Trib. Brindisi, sentenza 21/07/2025, n. 1087
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Sentenza 21 luglio 2025

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Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dagli attori, in proprio e quali congiunti di un defunto, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale e di una dottoressa, per presunta responsabilità sanitaria legata a un'errata diagnosi medica. Gli attori lamentavano che il decesso del congiunto, avvenuto il 21.12.2010, fosse conseguenza di una diagnosi di "cervicalgia" anziché di "aneurisma dell'arteria cerebrale", diagnosticato solo in seguito alla rottura dell'aneurisma stesso. La domanda risarcitoria, sia per danno non patrimoniale che patrimoniale, includeva richieste iure proprio e iure hereditatis, oltre a un risarcimento per perdita di chance di sopravvivenza. La vicenda era stata preceduta da un procedimento di accertamento tecnico preventivo (ATP). Le parti convenute, l'Azienda Sanitaria Locale e la dottoressa, avevano contestato le deduzioni attoree, eccependo una ricostruzione dei fatti non veritiera e arricchita da sintomi non riferiti al momento delle cure, e chiedendo il rigetto della domanda. La compagnia assicurativa, chiamata in causa dalla dottoressa, aveva sollevato eccezioni contrattuali relative alla polizza e chiesto il rigetto della domanda, o in subordine, l'accertamento della responsabilità della sola dottoressa.

Il Tribunale ha rigettato la domanda attrice, escludendo la sussistenza di una condotta qualificabile come "colpa sanitaria" in capo ai sanitari convenuti, sia per quanto riguarda l'accesso al Pronto Soccorso del 06.11.2010 che per la visita privata del 15.11.2010. La decisione si fonda sull'analisi del compendio probatorio, ritenendo che non vi fosse prova che il paziente avesse riferito ai sanitari tutti i sintomi cruciali, come il vomito rossastro, l'offuscamento della vista e la perdita di equilibrio, che avrebbero potuto indirizzare verso una diagnosi diversa dalla cervicalgia. Il giudice ha ritenuto più plausibile che il paziente abbia sottovalutato o omesso di riferire in modo completo i propri sintomi, impedendo ai sanitari di avere un quadro clinico esaustivo. Tale conclusione è stata rafforzata dall'analisi delle prove documentali e testimoniali, nonché dalle valutazioni tecniche dei CTU nell'ATP, i quali hanno escluso che l'episodio del 06.11.2010 potesse configurarsi come una "cefalea sentinella" in relazione all'aneurisma, per incongruenza temporale con il successivo vasospasmo angiografico. Di conseguenza, è stato ritenuto insussistente il nesso causale tra la presunta condotta colposa dei sanitari e il decesso del paziente. La domanda subordinata di manleva è stata dichiarata assorbita. Le spese di lite sono state poste a carico degli attori soccombenti, liquidate in favore delle convenute e della terza chiamata in causa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Brindisi, sentenza 21/07/2025, n. 1087
    Giurisdizione : Trib. Brindisi
    Numero : 1087
    Data del deposito : 21 luglio 2025

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