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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/07/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1963/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1963/2019
PROMOSSA DA
, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1 minore , nonché e e, Persona_1 Parte_2 Parte_3 ancora, , e , tutti Parte_4 Parte_5 Parte_6 rappresentati e difesi dall'avv. Marianovella Gianfreda parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Angelo Caniglia parte convenuta
e CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Dizonno Controparte_2 parte convenuta nonché CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Minna terzo chiamato in causa
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 24.04.2025
FATTO E DIRITTO
Pag. 1 a 13 1. Il giudizio ha a oggetto la domanda di accertamento della responsabilità sanitaria proposta da , in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1 figlio minore nonché da e e, ancora, da Persona_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e e ascritta sia all' che alla dott.ssa
[...] Parte_5 Parte_6 CP_1 per la morte del congiunto avvenuta il 21.12.2010, CP_2 Persona_2 asseritamente derivante dall'errata diagnosi medica svolta dall il 06.11.2010 e dalla CP_1 dott.ssa il 15.11.2010. CP_2
Ha a oggetto, altresì, la conseguente domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito dai congiunti iure proprio e iure hereditatis per effetto del decesso di Per_2 asseritamente causato dalla condotta sanitaria di errata diagnosi consistente in “cervicalgia”
[...] in luogo di “aneurisma dell'arteria cerebrale” la cui rottura ha poi determinato la morte per emorragia cerebrale, come da certificato di morte del 21.12.2010.
Il presente giudizio è stato preceduto, inoltre, dal procedimento di ATP iscritto al n. RG
2072/2014 conclusosi con il deposito, in data 11.05.2016, della relazione tecnica svolta dai CTU nominati dott. e dall'ausiliario specialista neurochirurgo dott. Persona_3 Persona_4
2. In particolare, l'odierno giudizio di merito prende abbrivio dalla notifica, nell'aprile
2019, dell'atto di citazione con cui gli attori hanno chiesto accertarsi la responsabilità sanitaria sia dell' che della dott.ssa invocando, in via principale, il risarcimento del danno CP_1 CP_2 non patrimoniale e patrimoniale subito e, in via subordinata, il risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza, da liquidarsi in via equitativa, oltre, in ogni caso, interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite.
A titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ha chiesto, quale genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore unico erede legittimo del de Persona_1 cuius il risarcimento iure hereditatis del danno biologico e morale da premorienza Persona_2 subito dal padre deceduto durante i 36 giorni di malattia trascorsi tra il primo evento del
06.11.2010 e il decesso del 21.12.2010.
Ancora a tale titolo, hanno chiesto il risarcimento iure proprio del danno da perdita del rapporto parentale (a) , nella sua qualità di convivente more uxorio a far data dal 2006 e di Parte_1 compagna del de cuius già dal 2002 e nella sua qualità di genitore superstite esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (b) giusta autorizzazione del giudice Persona_1 tutelare del 30.11.2018, nonché, pur non essendo più conviventi, (c) e Parte_2 Pt_3
genitori del de cuius, e, ancora, (d) e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 fratelli e sorella del de cuius, in quanto privati del forte legame familiare e lavorativo intrattenuto con Persona_2
Pag. 2 a 13 A titolo di risarcimento del danno patrimoniale, ha chiesto, in proprio e quale Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore il risarcimento iure Persona_1 proprio del danno emergente e del lucro cessante consistente vuoi nelle spese funerarie sostenute per € 5.200,00, per le competenze dei periti di parte e per il procedimento di ATP vuoi nella perdita del reddito da lavoro prodotto dal de cuius e destinato a sostenere il Persona_2 proprio nuovo nucleo familiare.
2.1 A fondamento di tali richieste parte attrice ha posto l'errata diagnosi svolta dai sanitari che, nell'inverno 2010, hanno avuto in cura il compagno, padre, figlio e fratello Persona_2 in buono stato di salute e non afflitto in passato da mal di testa.
Al riguardo, parte attrice ha ricostruito la vicenda fattuale nel modo di seguito sinteticamente riportato:
− 06.11.2010 primo accesso al PS di Ostuni, accompagnato dal cognato di fatto _5
, dopo che intento a servire il cliente abituale
[...] Persona_2 Persona_6 nella propria macelleria, ha avvertito, alle ore 20.00 circa, un improvviso mancamento, con perdita di equilibrio, forte mal di testa insistente che s'irradiava alla base del collo, oscuramento della vista e vomito rossastro;
− successivo incontro con l'amico fisioterapista e osteopata, che gli ha Persona_7 indicato l'esecuzione di un esame RX cervicale, effettivamente svolto in data 12.11.2010;
− 15.11.2010 visita privata di controllo dalla dott.ssa specialista in CP_2 ortopedia;
− 13.12.2010 secondo accesso al PS di a mezzo 118, allorquando CP_1 Persona_2 ancora in macelleria, si è accasciato improvvisamente a terra, portandosi la mano alla testa dolorante, con vomito, convulsioni e successiva perdita di coscienza;
Secondo gli attori, i medici intervenuti non avrebbero riconosciuto i sintomi tipici che avrebbero dovuto portare a un approfondimento del quadro di salute di con esame Persona_2 obiettivo, esami strumentali e anamnesi completa.
Sul punto, hanno sostenuto che, se i medici avessero effettuato una TAC cranio sia dal primo evento del 06.11.2010, si sarebbero potuti accorgere della presenza dell'aneurisma cerebrale e avrebbero potuto effettuare la diagnosi corretta di emorragia cerebrale da rottura dell'aneurisma, anziché quella svolta di “cervicalgia” (dal PS Ostuni) o “cervicalgia con sindrome vertiginosa” (dalla dott.ssa . In questo contesto, la sintomatologia presente alla data del 06.11.2010 avrebbe CP_2 portato a suggerire l'ipotesi di una cefalea c.d. sentinella che, prontamente diagnosticata e curata,
Pag. 3 a 13 avrebbe determinato il 90% di probabilità di sopravvivenza del paziente, come indicato dai CTP di parte attrice nella perizia depositata.
3. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice, in CP_1 quanto infondata, vinte le spese di lite. Cont Con riferimento specifico all'errata diagnosi ascrittale, l' ha osservato che, se non può escludersi che l'episodio del 06.11.2010 abbia rappresentato una cefalea c.d. sentinella (sentinel headache o warning leak), è pur vero che, nel caso di specie, il paziente non ha Persona_2 riferito alcun ulteriore sintomo annesso, come il vomito rossastro, in sede di accesso al PS di
Ostuni, impedendo, quindi, ai sanitari di avere un quadro clinico completo.
D'altronde, si è notato che di tale sintomo non c'è alcun riferimento né nella perizia di parte attrice a cura dei CTP dott. e né in seno al ricorso per ATP nel giudizio n. RG Per_8 Per_9
2072/2014 e che, al contrario, compare in narrativa solo nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, corredato da due dichiarazioni testimoniali di e di Persona_6 [...] successive alla data di conclusione del procedimento di ATP. Per_7
L' ha eccepito, quindi, una inammissibile e comunque infondata riscrittura delle CP_1 vicende storiche da parte degli attori successiva ai fatti e allo svolgimento del procedimento di
ATP.
4. Parimenti la dott.ssa si è costituita in giudizio, chiedendo, in via preliminare, di CP_2 essere autorizzata alla chiamata in causa della compagnia assicurativa per la responsabilità professionale sanitaria e, nel merito, il rigetto della domanda attrice, contestando specificamente anche il quantum, o, in subordine, l'accertamento della porzione di responsabilità ascrivibile alla sola dott.ssa con manleva da parte della compagnia assicurativa, vinte le spese di lite. CP_2
Anche la dott.ssa ha eccepito una improponibile ricostruzione ex post da parte degli attori CP_2 della vicenda concreta, arricchita di sintomi non presenti o comunque non riferiti al momento dei fatti e non presenti in sede di ATP e da dichiarazioni testimoniali successive dalla dubbia credibilità.
