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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 5207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5207 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
n. 5465/2025 R.G.L.
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
FA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON L'AVV.TO LORENZO FRANCESCHINIS
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
CON L'AVV.TO CLAUDIO DANIELE MOSE' RG E L'AVV.TO ANNA MENICATTI
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 08/05/2025, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – chiedendo di accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare:
1- Premessa ove necessario la declaratoria di nullità di ogni clausola contrattuale collettiva contraria, compreso ove occorra il punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del 23.7.2019, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per il periodo successivo a quello già coperto dal giudicato inter partes, alla inclusione nella retribuzione di ciascun giorno di ferie della media percepita nei 12 mesi precedenti dei compensi previsti dall'art.77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art.54 del
CC TR (“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015; 2- Conseguentemente condannare a CP_1 corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie goduti nel periodo dall'1.1.2019 al 31.12.2024, la somma lorda di euro 2.355,90, o quali altre ritenute dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
2- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso del Contributo Unificato, rimborso spese forfettario 15%
e oneri fiscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..”.
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario CP_1 ricorso.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione ed istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e dev'essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Per quanto di interesse, è documentale che:
- l'odierno ricorrente, con ricorso R.G. 11215/2019 avanti al Tribunale di Milano, conveniva in giudizio affinché, nel calcolo della retribuzione feriale, fosse inclusa anche CP_1 la media di taluni compensi variabili legati alle mansioni svolte;
- detto giudizio si concludeva favorevolmente, con sentenza n. 2976/2021 ove il dispositivo così recitava: “
PQM
- Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede: 1) dichiara la nullità dell'art. 31, comma 6, del C.C.N.L. mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 e dell'art. 20, comma 3, del Contratto Aziendale TR del 22.6.2012, nella parte in cui non includono, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, le voci di retribuzione variabile di cui all'art. 54 del Contratto Aziendale come indicate al paragrafo 5 del CP_1 ricorso;
2) dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
3) condanna a corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme lorde oltre interessi e CP_1 rivalutazione dal dovuto al saldo: ….. € 1.976 …..4) condanna Parte_1 CP_1 al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00
[...] per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA ed oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.”.
- la sentenza veniva, poi, confermata dalla Corte di Appello di Milano e, infine, dalla Corte di
Cassazione, con conseguente passaggio in giudicato.
Nel presente giudizio il ricorrente si duole che, nonostante detto accertamento, la convenuta avrebbe persistito nel riconoscere, nel prosieguo del rapporto, una retribuzione per il periodo di ferie non corretta, continuando ad applicare un accordo sindacale del 23 luglio 2019 con il quale era operato un parziale riconoscimento dell'incidenza nella retribuzione delle ferie delle competenze variabili, e ciò per quanto a tale accordo non avessero mai dato adesione. Inoltre, hanno anche richiesto (per il periodo successivo al predetto giudizio) l'inclusione della voce
“assenza dalla residenza” (art.77, punto 2, CCNL.) e della voce “remunerazione per attività di controlleria” (art.54, punto 2.2, Contratto Collettivo Aziendale come modificato dall'accordo sindacale 11.3.2015).
3. Tanto premesso, si rileva quanto segue.
La presente questione è stata già dibattuta e decisa da questo Tribunale con la sentenza n. 988/25 (est.
Perillo) in RG. 300/25 alla quale, ai fini del decidere, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art 118
c.p.c., ci si riporta.
Va osservato in primo luogo che, eccezion fatta per le due uniche indennità richieste per la prima volta nel presente giudizio, per il resto deve ritenersi dirimente l'effetto del giudicato intervenuto tra le medesime parti.
Difatti, nel ricorso avanti al Tribunale di Milano RG 11215/2019 l'odierno ricorrente conveniva in giudizio al fine di: “I. accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, CP_1
l'inopponibilità ai ricorrenti, e comunque disapplicare le clausole contenute: - nell'art.31.6 del CCNL della mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 (dall'1.1.2017 art.30.6 del CCNL 16.12.2016); - nell'art.20.3 del Contratto Aziendale 22.6.2012 (e s.m.i.), nella parte in cui prevede che i CP_1 giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuiti con la retribuzione base di cui all'art.48.1.1 e con la sola lett.d (indennità di turno) della retribuzione variabile di cui all'art.48.1.2; - il punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del 23.7.2019; II. disapplicata ogni norma contrattuale contraria, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art.77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art.54 del CC TR (“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015;
È documentale e non contestato che la sentenza di merito del Tribunale di Milano, con contenuto di pieno accoglimento della domanda attorea, sia passata in giudicato.
