Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/03/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte depositate in luogo dell'udienza del 26 marzo 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 4223/2021 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Milardi, con cui TE elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Marsala n. 6B, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, Controparte_1 in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso- congiuntamente e/o disgiuntamente- dagli avv.ti A. Manuela Nucera ed Elisabetta Paonessa, con cui elettivamente domicilia in Catanzaro, alla via V. Veneto 60, presso la Sede della Regione Calabria, CP_1 giusta procura in atti;
-resistente- FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22 novembre 2021 il ricorrente in epigrafe, dipendente dell' con la qualifica di Controparte_2
Dirigente Medico di I° livello, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento della malattia professionale per “infarto del miocardio”, ovvero dell'infortunio avvenuto sul posto di lavoro in data 28.06.2020 che gli avrebbe comportato una invalidità permanente complessiva pari al 25%. Nello specifico, esponeva che:
- nell'ambito della propria attività lavorativa, aveva rivestito diverse funzioni, in particolare: dal 1989 al 1993 aveva prestato attività di guardia medica, sostituzione di medico di base e medico fiscale per conto dal 1994 al 1998 era stato adibito al CP_3 Cont laboratorio analisi presso l' con il disimpegno della propria attività in turni diurni
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- in data 28.06.2020, mentre era in servizio, veniva colpito da infarto del miocardio e, per tali ragioni, in data 18.08.2020 inviava all' convenuto CP_1 domanda affinché la patologia: “infarto del miocardio”, gli venisse riconosciuta come malattia professionale o infortunio sul lavoro indennizzabile ai sensi e per gli effetti del DPR 1124/1965 e ss.mm.ii.;
- tuttavia, la sede territoriale dell' , dopo averlo sottoposto ad apposita CP_1 visita, con provvedimento del 02.02.2021, negava la natura tecnopatica della patologia denunciata adducendo testualmente che: “Gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia denunciata”. Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva formale opposizione in data 12.05.21, rigettata con provvedimento del 24.11.21. Tutto ciò premesso, il dott. adiva l'intestato Tribunale chiedendo di: TE
“accertare, dichiarare, statuire e riconoscere che la malattia “infarto del miocardio” che ha comportato una invalidità permanente complessiva pari al 25% del totale o quella maggiore o minore invalidità che emergerà in corso di causa è da considerarsi malattia professionale o infortunio sul lavoro indennizzabile ai sensi del dpr 1124/1965 cosi come modificato dal D.L.vo 38/2000; per l'effetto, condannare la competente sede in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a CP_1 riconoscere la malattia “infarto del miocardio” quale malattia professionale o infortunio indennizzabile ai sensi dpr 1124/1965 cosi come modificato dal D.L.vo 38/2000 con la relativa percentuale invalidante pari al 25% o con quella maggiore o minore percentuale invalidante che emergerà in corso di causa;
per l'effetto condannare la competente sede in persona del suo CP_1 legale rappresentate pro-tempore a corrispondere al ricorrente l'indennizzo previsto dall'art.13 comma 2 lettere a e b D.L.vo 38/2000 correlato alla percentuale invalidante del 25% del totale o a quella maggiore o minore percentuale invalidante che risulterà in corso di causa;
” vinte le spese di lite, con distrazione. Costituitosi in giudizio l' rilevava, in via preliminare, la nullità del CP_1 ricorso per omessa indicazione dei fatti sui quali si fonda la domanda, in asserita violazione dell'art. 414 c.p.c. n. 4, nel merito eccepiva, invece, l'assenza di elementi - quali sforzi eccessivi o stress particolare- tali da provare l'esistenza della “causa violenta”, richiesta dall'art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965, atta a determinare, con azione rapida ed intensa, la lesione dell'equilibrio fisico dell'assicurato e, dunque, l'infarto del miocardio, nonché l'assenza di nesso causale tra la patologia di natura vascolare, plurifattoriale, e l'attività effettivamente prestata, per come dichiarato in anamnesi e contrastato dal giudizio di idoneità alla mansione. Istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale e di C.T.U. medico- legale sulla persona del ricorrente ed acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
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1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per carenza dei requisiti ex art. 414 c.p.c. Com'è noto, il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c.), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1,
2 e 3 dell'art. 414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.). Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167). In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata
“esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda” (art. 414, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 c.p.c., perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99). La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n. 3126, Cass. 16/1/2007 n. 820). Si è talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. Cass., sez. lav., ord. 1.2.2019, n. 3143, conf. Cass. 25/7/2001 n.10154, Cass. 9/8/2003 n.12059, Cass. 21/9/2004 n.18930, Cass. lav. 29.1.99, n. 817). La nullità deve, dunque, essere esclusa ove, come nel caso in esame, con la domanda avente per oggetto il riconoscimento di malattia professionale ovvero di infortunio sul lavoro il ricorrente abbia sufficientemente descritto l'attività lavorativa svolta ed il danno -asseritamente- patito.
