il padre;
impedimenti alla consegna del minore ai nonni paterni, con episodi di tensione e aggressività verbale;
gestione non trasparente delle risorse economiche destinate al minore, con trattenimento delle provvidenze assistenziali su conto personale e mancata rendicontazione;
condotte ostili e non collaborative, che hanno reso impraticabile il regime di affidamento condiviso.
Il ricorrente evidenziava, inoltre, la propria idoneità genitoriale, supportata da un ambiente familiare stabile, collaborativo e affettivamente significativo per il minore, nonché da una situazione lavorativa e abitativa adeguata. Al contrario, la CP_1 risulterebbe priva di redditi propri, convive con soggetto terzo, ed è imputata in un procedimento penale per lesioni colpose al minore causate dalla detenzione in casa di due cani di razza “pitbull”.
Alla luce di quanto sopra, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Disporre l'affidamento esclusivo del minore Per_1
al padre, IG. , con collocamento presso lo stesso,
[...] Parte_1 revocando all'uopo l'affidamento condiviso precedentemente stabilito con verbale
d'accordo del 07.11.2024 e sentenza Tribunale di BA P.G. n. 1045/2024 del
13.11.2024, in quanto non più rispondente al superiore interesse del minore alla luce dei fatti sopravvenuti;
2) Conseguentemente, collocare stabilmente il minore presso la residenza del padre, valutando ogni opportuna prescrizione che garantisca la continuità scolastica, terapeutica e affettiva del bambino nell'attuale ambiente di vita paterno (già frequentato abitualmente dal minore sin dalla nascita); 3)
Conseguentemente, regolamentare il diritto di visita della madre IG.ra in CP_1 forma delimitata, graduale e controllata, da esercitarsi con modalità e tempi tali da non pregiudicare le esigenze educative e di salute del minore, con eventuale assistenza dei
Servizi Sociali territorialmente competenti, qualora il Tribunale lo ritenga necessario al fine di assicurare il sereno svolgimento degli stessi e di monitorare il benessere del minore nelle fasi di transizione al nuovo regime di affidamento esclusivo paterno;
4) Disporre, quanto al mantenimento del minore, un nuovo assetto economico coerente con l'affidamento esclusivo al padre e con la cessazione di fatto della convivenza del bambino presso la madre, prevedendo l'onere posto a carico della di CP_1 corrispondere un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio , da Per_1 quantificarsi in via equitativa tenuto conto delle capacità economiche di costei e delle somme suddette già destinate al minore;
5) Disporre che tutte le somme attualmente percepite dalla IG.ra a titolo di assegno di invalidità/inabilità, indennità di CP_1 accompagnamento e frequenza, assegno unico minore e ogni eventuale ulteriore contributo economico destinato al minore siano d'ora innanzi versate sul conto corrente cointestato di cui in premessa, a disposizione del padre affidatario per il soddisfacimento dei bisogni del figlio;
6) A tal fine, ammonire la IG.ra CP_1
ed ordinare alla stessa di sottoscrivere senza indugio i moduli e le
[...] autorizzazioni necessari per indirizzare detti pagamenti sull'IBAN
[...] collegato al conto corrente cointestato e di versare immediatamente su tale conto le eventuali somme arretrate da lei già percepite e non ancora trasferite (comprese quelle indebitamente utilizzate per fini diversi), fornendo contestualmente integrale rendiconto delle spese sinora sostenute con gli importi ricevuti per il minore. Inoltre, ove ritenuto, si fissi a carico della IG.ra ; 7) CP_1
Nella ipotesi in cui la resistente persista nell'atteggiamento Controparte_1 ostruzionistico ed inadempiente rispetto ai propri obblighi e doveri genitoriali, rifiutando ulteriormente la sottoscrizione di quanto richiesto, nonché la restituzione delle somme spettanti al minore, assumere tutti gli opportuni e necessari provvedimenti utili ad eliminare le condizioni di pregiudizio a danno del minore e, Persona_1 per l'effetto, autorizzare il ricorrente a disporre il cambio IBAN presso gli Enti erogatori ed a porre in essere ogni e ulteriore atto utile ed indispensabile alla gestione ed amministrazione delle somme relative alle somme percepite dal minore Per_1