3.1 La giurisprudenza di legittimità ha da tempo statuito che: “Nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (Cass., ordinanza n. 37269 del
29/11/2021).
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dalla società convenuta, il diritto del ricorrente al calcolo della retribuzione da corrispondere durante le ferie secondo i principi e criteri fissati all'esito del giudizio intercorso tra le parti e passato in giudicato, non è più, in questa sede, in discussione, atteso che l'accertamento in questione non è limitato al solo periodo di causa, avendo necessariamente riflessi anche sugli sviluppi futuri dei rapporti tra le parti.
Né valga invocare la disciplina dell'accordo intervenuto tra e le OO.SS. FILT-CGIL, FIT- CP_1
CISL, UILTRASPORTI, FAST Mobilità, UGL Federazione Trasporti e AI IS (non sottoscritto da in data 23 luglio 2019, in quanto, come correttamente dedotto dal CP_2 ricorrente, espressamente subordinato quale condizione essenziale della sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati di accordi transattivi individuali da formalizzarsi in sede protetta.
Per quanto detto, l'an della pretesa del ricorrente (nei limiti anzidetti) non è da accertarsi nella presente sede in quanto già coperto dal giudicato.
4. Come sopra accennato, nel presente giudizio il ricorrente ha altresì richiesto l'inclusione nel calcolo della retribuzione dovuta per il periodo di ferie di due ulteriori voci.
4.1 L'indennità per assenza dalla residenza che parte ricorrente si duole non venga calcolata nella retribuzione durante il periodo di ferie è disciplinata dall'articolo 77, comma 2, CCNL mobilità attività ferroviarie, secondo cui: Per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva presso cui è in forza servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore:
a) per servizi senza riposo fuori residenza € 1,30
b) per servizi con riposo fuori residenza € 2,20
c) per servizi di accompagnamento notte € 1,00
Ai fini della corresponsione del compenso si sommano le prestazioni mensili per ciascuna delle tipologie sopra indicate, arrotondando ad ora intera la frazione di ora superiore a 30 minuti Ove la somma delle frazioni pari o inferiori a 30 minuti, in aggiunta ai compensi di cui al precedente comma verrà corrisposta la misura oraria dell'indennità prevista per servizi senza RFR di cui alla precedente lettera a).
Al personale mobile di cui ai punti 2.7F e 2.7G del precedente art. 27 (orario di lavoro) saranno corrisposte le misure dei trattamenti di cui al presente punto 2, comprensive della sosta di servizio di cui all'art. 27, punto 2.1, lettera c), 6° alinea. Tali trattamenti saranno corrisposti con i criteri di cui al precedente 1° paragrafo.
Sono fatte salve eventuali intese già definite a livello aziendale alla data di entrata in vigore del presente CCNL.
2.2 Nel caso di assenza dalla residenza all'estero o di sosta nelle località estere di confine con l'Italia
i compensi di cui al precedente punto 2.1 sono determinati nelle misure orarie di seguito indicate:
a) per servizi senza riposo fuori residenza € 2,00
b) per servizi con riposo fuori residenza € 3,20
c) per servizi di accompagnamento notte € 1,60.
Per i servizi internazionali, il trattamento di cui alla precedente lettera c) decorre dall'ora di transito presso la località del confine nazionale, ovvero fino all'ora di transito presso la stessa località.
2.3 L'indennità per assenza dalla residenza è soggetta allo stesso regime fiscale del trattamento di trasferta.
2.4 L'indennità per assenza dalla residenza è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto”.
4.2 La voce “remunerazione per attività di controlleria” è, invece, prevista dall'art.54, punto 2.2,
Contratto Collettivo Aziendale, come modificato dall'accordo sindacale 11.3.2015, in forza del quale:
“È istituita, inoltre, una remunerazione variabile a tutto il personale che effettua l'attività di controlleria per contribuire alla riduzione dell'evasione tariffaria, determinata come segue: a) 2 euro di indennità fissa per ogni regolarizzazione effettuata a bordo treno, a terra e/o nelle stazioni;
b) 25% dell'importo delle somme riscosse a titolo di sovrattassa”.