4.1 Al riguardo, la dott.ssa ha posto in evidenza tre aspetti. CP_2
In primo luogo, ha riferito che si è presentato, nel suo studio, alla visita Persona_2 del 15.11.2010 da solo, senza essere accompagnato, con due felpe con cappuccio calato sul capo e con una spessa sciarpa di lana che gli avvolgeva il collo, lamentando esclusivamente un dolore in sede cervicale, senza alcun riferimento a vomito o pregresse cefalee intense e improvvise o comunque a sintomi di derivazione neurologica centrale. Ha aggiunto, inoltre, che lo stesso paziente ha rapportato tale dolore cervicale esplicitamente alla recente e protratta esposizione a
Pag. 4 a 13 temperature gelide di cella frigorifera dove, da macellaio, aveva disossato un ampio taglio di carne, in una posizione scomoda.
La dott.ssa ha difeso, quindi, la correttezza del proprio operato rappresentando che la CP_2 narrazione fattale dal paziente in uno all'esame del referto RX cervicale riportante un appianamento della lordosi cervicale e alla visita obiettiva, da cui risultava una contrattura dei muscoli cervicali con modesta limitazione funzionale dei movimenti del rachide, portavano ragionevolmente alla diagnosi svolta di “cervicalgia con sindrome vertiginosa”, adeguatamente trattata con i farmaci prescritti.
In secondo luogo, la dott.ssa ha notato che, se avesse riferito al suo CP_2 Persona_2 amico fisioterapista i sintomi poi narrati in questo giudizio, sarebbe stato irragionevole che il fisioterapista gli avesse suggerito una RX cervicale e non una TAC cranio, anche perché lo stesso aveva già spontaneamente prenotato la visita ortopedica presso lo studio della Persona_2 dott.ssa CP_2
In terzo luogo, ha evidenziato che, contrariamente da quanto affermato dagli attori, ha riferito, in sede di triage al PS di Ostuni, di soffrire da anni di disturbi Persona_2 cefalalgici, trattati con farmaci sintomatici al bisogno.
5. La terza chiamata in causa si è costituita in giudizio, Controparte_3 sollevando anzitutto le eccezioni contrattuali relative alla polizza n. 801012914 e indicando il massimale convenuto.
Nel merito, ha chiesto, poi, il rigetto della domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto con adesione agli argomenti difensivi già articolati dai convenuti, e, in subordine,
l'accertamento del grado di responsabilità imputabile alla sola dott.ssa differenziandone la CP_2 posizione da quella dell' escluso in ogni caso il vincolo di solidarietà. CP_1
6. La causa è stata istruita in via documentale, con l'assunzione delle prove dichiarative richieste e ammesse nonché a mezzo dell'acquisizione della CTU medica svolta in sede di ATP dal dott. e dall'ausiliario specialista neurochirurgo dott. altresì Persona_3 Persona_4 sentiti a chiarimenti all'udienza del 17.11.2023.
A questo punto parte attrice ha chiesto la rinnovazione della CTU svolta, mentre le altre parti hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Disposta la comparizione personale delle parti al fine di tentare la conciliazione e fallita la stessa per indisponibilità di parte attrice, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione.
Pag. 5 a 13 Le parti hanno, quindi, precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 24.04.2025, insistendo per l'accoglimento sia delle richieste istruttorie articolate sia delle conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi.
La causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Negli scritti difensivi finali le parti hanno ricostruito la vicenda fattuale e/o processuale, hanno riepilogato i propri argomenti di difesa e di prova, anche in modo schematico, e hanno ribadito le rispettive conclusioni rassegnate all'udienza del 24.04.2025.
***
Decisione
7. La domanda attrice è infondata e, pertanto, va rigettata per le considerazioni di seguito esposte.
7.1 Va esclusa, in radice, la sussistenza di una condotta qualificabile in termini di “colpa sanitaria”, consistita in un errore diagnostico, ascritta da parte attrice all' in occasione CP_1 dell'acceso al PS del 06.11.2010 e alla dott.ssa in occasione della visita privata del CP_2
15.11.2010.
A una siffatta conclusione conduce l'analisi ragionata dell'intero compendio probatorio emerso in seno al procedimento di ATP e successivamente in seno al presente giudizio di merito.
È tale aspetto a costituire il dato storico fondamentale sulla cui base formulare l'odierno giudizio di insussistenza della responsabilità sanitaria dell e della dott.ssa convenute. CP_1 CP_2
7.2 Ritenuta insussistente la “colpa sanitaria”, viene a cadere, in tutta evidenza, il nesso causale in ipotesi ricostruito tra la condotta dei sanitari tenuta il 06.11.2010 e il 15.11.2010 e il decesso di avvenuto il 21.12.2010. Persona_2
Viene meno, infatti, uno dei due elementi dell'accertamento della c.d. causalità storica o materiale, chiamata a mettere in relazione il fatto umano colposo con il danno-evento.
Viene a mancare, in particolare, il fatto umano colposo, ossia il primo elemento cui si aggancia il giudizio di causalità storica o materiale, retto in modo unitario, nei giudizi civili e nei giudizi penali, dai principi eziologici posti dagli artt. 40 e 41 c.p.
Premessa giuridica
8. Al riguardo, giova svolgere una breve premessa di carattere giuridico.
L'accertamento del nesso causale si compone, nell'ambito della responsabilità civile, di due elementi, quella della causalità storica o materiale e quella della causalità giuridica.
Mentre la seconda caratterizza esclusivamente la responsabilità civile, mettendo a fuoco il danno- conseguenza patito dal danneggiato, la prima accomuna la responsabilità civile e penale,
Pag. 6 a 13 concentrando l'attenzione sul danno-evento verificatosi in rerum natura, ossia nel mondo a dimensione vuoi materiale vuoi immateriale.
Ebbene, la causalità materiale rappresenta l'elemento primo da accertare dal punto di vista logico e giuridico, atteso che l'assenza di un danno-evento elide in radice l'esistenza di un danno- conseguenza secondo il noto meccanismo “causa-effetto”.
8.1 Nella valutazione della causalità materiale si deve fare applicazione, peraltro, di una serie di criteri logici e giuridici supposti dagli artt. 40 e 41 c.p. mediante il rinvio al concetto scientifico di causa ed esplicitati dalla giurisprudenza in modo costante.
In particolare, per quel che interessa in questa sede, deve osservarsi che, nei giudizi risarcitori, il giudice è sempre chiamato ex post ad accertare l'esistenza o meno della causalità materiale, facendo riferimento ai dati conosciuti e conoscibili con l'ordinaria diligenza al momento del fatto e alle conoscenze note al momento del fatto.
Il giudice deve porsi, quindi, nella prospettiva ex ante per verificare se, al momento del fatto, ossia quando l'azione od omissione colpevole è stata realizzata, e non al momento (sempre successivo) del giudizio, potesse dirsi “più probabile che non” l'esistenza di un legame eziologico tra la condotta del sanitario e il danno subito dal paziente e/o dai congiunti di questi.
Nel compiere il c.d. giudizio controfattuale, il giudice deve utilizzare, quindi, i dati noti e le conoscenze scientifiche proprie del tempo in cui il fatto è avvenuto e non del (posteriore) tempo dell'accertamento giudiziale.
In definitiva, non può giudicare il fatto anteriore con il “senno di poi”, ossia con le conoscenze e i dati successivamente divenuti noti. Diversamente, verrebbe intaccato il principio fondamentale della responsabilità soggettiva in civile e personale in penale che fonda il rimprovero giuridico per la condotta tenuta dall'agente e che giustifica, poi, tanto, in sede civile, l'obbligo risarcitorio e contestualmente sanzionatorio, come puntualizzato dalle S.U. n. 16601/2017, quanto, in sede penale, il trattamento penale irrogato dalla funzione anche rieducativa, ex art. 27 Cost.
In breve, nella valutazione della causalità materiale il giudice deve idealmente porsi ex ante nella prospettiva del sanitario al momento in cui ha agito.