per la disabilità gravissima;
8) Accertare e dichiarare la condotta
[...] inadempiente della IG.ra rispetto agli obblighi economici Controparte_1 assunti verso il figlio minore (in particolare quanto stabilito nell'accordo del
07.11.2024 circa la destinazione delle provvidenze assistenziali sul conto cointestato e la rendicontazione delle spese), nonché ai doveri di collaborazione genitoriale, ammonendo formalmente la resistente a cessare qualsivoglia ulteriore condotta pregiudizievole per il minore e per l'altro genitore;
9) Accertare, ritenere e dichiarare
l'inadempienza della IG.ra rispetto ai propri doveri genitoriali, Controparte_1 anche in violazione di quanto disposto dal Tribunale di BA P.G. con verbale
d'accordo del 07.11.2024 e sentenza del Tribunale di BA P.G. n. 1045/2024 del
13.11.2024 e, per l'effetto, ammonire IG.ra ed ordinare alla Controparte_1 stessa di interrompere qualsivoglia condotta pregiudizievole e dannosa per il benessere psicofisico del minore;
10) Adottare ogni ulteriore provvedimento Persona_1 opportuno ai sensi dell'art. 473-bis 38 c.p.c., e in generale ogni misura ritenuta necessaria e utile a garantire la tutela del minore , a eliminare le Persona_1 condizioni di pregiudizio rilevate e a ristabilire un contesto rispettoso dei suoi diritti e delle sue esigenze, anche in riferimento alla futura evoluzione della situazione (ad es. prevedendo verifiche periodiche da parte dei Servizi Sociali sull'andamento dell'affidamento esclusivo, o altri interventi di sostegno familiare ritenuti idonei); 11)
In ogni caso, assumere nei confronti della IG.ra i più opportuni Controparte_1 provvedimenti previsti dalle lett. a), b) e c) del primo comma dell'art. 473 bis 39 cpc, in considerazione delle gravissime inadempienze e per le condotte dalla stessa poste in essere e, per l'effetto, ai sensi dell'art. art. 473 bis 39 comma 2 cpc, condannare la resistente al risarcimento dei danni in favore del ricorrente e del figlio minore Per_1 per le causali di cui al presente atto e nella misura che sarà ritenuta di giustizia ed anche di equità, oltre interessi e rivalutazioni come per legge;
12) Condannare controparte alle spese del procedimento, oltre accessori di legge e spese generali, da distrarsi in favore dell'Avv. Emanuele GN RO, procuratore antistatario”.
Il Giudice delegato, ritenuto mancare i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, in assenza della relazione dei Servizi Sociali e della preventiva instaurazione del contraddittorio, fissava l'udienza di comparizione in data 18 settembre
2025.
Instaurato validamente il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_1
, la quale contestava integralmente le asserzioni e le richieste avanzate dal
[...] ricorrente.
In particolare, la resistente rappresentava che le assenze del minore erano giustificate da motivi di salute o dalla necessità di sottoporsi a terapie in orario antimeridiano e aveva sempre garantito la continuità educativa e terapeutica. Negava la sistematicità dei ritardi, attribuendoli a cause di forza maggiore.
Quanto al trasferimento di residenza eccepiva che il cambio era stato determinato dalla disdetta del contratto di locazione e comunicato al padre tramite PEC e che, oltretutto, il trasferimento, avvenuto all'interno dello stesso comune, era stato effettuato nell'interesse del minore. Escludeva ogni intento ostruzionistico, precisando che le limitazioni alle videochiamate erano state frutto di eventuali difficoltà tecniche o organizzative e che, rispetto al rapporto con i nonni paterni, non vi era alcuna ostilità.
Infine, quanto alla gestione delle risorse economiche, parte resistente affermava di aver utilizzato le somme esclusivamente per le esigenze del minore al contrario di quanto era solito fare il padre che utilizzava le somme per acquisti vari.
In via d'urgenza, poi, faceva istanza di trasferimento, insieme al figlio minore, presso il Comune di NA, al fine di cercare serenità e una maggiore possibilità di trovare un lavoro adeguato alle esigenze di cura del minore.
