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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/09/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1360/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore
Dott.sa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1360/2023 promossa da
(P.I.: – C.F.: , in persona Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Jessica
Mannini, come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F.: ), in persona del pro- Controparte_1 P.IVA_3 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Lidia Iascone e Francesco
Gesess, come da procura in atti.
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 200/2023 emessa dal Tribunale di Lucca il 23.02.2023 e pubblicata il 24.02.2023;
pagina 1 di 16 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 01.07.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 31.07.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze rigettare la domanda di risarcimento danni introduttiva del giudizio di primo grado, perché priva di fondamento giuridico. Spese vinte. In subordine e salvo gravame, ridurla
a giustizia. Spese compensate.”
Per la parte appellata-appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Firenze: in tesi, respinta ogni avversa domanda, deduzione ed eccezione, respingere l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Lucca n. 200 del 23.2.2023, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, anche in ipotesi, previa occorrendo apposita CTU finalizzata a confermare la riconducibilità al portalettere di tutte le firme apposte sugli avvisi di ricevimento;
in ipotesi: previo accoglimento dell'appello incidentale
e conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha implicitamente respinto l'istanza istruttoria formulata dal , Controparte_1 respinta ogni avversa domanda, deduzione ed eccezione, respingere l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. Parte_1
200 del 23.2.2023, previa occorrendo apposita CTU Firmato finalizzata a confermare la riconducibilità al portalettere di tutte le firme apposte sugli avvisi di ricevimento. Con ogni conseguenza in ordine alle spese processuali e compensi professionali.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi a questa Corte di Appello, il proponendo Controparte_1 gravame avverso la sentenza n. 200/2023, emessa il 23.02.2023 e pubblicata il
24.02.2023, con cui il Tribunale di Lucca l'aveva condannata al risarcimento dei danni in favore dell'ente comunale.
Il giudice di prime cure rilevava, in via di premessa, che il , a Controparte_1 fondamento della domanda, aveva esposto: pagina 2 di 16 - che, a seguito di verbali di accertamento di violazioni al codice della strada elevati nei confronti di , quest'ultimo aveva Parte_2 proposto opposizione dinanzi al giudice di pace contro le cartelle di pagamento emesse da deducendo di non avere mai ricevuto Controparte_3 le relative notifiche;
- che esso Comune si era costituito nei giudizi instaurati dal Pt_2 depositando gli avvisi di ricevimento delle notifiche eseguite da
[...]
, recanti l'apparente firma, per ricevuta, del;
Pt_1 Pt_2
- che il aveva promosso tre distinti procedimenti per querela Pt_2 di falso, poi riuniti, che si erano conclusi con la sentenza n. 1395/2016 del
Tribunale di Lucca con cui era stata dichiarata la falsità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento e il era stato condannato al _1 pagamento delle spese di lite;
- che dalla perizia calligrafica eseguita in quel giudizio era emerso altresì che le firme apposte sugli avvisi di ricevimento apparivano riconducibili all'agente del servizio postale che aveva effettuato le notifiche;
- che esso al fine di prevenire altre possibili conseguenze _1 dannose, aveva transatto un ulteriore procedimento per querela di falso
(r.g. n. 1728/2012 R.G. Tribunale di Lucca) promosso da
[...]
moglie del , in relazione all'avviso di ricevimento di Parte_3 Pt_2 notifica dell'ulteriore verbale di accertamento n. 346419/2009 emesso in data 21.02.2009 (prot. n. 7032/2009).
Ciò premesso, esponeva che l'ente comunale aveva convenuto in giudizio
[...] chiedendo di accertarne la responsabilità e di pronunciarne la Parte_1 condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati nella somma di €
19.173,11.
Indi, nella resistenza della convenuta, istruiva la causa mediante i documenti depositati dalle parti, e, all'esito, decideva la controversia con la sentenza appellata.
pagina 3 di 16 Nello specifico, il Tribunale adito qualificava la fattispecie dedotta in causa come azione promossa ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. in quanto la domanda era volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla condotta dell'agente postale che aveva eseguito le notifiche.
Ciò premesso, respingeva l'eccezione di prescrizione sollevata da Parte_1 rilevando come non fosse pertinente il richiamo compiuto da all'art. Parte_1
2951 c.c. e all'art. 20 d.P.R. 156/1973 e come il dies a quo del termine di prescrizione decennale fosse da collocare non prima del deposito della consulenza grafologica avvenuto l'1/10/2014.
Indi, accertava ricorrere nel caso di specie la responsabilità contrattuale di
[...] per la condotta del dipendente, non specificamente contestata da Parte_1
che aveva “falsamente eseguito le notifiche”. Parte_1
Oltre a ciò osservava che gli elementi acquisiti al processo conducevano a ritenere
“fondata, in via presuntiva, la tesi secondo cui le firme apposte nelle sezioni riservate al destinatario sugli avvisi di ricevimento e sulle relative distinte di recapito, [erano] state falsificate dall'addetto alla consegna, tenuto conto della difficile verificabilità di ipotesi diverse (dovrebbe infatti immaginarsi che uno stesso soggetto, diverso dal , si sia presentato in più occasioni come tale al Pt_2 postino)”.
Evidenziava, altresì, come non fosse applicabile nel caso di specie la disciplina speciale di cui al d.lgs. 261/1999, né quella derivata contenuta nella Carta della
Qualità del servizio pubblico postale, atteso che si era trattato non di un semplice disservizio ma di un vero e proprio inadempimento alle obbligazioni assunte, originato dalla condotta illecita di un soggetto del cui operato Parte_1 era chiamata a rispondere.
