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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 77/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 77 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2024 e vertente
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Stancati
Parte opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.O.E. SM 22870, rappresentata e CP_1
difesa dall'avv. Camilla Tomasetti
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 776/2020, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 2145/2020, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 25.000,00, degli interessi e delle spese della procedura monitoria.
pagina 1 di 8 Il credito sarebbe sorto per l'attività svolta dall'opposta in favore dell'opponente in forza del contratto di prestazione di servizi finalizzati a migliorare la web reputation dell'opponente, che avrebbe avuto esecuzione nel periodo 1.3.2018-31.12.2019.
2. A fondamento dell'opposizione è stata eccepita l'inesistenza del credito tramite le seguenti difese: l'opponente avrebbe remunerato le prestazioni svolte dalla controparte sino al novembre dell'anno 2018, mediante il pagamento delle fatture mensili aventi l'importo di €
1.000,00, per un totale di € 9.000,00; avendo le parti stabilito in favore dell'opposta il compenso mensile di € 1.000,00, alla data della fattura controversa -del 27.12.2018- l'opposta non avrebbe maturato alcun credito e, anche a voler riferire la fattura all'attività svolta dall'opposta durante l'anno 2019, la fattura avrebbe un ammontare eccessivo rispetto al compenso pattuito.
L'opponente ha concluso chiedendo al Tribunale di rigettare, in via preliminare, la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al d.i. opposto;
di accertare, nel merito,
l'inesistenza del credito e di revocare il d.i.
3. L'opposta ha resistito all'opposizione; ha ricondotto i compensi rivendicati per un verso all'attività svolta in forza dell'originario contratto e per altro verso all'attività svolta in forza di accordi successivi tra le parti;
ha, inoltre, allegato che i rapporti negoziali tra le parti sarebbero perdurati sino al settembre dell'anno 2020.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di concedere, in via preliminare, la provvisoria esecuzione al d.i. opposto;
di respingere, nel merito, l'opposizione; di accertare, in via gradata all'accoglimento dell'opposizione, il proprio credito e di condannare la controparte al relativo pagamento;
di condannare la controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
4. Tra le parti è stato stipulato un contratto con cui, per il periodo ricompreso tra il
1°.
3.2018 e il 31.12.2019, l'opposta si è obbligata all'esecuzione, in favore dell'opponente, dei servizi di miglioramento e consolidamento della web reputation dell'opponente tramite la gestione dei social media, i servizi di advertising e marketing, la consulenza per l'aumento del pacchetto clienti e della presenza dell'opponente sul web, la realizzazione e la gestione di newsletter promozionali, la consulenza circa gli eventi del resort dell'opponente, il servizio di pagina 2 di 8 indicizzazione e posizionamento del sito web sui motori di ricerca;
l'opponente si è, dal proprio canto, obbligata al pagamento del compenso spettante all'opposta, quantificato in €
1.000,00 mensili (doc. n. 4, all. atto di citazione).
La corrispondenza successivamente intercorsa tra le parti ha specificato maggiormente l'oggetto del contratto (cfr. doc. b, all. alla seconda memoria di parte opponente “ti riporto qui
di seguito, elencate per punti, le attività che svolgiamo per e e che sono comprese nel Pt_1 Parte_2
compenso mensile fisso pattuito. · Manutenzione e aggiornamento sito web castello di · Pt_1
Assistenza e gestione delle caselle di posta elettronica del castellodigallano;
· Pubblicazione tramite post
di eventi e offerte (pacchetti) sul sito web Castello di · Realizzazione scatti fotografici presso il Pt_1
Resort e/o da pubblicare sul sito web o nei post sui social media (es. scatti dei piatti dello Chef, CP_2
scatti nelle zone comuni del resort, ecc…); · Realizzazione di video presso il Resort o il Gallano
Restaurant (es. video girato durante la preparazione dei piatti da parte dello Chef e pubblicati sui
Social, video girati presso la piscina, ecc…); · Realizzazione grafica per post sui social media (Castello
di Gallano restaurant, cantina Perticaia) pubblicati prima da noi ora da · Pt_1 Controparte_3
Realizzazione grafica per eventi (es. locandine da appendere in struttura); · Realizzazione grafiche per
pubblicità sui giornali;
· Realizzazione grafiche per eventi e cerimonie (es. grafiche per menù di
matrimoni, comunioni, battesimi, menù di Pasqua, menù di Natale, menù di Capodanno, ecc....) che si
svolgono presso il Resort;
· Consulenza finalizzata al miglioramento dell'immagine e della web
reputation del Resort e della Cantina Perticaia;
· Consulenza per la realizzazione di eventi presso il
Resort (es. serata astrofili)).