Si tratta di un principio costantemente affermato anche dal giudice di legittimità (ex multis, Cass. civ. sez. III, ord. 1 marzo 2023, n. 6122; Cass., 8/7/2010, n. 16123; Cass., S.U. 11/1/2008 n. 576)
e ribadito, di recente, dal Tribunale di Brescia con la sentenza n. 4806 del 25-11-2024 proprio in tema di responsabilità sanitaria.
La valutazione nel caso di specie
Pag. 7 a 13 9. Tale premessa giuridica appare pregnante nel caso di specie atteso che la narrazione dei fatti e lo sviluppo probatorio degli stessi ha subito alcune modifiche e/o aggiunte nel corso delle vicende processuali.
È importante precisare, quindi, che la valutazione della condotta sanitaria e della causalità materiale verrà fatta, in questa sede, ponendosi nella prospettiva ora del sanitario di turno presso il PS di Ostuni la sera del 06.11.2010 ora della dott.ssa all'appuntamento del 15.11.2010. CP_2
Il primo accesso al PS di Ostuni il 06.11.2010
10. Il sanitario di turno presso il PS di Ostuni la sera del 06.11.2010 ha visto arrivare, sui propri piedi, accompagnato in auto dal cognato che poi ha Persona_2 Persona_5 atteso nell'anticamera (v. dichiarazioni testimoniali al verbale d'udienza del 08.06.2022), con una serie di sintomi tali da concludere per la diagnosi di “cervicalgia”.
10.1 Pur ipotizzando come reale il forte malessere avvertito da durante il Persona_2 lavoro serale in macelleria, è doveroso osservare che non vi è alcuna prova in atti da cui emerga che abbia riferito al sanitario del PS quella sera di mal di testa improvviso e Persona_2 inconsueto, di perdita di equilibrio, di offuscamento della vista e di vomito dal colore rossastro.
Tali sintomi non emergono dal referto del PS, la cui incompletezza e/o lacunosità non può ascriversi tout court a una mancanza del sanitario (v. Cass. Sez. 3, 17/06/2024, n. 16737): non si può sostenere in giudizio, senza alcuna prova al riguardo, che avesse riferito tali Persona_2 sintomi al medico e che il medico non li abbia trascritti. Nessun testimone diretto ha assistito, infatti, al triage sanitario.
Neppure si può dire che il mal di testa fosse un sintomo inconsueto per non Persona_2
Cont tanto perché il sanitario di turno dell' ha fatto sapere che, pur senza averlo trascritto, il paziente gli aveva riferito di aver sofferto in passato di mal di testa, curandolo con farmaci al bisogno, ma quanto e soprattutto perché i CTP di parte attrice (pag. 10) danno atto che gli stessi familiari di hanno narrato che in passato il congiunto abbia sofferto di mal di Persona_2 testa ma meno intensi e comunque profondamente diversi da quello avvertito la sera del
06.11.2010.
Peraltro, costituisce fatto notorio che il mal di testa rappresenta un malessere comune e aspecifico, in quanto associabile a diverse malattie.
10.2 Appare più plausibile, invece, che abbia sottovalutato i sintomi, Persona_2 omettendo, per sua negligenza (art. 1227, comma 2, c.c.), di riferire in modo completo al sanitario di turno il tipo e intensità di malesseri avvertiti.
A tale conclusione conduce, d'altronde, anche l'analisi della narrazione dei fatti da parte degli attori che, ai propri CTP e in fase di ATP, non hanno in alcun modo menzionato il vomito,
Pag. 8 a 13 l'oscuramento della vista e la perdita di equilibrio né con riferimento all'episodio del 06.11.2010 né con riferimento al periodo successivo, ma hanno solo riferito della “comparsa di un'improvvisa, intensa e inconsueta cefalea, con irradiazione del dolore a livello cervicale” (v. ricorso in sede di ATP).
Alla luce della narrazione dei fatti presentata dagli stessi attori destano, allora, forti perplessità in termini di attendibilità e di concludenza le dichiarazioni testimoniali con cui il cliente Per_6
(v. verbale udienza 20.04.2021) ha precisato di aver sentito “che mentre stava
[...] Persona_2 nel laboratorio stava vomitando” e la suocera (v. verbale udienza 05.10.2022) ha Persona_10 riferito che, nel periodo successivo, spesso vomitava due o tre volte la mattina. Persona_2
Del pari, risultano poco credibili le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dagli stessi attori con cui si è negato che abbia mai sofferto di mal di testa, se si considera la Persona_2 dichiarazione resa dagli stessi familiari ai propri CTP e il carattere comune e diffuso del mal di testa.
10.3 Non si comprende, allora, sulla base di quali elementi oggettivi il sanitario di turno al
PS di Ostuni avrebbe dovuto indagare ulteriormente sulle cause del mal di testa o potesse ipotizzare l'esistenza di un'iniziale emorragia intracranica, come dedotto con ampio salto logico dai CTP di parte attrice (pag. 9).
La visita ortopedica dalla dott.ssa il 15.11.2010 CP_2
11. Anche la dott.ssa ha visto arrivare, nel proprio studio privato, previo CP_2 appuntamento programmato, il 15.11.2010 con una serie di sintomi ed esami Persona_2 obiettivi e strumentali tali da far concludere per la diagnosi di “cervicalgia con sindrome vertiginosa”.
11.1 Anche in questo caso, pur ipotizzando come reali i disturbi avvertiti da Per_2 nei giorni successivi all'accesso al PS di Ostuni e come cocente la preoccupazione per la
[...] propria salute, è doveroso osservare che non vi è alcuna prova in atti da cui emerga che Per_2 abbia riferito alla dott.ssa di aver avuto un mal di testa improvviso e inconsueto la
[...] CP_2 sera del 06.11.2010, con perdita di equilibrio, offuscamento della vista e vomito dal colore rossastro.
Tali sintomi non emergono dal referto della dott.ssa e, ancora una volta, non si può CP_2 sostenere in giudizio, senza alcuna prova al riguardo, che avesse riferito tali Persona_2 sintomi alla dott.ssa e che la dottoressa non li abbia riportati. CP_2
Che alla visita medica fosse presente la compagna è assai dubbio, peraltro. Parte_7
Infatti, per un verso, ha riferito, solo in sede di interrogatorio formale (v. verbale Parte_7 udienza 02.02.2022), di aver accompagnato dalla dott.ssa e di aver assistito Persona_2 CP_2 alla visita medica.
Pag. 9 a 13 Per altro verso, la dott.ssa ha indicato, con dovizia di particolari e memoria per i dettagli, CP_2 già nella memoria difensiva depositata in sede di ATP, che si è presentato da Persona_2 solo alla visita medica, vestito con cappuccio sul capo e sciarpa di lana sul collo, giustificando tale abbigliamento con il dolore cervicale di cui soffriva ed esplicitamente collegando tale malessere alle operazioni di disossamento compiute in cella frigorifera.
D'altronde, i sintomi riferiti dal paziente in persona collidevano con l'esame obiettivo, da cui risultava una contrattura dei muscoli cervicali con modesta limitazione funzionale dei movimenti del rachide, e con gli esiti della RX cervicale del 12.11.2010 riportante un appianamento della lordosi cervicale.
11.2 Ancora una volta, appare più plausibile che abbia sottovalutato i Persona_2 sintomi, omettendo, per sua negligenza (art. 1227, comma 2, c.c.), di riferire alla dott.ssa CP_2 informazioni rilevanti per una corretta diagnosi e scegliendo arbitrariamente di raccontare quella porzione di sintomi immediatamente collimante con la sua esperienza lavorativa da macellaio, nella cui qualità è verosimile che passasse del tempo prolungato in cella frigorifera in posizione scomoda a disossare, con vigore, i tagli di carne.
11.3 Non è dato cogliere, allora, sulla base di quali elementi di fatto la dott.ssa CP_2 avrebbe potuto e dovuto concludere per una diagnosi di aneurisma cerebrale o prescrivere ulteriori accertamenti sanitari.