3 2. Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte. Come anticipato, l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento della malattia professionale per “infarto del miocardio”, ovvero dell'infortunio occorso sul posto di lavoro in data 28.06.2020, che avrebbe comportato in suo danno una invalidità permanente complessiva pari al 25%. A tal fine giova, preliminarmente, rammentare che, in materia di infortuni sul lavoro, il D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in CP_1 occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). Nello specifico, l'evento lesivo può considerarsi avvenuto in occasione di lavoro quando sia legato alle prestazioni lavorative da un nesso di derivazione eziologica, quanto meno mediato ed indiretto. Pertanto, l'occasione di lavoro comprende tutte le situazioni nelle quali la mansione lavorativa propria dell'infortunio, come pure le concrete modalità della organizzazione e le attività sussidiarie o ausiliarie, imponendo specifici comportamenti e adempimenti (pur se non strettamente inerenti alle mansioni affidate) siano tali da esporre il lavoratore, secondo una previsione oggettivistica che ne comprende anche l'eventuale imprudenza, negligenza ed imperizia al possibile verificarsi di eventi dannosi riconducibili sempre nella logica del rischio professionale. In altri termini, ogni evento può dirsi avvenuto in occasione di lavoro ogniqualvolta il lavoro stesso ne abbia determinato il rischio. In tema, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12559/2006) secondo cui: “con riferimento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la nozione attuale di causa violenta comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro, in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi un infortunio sul lavoro […]”. Ebbene, la causa violenta non è esclusa da una preesistente condizione patologica del lavoratore la quale, anzi, può rilevare in senso contrario, in quanto può rendere più gravose e rischiose attività solitamente non pericolose e giustificare il nesso tra l'attività lavorativa e l'infortunio (cfr. in tal senso Cass. n. 13184/2003). Secondo condivisibile giurisprudenza (si veda la citata Cass. civ., Sez. Lav., 12559/2006 condivisa anche da pronunce giurisprudenziali successive, si veda al riguardo Cass. civ., Sez. Lav., 18852/2010) gli elementi individuanti la nozione di
“causa violenta” relativa all'infortunio sul lavoro sono: 1) la rapidità e la concentrazione della causa (che rappresentano il criterio discriminatorio tra infortuni sul lavoro, caratterizzati appunto da siffatti elementi, e le malattie professionali, caratterizzate invece da causa lenta);
4 2) l'esteriorità (e quindi la necessità del carattere esterno della causa rispetto al lavoratore, al riguardo si fa anche riferimento in dottrina alla distinzione tra: a) cause da energia meccanica;
b) cause da energia elettrica od elettromagnetica;
c) cause da energia atomica e nucleare;
d) cause da energia termica;
e) cause da sostanze tossiche;
f) cause di natura microbica e virale;
g) cause di natura psichica;
3) l'efficienza causale tra la causa in argomento ed il danno arrecato all'organismo del lavoratore che richiama il tema di portata più generale del nesso di causa e che “deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici”. Per quel che in questa sede rileva, va sottolineato che l'infarto del miocardio configura infortunio sul lavoro e può essere considerato quale “causa violenta” in quanto, per il suo attuarsi in un brevissimo arco temporale ma in modo concentrato e intenso, certamente presenta il carattere della violenza.