La norma è stata poi modificata dall'accordo sindacale aziendale del 11.3.2015, con effetto dall'1.5.2015, che ha previsto: “La remunerazione variabile di cui all'articolo 54. 2. 2. verrà riconosciuta al PdB nella seguente misura: a) 2€ di indennità fissa per ogni regolarizzazione effettuata a bordo treno o a terra, che preveda l'applicazione della esazione suppletiva ai sensi delle vigenti condizioni di trasporto;
b) 25% dell'importo riscosso a titolo di sovrattassa;
c) 25% dell'importo riscosso per i soli biglietti venduti a bordo treno senza esazione suppletiva (nei limiti di quanto permesso dalle vigenti condizioni di trasporto). La nuova struttura dell'articolo 54 del
Contratto Aziendale decorrerà dal 1 Maggio 2015”.
5. In diritto va ricordato che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n. 18160 del 26/06/2023, da intendersi richiamata integralmente ex art. 118 disp. att. cpc) in estrema sintesi ha statuito che:
i) la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre
1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del
2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425);
ii) occorre una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
5.1 Sullo specifico tema in commento, poi, la fondatezza delle tesi difensive della parte ricorrente ha trovato piena conferma in sede di legittimità (cfr. Cass n. 13932/2024, in questa sede da intendersi espressamente richiamata ex art. 118 disp. att. cpc, ancor più rilevante in quanto relativa ad identico contenzioso contro la odierna convenuta) che, per quanto di rilievo in diritto, ha così argomentato:
“Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria
(cfr. Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C- 520/06, CP_3 nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022)
[…].
15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021) […].
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021) […]. 19. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale
(IUP), l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità […].
32. Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n.
92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass.
n. 26246/2022).”
Per quanto detto, è senza dubbio fondata la domanda in relazione alla vece “assenza dalla residenza”.
5.2 Quanto alla seconda voce richiesta (remunerazione per attività di controlleria), al fine del decidere sia sufficiente richiamare (per ritenere ance in tal caso fondata la pretesa) quanto statuito in proposito dalla qui condivisa giurisprudenza di legittimità (sentenza n.13932/2024) secondo cui: “23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione. 24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”.
Le domande di parte ricorrente sono, quindi, interamente fondate.
6. Per il resto, sul quantum, parte ricorrente ha elaborato dei conteggi sulla base dei medesimi criteri del precedente giudizio quindi calcolando il valore medio nei 12 mesi precedenti delle voci retributive coperte dal giudicato (“indennità di condotta” e “indennità di riserva”, di cui all'art. 54.1 del
Contratto aziendale TR, come modificato dall'accordo sindacale 11.3.2015; “Assenza dalla
Residenza” di cui all'art.77.2 CCNL), sia sulla base della voce relativa alla attività di controlleria di cui all'Art. 54.2.2 del CC TR, sulla base dei dati risultanti nelle buste paga allegate per ciascun ricorrente (così in ricorso), così ottenendo il valore medio della retribuzione per una singola giornata moltiplicato poi per i giorni di ferie consumati nell'anno successivo e ciò per il periodo dall'1.1.2020 al 31.12.2024; correttamente la parte ha poi detratto tutti gli importi pagati dalla società in forza dell'accordo sindacale del 23 luglio 2019.
Trattasi, peraltro, dei medesimi criteri adottati e condivisi dalla convenuta nel precedente giudizio tra le parti.