Alla luce della grave conflittualità tra le parti, la IG.ra chiedeva CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Preliminarmente, accogliere in via
d'urgenza, la spiegata richiesta ex art. 473 bis 38 c.p.c. per le motivazioni esposte in parte motiva;
2. Nel merito, rigettare integralmente le richieste del IG.
[...]
in quanto infondate sia in fatto che in diritto come esposto;
3. In esito Parte_1 alle risultanze delle indagini sociali che sono state disposte dal Tribunale e se combacianti all'interesse del minore convolto, disporre l'affido esclusivo dello stesso in capo alla madre sig.ra , confermare nel resto le modalità di Controparte_1 diritto di visita del padre nonché dei rapporti economici.
4. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Allo stato degli atti e in difetto di contraddittorio il Giudice rigettava l'istanza ex art. 473 bis 38 spiegata da parte resistente e confermava l'udienza di comparizione già fissata.
Disposto un breve rinvio per consentire il deposito della necessaria relazione dei
Servizi Sociali incaricati, veniva nominato l'avv. Pina Rita Bruno quale curatore speciale del minore . Per_1
Con atto depositato in data 6 novembre 2025 si costituiva in giudizio il curatore del minore, rappresentando una situazione di accesa conflittualità tra le parti in causa, nonché una condizione personale della resistente tale da pregiudicare le cure necessarie al minore.
Acquisita la relazione dei Servizi Sociali di BA ZZ di TO, all'udienza del 20.11.2025 venivano sentite le parti.
Sciolta la riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice rigettava le richieste istruttorie, nonché l'istanza di trasferimento avanzata dalla e rinviava per la CP_1 precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 28 novembre 2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Lette le note scritte depositate dalle parti il Tribunale così decide.
La domanda di affidamento esclusivo reciprocamente formulata dalle parti deve essere rigettata.
In tema di affidamento del minore, deve evidenziarsi l'orientamento della
Suprema Corte, cui questo Tribunale integralmente aderisce, secondo il quale, nel quadro della nuova disciplina relativa ai “provvedimenti riguardo ai figli” dei coniugi separati, di cui agli art. 155 e 155 bis c.p.c., l'affidamento “condiviso” (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (così Cass. civ., Sez. I,
17.12.2009, n. 26587, in Foro it. 2010, 2, I, 428; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n. 16593;
Cass. civ., sez. VI, 2.12.2010, n. 24526).
Ed infatti diritto fondamentale del bambino è quello, sancito dall'art. 24 n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il
7.12.2000, e dall'art. 147 della convenzione di New York del 20.11.1989 resa esecutiva in Italia dalla l. 176/1991, alla cd. bigenitorialità e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, ed il rispetto di tale diritto si identifica innegabilmente con un interesse superiore di qualsiasi bambino
(Trib. Minorenni Milano, 25.3.2011, in banca dati De Jure).
Occorre, poi, precisare che la mera conflittualità tra i genitori di per sé non costituisce motivo di negazione dell'affidamento condiviso, non solo perché altrimenti esso avrebbe un ambito applicativo residuale, coincidente con quello del preesistente affidamento congiunto, ma anche per le seguenti ragioni, esplicitate da alcune pronunce di merito e pienamente condivisibili.
In primo luogo, infatti, se così fosse ne deriverebbe lo stimolo alle parti a coltivare ed esasperare il conflitto proprio per cercare di ottenere l'affidamento esclusivo (cfr. per es. Trib. Tivoli 8.2.2010, banca dati De Jure).
Ma soprattutto, nell'individuazione del regime di affidamento, dati i principi già sopra esplicitati, occorre che la conflittualità incida sull'interesse del minore, ponendosi come elemento di pregiudizio per il medesimo o determinando l'incapacità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi.