4.1. Parte opposta, pur avendo nel ricorso monitorio allegato a fondamento della pretesa creditoria il suddetto contratto, in comparsa di costituzione e risposta ha ricondotto i compensi rivendicati anche all'attività svolta in forza di accordi successivi tra le parti e all'attività svolta durante gli anni 2019 e 2020.
La deduzione è ammissibile in base al consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, cui il Tribunale intende aderire, secondo cui "Nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, purché la pagina 3 di 8 domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né l'allungamento dei tempi del processo" (Sez. 1, Ordinanza n. 9668 del 13/04/2021, Rv. 661065 - 01).
4.2. Con riferimento all'attività ricompresa nell'originario contratto, lo svolgimento da parte dell'opposta delle prestazioni negoziali durante gli anni 2018 e 2019 risulta documentato dall'opposta e dimostrato tramite la prova orale (cfr. doc. n. 4 e 4 bis all.
comparsa di costituzione e risposta e doc. b, all. seconda memoria istruttoria di parte opponente;
testimonianze rese dai testi e in risposta ai capitoli n. 8, 9, 10 della Tes_1 Tes_2
seconda memoria istruttoria dell'opposta).
4.2.1. In applicazione delle previsioni negoziali, il compenso per l'attività in questione ammonta ad € 22.000,00; l'opponente ha pacificamente versato il minore compenso di €
8.000,00, atteso che € 1.000,00 sono stati versati in pagamento della fattura n. 55 (doc. n. 5, all.
atto di citazione), che si riferisce, però, alla creazione del sito radio gallano, attività non rientrante nell'oggetto dell'originario contratto tra le parti (cfr. motivazione, punto 4.1.).
Ne consegue che all'opposta risulta ancora dovuto l'importo di € 14.000,00 a titolo di compenso per l'attività negoziale svolta in favore dell'opponente negli ultimi due mesi del
2018 e nel 2019.
4.2.2. La documentazione dimessa dall'opposta e la prova orale svolta in giudizio non sono, infatti, dimostrative dell'allegato svolgimento dell'attività sino al settembre del 2020
(cfr. testimone che colloca la fine del rapporto negoziale nel 2019, e testimone Tes_1 Tes_2
che colloca la fine del rapporto negoziale nel 2020, ma non chiarisce quando); per contro dalla missiva dell'opposta del 3.7.2020 si ricava che a quella data il rapporto negoziale era già
cessato da tempo (all. a, all. seconda memoria istruttoria di parte opponente).
4.2.3. Non incide sulla spettanza del compenso così quantificato l'attività assertiva svolta dall'opponente nella seconda e nella terza memoria istruttoria, con cui è stato allegato che alcuni terzi avrebbero svolto l'attività di cui si discute in luogo dell'opposta e che l'importo oggetto della fattura controversa sarebbe stato pagato.
pagina 4 di 8 Le suddette attività assertive avrebbero dovuto, piuttosto, trovare naturale e fisiologica collocazione in primis nell'atto introduttivo (citazione) e nella memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. "primo termine", potendo essere presenti nella seconda memoria solamente nel caso,
diverso da quello di specie, in cui configurino una replica alle deduzioni avversarie, restando altrimenti la predetta seconda memoria riservata alle richieste di prova (cfr. Trib. Milano, Sez.
IX, Ord. 23/05/2013).