Al riguardo, va notato che si è sottoposto alla RX cervicale prima di rivolgersi Persona_2 alla dott.ssa su indicazione dell'amico fisioterapista CP_2 Persona_7
Deduzioni sulle prove documentali e orali esaminate
12. Alla luce delle considerazioni esposte si può raggiungere un primo approdo valutativo.
12.1 Più che di errore diagnostico da parte dei sanitari sembra ragionevole che, nel caso di specie, possa essersi verificata un'omissione di informazioni da parte del paziente il quale, forse sottovalutando il quadro clinico per la buona salute di cui aveva sempre goduto e per la giovane età (34 anni all'epoca dei fatti), ha dimenticato di riferire ai sanitari tutte le informazioni relative allo stato di salute. Così facendo, in persona ha impedito ai sanitari di avere un Persona_2 quadro completo delle informazioni sanitarie e di valutare, con la professionalità scientifica propria dei sanitari e non del paziente, quelle rilevanti ai fini della diagnosi.
Che tale conclusione sia più plausibile della tesi attrice risulta dalla valutazione complessiva delle prove documentali e orali su richiamate che qui si riporta solo per estratto:
- l'assenza di ulteriori (riferiti) sintomi oltre al mal di testa nell'anamnesi svolta da ben due sanitari, a distanza di una settimana circa;
Pag. 10 a 13 - la persistente assenza di tali sintomi sia nella perizia di parte attrice che nel ricorso per
ATP;
- la comparsa di tali sintomi solo nell'atto di citazione del 2019 a distanza di 9 anni dal fatto e di 3 anni dalla conclusione del procedimento per ATP;
- l'indicazione dei testi e mai menzionati in sede di Persona_6 Persona_7
ATP, nonostante la ricerca di testimoni sia tanto più scrupolosa nelle fasi iniziali di un giudizio quando si saggia l'opportunità di intraprendere un'azione giudiziaria e il ricordo delle parti testimoni sia normalmente più vivido a distanza ravvicinata di tempo dall'accaduto;
- la scarsa credibilità, quindi, della narrazione di parte e delle dichiarazioni testimoniali, peraltro non concludenti su alcuni aspetti dirimenti.
12.2 A irrobustire la convinzione di tale conclusione militano, poi, le valutazioni tecniche svolte dai CTU in sede di ATP.
La prova scientifica
13. Invero, i CTU nominati dott. e l'ausiliario specialista neurochirurgo Persona_3 dott. hanno escluso, con motivazione coerente, logica e adeguata, che l'evento del Persona_4
06.11.2010 possa ritenersi una cefalea c.d. sentinella (sentinel headache o warning leak).
Richiamata la letteratura scientifica di riferimento, i CTU osservano che il vasospasmo documentato angiograficamente dopo il ricovero del 13.12.2010 non può farsi risalire agli interventi sanitari del 06.11.2010 e del 15.11.2010 per incongruenza dei tempi sanitari.
Il vasospasmo angiografico risulta, infatti, dopo 1 minuto dalla rottura dell'aneurisma fino a 3 settimane dopo e, nel 30-70% dei casi, appare tra il 4° e il 14° giorno dalla rottura.
Ebbene, se si facesse risalire l'evento sentinella al 06.11.2010 in occasione del primo accesso al PS di Ostuni o al 15.11.2010 in occasione della visita della dott.ssa , il vasospasmo angiografico CP_2 risultante all'esame del 13.12.2010 avrebbe avuto una persistenza maggiore di quella indicata in letteratura, in quanto presente dopo 37 o 28 giorni ben oltre il 14° giorno indicato nel 30-70% dei casi e comunque oltre la 3° settimana riconosciuta negli studi di settore.
Al contrario, secondo i CTU, anche la tipologia e l'intensità dell'emorragia cerebrale descritte nella TC cranio eseguita in urgenza all'accesso del 13.12.2010 rende verosimile che il vasospasmo registrato all'esame angiografico sia comparso contestualmente al grave insulto emorragico del
13.12.2010, conformemente alla comparsa dopo 1 minuto dalla rottura indicata in letteratura.
13.1 Una tale conclusione risulta rafforzata anche dalle ulteriori spiegazioni scientifiche contenute nella CTP dell a firma del dott. specialista in neurochirurgia. CP_1 Per_11
Pag. 11 a 13 Secondo quest'ultimo, l'emorragia del 13.12.2020 potrebbe significare sia un primo episodio di rottura sia un episodio di risanguinamento che di solito segue una cefalea sentinella. Tuttavia,
l'ipotesi del risanguinamento si verifica statisticamente, nella maggior parte dei casi, entro le prime due settimane con un picco massimo nelle prime 48-72 ore.
13.2 Si tratta, in definitiva, di una spiegazione analoga a quella svolta dai CTU in sede di
ATP, adeguatamente motivata dalla letteratura scientifica di riferimento, che conduce a escludere, per ragioni di tempo scientificamente rilevante, che l'episodio del 06.11.2010 potesse inquadrarsi come un evento sentinella del più grave episodio del 13.12.2010, verificatosi oltre 1 mese dal primo accesso al PS.
13.3 Non vi è motivo, poi, di procedere alla rinnovazione della CTU già svolta, atteso che parte attrice non censura le basi scientifiche sulle quali i CTU hanno fondato le loro conclusioni tecniche ma lamenta che costoro non abbiano tenuto in considerazione le dichiarazioni testimoniali emerse nel giudizio di merito.
Come precisato dai CTU in sede di elaborato peritale e ribadito in sede di chiarimenti, la valutaizone delle dichiarazioni testimoniali compete, infatti, al giudice secondo il suo prudente apprezzamento, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., ed esula in toto dalle valutazioni tecniche richieste ai medici esperti nominati CTU.
Deduzioni finali
14. Sulla scorta delle considerazioni su esposte, si deve concludere per l'assenza di prova circa l'esistenza della colpa sanitaria addebitata da parte attrice all e alla dott.ssa CP_1 nonché per l'assenza di prova circa la sussistenza del nesso causale tra tale presunta colpa e CP_2 il decesso del congiunto Persona_2
14.1 Pertanto, la domanda attrice va rigettata, restando assorbita la domanda subordinata di manleva proposta dalla convenuta dott.ssa nei confronti della compagnia assicurativa CP_2 terza chiamata in causa.
Spese di lite
15. Al rigetto della domanda attrice segue la condanna, in solido tra loro, degli attori soccombenti, secondo i principi di soccombenza e di causalità posti dall'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite sostenute sia dalle convenute e dott.ssa. sia dalla CP_1 CP_2 terza chiamata in causa atteso che la chiamata in causa della Controparte_3 compagnia assicurativa si è resa necessaria in relazione alla tesi infondatamente sostenuta da parte attrice.
15.1 Per quanto riguarda la quantificazione dei compensi professionali si deve fare riferimento, nella specie, ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M.
Pag. 12 a 13 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, e relativi allo scaglione delle cause di valore indeterminabile di media complessità, come puntualizzato da Cass. 10984 del 26/04/2021.
Secondo tale approdo ermeneutico, in caso di rigetto della domanda risarcitoria formulata con richiesta di condanna al pagamento di una somma specifica corredata dalla clausola del tipo “o della minor/maggior somma di giustizia”, il valore della controversia va considerato non già pari alla quantificazione contenuta nella domanda bensì di carattere indeterminabile.
Al riguardo, è doveroso richiamare il principio di diritto espresso: “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attrice;
2. condanna , in proprio e quale genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul figlio minore e nonché Persona_1 Parte_2 Parte_3
e in solido tra loro, al pagamento Parte_4 Parte_5 Parte_6 delle spese di lite in favore sia di e della dott.ssa. sia di CP_1 CP_2 [...]
