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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2685/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 2685/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 28 gennaio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. BERTUCCINI ALESSANDRO per parte ricorrente Parte_1
Nonché, per parte resistente Controparte_1
l'avv. SALVO RICCARDO.
[...]
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 5 N. R.G. 2685/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2685/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. BERTUCCINI ALESSANDRO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. SALVO RICCARDO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: anticipo NASpI
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente agiva in giudizio contro l' evidenziando che l' resistente CP_1 CP_1 avrebbe illegittimamente respinto la sua domanda di anticipazione delle somme a lui spettanti a titolo di NASpI, per un totale di euro 25.373,25.
II. Sosteneva, infatti, il sig. che avrebbe introdotto un limite non previsto Pt_1 CP_1 dalla normativa di settore, concernente il termine iniziale per proporre la domanda, ancorandolo peraltro ad un dato formale (inattività dell'impresa costituita in data 31 agosto
2022), dipeso da ragioni estranee al ricorrente, non verificando come, in ogni modo, l'attività
pagina 2 di 5 fosse iniziata fattualmente già dall'inoltro della Comunicazione Unica in data 6 settembre 2022, dall'iscrizione nel registro delle imprese del 7 settembre 2022.
III. Si costituiva contestando il ricorso, evidenziando, almeno fino a 26 ottobre CP_1
2022 l'impresa sarebbe risultata inattiva, carenza di un requisito fondamentale, carenza sanata soltanto successivamente, eccepiva poi la decadenza dal beneficio e l'erroneità della quantificazione delle somme richieste.
Non necessitando istruttoria, la causa è stata decisa all'udienza odierna.
1. Nel merito della domanda, l'art. 8 co. 4 del D.Lgs. 22/2015 prevede che «
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all' a CP_1 pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale».
Dunque, la norma individua un termine di decadenza, nulla dicendo in ordine al termine a decorrere dal quale la domanda può essere inoltrata.
Ovviamente, interpretando il testo legislativo sarebbe impossibile non individuare detto termine implicitamente nel concetto di inizio di attività, in quanto altrimenti sarebbe rimessa al richiedente la discrezionalità sulla nascita effettiva della ragione posta a fondamento dell'incentivo, nel senso che lo stesso richiedente potrebbe non determinarsi mai ad iniziare l'attività imprenditoriale (o professionale) per la quale ha richiesto le somme in anticipo.
Il problema, dunque, si sposta sul concetto di “inizio dell'attività” e sulla dimostrazione della sua sussistenza nel caso di specie.
pagina 3 di 5 2. Correttamente le parti richiamano giurisprudenza della Corte di Appello di Bologna (cfr., doc. 16, fasc. ricorrente) che con motivazione chiara e condivisibile afferma che «Appare evidente come la legge non individui una modalità certificativa dell'inizio dell'attività di lavoro autonomo o d'impresa ovvero di sottoscrizione della quota, limitandosi ad indicare un termine di decadenza di 30 giorni per la presentazione della domanda dall'inizio dell'attività. L'art. 9 del D.L. 7/2007 a sua volta prevede "1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, [di norma] per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma i, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle
Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.
4. Le amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate". Dal combinato disposto delle due norme non appare ritraibile che la ricorrenza dell'inizio della attività
d'impresa possa essere ricollegato in via esclusiva alla comunicazione unica di cui al D.L.
7/2007 atteso che questa, per lo stesso testo della legge, costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale e non prova di un già avvenuto avvio di essa che costituisce viceversa il presupposto della liquidazione anticipata della NASPI».
In altre parole, l'interpretazione che in questa sede si dichiara di seguire, rileva come la comunicazione unica (effettuata dal ricorrente in data 6 settembre 2022, cfr., doc. 3, fasc. ricorrente) è il titolo per l'avvio dell'attività, senza che possa ritenersi al tempo stesso prova dell'effettivo inizio della stessa.