Infine, riteneva sussistere nesso di causalità tra il fatto illecito e la produzione dei pregiudizi lamentati e liquidava il conseguente danno nella somma complessiva di
€ 14.173,11, escludendo, per difetto di prova, la ricorrenza di una lesione all'immagine dell'ente.
pagina 4 di 16 Avverso tale decisione, proponeva tempestiva impugnazione Parte_1 sulla base di sei motivi di gravame, con i quali deduceva:
- che per giurisprudenza costante, la spedizione di una raccomandata non era altro che un contratto di trasporto di cose, con la conseguenza che nella fattispecie in esame doveva trovare applicazione l'art. 2951 in tema di prescrizione;
inoltre, quanto alla dies a quo, evidenziava che il deposito della CTU grafologica doveva essere sicuramente avvenuto qualche mese prima della sentenza, recante la data del 28.06.2016, mentre l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio era del 23 maggio 2019;
- che, contrariamente a quanto emergeva dalla sentenza impugnata, la condotta di falso attribuita dalla controparte all'agente postale era stata contestata da tanto più che la CTU aveva ventilato Parte_1 solo una certa rassomiglianza delle firme senza fare alcun cenno all'agente postale in sede conclusiva, né avrebbe potuto farlo, visto che non era oggetto del quesito;
neanche nell'atto di citazione emergeva un preciso addebito di responsabilità a carico del portalettere, mai citato dal _1 nelle conclusioni;
in ogni caso, la CTU grafologica non avrebbe potuto essere usata contro , che non aveva partecipato al processo di Pt_1 formazione dell'atto;
- che non poteva escludersi che il portalettere si fosse recato al domicilio del destinatario e avesse raccolto la firma di un soggetto che si era presentato come il destinatario;
invero, nella causa di origine, si parlava solo di firma apocrifa, ma non della consegna al domicilio del destinatario;
- che la sentenza era affetta da ultrapetizione in quanto in essa si era affermata la responsabilità dell'addetto al servizio postale nonostante il nell'atto introduttivo avesse chiesto di accertare _1 _1 soltanto la responsabilità per inadempimento contrattuale di Parte_1
e non anche la condotta dell'agente postale;
inoltre, trattandosi di dolo sarebbe occorsa a tal fine una specifica istruttoria, neppure richiesta da pagina 5 di 16 controparte;
infine, erroneo era il processo decisionale compiuto sul punto dal giudice di prime cure;
- che non vi era alcuna differenza tra 'disservizio' e 'inadempimento delle obbligazioni assunte', ai fini dell'applicazione del d.lgs 261/1999 e dalla 'Carta Qualità' e che la sentenza della Corte Costituzionale (46/2011) citata in sentenza era inconferente, perché riferita alla mancata consegna di un postacelere, all'epoca priva di tutele;
- che il giudice non aveva motivato l'asserita inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1225 cc.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il _1
, contestando in fatto e in diritto le censure mosse da parte appellante
[...] nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma, instando, in ipotesi - ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e anche nelle forme dell'appello incidentale - per l'ammissione di CTU grafologica al fine di accertare la corrispondenza tra le firme dichiarate false e le sigle apposte dall'addetto postale.
Esaurita la trattazione e mutato nel frattempo il Consigliere Istruttore (decreto del
7/10.03.2025), la causa veniva trattenuta in decisione e riservata al Collegio con ordinanza del 31.07.2025 (a seguito di udienza cartolare del 01.07.2025) sulle conclusioni delle parti come sopra precisate dinanzi al nuovo Consigliere
Istruttore.
1. Sull'eccezione di prescrizione.
Con il primo motivo di gravame, lamenta l'errore in cui Parte_1 sarebbe incorso il primo giudice nel respingere l'eccezione di prescrizione sollevata ai sensi dell'art. 2951 c.c.
A detta dell'appellante, la spedizione di una raccomandata non sarebbe null'altro che un contratto di trasporto di cose, con la conseguenza che dovrebbe trovare applicazione nella fattispecie la previsione di cui all'art. 2951 c.c. secondo cui “Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto”.
La doglianza è infondata. pagina 6 di 16 La prestazione di notificazione, che nel caso di specie era richiesta a
[...]
, non è sussumibile nella fattispecie del contratto di trasporto, che ha ad Pt_1 oggetto l'obbligazione di trasportare cose (o persone) da un luogo all'altro (art. 1678).
L'attività di notificazione a mezzo posta, infatti, è quell'attività attraverso la quale un atto viene portato a conoscenza del destinatario tramite il servizio postale, utilizzando una raccomandata con avviso di ricevimento per attestare l'avvenuta consegna, secondo le modalità disciplinate dalla Legge n. 890/1982.
La legge n. 265/1999, all'art. 10, comma 1, prevede che “Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge”.
L'adempimento dell'obbligazione, in questo caso, lungi dall'identificarsi nel trasferimento fisico di una cosa da un luogo ad un altro, avviene attraverso un iter procedimentale affidato all'agente postale, il quale, ai fini della validità della notifica, è tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni di legge sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa della propria qualità (cfr. Cass. Civ. Sez.
3, Sentenza n. 2421 del 04/02/2014).
Del tutto improprio è quindi il richiamo compiuto dall'appellante all'art. 2951 c.c. che, disciplinando la prescrizione in materia di spedizione e di trasporto, non è all'evidenza applicabile al caso di specie.
Quanto al dies a quo, il giudice di prime cure ha affermato: <il termine di prescrizione, decennale trattandosi di responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e
1228 c.c., decorre “dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza e gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l'ordinaria diligenza” (Cass., sent. n. pagina 7 di 16 4899/2016), quindi, nella fattispecie, non prima del deposito della consulenza grafologica nei giudizi di querela di falso in data 1/10/2014, quando il ha _1 potuto prendere atto dell'accertamento circa la falsità delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento dei verbali>>.
L'appellante deduce che “anche a seguire il dettato del Giudice, che la fa partire dal deposito della CTU, si sottolinea che questa fu depositata sicuramente qualche mese prima della sentenza alla cui causa si riferisce, sentenza che reca la data del 28.06.2016; mentre l'atto di citazione per il primo grado della presente causa
è del 23 maggio 2019. Questa difesa non può essere più precisa perché non ha partecipato a quella causa;
la sola data che si ricava dall'atto è quella relativa alla data dell'udienza di conferimento dell'incarico, 8 febbraio 2013”.
Il rilievo è privo di pregio.
In disparte il fatto che il giudice di prime ha indicato il dies a quo del termine prescrizionale nella data del 1.10.2014 – sicché non si vede quale sia in concreto l'interesse dell'appellante a collocare la decorrenza della prescrizione in un'epoca ancora più prossima – si osserva che in base all'art. 2935 c.c. “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, vale a dire, dal giorno in cui il soggetto danneggiato abbia avuto o avrebbe potuto avere
– usando l'ordinaria diligenza – una sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 2146 del
29/01/2021).
Nel caso di specie, quindi, correttamente il giudice di prime cure ha individuato il dies a quo nella data di deposito della consulenza grafologica.
Infine, la data dell'1.10.2014, quale data di deposito della CTU grafologica, è attestata nella sentenza n. 1395/2016 emessa all'esito del giudizio per querela di falso, il che è sufficiente per fare assumere come veritiera tale indicazione, stante la natura di atto pubblico assistito da fede privilegiata della suddetta pronuncia.