Nel caso di specie, entrambe le richieste di affidamento esclusivo appaiono prive di valido ed efficace riscontro probatorio. Invero, quello che si evince, anche dalla relazione dei Servizi Sociali depositata in atti è che tra i due genitori “persistono problemi di comunicazione e collaborazione in riferimento alla gestione del figlio […] ma nonostante le discussioni e le criticità attuali, (i genitori) appaiono presenti in modo costante nella sua quotidianità (quella di )”. Per_1
La presenza generalmente regolare e collaborativa di entrambi i genitori nell'interesse di viene attestata anche dalla relazione delle insegnanti Per_1 scolastiche del bambino, interpellate dallo stesso Servizio Sociale e che con nota del
30.10.2025 rappresentavano che rispetto ai rapporti scuola-famiglia vi è “una presenza generalmente regolare e collaborativa dei genitori. Entrambi mostrano interesse per il percorso educativo del figlio e si dimostrano disponibili al dialogo con il team docente.
I contatti informali (brevi colloqui quotidiani all'ingresso o all'uscita) risultano costanti e positivi … su evidenzia invece, una partecipazione più discontinua agli incontri formali e ufficiali … nonostante tale discontinuità, la collaborazione si mantiene, nel complesso, costruttiva e orientata alla condivisione degli obiettivi educativi”.
Alla luce delle superiori considerazioni, il Collegio ritiene di poter mantenere il regime di affidamento condiviso già concordato tra i genitori nell'accordo omologato dall'intestato Tribunale.
In ordine alla domiciliazione prevalente di si deve premettere quanto Per_1 segue.
Il collocamento presso la madre previsto nell'accordo raggiunto il 7.11.2024, non ha dato i risultati auspicati, essendo emerse, nel corso del procedimento importanti criticità quanto alla gestione personale ed economica del minore da parte della madre che hanno determinato una situazione di pregiudizio per il bambino.
Innanzitutto, si segnala che la ha chiesto nella comparsa di costituzione CP_1 del presente giudizio (pag.5) di poter trasferire la propria residenza in altro Comune con il minore, sia per trovare serenità sia per una maggiore possibilità di trovare un lavoro che possa combaciare con le esigenze di cura del minore . Per_1
Ebbene, premesso che la residenza è ancora radicata nel Comune di BA
ZZ di TO, la vive di fatto a NA, ove ha trasferito il proprio domicilio CP_1 insieme al nuovo compagno e portando con sé, senza alcuna autorizzazione, il figlio minore.
Sul punto, preme evidenziare che in sede di colloquio con il curatore speciale del minore, la resistente ha omesso di riferire dell'avvenuto trasferimento, limitandosi a sostenere che accadeva di pernottare a NA dal compagno e per tale motivo risultava “scomodo” accompagnare il bambino a scuola o a terapia, nel Comune di
BA.
A ciò si aggiunga che il predetto trasferimento è avvenuto senza il consenso dell'altro genitore e senza comunicare allo stesso il luogo esatto ove si trovava il minore quando permaneva a NA con la madre.
In proposito, è sufficiente rilevare come l'esatta collocazione della nuova abitazione della e di è stata precisata dalla stessa soltanto in sede di CP_1 Per_1 audizione personale innanzi al Giudice e su esplicita richiesta dello stesso.
Quanto alle contestate assenze del minore tanto a scuola quanto alla terapia
ABA, la ha sostenuto nel proprio atto costitutivo che le assenze e i ritardi del CP_1 minore sono stati determinati da specifiche ragioni, il minore infatti si sarebbe assentato dalle lezioni scolastiche solo per motivi di salute e solo quando il bambino doveva necessariamente sottoporsi a delle terapie che potevano essere somministrate in orario antimeridiano.
Invero, sul punto la stessa ha rappresentato al Curatore speciale del CP_1 minore la scomodità di accompagnare il bambino a scuola così come alla terapia, una volta trovatasi a NA, riferendo che “la scuola materna non è obbligatoria” per cui le assenze non sarebbero state un problema.
La scuola frequentata dal minore, interpellata sul punto, ha riferito che “ad oggi la sua presenza a scuola risulta discontinua, condizione che influisce in parte sulla stabilità dei suoi progressi e sulla continuità delle esperienze di apprendimento”. Anche rispetto alla terapia ABA la ha manifestato al Curatore la volontà CP_1 di farla frequentare al bambino solo nei giorni in cui lo stesso si trova con il padre, al fine di evitare frequenti viaggi da NA a BA. Sul punto, all'udienza del 20 novembre 2025 ha dichiarato, invece, che lo stato di gravidanza in cui si trova non le permette di fare spostamenti continui, che nella giornata precedente all'udienza non si era recato alla terapia perché la stessa era stata male per malesseri legati Per_1 alla gravidanza e contestualmente non aveva ritenuto di dover avvisare i terapisti, precisando che non era mai accaduto prima di non avvisarli.
