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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/05/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1063/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 06/05/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. LATINO Parte_1 C.F._1
ANGELO MARCO e dell'avv.
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SERAFINO FRANCESCO e dell'avv.
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, disapplicati gli atti amministrativi ritenuti illegittimi e disapplicata, ove occorra, la normativa in contrasto con la direttiva europea citata in atti, 1)
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 o per i diversi anni scolastici risultanti in corso di causa e, per l'effetto; 2) Condannare parte convenuta ad attribuire o assegnare o comunque a mettere a disposizione di parte ricorrente la “carta elettronica” del valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui al punto
1) delle conclusioni e quindi l'importo complessivo di € 3.000,00 o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;
o, in via subordinata, condannare parte convenuta alla cessazione del comportamento discriminatorio denunciato con le modalità che il Giudice riterrà di legge o di giustizia anche mediante la condanna al pagamento dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico di cui al punto 1) delle conclusioni a titolo di risarcimento del danno;
3) Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Per la parte resistente: “Alla luce delle considerazioni e dei motivi su esposti, voglia l'Ill.mo
Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti 1) ACCERTARE e
DICHIARARE, l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese per tutto quanto maturato prima dell'a.s. 2020/2021 2) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi 3) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto 4) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa. CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
per domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del
[...]
Docente” con riferimento ad anni nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato.
Parte ricorrente ha depositato al riguardo i contratti stipulati negli anni (cfr. doc. dal n.
1 al n. 5 fascicolo parte ricorrente).
È altresì documentato che il ricorrente ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo Balilla Paganelli di Cinisello Balsamo con scadenza fissata al 30/6/2025 (cfr. note deposito 25 febbraio 2025)
2. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai CP_1
Pag. 2 di 6 docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito chesi era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia
Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata
Pag. 3 di 6 erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò deve aggiungersi che il bonus indicato è stato riconosciuto al personale docente con contratto temporaneo di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69/2023.
In ultimo, preme considerare che la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, all'art.1, comma 572, ha previsto la modifica dell'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n.
107 che allo stato attuale recita “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico […] Con decreto del e del merito, di concerto con il Controparte_2
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
Tuttavia, tale previsione non ha valenza retroattiva e non può ovviamente avere riguardo all'a.s. in corso, essendo entrata in vigore in data 1.1.2025. Dal momento che il
Pag. 4 di 6 diritto del ricorrente alla carta docente è insorto al momento dell'assegnazione dell'incarico di docenza, la normativa sopravvenuta non incide sulla posizione del ricorrente che in base alla normativa vigente ed applicabile è destinatario dell'accertata discriminazione. (cfr. Tribunale di Milano Sentenza n. 1620/2025 del 02/04/2025)
Si ritiene, tuttavia, che la norma, anche nella sua formulazione antecedente alla modifica in ultimo menzionata, non avendo espressamente escluso la debenza del beneficio per gli incarichi analoghi a quelli ricoperti dal ricorrente (incarico fino al termine delle lezioni), lasci inalterato il quadro giurisprudenziale formatosi nella vigenza della disciplina precedente;
pertanto, la domanda deve essere accolta anche in relazione all'a.s. 2024/2025.
2.1. L'eccezione svolta dalla parte resistente relativa al fatto che la carta avrebbe dovuto essere richiesta entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico è inconferente e perciò infondata;
invero si tratta di una eccezione opponibile solo a quei docenti che ordinariamente possono richiedere la carta docente. Viceversa, con riferimento alla posizione del ricorrente, docente con contratto a tempo determinato fino alla scadenza dell'anno scolastico, è la stessa parte resistente ad allegare tale categoria di docenti non rientra ex lege tra i beneficiari della carta. Ne consegue che non avendo il previsto che i docenti nella stessa posizione CP_1
della parte ricorrente avrebbero potuto chiedere la carta docente, la parte oggi non può dolersi del fatto che l'odierno ricorrente non abbiano richiesto l'emolumento nei termini previsti.
2.2. Parte resistente ha eccepito la prescrizione del diritto ad ottenere il bonus per gli anni scolastici antecedenti al 2020; l'eccezione è infondata poiché parte ricorrente ha documentato di ave interrotto il termine mediante invio di una diffida ad adempiere ricevuta dal in data 10 febbraio 2023 (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente). CP_1
2.3. Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati e delle ulteriori considerazioni svolte si deve riconoscere il diritto del ricorrente all'assegnazione del bonus economico per tutti gli anni scolastici per i quali è stato richiesto, posto che sono stati documentati i rapporti di lavoro relativi a tali periodi.
3. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n.
55 del 2014 – rito lavoro - calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria considerando un valore di causa pari ad euro 3.000
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a ottenere la “carta docente” per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e condanna
Pag. 5 di 6 l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente
(o altro equipollente) per i predetti anni;
2) condanna il a rifondere a parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 1.030 per compenso professionale oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
07/05/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
Pag. 6 di 6
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1063/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 06/05/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. LATINO Parte_1 C.F._1
ANGELO MARCO e dell'avv.