2.1. Tanto premesso, la prova testimoniale espletata ha sostanzialmente confermato la dinamica descritta in ricorso consentendo di accertare la particolare gravosità delle mansioni lavorative svolte, modalità che, peraltro, non sono oggetto di specifica contestazione nel loro aspetto fenomenico. In particolare, il primo teste di parte ricorrente, escusso Testimone_1 all'udienza del 22 novembre 2023, ha dichiarato che: “A far data dal nostro trasferimento da PA a Polistena (nel luglio 2013), stante l'assenza di personale, il ricorrente è responsabile del reparto, non come primario, ma come responsabile facente funzioni insieme al dott. e si CP_5 occupa -insieme a lui- di gestire l'ambulatorio; le donazioni e le trasfusioni di sangue;
nonché tutto quel che riguarda il controllo dell'attività di reparto degli infermieri, dei tecnici stessi nonché della reperibilità. Nel 2019 il dott. ha subito un infarto, pertanto da quel momento in poi il CP_5 dott. si è caricato di tutta la situazione, inoltre quello stesso anno il mio collega TE R_ ha avuto anch'egli un infarto quindi ci trovavamo in serie difficoltà, infatti, i medici in parola hanno Contr fatto diverse richieste di personale all' senza esito. Durante questo periodo particolare, per circa 5 mesi, il dott. ha gestito tutto da solo, soprattutto la reperibilità, arrivando a dormire una TE notte sì ed una no in ospedale. Nel mese di giugno 2020 il dott. ha avuto un infarto mentre TE era in reperibilità e lo hanno trattenuto in reparto cardiologia”. Nel medesimo senso si pongono anche le dichiarazioni del teste CP_5 parimenti escusso il 22 novembre 2023, nonché quelle del teste , escussa Testimone_2 all'udienza dell'8 maggio 2024, che ha rappresentato: “Ricordo che, quando il ricorrente ebbe l'infarto c'era una condizione lavorativa molto pesante, in quanto il suo collega era stato assente poiché aveva subito anche lui un infarto ed anche il tecnico di laboratorio, per cui il dott. TE rimase da solo come medico a gestire il centro. In particolare, in quel periodo il ricorrente non poteva turnare con nessuno e quindi si ritrovava a dover lavorare praticamente tutto il giorno, era anche l'unico medico reperibile nel reparto. Che io ricordi, il lavoro presso il centro è stato sempre così duro
5 per tutti, soltanto per un breve lasso di tempo, di circa un anno e mezzo, c'è stato un altro medico ed erano in tre, ma è stato per un periodo molto breve. In reparto c'erano due infermieri, due tecnici e due medici ed era composto di due ambulatori: uno trasfusionale e uno per le donazioni oltre al laboratorio di lavorazione e consegna sangue per tutto il territorio della Piana di Gioia Tauro, il nostro era l'unico centro trasfusionale per tutto il territorio. Quindi, nel periodo di assenza del collega, il dott. ha dovuto gestire sia i due ambulatori che il laboratorio da solo”. TE
Ebbene, l'istruttoria svolta ha -senza dubbio- dato atto dello svolgimento, da parte del dott. , di tutte le attività descritte in ricorso nonché delle condizioni TE di forte stress lavorativo cui era sottoposto.