, che liquida, per ciascuna controparte, in € 10.860,00 a titolo di Controparte_3 onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 19.07.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 13 a 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1963/2019
PROMOSSA DA
, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1 minore , nonché e e, Persona_1 Parte_2 Parte_3 ancora, , e , tutti Parte_4 Parte_5 Parte_6 rappresentati e difesi dall'avv. Marianovella Gianfreda parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Angelo Caniglia parte convenuta
e CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Dizonno Controparte_2 parte convenuta nonché CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Minna terzo chiamato in causa
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 24.04.2025
FATTO E DIRITTO
Pag. 1 a 13 1. Il giudizio ha a oggetto la domanda di accertamento della responsabilità sanitaria proposta da , in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1 figlio minore nonché da e e, ancora, da Persona_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e e ascritta sia all' che alla dott.ssa
[...] Parte_5 Parte_6 CP_1 per la morte del congiunto avvenuta il 21.12.2010, CP_2 Persona_2 asseritamente derivante dall'errata diagnosi medica svolta dall il 06.11.2010 e dalla CP_1 dott.ssa il 15.11.2010. CP_2
Ha a oggetto, altresì, la conseguente domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito dai congiunti iure proprio e iure hereditatis per effetto del decesso di Per_2 asseritamente causato dalla condotta sanitaria di errata diagnosi consistente in “cervicalgia”
[...] in luogo di “aneurisma dell'arteria cerebrale” la cui rottura ha poi determinato la morte per emorragia cerebrale, come da certificato di morte del 21.12.2010.
Il presente giudizio è stato preceduto, inoltre, dal procedimento di ATP iscritto al n. RG
2072/2014 conclusosi con il deposito, in data 11.05.2016, della relazione tecnica svolta dai CTU nominati dott. e dall'ausiliario specialista neurochirurgo dott. Persona_3 Persona_4
2. In particolare, l'odierno giudizio di merito prende abbrivio dalla notifica, nell'aprile
2019, dell'atto di citazione con cui gli attori hanno chiesto accertarsi la responsabilità sanitaria sia dell' che della dott.ssa invocando, in via principale, il risarcimento del danno CP_1 CP_2 non patrimoniale e patrimoniale subito e, in via subordinata, il risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza, da liquidarsi in via equitativa, oltre, in ogni caso, interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite.
A titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ha chiesto, quale genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore unico erede legittimo del de Persona_1 cuius il risarcimento iure hereditatis del danno biologico e morale da premorienza Persona_2 subito dal padre deceduto durante i 36 giorni di malattia trascorsi tra il primo evento del
06.11.2010 e il decesso del 21.12.2010.
Ancora a tale titolo, hanno chiesto il risarcimento iure proprio del danno da perdita del rapporto parentale (a) , nella sua qualità di convivente more uxorio a far data dal 2006 e di Parte_1 compagna del de cuius già dal 2002 e nella sua qualità di genitore superstite esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (b) giusta autorizzazione del giudice Persona_1 tutelare del 30.11.2018, nonché, pur non essendo più conviventi, (c) e Parte_2 Pt_3
genitori del de cuius, e, ancora, (d) e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 fratelli e sorella del de cuius, in quanto privati del forte legame familiare e lavorativo intrattenuto con Persona_2
Pag. 2 a 13 A titolo di risarcimento del danno patrimoniale, ha chiesto, in proprio e quale Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore il risarcimento iure Persona_1 proprio del danno emergente e del lucro cessante consistente vuoi nelle spese funerarie sostenute per € 5.200,00, per le competenze dei periti di parte e per il procedimento di ATP vuoi nella perdita del reddito da lavoro prodotto dal de cuius e destinato a sostenere il Persona_2 proprio nuovo nucleo familiare.
2.1 A fondamento di tali richieste parte attrice ha posto l'errata diagnosi svolta dai sanitari che, nell'inverno 2010, hanno avuto in cura il compagno, padre, figlio e fratello Persona_2 in buono stato di salute e non afflitto in passato da mal di testa.
Al riguardo, parte attrice ha ricostruito la vicenda fattuale nel modo di seguito sinteticamente riportato:
− 06.11.2010 primo accesso al PS di Ostuni, accompagnato dal cognato di fatto _5
, dopo che intento a servire il cliente abituale
[...] Persona_2 Persona_6 nella propria macelleria, ha avvertito, alle ore 20.00 circa, un improvviso mancamento, con perdita di equilibrio, forte mal di testa insistente che s'irradiava alla base del collo, oscuramento della vista e vomito rossastro;
− successivo incontro con l'amico fisioterapista e osteopata, che gli ha Persona_7 indicato l'esecuzione di un esame RX cervicale, effettivamente svolto in data 12.11.2010;
− 15.11.2010 visita privata di controllo dalla dott.ssa specialista in CP_2 ortopedia;
− 13.12.2010 secondo accesso al PS di a mezzo 118, allorquando CP_1 Persona_2 ancora in macelleria, si è accasciato improvvisamente a terra, portandosi la mano alla testa dolorante, con vomito, convulsioni e successiva perdita di coscienza;
Secondo gli attori, i medici intervenuti non avrebbero riconosciuto i sintomi tipici che avrebbero dovuto portare a un approfondimento del quadro di salute di con esame Persona_2 obiettivo, esami strumentali e anamnesi completa.
Sul punto, hanno sostenuto che, se i medici avessero effettuato una TAC cranio sia dal primo evento del 06.11.2010, si sarebbero potuti accorgere della presenza dell'aneurisma cerebrale e avrebbero potuto effettuare la diagnosi corretta di emorragia cerebrale da rottura dell'aneurisma, anziché quella svolta di “cervicalgia” (dal PS Ostuni) o “cervicalgia con sindrome vertiginosa” (dalla dott.ssa . In questo contesto, la sintomatologia presente alla data del 06.11.2010 avrebbe CP_2 portato a suggerire l'ipotesi di una cefalea c.d. sentinella che, prontamente diagnosticata e curata,
Pag. 3 a 13 avrebbe determinato il 90% di probabilità di sopravvivenza del paziente, come indicato dai CTP di parte attrice nella perizia depositata.
3. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice, in CP_1 quanto infondata, vinte le spese di lite. Cont Con riferimento specifico all'errata diagnosi ascrittale, l' ha osservato che, se non può escludersi che l'episodio del 06.11.2010 abbia rappresentato una cefalea c.d. sentinella (sentinel headache o warning leak), è pur vero che, nel caso di specie, il paziente non ha Persona_2 riferito alcun ulteriore sintomo annesso, come il vomito rossastro, in sede di accesso al PS di
Ostuni, impedendo, quindi, ai sanitari di avere un quadro clinico completo.
D'altronde, si è notato che di tale sintomo non c'è alcun riferimento né nella perizia di parte attrice a cura dei CTP dott. e né in seno al ricorso per ATP nel giudizio n. RG Per_8 Per_9
2072/2014 e che, al contrario, compare in narrativa solo nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, corredato da due dichiarazioni testimoniali di e di Persona_6 [...] successive alla data di conclusione del procedimento di ATP. Per_7
L' ha eccepito, quindi, una inammissibile e comunque infondata riscrittura delle CP_1 vicende storiche da parte degli attori successiva ai fatti e allo svolgimento del procedimento di
ATP.
4. Parimenti la dott.ssa si è costituita in giudizio, chiedendo, in via preliminare, di CP_2 essere autorizzata alla chiamata in causa della compagnia assicurativa per la responsabilità professionale sanitaria e, nel merito, il rigetto della domanda attrice, contestando specificamente anche il quantum, o, in subordine, l'accertamento della porzione di responsabilità ascrivibile alla sola dott.ssa con manleva da parte della compagnia assicurativa, vinte le spese di lite. CP_2
Anche la dott.ssa ha eccepito una improponibile ricostruzione ex post da parte degli attori CP_2 della vicenda concreta, arricchita di sintomi non presenti o comunque non riferiti al momento dei fatti e non presenti in sede di ATP e da dichiarazioni testimoniali successive dalla dubbia credibilità.