Il medesimo atteggiamento, non rispondente alle esigenze prioritarie del minore, si è potuto osservare con le prescrizioni previste nell'accordo rispetto agli emolumenti che percepisce a causa della sua patologia. Per_1
Secondo i citati accordi l'assegno di disabilità gravissima percepito dal minore sarebbe dovuto confluire in un conto corrente cointestato e sul medesimo conto sarebbe dovuta confluire anche l'indennità di frequenza, ove riconosciuta al minore. Di contro,
l'assegno di accompagnamento sarebbe stato percepito interamente dalla e CP_1 sarebbe confluito sul proprio conto corrente.
Ebbene, in comparsa di costituzione la ha riferito che i conflitti tra le parti CP_1 scaturivano proprio dal mancato rispetto da parte del degli accordi assunti in Per_1 punto di provvidenze economiche. Secondo la resistente, il avrebbe utilizzato le Per_1 somme del patto di cura per acquisti vari e non per il pagamento delle spese mediche correlate alla gravissima malattia del minore. In riferimento a tali somme, la stessa, in sede di colloquio con il Curatore, confermava la canalizzazione delle somme sul proprio conto personale, nonché l'utilizzo (a volte) per esigenze diverse dalla finalità specifica per cui vengono percepite, sebbene sempre nell'interesse del minore.
Sentita dai Servizi Sociali ha dichiarato di non aver versato le indennità del figlio nel conto cointestato perché li ha dovuti utilizzare per acquistare una macchina nuova, considerato che la precedente si era guastata e quando ha cambiato casa i soldi le sono serviti per pagare caparra e affitto (cfr. relazione servizi sociali del 10.11.2025).
In sede di audizione dinanzi al Giudice la resistente ha sostenuto che le somme percepite per l'indennità di disabilità gravissima confluiscono non più sul conto corrente cointestato, com'era stato fino a ma sul suo conto personale, poiché aveva Per_2 rilevato degli esborsi impropri del mentre l'indennità di accompagnamento, pari Per_1 ad euro 530, veniva versata su un libretto postale cointestato da lei gestito e dal quale, ogni mese, prelevava l'importo di euro 450,00 per pagare l'affitto dell'abitazione di BA. Ha precisato, inoltre, di aver usato 500 euro dell'importo previsto per disabilità gravissima per il pagamento di una nuova autovettura.
È emblematico poi, quanto ha riportato il Curatore speciale nell'atto di costituzione, circa il fatto che con pec del 21/10/2025 il procuratore di parte resistente comunicava che la signora “si trova in un delicato stato di gravidanza” e, a CP_1 seguito di accertamenti medici – testualmente - “le è stato diagnosticato uno stato di minaccia d' aborto. A causa di tale grave e imprevista condizione di salute, il medico curante ha prescritto alla IG.ra un periodo di riposo assoluto e continuativo CP_1 della durata (attualmente) di dieci (10) giorni. Per garantire il benessere del minore e, al contempo, consentire alla IG.ra di adempiere alla prescrizione medica CP_1 urgente e tutelare la propria salute e la gravidanza, si chiede di concordare una delle seguenti soluzioni provvisorie valide per il periodo di dieci giorni continuativi di riposo prescritto: che il minore permanga presso il domicilio del padre per l'intera durata dei dieci giorni o viceversa che rimanga presso l'abitazione della mamma per i dieci giorni indicati”.
Il procuratore di parte ricorrente, dopo aver appreso del contenuto della pec, che per mera svista non gli era stata parimenti inoltrata, in nome e per conto del signor manifestava pronta disponibilità ad accogliere il minore per il periodo indicato. Per_1
Il 23/10/2025 la signora si presentava comunque al colloquio presso il CP_1 curatore unitamente al piccolo e subito dopo accompagnava il minore presso Per_1 la residenza del padre giusta richiesta a mezzo pec del 21/10/2025 cui seguiva la disponibilità del ricorrente.