Tale inammissibile attività assertiva non avrebbe potuto, inoltre, trovare riscontro probatorio nella documentazione accompagnatoria alla seconda memoria istruttoria dell'opponente né nella prova orale nella medesima memoria articolata, ammessa da altro giudice istruttorie: la fase di individuazione del thema probandum si colloca subito dopo la fissazione del thema decidendum dal quale è profondamente condizionata, sicché l'attività di deduzione dei mezzi di prova, ancorché tempestiva, può essere compiutamente svolta solo una volta esaurita l'attività assertiva delle parti;
vi è, dunque, un nesso logico e processuale tra attività assertiva e attività probatoria delle parti, per cui "non è possibile provare fatti" che non siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti, sussistendo una "necessaria circolarità" fra onere di allegazione e onere di prova, da cui discende l'impossibilità di richiedere la prova su fatti che siano stati allegati oltre il termine delle preclusioni assertive.
5. Si esamina, a questo punto, l'attività -dettagliata in comparsa di costituzione e risposta da pag. 3 a pag. 10- che l'opposta ha sostenuto di aver svolto in forza di accordi diversi e successivi rispetto al contratto originario.
In ordine a tale attività dalla documentazione prodotta dall'opposta si ricava che anche questa attività è stata svolta durante gli anni 2018-2019 (doc. da n. 3 a n. 9, all. comparsa di costituzione e risposta).
5.1. Deve, innanzitutto, escludersi che l'attività di assistenza informatica rappresenti un'attività non riconducibile al contratto originario: la deduzione di svolgimento di attività
informatica contenuta in comparsa riguarda l'ausilio sulla casella di posta dell'opponente,
ricompreso nel contratto (cfr. all. b citato “Assistenza e gestione delle caselle di posta elettronica del castellodigallano”); non sono state specificamente allegate dall'opposta pagina 5 di 8 ulteriori attività informatiche, sicché la prova per testi sul cap. 14, tendente a dimostrare l'assistenza nella gestione del gestionale dell'opponente e ammessa dal precedente g.i., risulta inammissibile, perché diretta a provare una circostanza non puntualmente allegata.
5.2. Si esclude, poi, che l'opposta abbia svolto attività di assistenza hcpp e di sicurezza sul lavoro: la documentazione prodotta per dimostrare l'attività svolta è inidonea allo scopo,
sostanziandosi in un mero preventivo dell'attività di sicurezza sul lavoro e nell'invio all'opponente di piantine, planimetrie e distribuzioni di tavoli non riferibili univocamente allo svolgimento di alcuna delle due menzionate prestazioni di servizi (doc. n. 8, all.
comparsa di costituzione e risposta).
Peraltro in ordine a queste due attività la testimone ha smentito che se ne fosse Tes_1
occupata l'opposta; la testimone non ha saputo riferire circostanze puntuali (“so che Tes_2
hanno parlato di questi servizi, ma non so come e fino a quando si sia svolto l'incarico”)-
5.3. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, l'attività di realizzazione grafica per menù, eventi e soggiorni presso il resort dell'opponente -prestata sino al 2019 (doc. n. 4 e
4 bis, all. comparsa di costituzione e risposta)- deve ricondursi all'oggetto prestazionale del contratto originario (cfr. motivazione punto 4).
5.4. Risulta, invece, provato con documenti e con testimoni lo svolgimento da parte dell'opposta delle attività di realizzazione grafica e di packaging dell'olio; di realizzazione grafica etichette e di packaging per biscotti;
la realizzazione dell'immagine e la consulenza tecnica per radio;
la realizzazione di biglietti da visita (doc. n. 3, 3 bis, 5, 6, 7, 7bis, all. Pt_1
comparsa di costituzione e risposta;
testimonianze rese dai testi e in risposta ai Tes_1 Tes_2
capitoli n. da n. 4 a n. 7 e 11, 12, 16 della seconda memoria istruttoria dell'opposta).
Queste attività esulano dall'oggetto del contratto.
Per quantificare il compenso per queste prestazioni, va osservato che le parti hanno considerato le prestazioni non ricomprese nel contratto, ad eccezione della creazione del sito
, da remunerarsi tramite un compenso oscillante tra € 300,00 ed € 400,00 (cfr. fattura n. Pt_1
pagina 6 di 8 dell'opposto del 13.10.2020, doc. n. 13, all. comparsa di costituzione e risposta e all. c, all.
seconda memoria istruttoria di parte opposta).