2. Sulla responsabilità di Parte_1
pagina 8 di 16 I motivi 2, 3 e 5 investono la medesima ratio decidendi e quindi possono essere trattati congiuntamente.
L'appellante deduce, in primo luogo, che, contrariamente a quanto emerge dalla sentenza impugnata, essa convenuta aveva specificamente contestato la condotta di falsificazione attribuita dal Comune all'agente postale e che una tale condotta era stata semplicemente ventilata nella CTU grafologica espletata nei procedimenti di querela di falso dal momento che il perito aveva parlato di una semplice somiglianza delle firme senza essere stato investito di un apposito quesito e senza aver rassegnato conclusioni sul punto;
tale atto sarebbe stato poi utilizzato contro nonostante la sua mancata partecipazione alla sua Parte_1 formazione (secondo motivo).
Inoltre – sempre a detta dell'appellante – non si potrebbe escludere che il portalettere si fosse recato al domicilio del destinatario e avesse raccolto la firma di un soggetto che si era presentato come il destinatario (terzo motivo)
Infine, nella prospettazione di non vi sarebbe alcuna Parte_1 differenza tra 'disservizio' e 'inadempimento delle obbligazioni assunte' (quinto motivo).
Le censure dell'appellante vanno disattese.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, il ha Controparte_1 evidenziato, a sostegno della dedotta responsabilità di che le Parte_1 firme apposte sugli avvisi di ricevimento erano risultate apocrife e riconducibili solo apparentemente al destinatario, . Tanto era valso a che il Parte_2
Tribunale di Lucca, adito con querela di falso, dichiarasse la falsità delle sottoscrizioni, e a che il Giudice di Pace, investito delle opposizioni proposte dal
, ritenesse, sulla scorta di tale accertamento, come mai consegnati allo Pt_2 stesso i verbali di accertamento.
Ha quindi dedotto che, in conseguenza della condotta inadempiente di
[...]
, consistita nel mancato effettivo recapito al dei verbali di Parte_1 Pt_2 accertamento, essa amministrazione comunale aveva subito danni patrimoniali, rappresentati dal mancato incasso delle sanzioni pecuniarie oggetto dei verbali di pagina 9 di 16 accertamento, dalle spese processuali a cui era andata incontro e dalla somma corrisposta per la transazione con la Parte_3
Il giudice di prime cure ha accolto la prospettazione attorea, rilevando che doveva ritenersi integrato l'inadempimento di all'obbligazione di Parte_1 notificazione da essa assunta nei confronti del dal momento che nel _1 giudizio di querela di falso era stato accertato che erano apocrife le firme “per ricevuta” del destinatario, apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate di notifica, e che, proprio a causa della scorretta esecuzione della prestazione contrattuale da parte della debitrice, le cartelle di pagamento elevate nei confronti del per le infrazioni stradali contestate erano state annullate, con Pt_2 le negative ricadute indicate dal sul suo patrimonio. _1
Tale iter decisionale sfugge ai rilievi dell'appellante.
Invero, è incontestabile la condotta inadempiente di che in Parte_1 veste di debitrice della prestazione di notifica ha posto in essere un'attività inidonea a far conseguire all'ente creditore l'effetto di messa a conoscenza del destinatario dei verbali di accertamento e delle relative cartelle di pagamento.
Preme poi evidenziare che una tale conclusione non richiede affatto la dimostrazione che l'agente postale notificatore sia stato esso stesso l'autore della falsificazione delle sottoscrizioni del . Pt_2
Invero, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si sia avvalso dell'opera di un terzo è chiamato a rispondere del fatto dell'ausiliario anche quando si tratti di un fatto meramente colposo, purché integrante un inadempimento secondo le regole generali (art. 1228 c.c.).
Nel caso di specie, risulta che, in violazione delle prescrizioni di legge sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, sono state acquisite da parte dell'agente notificatore firme “per ricevuta” non riconducibili al soggetto destinatario dell'atto, con conseguente invalidazione del procedimento notificatorio.
Ciò determina la responsabilità di , ai sensi dell'art. 1228 c.c. Parte_1
pagina 10 di 16 Ne deriva, che la deduzione dell'appellante, secondo cui si sarebbe erroneamente ritenuta non contestata da parte di l'avvenuta falsificazione ad Parte_1 opera dell'agente postale laddove per contro essa convenuta nella memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. aveva espressamente contestato detta circostanza,
è del tutto irrilevante ai fini della tenuta della decisione, reggendosi questa autonomamente già sull'accertata responsabilità contrattuale della convenuta, nei termini sopra descritti.
Allo stesso modo, nessun rilievo esplica la circostanza che nella CTU grafologica non sarebbe stata accertata ma solo “ventilata” la corrispondenza tra le firme apposte sugli avvisi di ricevimento e le sigle autografe dell'agente postale.
Parimenti destituita di fondamento è poi la doglianza relativa all'utilizzazione della
CTU grafologica espletata senza la partecipazione di Parte_1
Si osserva, in proposito, che la falsità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento è stata accertata in via definitiva dal Tribunale di Lucca con la sentenza n. 1395/2016, passata in giudicato (cfr. doc. 5 all. citazione).
Orbene, come noto, la querela di falso ha il fine di privare l'atto pubblico o la scrittura privata riconosciuta della sua intrinseca idoneità a "far fede", a servire cioè come prova di atti o rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento;
sicché la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia "erga omnes", e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez.
1, Sentenza n. 8362 del 20/06/2000; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 24725 del
07/10/2008).
È poi evidente come, nella fattispecie che occupa, l'onere della prova in ordine all'esatto adempimento dell'obbligazione gravasse sulla debitrice, Parte_1
[...]
Orbene, un tale onere non è stato assolto non avendo la convenuta/odierna appellante dimostrato che l'agente postale addetto alla notifica avesse tenuto una pagina 11 di 16 condotta conforme alla diligenza dovuta, in relazione alle circostanze del caso concreto, in vista del soddisfacimento dell'interesse creditorio.
In proposito, non giova all'appellante affermare che non si potrebbe escludere che il portalettere si sia recato al domicilio del destinatario e abbia raccolto la firma di un soggetto che si era presentato come il destinatario.
Invero, con la raccolta della firma di ricevuta del destinatario, il portalettere attesta univocamente, seppure implicitamente, di aver consegnato personalmente al medesimo la raccomandata (cfr. in motivazione, Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n.
25786 del 2023).
