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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale
5566/2024 V.G., avente ad oggetto “domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
), rappresentata Parte_1 C.F._1 difesa da Avv. LASSANDRO MARIA ANTONIA
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso da Avv. PISCAZZI FRANCESCO,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale riservata per la decisione all'udienza del 18/03/2025, sostituita con
1 deposito di note ex articolo 127 ter c.p.c..
Esaminato il ricorso proposto in data 28/10/2024 dai predetti coniugi, separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Bari del 16.6.2021, non reclamato;
ricorso finalizzato ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse dei figli;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al
P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza
P.Q.M.
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio a norma del codice civile celebrato in Bari in data
26/09/2005 tra (BARI (BA), Parte_1
26/08/1980) e (BARI (BA), 26/07/1979) e Controparte_1
iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al
2 n. 980, parte II, serie A, anno 2005;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il giorno 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale
5566/2024 V.G., avente ad oggetto “domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
), rappresentata Parte_1 C.F._1 difesa da Avv. LASSANDRO MARIA ANTONIA
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso da Avv. PISCAZZI FRANCESCO,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale riservata per la decisione all'udienza del 18/03/2025, sostituita con
1 deposito di note ex articolo 127 ter c.p.c..
Esaminato il ricorso proposto in data 28/10/2024 dai predetti coniugi, separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Bari del 16.6.2021, non reclamato;
ricorso finalizzato ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse dei figli;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al
P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza
P.Q.M.
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio a norma del codice civile celebrato in Bari in data
26/09/2005 tra (BARI (BA), Parte_1
26/08/1980) e (BARI (BA), 26/07/1979) e Controparte_1
iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al
2 n. 980, parte II, serie A, anno 2005;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il giorno 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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