Infatti, nella pronuncia richiamata, il collegio giudicante e, prima ancora, il giudice di primo grado, avevano individuato la sussistenza in concreto dell'avvio dell'attività attraverso la verifica di una serie di azioni compiute dall'imprenditore, il quale oltre all'apertura della partita
IVA e alla comunicazione ad aveva stipulato contratti di appalto proprio relativi al suo CP_1 oggetto sociale.
pagina 4 di 5 3. Al contrario, nel caso oggetto del presente giudizio, a fronte di una domanda di anticipazione del 10 settembre 2022 (cfr., doc. 5, fasc. ricorrente), non vi sono prove circa un effettivo inizio di attività, a prescindere dal dato meramente formale dello stato “inattivo” indicato nel registro delle imprese.
Infatti, solo nelle settimane successive l'impresa del ricorrente risulta aver posto in essere azioni riconducibili ad un effettivo inizio di attività, quali l'affitto dell'immobile (doc. 7, fasc. ricorrente), il subentro nell'attività di autoriparazione (doc. 6, fasc. ricorrente) e l'esborso degli importi necessari per l'impresa (doc. 8, fasc. ricorrente, che contiene tutte fatture successive alla data di richiesta di anticipazione, con l'eccezione di una soltanto, con oggetto generico, importo modesto e, per tali ragioni, non idonea a radicare una diversa ricostruzione).
Né si rientra nelle ipotesi in cui espressamente la parte abbia richiesto l'anticipo della provvidenza dichiarando la costituzione dell'impresa senza immediato inizio dell'attività economica, caso per il quale la parte si sarebbe potuta avvantaggiare delle prescrizioni interne dell' resistente allegate in atti. CP_1
In definitiva, le domande così come proposte dal ricorrente non possono essere accolte, in quanto manca la prova specifica che l'attività imprenditoriale sia concretamente iniziata prima dell'invio della domanda di anticipazione.
Il rigetto della domanda rende assorbite le ulteriori eccezioni dell' resistente. CP_1
Le spese di lite, al contrario, possono essere interamente compensate, sussistendone eccezionali motivi, alla luce del fatto che, successivamente il ricorrente ha intrapreso l'attività imprenditoriale, con la conseguenza che non vi era alcun intento diverso nella sua condotta.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429
c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) compensa integralmente le spese di lite.
Bologna il 28/01/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 2685/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 28 gennaio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. BERTUCCINI ALESSANDRO per parte ricorrente Parte_1
Nonché, per parte resistente Controparte_1
l'avv. SALVO RICCARDO.
[...]
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 5 N. R.G. 2685/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2685/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. BERTUCCINI ALESSANDRO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. SALVO RICCARDO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: anticipo NASpI
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente agiva in giudizio contro l' evidenziando che l' resistente CP_1 CP_1 avrebbe illegittimamente respinto la sua domanda di anticipazione delle somme a lui spettanti a titolo di NASpI, per un totale di euro 25.373,25.
II. Sosteneva, infatti, il sig. che avrebbe introdotto un limite non previsto Pt_1 CP_1 dalla normativa di settore, concernente il termine iniziale per proporre la domanda, ancorandolo peraltro ad un dato formale (inattività dell'impresa costituita in data 31 agosto
2022), dipeso da ragioni estranee al ricorrente, non verificando come, in ogni modo, l'attività
pagina 2 di 5 fosse iniziata fattualmente già dall'inoltro della Comunicazione Unica in data 6 settembre 2022, dall'iscrizione nel registro delle imprese del 7 settembre 2022.
III. Si costituiva contestando il ricorso, evidenziando, almeno fino a 26 ottobre CP_1
2022 l'impresa sarebbe risultata inattiva, carenza di un requisito fondamentale, carenza sanata soltanto successivamente, eccepiva poi la decadenza dal beneficio e l'erroneità della quantificazione delle somme richieste.
Non necessitando istruttoria, la causa è stata decisa all'udienza odierna.
1. Nel merito della domanda, l'art. 8 co. 4 del D.Lgs. 22/2015 prevede che «
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all' a CP_1 pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale».
Dunque, la norma individua un termine di decadenza, nulla dicendo in ordine al termine a decorrere dal quale la domanda può essere inoltrata.