Inoltre, non è esatto sostenere che per il portalettere sarebbe sufficiente che della qualità del consegnatario egli prenda conoscenza anche per il tramite delle sole dichiarazioni.
Ciò, infatti, se rileva ai fini della presunzione di veridicità delle attestazioni riguardanti l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'agente postale, non esclude che, venuta meno quella presunzione e accertatosi che in realtà l'atto non
è stato consegnato al destinatario, debba rispondere delle eventuali Parte_1 conseguenze dannose derivanti dalla mancata consegna dell'atto al destinatario.
Invero , quale debitrice della prestazione di notifica, è tenuta a Parte_1 porre in essere tutte le attività necessarie finalizzate a adempiere l'obbligo di consegnare l'atto al destinatario, e ciò anche alla luce del principio della certezza dei traffici giuridici che, attraverso il suo servizio, concorre a garantire. Ne deriva, che l'agente postale deve accertare che il soggetto che riceve l'atto ne sia l'effettivo destinatario, non rilevando come egli raggiunga tale certezza se attraverso l'identificazione dello stesso o mediante la conoscenza personale o attraverso l'assunzione di informazioni da parte del portiere o da parte dei condomini.
Infine, si duole che il giudice di prime cure abbia disatteso la Parte_1 disciplina speciale prevista dal d.lgs. 261/1999 e quella derivata contenuta nella
Carta della Qualità del servizio pubblico, in cui vengono elencate le ipotesi di pagina 12 di 16 responsabilità del servizio postale nei confronti del mittente, con la previsione di una indennità e con esclusione del risarcimento dei danni indiretti.
La doglianza è priva di pregio.
Osserva il Collegio che, come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2261 del 26/01/2022), in seno alla giurisprudenza di legittimità si è stabilito che “Le posizioni dell'utente di un pubblico servizio, nei confronti del quale si siano verificati i presupposti richiesti dalla disciplina giuridica del servizio medesimo per la concreta ed attuale assicurazione di una determinata prestazione, hanno natura e consistenza di diritti soggettivi. Tale principio trova specifica applicazione nell'ambito dei servizi pubblici - come quelli a carattere cosiddetto industriale, quale quello postale di trasporto e recapito della corrispondenza - per i quali l'ammissione al godimento è strutturata dalla legge come contratto e conseguentemente all'utente - sia esso mittente che destinatario della corrispondenza - è attribuito un pieno diritto alla prestazione oggetto del servizio. Pertanto, qualora il mancato od irregolare espletamento del servizio postale implichi un pregiudizio degli interessi del mittente e del destinatario, rispettivamente, all'inoltro ed alla ricezione della corrispondenza, deve ritenersi astrattamente configurabile a carico dell'amministrazione postale una responsabilità risarcitoria, deducibile dinanzi al giudice ordinario” (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 5750 del 06/12/1978).
Facendo applicazione di tali assorbenti principi, deve riconoscersi - diversamente da quanto opinato dall'appellante - che ben può essere chiamata a Parte_1 rispondere a titolo risarcitorio, ove – come nel caso di specie - ne ricorrano i presupposti.
3. Sul vizio di ultrapetizione.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante deduce il vizio di ultrapetizione della sentenza gravata in quanto il primo giudice avrebbe affermato la responsabilità dell'addetto al servizio postale, nonostante il nell'atto Controparte_1 introduttivo del giudizio avesse chiesto di accertare la responsabilità per inadempimento contrattuale di e non anche la condotta dell'agente postale. Pt_1 pagina 13 di 16 La doglianza è infondata.
Come noto, il vizio di ultrapetizione o di extra petizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato) ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (cfr. ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 455 del
11/01/2011).
Nel caso di specie, il ha chiesto l'accertamento Controparte_1 dell'inadempimento di all'obbligazione assunta nei suoi Parte_1 confronti mercè la condotta tenuta dall'agente postale notificatore e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni ad essa derivati dalla condotta inadempiente.
Donde, nessun travalicamento dei confini dell'azione esercitata dal _1
è ravvisabile nella sentenza impugnata che ha riconosciuto la
[...] responsabilità contrattuale di e ha condannato la convenuta a Parte_1 risarcire il danno all'attore.
Rimangono pertanto assorbiti gli ulteriori rilievi svolti dall'appellante con il motivo de quo.
4. Sul danno.
Con il sesto ed ultimo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure non avrebbe motivato “l'asserita inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1225 c.c.”.
Il motivo, prima ancora che infondato, è inammissibile.
Sulla base delle allegazioni dell'appellante, infatti, non è dato comprendere a quale erronea statuizione avrebbe dato luogo il vizio censurato.
Peraltro, la deduzione appare altresì destituita di fondamento dal momento che i danni attribuiti a dal primo giudice attengono tutti a conseguenze Parte_1 che la convenuta/odierna appellante poteva certamente e ragionevolmente pagina 14 di 16 prevedere, essendo ben probabile che dalla negligente esecuzione del procedimento notificatorio sarebbero potuti derivare, quali effetti pregiudizievoli per il , tanto l'invalidazione delle notifiche, e dunque la perdita Controparte_4 delle sanzioni irrogate al , quanto il coinvolgimento dello stesso nei giudizi Pt_2 di opposizione e nei connessi procedimenti di querela di falso intentati dal Pt_2
(o da intentare) contro l'ente, finalizzati all'annullamento degli atti di accertamento elevati nei suoi confronti.
5. Sull'esito del giudizio.
Logico corollario delle superiori premesse è che l'appello proposto da
[...] deve essere respinto, con assorbimento di ogni ulteriore questione, Parte_1 compresa quella dell'eventuale ammissione della CTU grafologica avanzata dal anche mediante appello incidentale. Controparte_1
6. Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio debbono essere poste a carico di Parte_1
La liquidazione deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR
n. 115/02 nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e l'impegno difensivo
(medio) prestato, ed esclusa la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria, alla stregua del seguente computo: € 3.966,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva e in € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata. pagina 15 di 16
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da contro il avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 200/2023 del Tribunale di Lucca emessa il 23.2.2023 e pubblicata il
24.2.2023, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale proposto dal _1
;
[...]
3) condanna a rimborsare al Parte_1 Controparte_1 le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.966,00, in base al calcolo specificato in parte motiva, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma
D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%,
CAP e IVA, come per legge.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così deciso nella Camera di Consiglio del 19/9/2025, su relazione della dott.ssa Maria Teresa Paternostro.