Deve, pertanto, quantificarsi in € 400,00 il compenso per l'attività di realizzazione grafica e di packaging dell'olio, atteso che la stessa deve essere, per ammissione dell'opposta, ancora remunerata soltanto per l'anno 2019 (doc. n. 13, all. comparsa di costituzione e risposta e all.
c, all. seconda memoria istruttoria di parte opposta); in € 400,00 per la realizzazione grafica etichette e di packaging per biscotti, svolta soltanto nell'anno 2018; in € 500,00 per l'attività di realizzazione dei biglietti da visita, svolta nell'anno 2018 e soltanto nell'aprile del 2019; in €
400,00 l'attività svolta nell'anno 2019 per la consulenza tecnica e di immagine per radio
, atteso che in relazione a questa attività è stata emessa fattura alla fine dell'anno 2018, Pt_1
per € 1.000,00 (fattura n. 55, doc. n. 5 all. atto di citazione).
Il compenso per l'attività non ricompresa nell'originario contratto ammonta, pertanto, ad
€ 1.700,00.
6. Tirando le fila delle motivazioni svolte, in parziale accoglimento dell'opposizione, il d.i.
opposto; in parziale accoglimento della domanda dell'opposta di pagamento, l'opponente è
condannata al pagamento dell'importo di € 15.700,00, oltre a interessi ex d.lgs. 231/2002.
7. Essendo le parti reciprocamente soccombenti, le spese di lite vengono compensate parzialmente: il 50% delle spese di lite viene compensato tra le parti;
il 50% delle spese di lite viene posto a carico dell'opponente e in favore dell'opposta e viene liquidato ai sensi del D.M.
55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della controversia e della sua semplicità.
La liquidazione delle spese di lite ricomprende le spese della fase monitoria, atteso che nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 7 di 8 1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. n. il d.i. n. 776/2020, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 2145/2020;
2) in parziale accoglimento della domanda dell'opposta, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 15.700,00, oltre a interessi ex d.lgs.
231/2002;
3) compensa tra le parti il 50% delle spese di lite e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'ulteriore 50% delle spese di lite, liquidato in € 72,75, per esborsi ed €
1.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 7.3.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
40 per il servizio di consulenza in tema di privacy, doc. n. 5, all. atto di citazione;
e mail
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 77 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2024 e vertente
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Stancati
Parte opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.O.E. SM 22870, rappresentata e CP_1
difesa dall'avv. Camilla Tomasetti
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 776/2020, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 2145/2020, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 25.000,00, degli interessi e delle spese della procedura monitoria.
pagina 1 di 8 Il credito sarebbe sorto per l'attività svolta dall'opposta in favore dell'opponente in forza del contratto di prestazione di servizi finalizzati a migliorare la web reputation dell'opponente, che avrebbe avuto esecuzione nel periodo 1.3.2018-31.12.2019.
2. A fondamento dell'opposizione è stata eccepita l'inesistenza del credito tramite le seguenti difese: l'opponente avrebbe remunerato le prestazioni svolte dalla controparte sino al novembre dell'anno 2018, mediante il pagamento delle fatture mensili aventi l'importo di €
1.000,00, per un totale di € 9.000,00; avendo le parti stabilito in favore dell'opposta il compenso mensile di € 1.000,00, alla data della fattura controversa -del 27.12.2018- l'opposta non avrebbe maturato alcun credito e, anche a voler riferire la fattura all'attività svolta dall'opposta durante l'anno 2019, la fattura avrebbe un ammontare eccessivo rispetto al compenso pattuito.
L'opponente ha concluso chiedendo al Tribunale di rigettare, in via preliminare, la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al d.i. opposto;
di accertare, nel merito,
l'inesistenza del credito e di revocare il d.i.
3. L'opposta ha resistito all'opposizione; ha ricondotto i compensi rivendicati per un verso all'attività svolta in forza dell'originario contratto e per altro verso all'attività svolta in forza di accordi successivi tra le parti;
ha, inoltre, allegato che i rapporti negoziali tra le parti sarebbero perdurati sino al settembre dell'anno 2020.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di concedere, in via preliminare, la provvisoria esecuzione al d.i. opposto;
di respingere, nel merito, l'opposizione; di accertare, in via gradata all'accoglimento dell'opposizione, il proprio credito e di condannare la controparte al relativo pagamento;
di condannare la controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
4. Tra le parti è stato stipulato un contratto con cui, per il periodo ricompreso tra il
1°.