2.2. Pertanto, proprio alla luce del compendio istruttorio emerso all'esito della prova testimoniale, è stata disposta la consulenza medico-legale. Tuttavia, il C.T.U. nominato -dott. in risposta ai quesiti Persona_2 sottoposti dal giudicante e sulla scorta della documentazione in atti, ha accertato che:
“Dall'attenta disamina della documentazione sanitaria in atti, congiuntamente ai rilievi clinici ed anamnestici raccolti in sede di visita medico legale, si evince con chiarezza come il periziato IG sia rimasto vittima di infarto del miocardio occorsogli in data 28/6/2020 TE mentre si trovava al lavoro ed immediatamente sottoposto a rivascolarizzazione miocardica per via percutanea. Di certo, esaminata la copiosa documentazione in atti, non risulta nesso di causalità/concausalità efficiente tra l'evento morboso occorso e la mansione lavorativa ed a tal proposito è bene rammentare a beneficio di chi legge che la malattia professionale è un'affezione il cui agente causale deve essere presente in via esclusiva o perlomeno prevalente in ambito lavorativo e che il nuovo sistema tabellare aperto delle malattie professionali prevede – in assenza di ciò- l'onere di provare in capo al lavoratore. Pertanto, si può concludere affermando che l'evento morboso occorso all'assicurato non possa ritenersi malattia professionale. Né tantomeno può riconoscersi l'infortunio lavorativo, come in subordine richiesto dal legale di parte ricorrente, atteso che manca la prova che l'evento morboso (appunto, l'infarto del miocardio), normalmente ascrivibile a causa naturale, sia stato causato o concausato da uno sforzo, ovvero dalla necessità di vincere una resistenza inconsueta
o un accadimento verificatosi nell'ambito del lavoro il quale abbia richiesto un impegno eccedente la normale adattabilità e tollerabilità (cfr. Cass. 29 agosto 2003, n° 12685)”. Ciò posto, all'udienza del 5 dicembre 2024, esaminata la consulenza tecnica, è stato invitato il dott. a dettagliare circa le ragioni e le circostanze che lo Per_2 hanno indotto ad escludere la sussistenza del nesso di causalità e/o concausalità tra l'evento occorso e le condizioni fisiche e lavorative cui era sottoposto il ricorrente al momento dello stesso. Ebbene, a tal fine il consulente ha provveduto a depositare dei chiarimenti specificando che: “La malattia denunciata dal ricorrente sig. , TE ovvero infarto acuto del miocardio, non può essere considerata malattia professionale in quanto non esiste un nesso causale tra essa e i fattori di rischio legati al lavoro svolto. Nonostante la vasta documentazione presa in rassegna non emergono elementi che possano soddisfare il criterio medico-legale secondo cui la malattia professionale è quella affezione causata da un agente etiologico (ovvero, causale)
6 presente in modo esclusivo o prevalente nel lavoro svolto, fatta eccezione per i casi delle malattie non tabellate ove la prova spetta al lavoratore. Tuttavia, nella fattispecie in causa dalla documentazione in atti non risulta soddisfatto tale presupposto. Inoltre, nei certificati di idoneità lavorativa non sono inseriti quali fattori rischi della mansione svolta né il lavoro in turni, né la reperibilità, notoriamente fonti di stress lavorativo.” Ciò posto in ordine alla qualificazione sub specie di malattia professionale, il consulente ha poi chiarito, quanto alla asserita natura di infortunio sul lavoro che: “va anch'essa respinta poiché non v'è prova che l'infarto, appunto, solitamente causato da fattori naturali, sia stato provocato o aggravato da sforzo fisico insolito o da un evento verificatosi durante il lavoro che abbia richiesto uno sforzo superiore alla normale tolleranza e adattabilità”. Orbene, le conclusioni del C.T.U., da considerarsi qui integralmente richiamate, giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale e nei chiarimenti, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Sulla base di quanto sinora esposto, essendo stata esclusa in toto la sussistenza del necessario nesso di causalità tra l'evento occorso e la patologia sofferta dal ricorrente, il ricorso non può trovare accoglimento.
3. La qualità delle parti e la natura delle questioni trattate suggeriscono, in ogni caso, l'integrale compensazione delle spese di lite. Le spese di consulenza si pongono, invece, a carico di parte ricorrente e sono liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del ricorrente, così come liquidate con separato decreto emesso in pari data. Reggio Calabria, 27 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giovanna Nucera– Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, ai sensi del decreto-legge n. 80/2021 convertito in legge n. 113/2021 e decreto-legislativo n. 151/2022
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