Il Consigliere Estensore
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore
Dott.sa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1360/2023 promossa da
(P.I.: – C.F.: , in persona Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Jessica
Mannini, come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F.: ), in persona del pro- Controparte_1 P.IVA_3 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Lidia Iascone e Francesco
Gesess, come da procura in atti.
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 200/2023 emessa dal Tribunale di Lucca il 23.02.2023 e pubblicata il 24.02.2023;
pagina 1 di 16 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 01.07.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 31.07.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze rigettare la domanda di risarcimento danni introduttiva del giudizio di primo grado, perché priva di fondamento giuridico. Spese vinte. In subordine e salvo gravame, ridurla
a giustizia. Spese compensate.”
Per la parte appellata-appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Firenze: in tesi, respinta ogni avversa domanda, deduzione ed eccezione, respingere l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Lucca n. 200 del 23.2.2023, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, anche in ipotesi, previa occorrendo apposita CTU finalizzata a confermare la riconducibilità al portalettere di tutte le firme apposte sugli avvisi di ricevimento;
in ipotesi: previo accoglimento dell'appello incidentale
e conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha implicitamente respinto l'istanza istruttoria formulata dal , Controparte_1 respinta ogni avversa domanda, deduzione ed eccezione, respingere l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. Parte_1
200 del 23.2.2023, previa occorrendo apposita CTU Firmato finalizzata a confermare la riconducibilità al portalettere di tutte le firme apposte sugli avvisi di ricevimento. Con ogni conseguenza in ordine alle spese processuali e compensi professionali.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi a questa Corte di Appello, il proponendo Controparte_1 gravame avverso la sentenza n. 200/2023, emessa il 23.02.2023 e pubblicata il
24.02.2023, con cui il Tribunale di Lucca l'aveva condannata al risarcimento dei danni in favore dell'ente comunale.
Il giudice di prime cure rilevava, in via di premessa, che il , a Controparte_1 fondamento della domanda, aveva esposto: pagina 2 di 16 - che, a seguito di verbali di accertamento di violazioni al codice della strada elevati nei confronti di , quest'ultimo aveva Parte_2 proposto opposizione dinanzi al giudice di pace contro le cartelle di pagamento emesse da deducendo di non avere mai ricevuto Controparte_3 le relative notifiche;
- che esso Comune si era costituito nei giudizi instaurati dal Pt_2 depositando gli avvisi di ricevimento delle notifiche eseguite da
[...]
, recanti l'apparente firma, per ricevuta, del;
Pt_1 Pt_2
- che il aveva promosso tre distinti procedimenti per querela Pt_2 di falso, poi riuniti, che si erano conclusi con la sentenza n. 1395/2016 del
Tribunale di Lucca con cui era stata dichiarata la falsità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento e il era stato condannato al _1 pagamento delle spese di lite;
- che dalla perizia calligrafica eseguita in quel giudizio era emerso altresì che le firme apposte sugli avvisi di ricevimento apparivano riconducibili all'agente del servizio postale che aveva effettuato le notifiche;
- che esso al fine di prevenire altre possibili conseguenze _1 dannose, aveva transatto un ulteriore procedimento per querela di falso
(r.g. n. 1728/2012 R.G. Tribunale di Lucca) promosso da
[...]
moglie del , in relazione all'avviso di ricevimento di Parte_3 Pt_2 notifica dell'ulteriore verbale di accertamento n. 346419/2009 emesso in data 21.02.2009 (prot. n. 7032/2009).
Ciò premesso, esponeva che l'ente comunale aveva convenuto in giudizio
[...] chiedendo di accertarne la responsabilità e di pronunciarne la Parte_1 condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati nella somma di €
19.173,11.
Indi, nella resistenza della convenuta, istruiva la causa mediante i documenti depositati dalle parti, e, all'esito, decideva la controversia con la sentenza appellata.
pagina 3 di 16 Nello specifico, il Tribunale adito qualificava la fattispecie dedotta in causa come azione promossa ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. in quanto la domanda era volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla condotta dell'agente postale che aveva eseguito le notifiche.
Ciò premesso, respingeva l'eccezione di prescrizione sollevata da Parte_1 rilevando come non fosse pertinente il richiamo compiuto da all'art. Parte_1
2951 c.c. e all'art. 20 d.P.R. 156/1973 e come il dies a quo del termine di prescrizione decennale fosse da collocare non prima del deposito della consulenza grafologica avvenuto l'1/10/2014.
Indi, accertava ricorrere nel caso di specie la responsabilità contrattuale di
[...] per la condotta del dipendente, non specificamente contestata da Parte_1
che aveva “falsamente eseguito le notifiche”. Parte_1
Oltre a ciò osservava che gli elementi acquisiti al processo conducevano a ritenere
“fondata, in via presuntiva, la tesi secondo cui le firme apposte nelle sezioni riservate al destinatario sugli avvisi di ricevimento e sulle relative distinte di recapito, [erano] state falsificate dall'addetto alla consegna, tenuto conto della difficile verificabilità di ipotesi diverse (dovrebbe infatti immaginarsi che uno stesso soggetto, diverso dal , si sia presentato in più occasioni come tale al Pt_2 postino)”.
Evidenziava, altresì, come non fosse applicabile nel caso di specie la disciplina speciale di cui al d.lgs. 261/1999, né quella derivata contenuta nella Carta della
Qualità del servizio pubblico postale, atteso che si era trattato non di un semplice disservizio ma di un vero e proprio inadempimento alle obbligazioni assunte, originato dalla condotta illecita di un soggetto del cui operato Parte_1 era chiamata a rispondere.