3.2018 e il 31.12.2019, l'opposta si è obbligata all'esecuzione, in favore dell'opponente, dei servizi di miglioramento e consolidamento della web reputation dell'opponente tramite la gestione dei social media, i servizi di advertising e marketing, la consulenza per l'aumento del pacchetto clienti e della presenza dell'opponente sul web, la realizzazione e la gestione di newsletter promozionali, la consulenza circa gli eventi del resort dell'opponente, il servizio di pagina 2 di 8 indicizzazione e posizionamento del sito web sui motori di ricerca;
l'opponente si è, dal proprio canto, obbligata al pagamento del compenso spettante all'opposta, quantificato in €
1.000,00 mensili (doc. n. 4, all. atto di citazione).
La corrispondenza successivamente intercorsa tra le parti ha specificato maggiormente l'oggetto del contratto (cfr. doc. b, all. alla seconda memoria di parte opponente “ti riporto qui
di seguito, elencate per punti, le attività che svolgiamo per e e che sono comprese nel Pt_1 Parte_2
compenso mensile fisso pattuito. · Manutenzione e aggiornamento sito web castello di · Pt_1
Assistenza e gestione delle caselle di posta elettronica del castellodigallano;
· Pubblicazione tramite post
di eventi e offerte (pacchetti) sul sito web Castello di · Realizzazione scatti fotografici presso il Pt_1
Resort e/o da pubblicare sul sito web o nei post sui social media (es. scatti dei piatti dello Chef, CP_2
scatti nelle zone comuni del resort, ecc…); · Realizzazione di video presso il Resort o il Gallano
Restaurant (es. video girato durante la preparazione dei piatti da parte dello Chef e pubblicati sui
Social, video girati presso la piscina, ecc…); · Realizzazione grafica per post sui social media (Castello
di Gallano restaurant, cantina Perticaia) pubblicati prima da noi ora da · Pt_1 Controparte_3
Realizzazione grafica per eventi (es. locandine da appendere in struttura); · Realizzazione grafiche per
pubblicità sui giornali;
· Realizzazione grafiche per eventi e cerimonie (es. grafiche per menù di
matrimoni, comunioni, battesimi, menù di Pasqua, menù di Natale, menù di Capodanno, ecc....) che si
svolgono presso il Resort;
· Consulenza finalizzata al miglioramento dell'immagine e della web
reputation del Resort e della Cantina Perticaia;
· Consulenza per la realizzazione di eventi presso il
Resort (es. serata astrofili)).
4.1. Parte opposta, pur avendo nel ricorso monitorio allegato a fondamento della pretesa creditoria il suddetto contratto, in comparsa di costituzione e risposta ha ricondotto i compensi rivendicati anche all'attività svolta in forza di accordi successivi tra le parti e all'attività svolta durante gli anni 2019 e 2020.
La deduzione è ammissibile in base al consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, cui il Tribunale intende aderire, secondo cui "Nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, purché la pagina 3 di 8 domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né l'allungamento dei tempi del processo" (Sez. 1, Ordinanza n. 9668 del 13/04/2021, Rv. 661065 - 01).
4.2. Con riferimento all'attività ricompresa nell'originario contratto, lo svolgimento da parte dell'opposta delle prestazioni negoziali durante gli anni 2018 e 2019 risulta documentato dall'opposta e dimostrato tramite la prova orale (cfr. doc. n. 4 e 4 bis all.
comparsa di costituzione e risposta e doc. b, all. seconda memoria istruttoria di parte opponente;
testimonianze rese dai testi e in risposta ai capitoli n. 8, 9, 10 della Tes_1 Tes_2
seconda memoria istruttoria dell'opposta).
4.2.1. In applicazione delle previsioni negoziali, il compenso per l'attività in questione ammonta ad € 22.000,00; l'opponente ha pacificamente versato il minore compenso di €
8.000,00, atteso che € 1.000,00 sono stati versati in pagamento della fattura n. 55 (doc. n. 5, all.
atto di citazione), che si riferisce, però, alla creazione del sito radio gallano, attività non rientrante nell'oggetto dell'originario contratto tra le parti (cfr. motivazione, punto 4.1.).