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SERAFINO FRANCESCO e dell'avv.
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, disapplicati gli atti amministrativi ritenuti illegittimi e disapplicata, ove occorra, la normativa in contrasto con la direttiva europea citata in atti, 1)
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 o per i diversi anni scolastici risultanti in corso di causa e, per l'effetto; 2) Condannare parte convenuta ad attribuire o assegnare o comunque a mettere a disposizione di parte ricorrente la “carta elettronica” del valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui al punto
1) delle conclusioni e quindi l'importo complessivo di € 3.000,00 o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;
o, in via subordinata, condannare parte convenuta alla cessazione del comportamento discriminatorio denunciato con le modalità che il Giudice riterrà di legge o di giustizia anche mediante la condanna al pagamento dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico di cui al punto 1) delle conclusioni a titolo di risarcimento del danno;
3) Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Per la parte resistente: “Alla luce delle considerazioni e dei motivi su esposti, voglia l'Ill.mo
Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti 1) ACCERTARE e
DICHIARARE, l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese per tutto quanto maturato prima dell'a.s. 2020/2021 2) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi 3) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto 4) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa. CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
per domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del
[...]
Docente” con riferimento ad anni nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato.
Parte ricorrente ha depositato al riguardo i contratti stipulati negli anni (cfr. doc. dal n.
1 al n. 5 fascicolo parte ricorrente).
È altresì documentato che il ricorrente ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo Balilla Paganelli di Cinisello Balsamo con scadenza fissata al 30/6/2025 (cfr. note deposito 25 febbraio 2025)
2. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai CP_1
Pag. 2 di 6 docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito chesi era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia
Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata
Pag. 3 di 6 erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò deve aggiungersi che il bonus indicato è stato riconosciuto al personale docente con contratto temporaneo di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69/2023.
In ultimo, preme considerare che la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, all'art.1, comma 572, ha previsto la modifica dell'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n.
107 che allo stato attuale recita “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico […] Con decreto del e del merito, di concerto con il Controparte_2
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
Tuttavia, tale previsione non ha valenza retroattiva e non può ovviamente avere riguardo all'a.s. in corso, essendo entrata in vigore in data 1.1.2025. Dal momento che il
Pag. 4 di 6 diritto del ricorrente alla carta docente è insorto al momento dell'assegnazione dell'incarico di docenza, la normativa sopravvenuta non incide sulla posizione del ricorrente che in base alla normativa vigente ed applicabile è destinatario dell'accertata discriminazione. (cfr. Tribunale di Milano Sentenza n. 1620/2025 del 02/04/2025)
Si ritiene, tuttavia, che la norma, anche nella sua formulazione antecedente alla modifica in ultimo menzionata, non avendo espressamente escluso la debenza del beneficio per gli incarichi analoghi a quelli ricoperti dal ricorrente (incarico fino al termine delle lezioni), lasci inalterato il quadro giurisprudenziale formatosi nella vigenza della disciplina precedente;
pertanto, la domanda deve essere accolta anche in relazione all'a.s. 2024/2025.
2.1. L'eccezione svolta dalla parte resistente relativa al fatto che la carta avrebbe dovuto essere richiesta entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico è inconferente e perciò infondata;
invero si tratta di una eccezione opponibile solo a quei docenti che ordinariamente possono richiedere la carta docente. Viceversa, con riferimento alla posizione del ricorrente, docente con contratto a tempo determinato fino alla scadenza dell'anno scolastico, è la stessa parte resistente ad allegare tale categoria di docenti non rientra ex lege tra i beneficiari della carta. Ne consegue che non avendo il previsto che i docenti nella stessa posizione CP_1
della parte ricorrente avrebbero potuto chiedere la carta docente, la parte oggi non può dolersi del fatto che l'odierno ricorrente non abbiano richiesto l'emolumento nei termini previsti.
2.2. Parte resistente ha eccepito la prescrizione del diritto ad ottenere il bonus per gli anni scolastici antecedenti al 2020; l'eccezione è infondata poiché parte ricorrente ha documentato di ave interrotto il termine mediante invio di una diffida ad adempiere ricevuta dal in data 10 febbraio 2023 (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente). CP_1
2.3. Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati e delle ulteriori considerazioni svolte si deve riconoscere il diritto del ricorrente all'assegnazione del bonus economico per tutti gli anni scolastici per i quali è stato richiesto, posto che sono stati documentati i rapporti di lavoro relativi a tali periodi.
3. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n.
55 del 2014 – rito lavoro - calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria considerando un valore di causa pari ad euro 3.000
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a ottenere la “carta docente” per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e condanna
Pag. 5 di 6 l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente
(o altro equipollente) per i predetti anni;
2) condanna il a rifondere a parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 1.030 per compenso professionale oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
07/05/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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