Infine, riteneva sussistere nesso di causalità tra il fatto illecito e la produzione dei pregiudizi lamentati e liquidava il conseguente danno nella somma complessiva di
€ 14.173,11, escludendo, per difetto di prova, la ricorrenza di una lesione all'immagine dell'ente.
pagina 4 di 16 Avverso tale decisione, proponeva tempestiva impugnazione Parte_1 sulla base di sei motivi di gravame, con i quali deduceva:
- che per giurisprudenza costante, la spedizione di una raccomandata non era altro che un contratto di trasporto di cose, con la conseguenza che nella fattispecie in esame doveva trovare applicazione l'art. 2951 in tema di prescrizione;
inoltre, quanto alla dies a quo, evidenziava che il deposito della CTU grafologica doveva essere sicuramente avvenuto qualche mese prima della sentenza, recante la data del 28.06.2016, mentre l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio era del 23 maggio 2019;
- che, contrariamente a quanto emergeva dalla sentenza impugnata, la condotta di falso attribuita dalla controparte all'agente postale era stata contestata da tanto più che la CTU aveva ventilato Parte_1 solo una certa rassomiglianza delle firme senza fare alcun cenno all'agente postale in sede conclusiva, né avrebbe potuto farlo, visto che non era oggetto del quesito;
neanche nell'atto di citazione emergeva un preciso addebito di responsabilità a carico del portalettere, mai citato dal _1 nelle conclusioni;
in ogni caso, la CTU grafologica non avrebbe potuto essere usata contro , che non aveva partecipato al processo di Pt_1 formazione dell'atto;
- che non poteva escludersi che il portalettere si fosse recato al domicilio del destinatario e avesse raccolto la firma di un soggetto che si era presentato come il destinatario;
invero, nella causa di origine, si parlava solo di firma apocrifa, ma non della consegna al domicilio del destinatario;
- che la sentenza era affetta da ultrapetizione in quanto in essa si era affermata la responsabilità dell'addetto al servizio postale nonostante il nell'atto introduttivo avesse chiesto di accertare _1 _1 soltanto la responsabilità per inadempimento contrattuale di Parte_1
e non anche la condotta dell'agente postale;
inoltre, trattandosi di dolo sarebbe occorsa a tal fine una specifica istruttoria, neppure richiesta da pagina 5 di 16 controparte;
infine, erroneo era il processo decisionale compiuto sul punto dal giudice di prime cure;
- che non vi era alcuna differenza tra 'disservizio' e 'inadempimento delle obbligazioni assunte', ai fini dell'applicazione del d.lgs 261/1999 e dalla 'Carta Qualità' e che la sentenza della Corte Costituzionale (46/2011) citata in sentenza era inconferente, perché riferita alla mancata consegna di un postacelere, all'epoca priva di tutele;
- che il giudice non aveva motivato l'asserita inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1225 cc.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il _1
, contestando in fatto e in diritto le censure mosse da parte appellante
[...] nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma, instando, in ipotesi - ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e anche nelle forme dell'appello incidentale - per l'ammissione di CTU grafologica al fine di accertare la corrispondenza tra le firme dichiarate false e le sigle apposte dall'addetto postale.
Esaurita la trattazione e mutato nel frattempo il Consigliere Istruttore (decreto del
7/10.03.2025), la causa veniva trattenuta in decisione e riservata al Collegio con ordinanza del 31.07.2025 (a seguito di udienza cartolare del 01.07.2025) sulle conclusioni delle parti come sopra precisate dinanzi al nuovo Consigliere
Istruttore.
1. Sull'eccezione di prescrizione.
Con il primo motivo di gravame, lamenta l'errore in cui Parte_1 sarebbe incorso il primo giudice nel respingere l'eccezione di prescrizione sollevata ai sensi dell'art. 2951 c.c.
A detta dell'appellante, la spedizione di una raccomandata non sarebbe null'altro che un contratto di trasporto di cose, con la conseguenza che dovrebbe trovare applicazione nella fattispecie la previsione di cui all'art. 2951 c.c. secondo cui “Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto”.
La doglianza è infondata. pagina 6 di 16 La prestazione di notificazione, che nel caso di specie era richiesta a
[...]
, non è sussumibile nella fattispecie del contratto di trasporto, che ha ad Pt_1 oggetto l'obbligazione di trasportare cose (o persone) da un luogo all'altro (art. 1678).
L'attività di notificazione a mezzo posta, infatti, è quell'attività attraverso la quale un atto viene portato a conoscenza del destinatario tramite il servizio postale, utilizzando una raccomandata con avviso di ricevimento per attestare l'avvenuta consegna, secondo le modalità disciplinate dalla Legge n. 890/1982.
La legge n. 265/1999, all'art. 10, comma 1, prevede che “Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge”.
L'adempimento dell'obbligazione, in questo caso, lungi dall'identificarsi nel trasferimento fisico di una cosa da un luogo ad un altro, avviene attraverso un iter procedimentale affidato all'agente postale, il quale, ai fini della validità della notifica, è tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni di legge sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa della propria qualità (cfr. Cass. Civ. Sez.
3, Sentenza n. 2421 del 04/02/2014).
Del tutto improprio è quindi il richiamo compiuto dall'appellante all'art. 2951 c.c. che, disciplinando la prescrizione in materia di spedizione e di trasporto, non è all'evidenza applicabile al caso di specie.
Quanto al dies a quo, il giudice di prime cure ha affermato: <il termine di prescrizione, decennale trattandosi di responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e
1228 c.c., decorre “dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza e gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l'ordinaria diligenza” (Cass., sent. n. pagina 7 di 16 4899/2016), quindi, nella fattispecie, non prima del deposito della consulenza grafologica nei giudizi di querela di falso in data 1/10/2014, quando il ha _1 potuto prendere atto dell'accertamento circa la falsità delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento dei verbali>>.
L'appellante deduce che “anche a seguire il dettato del Giudice, che la fa partire dal deposito della CTU, si sottolinea che questa fu depositata sicuramente qualche mese prima della sentenza alla cui causa si riferisce, sentenza che reca la data del 28.06.2016; mentre l'atto di citazione per il primo grado della presente causa
è del 23 maggio 2019. Questa difesa non può essere più precisa perché non ha partecipato a quella causa;
la sola data che si ricava dall'atto è quella relativa alla data dell'udienza di conferimento dell'incarico, 8 febbraio 2013”.
Il rilievo è privo di pregio.
In disparte il fatto che il giudice di prime ha indicato il dies a quo del termine prescrizionale nella data del 1.10.2014 – sicché non si vede quale sia in concreto l'interesse dell'appellante a collocare la decorrenza della prescrizione in un'epoca ancora più prossima – si osserva che in base all'art. 2935 c.c. “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, vale a dire, dal giorno in cui il soggetto danneggiato abbia avuto o avrebbe potuto avere
– usando l'ordinaria diligenza – una sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 2146 del
29/01/2021).
Nel caso di specie, quindi, correttamente il giudice di prime cure ha individuato il dies a quo nella data di deposito della consulenza grafologica.
Infine, la data dell'1.10.2014, quale data di deposito della CTU grafologica, è attestata nella sentenza n. 1395/2016 emessa all'esito del giudizio per querela di falso, il che è sufficiente per fare assumere come veritiera tale indicazione, stante la natura di atto pubblico assistito da fede privilegiata della suddetta pronuncia.
