Ordinanza cautelare 31 gennaio 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 28/11/2025, n. 21506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21506 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21506/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00375/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 375 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mia Callegari, Andrea Fenoglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Guardia di Finanza Comando Generale, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Centro di Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della determinazione n. -OMISSIS-/2024 adottata in data 11 ottobre 2024 dal Capo del I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento del Comando Generale della Guardia di Finanza, Gen. B. Paolo Compagnone e notificata al ricorrente in data 15 ottobre 2024, con la quale veniva disposta l’esclusione dell’App. Sc. -OMISSIS- dal “Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 422 allievi marescialli al 25° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli ‘sovraintendenti’ e ‘appuntati e finanzieri’ del Corpo”, indetto con determinazione n. 123586 del 23 aprile 2024, foglio d’ordini n.9, dal Comando Generale della Guardia di Finanza, Comandante Generale F.to Gen. C.A. Andrea De Gennaro,
nonché ed in ogni caso
di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi ai predetti provvedimenti, ivi compresi, per quanto occorre e nelle parti meglio indicate in ricorso, il provvedimento prot. 0155043/2024 del 15 ottobre 2024, con il quale il Reparto Concorsi – Ufficio Procedure Reclutative – Sezione Allievi Marescialli del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, Capo Reparto Concorsi Col. Marco di Pierdomenico, notificava all’App. Sc. -OMISSIS- la determinazione n. -OMISSIS-/2024 dell’11 ottobre 2024 adottata dal Capo del I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento del Comando Generale della Guardia di Finanza, Gen. B. Paolo Compagnone, nonché la determinazione n. 123586 del 23 aprile 2024, foglio d’ordini n. 9, adottata dal Comando Generale della Guardia di Finanza, Comandante Generale F.to Gen. C.A. Andrea De Gennaro, con la quale veniva indetto il concorso, nonché i verbali nn. 2 e 3 del 10 e 11 settembre 2024, con i quali la sottocommissione per l’accertamento dei requisiti di partecipazione avrebbe proposto l’esclusione dalla procedura concorsuale dei candidati non in possesso del requisito previsto dal combinato disposto della lettera a), numero 8), e b) dell’art. 2 comma 1 del bando di concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Guardia di Finanza Comando Generale e del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza Centro di Reclutamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 il dott. US RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorrente impugna il provvedimento di esclusione dal “ Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 422 allievi marescialli al 25° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli ‘sovraintendenti’ e ‘appuntati e finanzieri’ del Corpo della Guardia di Finanza ” chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:
I Illegittimità e/o invalidità e/o annullabilità della determinazione n. -OMISSIS-/2024 in data 11 ottobre 2024 del Capo del I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento del Comando Generale, Gen. B. Paolo Compagnone ex art. 21 octies l. 241/1990. Violazione e/o falsa o errata applicazione degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241/1990, degli artt. 24, 97, 103, 113 della Costituzione, dell’art. 41, comma 1 e 2, Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione
Europea. Motivazione carente, assente o meramente apparente. Eccesso di potere.
II Illegittimità e/o invalidità e/o annullabilità dei provvedimenti impugnati ex art. 21 octies l. 241/1990. Violazione e/o falsa o errata applicazione degli artt. 1, 3 e 6 della Legge n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione, dell’art. 41, comma 1, Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e dei principi del favor partecipationis e di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere. Violazione di legge;
Ritenuta fondata la preliminare eccezione di improcedibilità del ricorso, proposta puntualmente dalla difesa erariale con memoria del 23 aprile 2025, per violazione del principio di alternatività, atteso che la graduatoria finale n. 382713/2024, adottata in data 23 dicembre 2024 – che ha implicitamente confermato la decisione di non ammettere il ricorrente – è stata impugnata soltanto con ricorso straordinario in data 16 aprile 2025;
Atteso che, pertanto, la parte ricorrente ha violato il principio di alternatività come declinato dal Consiglio di Stato, laddove statuisce che “ qualora, come nel caso di specie, la non idoneità in sede concorsuale sia impugnata dinanzi al T.A.R. e la graduatoria finale del concorso venga successivamente contestata attraverso un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, anziché tramite motivi aggiunti ovvero mediante un autonomo ricorso giurisdizionale, è integrata una violazione del principio di alternatività sancito dall’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971, stante la contiguità logica e fattuale dei due atti impugnati che, sebbene distinti, afferiscono alla medesima vicenda e sono tra loro connessi, tanto che, nell’ipotesi di illegittima valutazione della non idoneità, la graduatoria sarebbe affetta da invalidità derivata, ancorché meramente viziante e non caducante ” ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 09/12/2024; Sez. II, 22/07/2022, n. 6471);
Considerato che
– detti principi devono trovare applicazione anche nel caso in esame, nel quale le due diverse impugnative proposte non solo riguardano atti strettamente connessi (in ragione dell’evidente rapporto di presupposizione che li lega), ma sono, altresì, caratterizzate dall’identità della materia del contendere;
- “ una sentenza del giudice amministrativo, con la quale viene disposto l’annullamento di un atto presupposto, può avere portata caducante di un provvedimento consequenziale solo quando nel giudizio relativo all’atto presupposto siano state intimate tutte le parti (pubbliche e private) alle quali dovrebbe riconoscersi la qualità di parte necessaria nel caso di annullamento del provvedimento consequenziale; invece nel caso in esame l’ impugnazione del provvedimento di esclusione non è stata notificata a nessuno dei soggetti utilmente collocati in graduatoria " (T.A.R. Roma, sez. II, 07/01/2014, n. 89, cit.). Ciò in quanto " una visione moderna del principio di alternatività impone di rivolgersi allo stesso organo ogni qual volta si discuta del medesimo rapporto giuridico o quando le censure formulate siano identiche e, come detto, riferibili allo stesso rapporto giuridico tra amministrazione e amministrato. Ragionando diversamente si legittimerebbe il frazionamento della tutela giurisdizionale in contrasto con il principio del giusto processo (art. 111 Cost.) e con il suo corollario dell’economia dei mezzi giuridici; aumenterebbe inoltre il rischio di decisioni contrastanti all’ interno dello stesso plesso giurisdizionale con conseguente lesione del principio dell’effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost. e art. 1 c.p.a.) ” (T.A.R. Napoli, sez. III, 19/08/2022, n. 5451);
- in assenza di una rituale impugnazione con motivi aggiunti della graduatoria nella quale la parte ricorrente non risulta utilmente collocata, nessuna utilità deriverebbe alla stessa dall’eventuale annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso (cfr. ex multis , T.A.R. Salerno, sez. I, 20/01/2023, n. 128 ; T.A.R. Roma, sez. I, 21/11/2022, n.15395; T.A.R. Roma, sez. V, 04/04/2022, n. 3861);
Ritenuto conclusivamente che
- il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che, in assenza di una rituale impugnazione con motivi aggiunti o, in alternativa, con tempestivo ricorso in sede giurisdizionale, della graduatoria nella quale la parte ricorrente non risulta utilmente collocata, nessuna utilità deriverebbe alla stessa dall’eventuale annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso (cfr., ex multis, T.A.R. Roma sez. I, 12/03/2024, n. 5011; T.A.R. Roma sez. I bis, 13/11/2023, n. 16937);
- alla luce della peculiarità della vicenda processuale e dell’esito di essa, di disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RA EL, Presidente
NA Scali, Primo Referendario
US RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US RA | RA EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.