4.1 Al riguardo, la dott.ssa ha posto in evidenza tre aspetti. CP_2
In primo luogo, ha riferito che si è presentato, nel suo studio, alla visita Persona_2 del 15.11.2010 da solo, senza essere accompagnato, con due felpe con cappuccio calato sul capo e con una spessa sciarpa di lana che gli avvolgeva il collo, lamentando esclusivamente un dolore in sede cervicale, senza alcun riferimento a vomito o pregresse cefalee intense e improvvise o comunque a sintomi di derivazione neurologica centrale. Ha aggiunto, inoltre, che lo stesso paziente ha rapportato tale dolore cervicale esplicitamente alla recente e protratta esposizione a
Pag. 4 a 13 temperature gelide di cella frigorifera dove, da macellaio, aveva disossato un ampio taglio di carne, in una posizione scomoda.
La dott.ssa ha difeso, quindi, la correttezza del proprio operato rappresentando che la CP_2 narrazione fattale dal paziente in uno all'esame del referto RX cervicale riportante un appianamento della lordosi cervicale e alla visita obiettiva, da cui risultava una contrattura dei muscoli cervicali con modesta limitazione funzionale dei movimenti del rachide, portavano ragionevolmente alla diagnosi svolta di “cervicalgia con sindrome vertiginosa”, adeguatamente trattata con i farmaci prescritti.
In secondo luogo, la dott.ssa ha notato che, se avesse riferito al suo CP_2 Persona_2 amico fisioterapista i sintomi poi narrati in questo giudizio, sarebbe stato irragionevole che il fisioterapista gli avesse suggerito una RX cervicale e non una TAC cranio, anche perché lo stesso aveva già spontaneamente prenotato la visita ortopedica presso lo studio della Persona_2 dott.ssa CP_2
In terzo luogo, ha evidenziato che, contrariamente da quanto affermato dagli attori, ha riferito, in sede di triage al PS di Ostuni, di soffrire da anni di disturbi Persona_2 cefalalgici, trattati con farmaci sintomatici al bisogno.
5. La terza chiamata in causa si è costituita in giudizio, Controparte_3 sollevando anzitutto le eccezioni contrattuali relative alla polizza n. 801012914 e indicando il massimale convenuto.
Nel merito, ha chiesto, poi, il rigetto della domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto con adesione agli argomenti difensivi già articolati dai convenuti, e, in subordine,
l'accertamento del grado di responsabilità imputabile alla sola dott.ssa differenziandone la CP_2 posizione da quella dell' escluso in ogni caso il vincolo di solidarietà. CP_1
6. La causa è stata istruita in via documentale, con l'assunzione delle prove dichiarative richieste e ammesse nonché a mezzo dell'acquisizione della CTU medica svolta in sede di ATP dal dott. e dall'ausiliario specialista neurochirurgo dott. altresì Persona_3 Persona_4 sentiti a chiarimenti all'udienza del 17.11.2023.
A questo punto parte attrice ha chiesto la rinnovazione della CTU svolta, mentre le altre parti hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Disposta la comparizione personale delle parti al fine di tentare la conciliazione e fallita la stessa per indisponibilità di parte attrice, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione.
Pag. 5 a 13 Le parti hanno, quindi, precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 24.04.2025, insistendo per l'accoglimento sia delle richieste istruttorie articolate sia delle conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi.
La causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Negli scritti difensivi finali le parti hanno ricostruito la vicenda fattuale e/o processuale, hanno riepilogato i propri argomenti di difesa e di prova, anche in modo schematico, e hanno ribadito le rispettive conclusioni rassegnate all'udienza del 24.04.2025.
***
Decisione
7. La domanda attrice è infondata e, pertanto, va rigettata per le considerazioni di seguito esposte.
7.1 Va esclusa, in radice, la sussistenza di una condotta qualificabile in termini di “colpa sanitaria”, consistita in un errore diagnostico, ascritta da parte attrice all' in occasione CP_1 dell'acceso al PS del 06.11.2010 e alla dott.ssa in occasione della visita privata del CP_2
15.11.2010.
A una siffatta conclusione conduce l'analisi ragionata dell'intero compendio probatorio emerso in seno al procedimento di ATP e successivamente in seno al presente giudizio di merito.
È tale aspetto a costituire il dato storico fondamentale sulla cui base formulare l'odierno giudizio di insussistenza della responsabilità sanitaria dell e della dott.ssa convenute. CP_1 CP_2
7.2 Ritenuta insussistente la “colpa sanitaria”, viene a cadere, in tutta evidenza, il nesso causale in ipotesi ricostruito tra la condotta dei sanitari tenuta il 06.11.2010 e il 15.11.2010 e il decesso di avvenuto il 21.12.2010. Persona_2
Viene meno, infatti, uno dei due elementi dell'accertamento della c.d. causalità storica o materiale, chiamata a mettere in relazione il fatto umano colposo con il danno-evento.
Viene a mancare, in particolare, il fatto umano colposo, ossia il primo elemento cui si aggancia il giudizio di causalità storica o materiale, retto in modo unitario, nei giudizi civili e nei giudizi penali, dai principi eziologici posti dagli artt. 40 e 41 c.p.
Premessa giuridica
8. Al riguardo, giova svolgere una breve premessa di carattere giuridico.
L'accertamento del nesso causale si compone, nell'ambito della responsabilità civile, di due elementi, quella della causalità storica o materiale e quella della causalità giuridica.
Mentre la seconda caratterizza esclusivamente la responsabilità civile, mettendo a fuoco il danno- conseguenza patito dal danneggiato, la prima accomuna la responsabilità civile e penale,
Pag. 6 a 13 concentrando l'attenzione sul danno-evento verificatosi in rerum natura, ossia nel mondo a dimensione vuoi materiale vuoi immateriale.
Ebbene, la causalità materiale rappresenta l'elemento primo da accertare dal punto di vista logico e giuridico, atteso che l'assenza di un danno-evento elide in radice l'esistenza di un danno- conseguenza secondo il noto meccanismo “causa-effetto”.
8.1 Nella valutazione della causalità materiale si deve fare applicazione, peraltro, di una serie di criteri logici e giuridici supposti dagli artt. 40 e 41 c.p. mediante il rinvio al concetto scientifico di causa ed esplicitati dalla giurisprudenza in modo costante.
In particolare, per quel che interessa in questa sede, deve osservarsi che, nei giudizi risarcitori, il giudice è sempre chiamato ex post ad accertare l'esistenza o meno della causalità materiale, facendo riferimento ai dati conosciuti e conoscibili con l'ordinaria diligenza al momento del fatto e alle conoscenze note al momento del fatto.
Il giudice deve porsi, quindi, nella prospettiva ex ante per verificare se, al momento del fatto, ossia quando l'azione od omissione colpevole è stata realizzata, e non al momento (sempre successivo) del giudizio, potesse dirsi “più probabile che non” l'esistenza di un legame eziologico tra la condotta del sanitario e il danno subito dal paziente e/o dai congiunti di questi.
Nel compiere il c.d. giudizio controfattuale, il giudice deve utilizzare, quindi, i dati noti e le conoscenze scientifiche proprie del tempo in cui il fatto è avvenuto e non del (posteriore) tempo dell'accertamento giudiziale.
In definitiva, non può giudicare il fatto anteriore con il “senno di poi”, ossia con le conoscenze e i dati successivamente divenuti noti. Diversamente, verrebbe intaccato il principio fondamentale della responsabilità soggettiva in civile e personale in penale che fonda il rimprovero giuridico per la condotta tenuta dall'agente e che giustifica, poi, tanto, in sede civile, l'obbligo risarcitorio e contestualmente sanzionatorio, come puntualizzato dalle S.U. n. 16601/2017, quanto, in sede penale, il trattamento penale irrogato dalla funzione anche rieducativa, ex art. 27 Cost.
In breve, nella valutazione della causalità materiale il giudice deve idealmente porsi ex ante nella prospettiva del sanitario al momento in cui ha agito.