Sennonché, il Curatore nella medesima giornata riceveva una telefonata da parte della resistente con la quale comunicava che il avrebbe trattenuto le somme a Per_1 titolo di mantenimento per la durata della permanenza del minore presso la propria abitazione e se così fosse “sarebbe andata a riprendere il bambino così da farlo rimanere presso la propria abitazione”.
Ciò compendiato, il Collegio reputa maggiormente confacente all'interesse del minore la collocazione prevalente presso il padre.
Ed infatti, dalla narrazione delle vicende intercorse tra le parti nei mesi successivi all'accordo, si evince un comportamento materno poco orientato al primario interesse del minore, quanto più alla gestione economica dello stesso e degli emolumenti a lui riservati (vedi da ultimo episodio narrato dal Curatore relativo al 23 ottobre 2025). Non è possibile minare l'interesse superiore del minore alla frequenza scolastica e ai percorsi terapeutici, come pure alla gestione dei benefici economici destinati alla cura dello stesso, per mere questioni di convenienza o comodità, per le difficoltà di spostamento, o per la cattiva comunicazione con l'altro genitore, a maggior ragione se si tratta di un minore con difficoltà oggettive e diagnosticate che stanno migliorando con l'aiuto costante della terapia e la frequenza presso la scuola che, per lui, più che per i suoi pari, non può essere considerata una mera possibilità, ma deve rappresentare il centro dei suoi interessi e l'occasione reale di confrontarsi, socializzare e mettere in atto le strategie comunicative acquisite con la terapia per potersi relazionare in maniera confacente alla sua età.
Né la nuova gravidanza della madre o la sua nuova domiciliazione in NA e la convivenza con il compagno possono incidere sulla frequenza scolastica-terapeutica di . Per_1
La valutazione complessiva quanto alla modifica del collocamento del minore, tiene conto della situazione di fatto cristallizzata, ed in particolare, della professione del che, svolgendo attività di libero professionista in proprio per la costruzione e Per_1 montaggio di ascensori (cfr. verbale udienza del 20.11.2025) ha la possibilità di gestire in modo autonomo il tempo casa/lavoro, avvalendosi della collaborazione essenziale della di lui madre e, ove occorra, di una baby sitter. La nonna paterna di , Per_1 infatti, ha assunto un ruolo attivo e proattivo nella gestione del minore, supporta il figlio nella quotidianità godendo anche dell'attiguità degli appartamenti ove madre e figlio vivono, intrattiene la comunicazione con la , accompagna o preleva CP_1 Per_1 dalle varie attività e terapie che il bambino segue. In sede di colloquio con il Curatore speciale, la , sul punto, nulla ha obiettato sul ruolo della nonna paterna, superando CP_1 di fatto la questione paventata nel ricorso introduttivo dal Per_1
Inoltre, il rientro del minore a BA ZZ di TO garantirebbe una più costante partecipazione dello stesso alle attività scolastiche, extrascolastiche e alle terapie, che - secondo quanto emerso in atti - costituiscono elementi essenziali di supporto al suo sviluppo e alla sua crescita, in luogo degli spostamenti da NA, ove si è trasferita stabilmente la madre, che si sono rivelati di ostacolo alla prosecuzione stabile ed assidua di detti appuntamenti giornalieri e settimanali.
Di contro, la resistente che ha manifestato la propria volontà di trasferire anche la propria residenza anagrafica in NA potrebbe contrare esclusivamente sull'aiuto del nuovo compagno nelle ore pomeridiane, che la dovrebbe supportare tanto nella gestione di quanto nella gestione della gravidanza in corso. Infatti, sulla Per_1 paventata presenza del di lei fratello che pare si rechi a NA per motivi di lavoro non è possibile effettuare nessuna valutazione in ordine all'effettivo sostegno che potrebbe fornire, medesime considerazioni valgono anche per la madre del nuovo compagno.
Disposto, quindi, il collocamento prevalente di presso il domicilio del Per_1 padre, rispondente alla richiesta del Curatore rispetto alle riscontrate esigenze del minore, occorre disciplinare il diritto di visita della madre, tenuto conto anche delle difficoltà di spostamento manifestate dalla resistente per la distanza territoriale tra
NA e BA e lo stato di gravidanza in cui si trova.