Ne consegue che all'opposta risulta ancora dovuto l'importo di € 14.000,00 a titolo di compenso per l'attività negoziale svolta in favore dell'opponente negli ultimi due mesi del
2018 e nel 2019.
4.2.2. La documentazione dimessa dall'opposta e la prova orale svolta in giudizio non sono, infatti, dimostrative dell'allegato svolgimento dell'attività sino al settembre del 2020
(cfr. testimone che colloca la fine del rapporto negoziale nel 2019, e testimone Tes_1 Tes_2
che colloca la fine del rapporto negoziale nel 2020, ma non chiarisce quando); per contro dalla missiva dell'opposta del 3.7.2020 si ricava che a quella data il rapporto negoziale era già
cessato da tempo (all. a, all. seconda memoria istruttoria di parte opponente).
4.2.3. Non incide sulla spettanza del compenso così quantificato l'attività assertiva svolta dall'opponente nella seconda e nella terza memoria istruttoria, con cui è stato allegato che alcuni terzi avrebbero svolto l'attività di cui si discute in luogo dell'opposta e che l'importo oggetto della fattura controversa sarebbe stato pagato.
pagina 4 di 8 Le suddette attività assertive avrebbero dovuto, piuttosto, trovare naturale e fisiologica collocazione in primis nell'atto introduttivo (citazione) e nella memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. "primo termine", potendo essere presenti nella seconda memoria solamente nel caso,
diverso da quello di specie, in cui configurino una replica alle deduzioni avversarie, restando altrimenti la predetta seconda memoria riservata alle richieste di prova (cfr. Trib. Milano, Sez.
IX, Ord. 23/05/2013).
Tale inammissibile attività assertiva non avrebbe potuto, inoltre, trovare riscontro probatorio nella documentazione accompagnatoria alla seconda memoria istruttoria dell'opponente né nella prova orale nella medesima memoria articolata, ammessa da altro giudice istruttorie: la fase di individuazione del thema probandum si colloca subito dopo la fissazione del thema decidendum dal quale è profondamente condizionata, sicché l'attività di deduzione dei mezzi di prova, ancorché tempestiva, può essere compiutamente svolta solo una volta esaurita l'attività assertiva delle parti;
vi è, dunque, un nesso logico e processuale tra attività assertiva e attività probatoria delle parti, per cui "non è possibile provare fatti" che non siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti, sussistendo una "necessaria circolarità" fra onere di allegazione e onere di prova, da cui discende l'impossibilità di richiedere la prova su fatti che siano stati allegati oltre il termine delle preclusioni assertive.
5. Si esamina, a questo punto, l'attività -dettagliata in comparsa di costituzione e risposta da pag. 3 a pag. 10- che l'opposta ha sostenuto di aver svolto in forza di accordi diversi e successivi rispetto al contratto originario.
In ordine a tale attività dalla documentazione prodotta dall'opposta si ricava che anche questa attività è stata svolta durante gli anni 2018-2019 (doc. da n. 3 a n. 9, all. comparsa di costituzione e risposta).
5.1. Deve, innanzitutto, escludersi che l'attività di assistenza informatica rappresenti un'attività non riconducibile al contratto originario: la deduzione di svolgimento di attività
informatica contenuta in comparsa riguarda l'ausilio sulla casella di posta dell'opponente,
ricompreso nel contratto (cfr. all. b citato “Assistenza e gestione delle caselle di posta elettronica del castellodigallano”); non sono state specificamente allegate dall'opposta pagina 5 di 8 ulteriori attività informatiche, sicché la prova per testi sul cap. 14, tendente a dimostrare l'assistenza nella gestione del gestionale dell'opponente e ammessa dal precedente g.i., risulta inammissibile, perché diretta a provare una circostanza non puntualmente allegata.
5.2. Si esclude, poi, che l'opposta abbia svolto attività di assistenza hcpp e di sicurezza sul lavoro: la documentazione prodotta per dimostrare l'attività svolta è inidonea allo scopo,
sostanziandosi in un mero preventivo dell'attività di sicurezza sul lavoro e nell'invio all'opponente di piantine, planimetrie e distribuzioni di tavoli non riferibili univocamente allo svolgimento di alcuna delle due menzionate prestazioni di servizi (doc. n. 8, all.
comparsa di costituzione e risposta).