Ovviamente, interpretando il testo legislativo sarebbe impossibile non individuare detto termine implicitamente nel concetto di inizio di attività, in quanto altrimenti sarebbe rimessa al richiedente la discrezionalità sulla nascita effettiva della ragione posta a fondamento dell'incentivo, nel senso che lo stesso richiedente potrebbe non determinarsi mai ad iniziare l'attività imprenditoriale (o professionale) per la quale ha richiesto le somme in anticipo.
Il problema, dunque, si sposta sul concetto di “inizio dell'attività” e sulla dimostrazione della sua sussistenza nel caso di specie.
pagina 3 di 5 2. Correttamente le parti richiamano giurisprudenza della Corte di Appello di Bologna (cfr., doc. 16, fasc. ricorrente) che con motivazione chiara e condivisibile afferma che «Appare evidente come la legge non individui una modalità certificativa dell'inizio dell'attività di lavoro autonomo o d'impresa ovvero di sottoscrizione della quota, limitandosi ad indicare un termine di decadenza di 30 giorni per la presentazione della domanda dall'inizio dell'attività. L'art. 9 del D.L. 7/2007 a sua volta prevede "1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, [di norma] per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma i, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle
Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.
4. Le amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate". Dal combinato disposto delle due norme non appare ritraibile che la ricorrenza dell'inizio della attività
d'impresa possa essere ricollegato in via esclusiva alla comunicazione unica di cui al D.L.
7/2007 atteso che questa, per lo stesso testo della legge, costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale e non prova di un già avvenuto avvio di essa che costituisce viceversa il presupposto della liquidazione anticipata della NASPI».
In altre parole, l'interpretazione che in questa sede si dichiara di seguire, rileva come la comunicazione unica (effettuata dal ricorrente in data 6 settembre 2022, cfr., doc. 3, fasc. ricorrente) è il titolo per l'avvio dell'attività, senza che possa ritenersi al tempo stesso prova dell'effettivo inizio della stessa.
Infatti, nella pronuncia richiamata, il collegio giudicante e, prima ancora, il giudice di primo grado, avevano individuato la sussistenza in concreto dell'avvio dell'attività attraverso la verifica di una serie di azioni compiute dall'imprenditore, il quale oltre all'apertura della partita
IVA e alla comunicazione ad aveva stipulato contratti di appalto proprio relativi al suo CP_1 oggetto sociale.
pagina 4 di 5 3. Al contrario, nel caso oggetto del presente giudizio, a fronte di una domanda di anticipazione del 10 settembre 2022 (cfr., doc. 5, fasc. ricorrente), non vi sono prove circa un effettivo inizio di attività, a prescindere dal dato meramente formale dello stato “inattivo” indicato nel registro delle imprese.
Infatti, solo nelle settimane successive l'impresa del ricorrente risulta aver posto in essere azioni riconducibili ad un effettivo inizio di attività, quali l'affitto dell'immobile (doc. 7, fasc. ricorrente), il subentro nell'attività di autoriparazione (doc. 6, fasc. ricorrente) e l'esborso degli importi necessari per l'impresa (doc. 8, fasc. ricorrente, che contiene tutte fatture successive alla data di richiesta di anticipazione, con l'eccezione di una soltanto, con oggetto generico, importo modesto e, per tali ragioni, non idonea a radicare una diversa ricostruzione).
Né si rientra nelle ipotesi in cui espressamente la parte abbia richiesto l'anticipo della provvidenza dichiarando la costituzione dell'impresa senza immediato inizio dell'attività economica, caso per il quale la parte si sarebbe potuta avvantaggiare delle prescrizioni interne dell' resistente allegate in atti. CP_1
In definitiva, le domande così come proposte dal ricorrente non possono essere accolte, in quanto manca la prova specifica che l'attività imprenditoriale sia concretamente iniziata prima dell'invio della domanda di anticipazione.
Il rigetto della domanda rende assorbite le ulteriori eccezioni dell' resistente. CP_1
Le spese di lite, al contrario, possono essere interamente compensate, sussistendone eccezionali motivi, alla luce del fatto che, successivamente il ricorrente ha intrapreso l'attività imprenditoriale, con la conseguenza che non vi era alcun intento diverso nella sua condotta.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429
c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) compensa integralmente le spese di lite.
Bologna il 28/01/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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