2. Sulla responsabilità di Parte_1
pagina 8 di 16 I motivi 2, 3 e 5 investono la medesima ratio decidendi e quindi possono essere trattati congiuntamente.
L'appellante deduce, in primo luogo, che, contrariamente a quanto emerge dalla sentenza impugnata, essa convenuta aveva specificamente contestato la condotta di falsificazione attribuita dal Comune all'agente postale e che una tale condotta era stata semplicemente ventilata nella CTU grafologica espletata nei procedimenti di querela di falso dal momento che il perito aveva parlato di una semplice somiglianza delle firme senza essere stato investito di un apposito quesito e senza aver rassegnato conclusioni sul punto;
tale atto sarebbe stato poi utilizzato contro nonostante la sua mancata partecipazione alla sua Parte_1 formazione (secondo motivo).
Inoltre – sempre a detta dell'appellante – non si potrebbe escludere che il portalettere si fosse recato al domicilio del destinatario e avesse raccolto la firma di un soggetto che si era presentato come il destinatario (terzo motivo)
Infine, nella prospettazione di non vi sarebbe alcuna Parte_1 differenza tra 'disservizio' e 'inadempimento delle obbligazioni assunte' (quinto motivo).
Le censure dell'appellante vanno disattese.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, il ha Controparte_1 evidenziato, a sostegno della dedotta responsabilità di che le Parte_1 firme apposte sugli avvisi di ricevimento erano risultate apocrife e riconducibili solo apparentemente al destinatario, . Tanto era valso a che il Parte_2
Tribunale di Lucca, adito con querela di falso, dichiarasse la falsità delle sottoscrizioni, e a che il Giudice di Pace, investito delle opposizioni proposte dal
, ritenesse, sulla scorta di tale accertamento, come mai consegnati allo Pt_2 stesso i verbali di accertamento.
Ha quindi dedotto che, in conseguenza della condotta inadempiente di
[...]
, consistita nel mancato effettivo recapito al dei verbali di Parte_1 Pt_2 accertamento, essa amministrazione comunale aveva subito danni patrimoniali, rappresentati dal mancato incasso delle sanzioni pecuniarie oggetto dei verbali di pagina 9 di 16 accertamento, dalle spese processuali a cui era andata incontro e dalla somma corrisposta per la transazione con la Parte_3
Il giudice di prime cure ha accolto la prospettazione attorea, rilevando che doveva ritenersi integrato l'inadempimento di all'obbligazione di Parte_1 notificazione da essa assunta nei confronti del dal momento che nel _1 giudizio di querela di falso era stato accertato che erano apocrife le firme “per ricevuta” del destinatario, apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate di notifica, e che, proprio a causa della scorretta esecuzione della prestazione contrattuale da parte della debitrice, le cartelle di pagamento elevate nei confronti del per le infrazioni stradali contestate erano state annullate, con Pt_2 le negative ricadute indicate dal sul suo patrimonio. _1
Tale iter decisionale sfugge ai rilievi dell'appellante.
Invero, è incontestabile la condotta inadempiente di che in Parte_1 veste di debitrice della prestazione di notifica ha posto in essere un'attività inidonea a far conseguire all'ente creditore l'effetto di messa a conoscenza del destinatario dei verbali di accertamento e delle relative cartelle di pagamento.
Preme poi evidenziare che una tale conclusione non richiede affatto la dimostrazione che l'agente postale notificatore sia stato esso stesso l'autore della falsificazione delle sottoscrizioni del . Pt_2
Invero, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si sia avvalso dell'opera di un terzo è chiamato a rispondere del fatto dell'ausiliario anche quando si tratti di un fatto meramente colposo, purché integrante un inadempimento secondo le regole generali (art. 1228 c.c.).
Nel caso di specie, risulta che, in violazione delle prescrizioni di legge sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, sono state acquisite da parte dell'agente notificatore firme “per ricevuta” non riconducibili al soggetto destinatario dell'atto, con conseguente invalidazione del procedimento notificatorio.
Ciò determina la responsabilità di , ai sensi dell'art. 1228 c.c. Parte_1
pagina 10 di 16 Ne deriva, che la deduzione dell'appellante, secondo cui si sarebbe erroneamente ritenuta non contestata da parte di l'avvenuta falsificazione ad Parte_1 opera dell'agente postale laddove per contro essa convenuta nella memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. aveva espressamente contestato detta circostanza,
è del tutto irrilevante ai fini della tenuta della decisione, reggendosi questa autonomamente già sull'accertata responsabilità contrattuale della convenuta, nei termini sopra descritti.
Allo stesso modo, nessun rilievo esplica la circostanza che nella CTU grafologica non sarebbe stata accertata ma solo “ventilata” la corrispondenza tra le firme apposte sugli avvisi di ricevimento e le sigle autografe dell'agente postale.
Parimenti destituita di fondamento è poi la doglianza relativa all'utilizzazione della
CTU grafologica espletata senza la partecipazione di Parte_1
Si osserva, in proposito, che la falsità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento è stata accertata in via definitiva dal Tribunale di Lucca con la sentenza n. 1395/2016, passata in giudicato (cfr. doc. 5 all. citazione).
Orbene, come noto, la querela di falso ha il fine di privare l'atto pubblico o la scrittura privata riconosciuta della sua intrinseca idoneità a "far fede", a servire cioè come prova di atti o rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento;
sicché la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia "erga omnes", e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez.
1, Sentenza n. 8362 del 20/06/2000; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 24725 del
07/10/2008).
È poi evidente come, nella fattispecie che occupa, l'onere della prova in ordine all'esatto adempimento dell'obbligazione gravasse sulla debitrice, Parte_1
[...]
Orbene, un tale onere non è stato assolto non avendo la convenuta/odierna appellante dimostrato che l'agente postale addetto alla notifica avesse tenuto una pagina 11 di 16 condotta conforme alla diligenza dovuta, in relazione alle circostanze del caso concreto, in vista del soddisfacimento dell'interesse creditorio.
In proposito, non giova all'appellante affermare che non si potrebbe escludere che il portalettere si sia recato al domicilio del destinatario e abbia raccolto la firma di un soggetto che si era presentato come il destinatario.
Invero, con la raccolta della firma di ricevuta del destinatario, il portalettere attesta univocamente, seppure implicitamente, di aver consegnato personalmente al medesimo la raccomandata (cfr. in motivazione, Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n.
25786 del 2023).