Si tratta di un principio costantemente affermato anche dal giudice di legittimità (ex multis, Cass. civ. sez. III, ord. 1 marzo 2023, n. 6122; Cass., 8/7/2010, n. 16123; Cass., S.U. 11/1/2008 n. 576)
e ribadito, di recente, dal Tribunale di Brescia con la sentenza n. 4806 del 25-11-2024 proprio in tema di responsabilità sanitaria.
La valutazione nel caso di specie
Pag. 7 a 13 9. Tale premessa giuridica appare pregnante nel caso di specie atteso che la narrazione dei fatti e lo sviluppo probatorio degli stessi ha subito alcune modifiche e/o aggiunte nel corso delle vicende processuali.
È importante precisare, quindi, che la valutazione della condotta sanitaria e della causalità materiale verrà fatta, in questa sede, ponendosi nella prospettiva ora del sanitario di turno presso il PS di Ostuni la sera del 06.11.2010 ora della dott.ssa all'appuntamento del 15.11.2010. CP_2
Il primo accesso al PS di Ostuni il 06.11.2010
10. Il sanitario di turno presso il PS di Ostuni la sera del 06.11.2010 ha visto arrivare, sui propri piedi, accompagnato in auto dal cognato che poi ha Persona_2 Persona_5 atteso nell'anticamera (v. dichiarazioni testimoniali al verbale d'udienza del 08.06.2022), con una serie di sintomi tali da concludere per la diagnosi di “cervicalgia”.
10.1 Pur ipotizzando come reale il forte malessere avvertito da durante il Persona_2 lavoro serale in macelleria, è doveroso osservare che non vi è alcuna prova in atti da cui emerga che abbia riferito al sanitario del PS quella sera di mal di testa improvviso e Persona_2 inconsueto, di perdita di equilibrio, di offuscamento della vista e di vomito dal colore rossastro.
Tali sintomi non emergono dal referto del PS, la cui incompletezza e/o lacunosità non può ascriversi tout court a una mancanza del sanitario (v. Cass. Sez. 3, 17/06/2024, n. 16737): non si può sostenere in giudizio, senza alcuna prova al riguardo, che avesse riferito tali Persona_2 sintomi al medico e che il medico non li abbia trascritti. Nessun testimone diretto ha assistito, infatti, al triage sanitario.
Neppure si può dire che il mal di testa fosse un sintomo inconsueto per non Persona_2
Cont tanto perché il sanitario di turno dell' ha fatto sapere che, pur senza averlo trascritto, il paziente gli aveva riferito di aver sofferto in passato di mal di testa, curandolo con farmaci al bisogno, ma quanto e soprattutto perché i CTP di parte attrice (pag. 10) danno atto che gli stessi familiari di hanno narrato che in passato il congiunto abbia sofferto di mal di Persona_2 testa ma meno intensi e comunque profondamente diversi da quello avvertito la sera del
06.11.2010.
Peraltro, costituisce fatto notorio che il mal di testa rappresenta un malessere comune e aspecifico, in quanto associabile a diverse malattie.
10.2 Appare più plausibile, invece, che abbia sottovalutato i sintomi, Persona_2 omettendo, per sua negligenza (art. 1227, comma 2, c.c.), di riferire in modo completo al sanitario di turno il tipo e intensità di malesseri avvertiti.
A tale conclusione conduce, d'altronde, anche l'analisi della narrazione dei fatti da parte degli attori che, ai propri CTP e in fase di ATP, non hanno in alcun modo menzionato il vomito,
Pag. 8 a 13 l'oscuramento della vista e la perdita di equilibrio né con riferimento all'episodio del 06.11.2010 né con riferimento al periodo successivo, ma hanno solo riferito della “comparsa di un'improvvisa, intensa e inconsueta cefalea, con irradiazione del dolore a livello cervicale” (v. ricorso in sede di ATP).
Alla luce della narrazione dei fatti presentata dagli stessi attori destano, allora, forti perplessità in termini di attendibilità e di concludenza le dichiarazioni testimoniali con cui il cliente Per_6
(v. verbale udienza 20.04.2021) ha precisato di aver sentito “che mentre stava
[...] Persona_2 nel laboratorio stava vomitando” e la suocera (v. verbale udienza 05.10.2022) ha Persona_10 riferito che, nel periodo successivo, spesso vomitava due o tre volte la mattina. Persona_2
Del pari, risultano poco credibili le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dagli stessi attori con cui si è negato che abbia mai sofferto di mal di testa, se si considera la Persona_2 dichiarazione resa dagli stessi familiari ai propri CTP e il carattere comune e diffuso del mal di testa.
10.3 Non si comprende, allora, sulla base di quali elementi oggettivi il sanitario di turno al
PS di Ostuni avrebbe dovuto indagare ulteriormente sulle cause del mal di testa o potesse ipotizzare l'esistenza di un'iniziale emorragia intracranica, come dedotto con ampio salto logico dai CTP di parte attrice (pag. 9).
La visita ortopedica dalla dott.ssa il 15.11.2010 CP_2
11. Anche la dott.ssa ha visto arrivare, nel proprio studio privato, previo CP_2 appuntamento programmato, il 15.11.2010 con una serie di sintomi ed esami Persona_2 obiettivi e strumentali tali da far concludere per la diagnosi di “cervicalgia con sindrome vertiginosa”.
11.1 Anche in questo caso, pur ipotizzando come reali i disturbi avvertiti da Per_2 nei giorni successivi all'accesso al PS di Ostuni e come cocente la preoccupazione per la
[...] propria salute, è doveroso osservare che non vi è alcuna prova in atti da cui emerga che Per_2 abbia riferito alla dott.ssa di aver avuto un mal di testa improvviso e inconsueto la
[...] CP_2 sera del 06.11.2010, con perdita di equilibrio, offuscamento della vista e vomito dal colore rossastro.
Tali sintomi non emergono dal referto della dott.ssa e, ancora una volta, non si può CP_2 sostenere in giudizio, senza alcuna prova al riguardo, che avesse riferito tali Persona_2 sintomi alla dott.ssa e che la dottoressa non li abbia riportati. CP_2
Che alla visita medica fosse presente la compagna è assai dubbio, peraltro. Parte_7
Infatti, per un verso, ha riferito, solo in sede di interrogatorio formale (v. verbale Parte_7 udienza 02.02.2022), di aver accompagnato dalla dott.ssa e di aver assistito Persona_2 CP_2 alla visita medica.
Pag. 9 a 13 Per altro verso, la dott.ssa ha indicato, con dovizia di particolari e memoria per i dettagli, CP_2 già nella memoria difensiva depositata in sede di ATP, che si è presentato da Persona_2 solo alla visita medica, vestito con cappuccio sul capo e sciarpa di lana sul collo, giustificando tale abbigliamento con il dolore cervicale di cui soffriva ed esplicitamente collegando tale malessere alle operazioni di disossamento compiute in cella frigorifera.
D'altronde, i sintomi riferiti dal paziente in persona collidevano con l'esame obiettivo, da cui risultava una contrattura dei muscoli cervicali con modesta limitazione funzionale dei movimenti del rachide, e con gli esiti della RX cervicale del 12.11.2010 riportante un appianamento della lordosi cervicale.
11.2 Ancora una volta, appare più plausibile che abbia sottovalutato i Persona_2 sintomi, omettendo, per sua negligenza (art. 1227, comma 2, c.c.), di riferire alla dott.ssa CP_2 informazioni rilevanti per una corretta diagnosi e scegliendo arbitrariamente di raccontare quella porzione di sintomi immediatamente collimante con la sua esperienza lavorativa da macellaio, nella cui qualità è verosimile che passasse del tempo prolungato in cella frigorifera in posizione scomoda a disossare, con vigore, i tagli di carne.
11.3 Non è dato cogliere, allora, sulla base di quali elementi di fatto la dott.ssa CP_2 avrebbe potuto e dovuto concludere per una diagnosi di aneurisma cerebrale o prescrivere ulteriori accertamenti sanitari.