La , pertanto, salvo diversi accordi liberamente assunti con il padre, potrà CP_1 vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario: a) due giorni alla settimana dalle ore 14,00 alle ore 19,00, nello specifico, il martedì e il giovedì ovvero i giorni in cui il minore è libero dagli impegni terapeutici e dalla frequenza settimanale della piscina, nonché a settimane alterne dalle ore 14,00 del sabato e sino alle ore 19,00 della domenica;
b) durante il periodo estivo, per un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze del minore, oppure, in difetto, dall'1 al 15 agosto di un anno e dal 16 al 31 luglio dell'anno successivo con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita del padre;
c) per un periodo di quattro giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di trascorrere con il minore un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 24 al 27 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 2 gennaio il secondo anno;
d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
e) il giorno del compleanno della minore alternativamente a pranzo o a cena;
f) il giorno del compleanno della madre dalle ore 16,00 alle ore 22,00.
Occorre, peraltro, dare atto di come le allegazioni delle parti e le risultanze della relazione dei Servizi Sociali attestino il permanere di problematiche inerenti la relazione tra i genitori che, pur non riverberandosi sul regime di affido, ostacolano un corretto esercizio condiviso della genitorialità.
Come evidenziato dai Servizi Sociali (vedi relazione depositata il 10.11.2025), sussistono ancora oggi problemi di comunicazione e collaborazione tra i genitori, tanto che le figura specialistiche che hanno conosciuto il nucleo di interesse ritengono opportuno un percorso di sostegno ed affiancamento alla genitorialità affinché entrambi i genitori possano acquisire metodologie di comportamento adeguate, utili ad una sana e positiva crescita del minore.
Per tali ragioni si ritiene opportuno confermare in questa sede un incarico di supporto, vigilanza e monitoraggio ai Servizi Sociali di NA e di BA ZZ di TO, ove vivono rispettivamente la e il volto principalmente a CP_1 Per_1 verificare l'evoluzione della situazione del minore e offrire un ausilio ai genitori per la gestione del rapporto tra di loro e con il figlio, attraverso lo svolgimento di un'attività di mediazione, oltre che per attivare un percorso di supporto alla genitorialità a favore delle parti.
Viste le sostanziali modifiche al regime di collocamento è necessario disporre la modifica conseguenziale delle condizioni economiche previste nell'accordo precedentemente omologato e, per l'effetto, revocare l'obbligo di mantenimento previsto in capo al ricorrente ed obbligare la a contribuire al mantenimento del CP_1 figlio minore . Per_1
Per quanto concerne la quantificazione dell'assegno di mantenimento da porre a carico della resistente, in via preliminare, si osserva che un genitore, ancorché privo di reddito, non può sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire alla prole un idoneo e dignitoso tenore di vita posto che, in tema di mantenimento dei figli minori, la fissazione di una somma a titolo di contributo a carico del genitore non convivente può venire correlata, non tanto ai redditi derivanti dall'attività professionale svolta quanto, piuttosto, ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino.
Ciò posto, deve ritenersi equo determinare nella misura di € 200,00 mensili il contributo da porsi a carico della resistente a titolo di mantenimento del figlio, tenuto altresì conto delle esigenze del minore in rapporto alla sua età e dei tempi di permanenza presso la casa del padre, il tutto oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tale somma, secondo l'orientamento assunto dal Tribunale, costituisce il parametro minimo al quale ciascun genitore – ancorché disoccupato – si deve uniformare per garantire mensilmente l'apporto necessario alla crescita di ciascun figlio.
Quanto alle somme erogate in favore del minore per la disabilità da cui è affetto, va opportunamente rammentato alle parti che tali somme devono essere destinate per loro natura a garantire l'assistenza e la cura del minore portatore di handicap e devono essere impiegate dai genitori esclusivamente per realizzare le finalità stabilite dal legislatore, in particolare: frequenza di corsi scolastici e/o di formazione o svolgimento di trattamenti terapeutici o riabilitativi, assistenza di un eventuale accompagnatore, fatta salva la loro responsabilità circa il corretto utilizzo.