Inoltre, non è esatto sostenere che per il portalettere sarebbe sufficiente che della qualità del consegnatario egli prenda conoscenza anche per il tramite delle sole dichiarazioni.
Ciò, infatti, se rileva ai fini della presunzione di veridicità delle attestazioni riguardanti l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'agente postale, non esclude che, venuta meno quella presunzione e accertatosi che in realtà l'atto non
è stato consegnato al destinatario, debba rispondere delle eventuali Parte_1 conseguenze dannose derivanti dalla mancata consegna dell'atto al destinatario.
Invero , quale debitrice della prestazione di notifica, è tenuta a Parte_1 porre in essere tutte le attività necessarie finalizzate a adempiere l'obbligo di consegnare l'atto al destinatario, e ciò anche alla luce del principio della certezza dei traffici giuridici che, attraverso il suo servizio, concorre a garantire. Ne deriva, che l'agente postale deve accertare che il soggetto che riceve l'atto ne sia l'effettivo destinatario, non rilevando come egli raggiunga tale certezza se attraverso l'identificazione dello stesso o mediante la conoscenza personale o attraverso l'assunzione di informazioni da parte del portiere o da parte dei condomini.
Infine, si duole che il giudice di prime cure abbia disatteso la Parte_1 disciplina speciale prevista dal d.lgs. 261/1999 e quella derivata contenuta nella
Carta della Qualità del servizio pubblico, in cui vengono elencate le ipotesi di pagina 12 di 16 responsabilità del servizio postale nei confronti del mittente, con la previsione di una indennità e con esclusione del risarcimento dei danni indiretti.
La doglianza è priva di pregio.
Osserva il Collegio che, come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2261 del 26/01/2022), in seno alla giurisprudenza di legittimità si è stabilito che “Le posizioni dell'utente di un pubblico servizio, nei confronti del quale si siano verificati i presupposti richiesti dalla disciplina giuridica del servizio medesimo per la concreta ed attuale assicurazione di una determinata prestazione, hanno natura e consistenza di diritti soggettivi. Tale principio trova specifica applicazione nell'ambito dei servizi pubblici - come quelli a carattere cosiddetto industriale, quale quello postale di trasporto e recapito della corrispondenza - per i quali l'ammissione al godimento è strutturata dalla legge come contratto e conseguentemente all'utente - sia esso mittente che destinatario della corrispondenza - è attribuito un pieno diritto alla prestazione oggetto del servizio. Pertanto, qualora il mancato od irregolare espletamento del servizio postale implichi un pregiudizio degli interessi del mittente e del destinatario, rispettivamente, all'inoltro ed alla ricezione della corrispondenza, deve ritenersi astrattamente configurabile a carico dell'amministrazione postale una responsabilità risarcitoria, deducibile dinanzi al giudice ordinario” (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 5750 del 06/12/1978).
Facendo applicazione di tali assorbenti principi, deve riconoscersi - diversamente da quanto opinato dall'appellante - che ben può essere chiamata a Parte_1 rispondere a titolo risarcitorio, ove – come nel caso di specie - ne ricorrano i presupposti.
3. Sul vizio di ultrapetizione.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante deduce il vizio di ultrapetizione della sentenza gravata in quanto il primo giudice avrebbe affermato la responsabilità dell'addetto al servizio postale, nonostante il nell'atto Controparte_1 introduttivo del giudizio avesse chiesto di accertare la responsabilità per inadempimento contrattuale di e non anche la condotta dell'agente postale. Pt_1 pagina 13 di 16 La doglianza è infondata.
Come noto, il vizio di ultrapetizione o di extra petizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato) ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (cfr. ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 455 del
11/01/2011).
Nel caso di specie, il ha chiesto l'accertamento Controparte_1 dell'inadempimento di all'obbligazione assunta nei suoi Parte_1 confronti mercè la condotta tenuta dall'agente postale notificatore e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni ad essa derivati dalla condotta inadempiente.
Donde, nessun travalicamento dei confini dell'azione esercitata dal _1
è ravvisabile nella sentenza impugnata che ha riconosciuto la
[...] responsabilità contrattuale di e ha condannato la convenuta a Parte_1 risarcire il danno all'attore.
Rimangono pertanto assorbiti gli ulteriori rilievi svolti dall'appellante con il motivo de quo.
4. Sul danno.
Con il sesto ed ultimo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure non avrebbe motivato “l'asserita inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1225 c.c.”.
Il motivo, prima ancora che infondato, è inammissibile.
Sulla base delle allegazioni dell'appellante, infatti, non è dato comprendere a quale erronea statuizione avrebbe dato luogo il vizio censurato.
Peraltro, la deduzione appare altresì destituita di fondamento dal momento che i danni attribuiti a dal primo giudice attengono tutti a conseguenze Parte_1 che la convenuta/odierna appellante poteva certamente e ragionevolmente pagina 14 di 16 prevedere, essendo ben probabile che dalla negligente esecuzione del procedimento notificatorio sarebbero potuti derivare, quali effetti pregiudizievoli per il , tanto l'invalidazione delle notifiche, e dunque la perdita Controparte_4 delle sanzioni irrogate al , quanto il coinvolgimento dello stesso nei giudizi Pt_2 di opposizione e nei connessi procedimenti di querela di falso intentati dal Pt_2
(o da intentare) contro l'ente, finalizzati all'annullamento degli atti di accertamento elevati nei suoi confronti.
5. Sull'esito del giudizio.
Logico corollario delle superiori premesse è che l'appello proposto da
[...] deve essere respinto, con assorbimento di ogni ulteriore questione, Parte_1 compresa quella dell'eventuale ammissione della CTU grafologica avanzata dal anche mediante appello incidentale. Controparte_1
6. Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio debbono essere poste a carico di Parte_1
La liquidazione deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR
n. 115/02 nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e l'impegno difensivo
(medio) prestato, ed esclusa la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria, alla stregua del seguente computo: € 3.966,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva e in € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata. pagina 15 di 16
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da contro il avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 200/2023 del Tribunale di Lucca emessa il 23.2.2023 e pubblicata il
24.2.2023, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale proposto dal _1
;
[...]
3) condanna a rimborsare al Parte_1 Controparte_1 le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.966,00, in base al calcolo specificato in parte motiva, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma
D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%,
CAP e IVA, come per legge.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così deciso nella Camera di Consiglio del 19/9/2025, su relazione della dott.ssa Maria Teresa Paternostro.
Il Consigliere Estensore
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. pagina 16 di 16