Al riguardo, va notato che si è sottoposto alla RX cervicale prima di rivolgersi Persona_2 alla dott.ssa su indicazione dell'amico fisioterapista CP_2 Persona_7
Deduzioni sulle prove documentali e orali esaminate
12. Alla luce delle considerazioni esposte si può raggiungere un primo approdo valutativo.
12.1 Più che di errore diagnostico da parte dei sanitari sembra ragionevole che, nel caso di specie, possa essersi verificata un'omissione di informazioni da parte del paziente il quale, forse sottovalutando il quadro clinico per la buona salute di cui aveva sempre goduto e per la giovane età (34 anni all'epoca dei fatti), ha dimenticato di riferire ai sanitari tutte le informazioni relative allo stato di salute. Così facendo, in persona ha impedito ai sanitari di avere un Persona_2 quadro completo delle informazioni sanitarie e di valutare, con la professionalità scientifica propria dei sanitari e non del paziente, quelle rilevanti ai fini della diagnosi.
Che tale conclusione sia più plausibile della tesi attrice risulta dalla valutazione complessiva delle prove documentali e orali su richiamate che qui si riporta solo per estratto:
- l'assenza di ulteriori (riferiti) sintomi oltre al mal di testa nell'anamnesi svolta da ben due sanitari, a distanza di una settimana circa;
Pag. 10 a 13 - la persistente assenza di tali sintomi sia nella perizia di parte attrice che nel ricorso per
ATP;
- la comparsa di tali sintomi solo nell'atto di citazione del 2019 a distanza di 9 anni dal fatto e di 3 anni dalla conclusione del procedimento per ATP;
- l'indicazione dei testi e mai menzionati in sede di Persona_6 Persona_7
ATP, nonostante la ricerca di testimoni sia tanto più scrupolosa nelle fasi iniziali di un giudizio quando si saggia l'opportunità di intraprendere un'azione giudiziaria e il ricordo delle parti testimoni sia normalmente più vivido a distanza ravvicinata di tempo dall'accaduto;
- la scarsa credibilità, quindi, della narrazione di parte e delle dichiarazioni testimoniali, peraltro non concludenti su alcuni aspetti dirimenti.
12.2 A irrobustire la convinzione di tale conclusione militano, poi, le valutazioni tecniche svolte dai CTU in sede di ATP.
La prova scientifica
13. Invero, i CTU nominati dott. e l'ausiliario specialista neurochirurgo Persona_3 dott. hanno escluso, con motivazione coerente, logica e adeguata, che l'evento del Persona_4
06.11.2010 possa ritenersi una cefalea c.d. sentinella (sentinel headache o warning leak).
Richiamata la letteratura scientifica di riferimento, i CTU osservano che il vasospasmo documentato angiograficamente dopo il ricovero del 13.12.2010 non può farsi risalire agli interventi sanitari del 06.11.2010 e del 15.11.2010 per incongruenza dei tempi sanitari.
Il vasospasmo angiografico risulta, infatti, dopo 1 minuto dalla rottura dell'aneurisma fino a 3 settimane dopo e, nel 30-70% dei casi, appare tra il 4° e il 14° giorno dalla rottura.
Ebbene, se si facesse risalire l'evento sentinella al 06.11.2010 in occasione del primo accesso al PS di Ostuni o al 15.11.2010 in occasione della visita della dott.ssa , il vasospasmo angiografico CP_2 risultante all'esame del 13.12.2010 avrebbe avuto una persistenza maggiore di quella indicata in letteratura, in quanto presente dopo 37 o 28 giorni ben oltre il 14° giorno indicato nel 30-70% dei casi e comunque oltre la 3° settimana riconosciuta negli studi di settore.
Al contrario, secondo i CTU, anche la tipologia e l'intensità dell'emorragia cerebrale descritte nella TC cranio eseguita in urgenza all'accesso del 13.12.2010 rende verosimile che il vasospasmo registrato all'esame angiografico sia comparso contestualmente al grave insulto emorragico del
13.12.2010, conformemente alla comparsa dopo 1 minuto dalla rottura indicata in letteratura.
13.1 Una tale conclusione risulta rafforzata anche dalle ulteriori spiegazioni scientifiche contenute nella CTP dell a firma del dott. specialista in neurochirurgia. CP_1 Per_11
Pag. 11 a 13 Secondo quest'ultimo, l'emorragia del 13.12.2020 potrebbe significare sia un primo episodio di rottura sia un episodio di risanguinamento che di solito segue una cefalea sentinella. Tuttavia,
l'ipotesi del risanguinamento si verifica statisticamente, nella maggior parte dei casi, entro le prime due settimane con un picco massimo nelle prime 48-72 ore.
13.2 Si tratta, in definitiva, di una spiegazione analoga a quella svolta dai CTU in sede di
ATP, adeguatamente motivata dalla letteratura scientifica di riferimento, che conduce a escludere, per ragioni di tempo scientificamente rilevante, che l'episodio del 06.11.2010 potesse inquadrarsi come un evento sentinella del più grave episodio del 13.12.2010, verificatosi oltre 1 mese dal primo accesso al PS.
13.3 Non vi è motivo, poi, di procedere alla rinnovazione della CTU già svolta, atteso che parte attrice non censura le basi scientifiche sulle quali i CTU hanno fondato le loro conclusioni tecniche ma lamenta che costoro non abbiano tenuto in considerazione le dichiarazioni testimoniali emerse nel giudizio di merito.
Come precisato dai CTU in sede di elaborato peritale e ribadito in sede di chiarimenti, la valutaizone delle dichiarazioni testimoniali compete, infatti, al giudice secondo il suo prudente apprezzamento, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., ed esula in toto dalle valutazioni tecniche richieste ai medici esperti nominati CTU.
Deduzioni finali
14. Sulla scorta delle considerazioni su esposte, si deve concludere per l'assenza di prova circa l'esistenza della colpa sanitaria addebitata da parte attrice all e alla dott.ssa CP_1 nonché per l'assenza di prova circa la sussistenza del nesso causale tra tale presunta colpa e CP_2 il decesso del congiunto Persona_2
14.1 Pertanto, la domanda attrice va rigettata, restando assorbita la domanda subordinata di manleva proposta dalla convenuta dott.ssa nei confronti della compagnia assicurativa CP_2 terza chiamata in causa.
Spese di lite
15. Al rigetto della domanda attrice segue la condanna, in solido tra loro, degli attori soccombenti, secondo i principi di soccombenza e di causalità posti dall'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite sostenute sia dalle convenute e dott.ssa. sia dalla CP_1 CP_2 terza chiamata in causa atteso che la chiamata in causa della Controparte_3 compagnia assicurativa si è resa necessaria in relazione alla tesi infondatamente sostenuta da parte attrice.
15.1 Per quanto riguarda la quantificazione dei compensi professionali si deve fare riferimento, nella specie, ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M.
Pag. 12 a 13 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, e relativi allo scaglione delle cause di valore indeterminabile di media complessità, come puntualizzato da Cass. 10984 del 26/04/2021.
Secondo tale approdo ermeneutico, in caso di rigetto della domanda risarcitoria formulata con richiesta di condanna al pagamento di una somma specifica corredata dalla clausola del tipo “o della minor/maggior somma di giustizia”, il valore della controversia va considerato non già pari alla quantificazione contenuta nella domanda bensì di carattere indeterminabile.
Al riguardo, è doveroso richiamare il principio di diritto espresso: “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attrice;
2. condanna , in proprio e quale genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul figlio minore e nonché Persona_1 Parte_2 Parte_3
e in solido tra loro, al pagamento Parte_4 Parte_5 Parte_6 delle spese di lite in favore sia di e della dott.ssa. sia di CP_1 CP_2 [...]
, che liquida, per ciascuna controparte, in € 10.860,00 a titolo di Controparte_3 onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 19.07.2025
La Giudice
Teresa Raimo
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