Peraltro in ordine a queste due attività la testimone ha smentito che se ne fosse Tes_1
occupata l'opposta; la testimone non ha saputo riferire circostanze puntuali (“so che Tes_2
hanno parlato di questi servizi, ma non so come e fino a quando si sia svolto l'incarico”)-
5.3. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, l'attività di realizzazione grafica per menù, eventi e soggiorni presso il resort dell'opponente -prestata sino al 2019 (doc. n. 4 e
4 bis, all. comparsa di costituzione e risposta)- deve ricondursi all'oggetto prestazionale del contratto originario (cfr. motivazione punto 4).
5.4. Risulta, invece, provato con documenti e con testimoni lo svolgimento da parte dell'opposta delle attività di realizzazione grafica e di packaging dell'olio; di realizzazione grafica etichette e di packaging per biscotti;
la realizzazione dell'immagine e la consulenza tecnica per radio;
la realizzazione di biglietti da visita (doc. n. 3, 3 bis, 5, 6, 7, 7bis, all. Pt_1
comparsa di costituzione e risposta;
testimonianze rese dai testi e in risposta ai Tes_1 Tes_2
capitoli n. da n. 4 a n. 7 e 11, 12, 16 della seconda memoria istruttoria dell'opposta).
Queste attività esulano dall'oggetto del contratto.
Per quantificare il compenso per queste prestazioni, va osservato che le parti hanno considerato le prestazioni non ricomprese nel contratto, ad eccezione della creazione del sito
, da remunerarsi tramite un compenso oscillante tra € 300,00 ed € 400,00 (cfr. fattura n. Pt_1
pagina 6 di 8 dell'opposto del 13.10.2020, doc. n. 13, all. comparsa di costituzione e risposta e all. c, all.
seconda memoria istruttoria di parte opposta).
Deve, pertanto, quantificarsi in € 400,00 il compenso per l'attività di realizzazione grafica e di packaging dell'olio, atteso che la stessa deve essere, per ammissione dell'opposta, ancora remunerata soltanto per l'anno 2019 (doc. n. 13, all. comparsa di costituzione e risposta e all.
c, all. seconda memoria istruttoria di parte opposta); in € 400,00 per la realizzazione grafica etichette e di packaging per biscotti, svolta soltanto nell'anno 2018; in € 500,00 per l'attività di realizzazione dei biglietti da visita, svolta nell'anno 2018 e soltanto nell'aprile del 2019; in €
400,00 l'attività svolta nell'anno 2019 per la consulenza tecnica e di immagine per radio
, atteso che in relazione a questa attività è stata emessa fattura alla fine dell'anno 2018, Pt_1
per € 1.000,00 (fattura n. 55, doc. n. 5 all. atto di citazione).
Il compenso per l'attività non ricompresa nell'originario contratto ammonta, pertanto, ad
€ 1.700,00.
6. Tirando le fila delle motivazioni svolte, in parziale accoglimento dell'opposizione, il d.i.
opposto; in parziale accoglimento della domanda dell'opposta di pagamento, l'opponente è
condannata al pagamento dell'importo di € 15.700,00, oltre a interessi ex d.lgs. 231/2002.
7. Essendo le parti reciprocamente soccombenti, le spese di lite vengono compensate parzialmente: il 50% delle spese di lite viene compensato tra le parti;
il 50% delle spese di lite viene posto a carico dell'opponente e in favore dell'opposta e viene liquidato ai sensi del D.M.
55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della controversia e della sua semplicità.
La liquidazione delle spese di lite ricomprende le spese della fase monitoria, atteso che nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 7 di 8 1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. n. il d.i. n. 776/2020, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 2145/2020;
2) in parziale accoglimento della domanda dell'opposta, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 15.700,00, oltre a interessi ex d.lgs.
231/2002;
3) compensa tra le parti il 50% delle spese di lite e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'ulteriore 50% delle spese di lite, liquidato in € 72,75, per esborsi ed €
1.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 7.3.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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40 per il servizio di consulenza in tema di privacy, doc. n. 5, all. atto di citazione;
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