Ultroneo precisare che non rientrano in queste finalità il pagamento periodico di un affitto, il pagamento, anche parziale, di una vettura nuova, né tanto meno le spese quotidiane del minore per cui è già previsto il mantenimento ordinario.
In modifica del pregresso accordo delle parti e tenuto conto della finalizzazione di dette somme per la cura e assistenza del minore percettore, nonché valutati gli episodi di utilizzo improprio delle stesse, tutti gli importi percepiti dal minore a titolo di disabilità gravissima, indennità di accompagnamento e frequenza (nonché ogni altra eventuale erogazione assistenziale futura) dovranno interamente essere versati sul conto corrente cointestato alle parti affinché possano essere utilizzate per il soddisfacimento dei bisogni del minore e possano essere oggetto di rendiconto delle spese effettuate mediante visione ed estrazione, disponibili per entrambi i genitori cointestatari, dell'estratto conto.
Va precisato, così prendendo posizione sulle domande svolte da parte ricorrente, che non sono ammissibili in questa sede le richieste di restituzione delle somme asseritamente sottratte e distratte dalla , dovendo se del caso avviare le iniziative CP_1 giudiziarie opportune nelle sedi a ciò deputate e con i rimedi all'uopo previsti.
Quanto all'emissione, chiesta da parte ricorrente, di provvedimenti in applicazione dell'art. 473 bis 38 c.p.c., ritiene il Collegio che non ne ricorrano i presupposti avendo il presente procedimento ad oggetto non controversie in ordine all'attuazione del provvedimento relativo alla regolamentazione dell'affidamento del minore, quanto piuttosto – secondo quanto emerge dal tenore delle domande articolate in atti - la richiesta di modifica della pregressa regolamentazione.
Parimenti non ricorrono i presupposti per disporre i provvedimenti chiesti dal ricorrente nei confronti della ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c. CP_1
Le inadempienze riscontrate in corso di giudizio, sia pure tenute in considerazione ai fini del mutamento della domiciliazione privilegiata del minore nell'interesse esclusivo di questi, non sono connotate da gravità tale da ritenere sussistenti i presupposti per l'applicazione dei provvedimenti previsti dalle lett. a), b) e c) della disposizione sopra menzionata, chiesti peraltro in maniera aspecifica ed indistinta, modalità che denota già ex se l'infondatezza della domanda.
Anche la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c., comma 2, c.p.c., che soggiace agli oneri assertivi e probatori della parte istante secondo i generali principi processuali e sostanziali in materia risarcitoria, è rimasta sfornita di adeguata allegazione e prova, non essendo pertanto meritevole di accoglimento.
Stante la natura del procedimento, unitamente alla sussistenza di soccombenza, quantomeno parziale, rispetto alle domande svolte, si ritiene equo e congruo compensare interamente le spese processuali tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di BA ZZ di TO così provvede:
- conferma il mantenimento condiviso del minore ad entrambi i Per_1 genitori;
- dispone il collocamento prevalente presso l'abitazione del padre, con facoltà della madre di vedere e tenere con sé il minore nei modi e nei tempi specificati in parte motiva;
- pone a carico della resistente il versamento dell'importo di euro € 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, da versare al padre entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo base degli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico universale è ripartito tra le parti in ragione di metà ciascuno;
- dispone che tutti gli importi percepiti dal minore a titolo di Persona_1 disabilità gravissima, indennità di accompagnamento e frequenza (nonché ogni altra eventuale erogazione futura) devono essere interamente versati sul conto corrente cointestato alle parti;
- rigetta le altre domande di parte ricorrente;
- dispone che i Servizi Sociali di NA e di BA ZZ di TO, ove vivono rispettivamente e , ciascuno per la propria Controparte_1 Persona_3 competenza, proseguano l'attività di supporto, vigilanza e monitoraggio, volta a verificare l'evoluzione della situazione del minore e offrire un ausilio ai genitori per la gestione del rapporto tra di loro e tra loro ed il figlio, attraverso lo svolgimento di un'attività di mediazione e di un percorso di supporto alla genitorialità;
Così deciso in BA ZZ di TO nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Anna Smedile dott. Antonino Orifici Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.