La difesa di , nel presente giudizio, pur avendo contestato i conteggi genericamente i conteggi CP_1 nella memoria di costituzione, in udienza, ha dichiarato di prestarvi adesione, al solo fine di evitare una ctu contabile, ferma ogni contestazione sull'an debeatur. La società va, pertanto, condannata a corrispondere al ricorrente l'importo lordo di € 2.355,90, oltre interessi e rivalutazione, dal dovuto al saldo effettivo.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di per il periodo successivo a quello già Parte_1 coperto dal giudicato inter partes, all'inclusione nella retribuzione di ciascun giorno di ferie della media percepita nei 12 mesi precedenti dei compensi previsti dall'art.77, punto 2 del
CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art.54 del CC TR (“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015;
2) per l'effetto, dichiara tenuta e condanna a corrispondere al ricorrente, a titolo CP_1 di differenze retributive per i giorni di ferie goduti nel periodo dedotto in causa (dal 1.1.2019 al 31.12.2024) l'importo lordo di € 2.355,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3) condanna a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che liquida in complessivi CP_1 euro 1.400,00 oltre spese generali e accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato pari a euro 49,00 con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Lorenzo
Franceschinis.
Sentenza esecutiva
Milano,
25/11/2025 Il Giudice Camilla FA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
FA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON L'AVV.TO LORENZO FRANCESCHINIS
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
CON L'AVV.TO CLAUDIO DANIELE MOSE' RG E L'AVV.TO ANNA MENICATTI
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 08/05/2025, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – chiedendo di accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare:
1- Premessa ove necessario la declaratoria di nullità di ogni clausola contrattuale collettiva contraria, compreso ove occorra il punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del 23.7.2019, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per il periodo successivo a quello già coperto dal giudicato inter partes, alla inclusione nella retribuzione di ciascun giorno di ferie della media percepita nei 12 mesi precedenti dei compensi previsti dall'art.77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art.54 del
CC TR (“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015; 2- Conseguentemente condannare a CP_1 corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie goduti nel periodo dall'1.1.2019 al 31.12.2024, la somma lorda di euro 2.355,90, o quali altre ritenute dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
2- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso del Contributo Unificato, rimborso spese forfettario 15%
e oneri fiscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..”.
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario CP_1 ricorso.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione ed istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e dev'essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Per quanto di interesse, è documentale che:
- l'odierno ricorrente, con ricorso R.G. 11215/2019 avanti al Tribunale di Milano, conveniva in giudizio affinché, nel calcolo della retribuzione feriale, fosse inclusa anche CP_1 la media di taluni compensi variabili legati alle mansioni svolte;
- detto giudizio si concludeva favorevolmente, con sentenza n. 2976/2021 ove il dispositivo così recitava: “
PQM
- Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede: 1) dichiara la nullità dell'art. 31, comma 6, del C.C.N.L. mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 e dell'art. 20, comma 3, del Contratto Aziendale TR del 22.6.2012, nella parte in cui non includono, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, le voci di retribuzione variabile di cui all'art. 54 del Contratto Aziendale come indicate al paragrafo 5 del CP_1 ricorso;
2) dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
3) condanna a corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme lorde oltre interessi e CP_1 rivalutazione dal dovuto al saldo: ….. € 1.976 …..4) condanna Parte_1 CP_1 al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00
[...] per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA ed oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.”.
- la sentenza veniva, poi, confermata dalla Corte di Appello di Milano e, infine, dalla Corte di
Cassazione, con conseguente passaggio in giudicato.
Nel presente giudizio il ricorrente si duole che, nonostante detto accertamento, la convenuta avrebbe persistito nel riconoscere, nel prosieguo del rapporto, una retribuzione per il periodo di ferie non corretta, continuando ad applicare un accordo sindacale del 23 luglio 2019 con il quale era operato un parziale riconoscimento dell'incidenza nella retribuzione delle ferie delle competenze variabili, e ciò per quanto a tale accordo non avessero mai dato adesione. Inoltre, hanno anche richiesto (per il periodo successivo al predetto giudizio) l'inclusione della voce
“assenza dalla residenza” (art.77, punto 2, CCNL.) e della voce “remunerazione per attività di controlleria” (art.54, punto 2.2, Contratto Collettivo Aziendale come modificato dall'accordo sindacale 11.3.2015).
3. Tanto premesso, si rileva quanto segue.
La presente questione è stata già dibattuta e decisa da questo Tribunale con la sentenza n. 988/25 (est.
Perillo) in RG. 300/25 alla quale, ai fini del decidere, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art 118
c.p.c., ci si riporta.
Va osservato in primo luogo che, eccezion fatta per le due uniche indennità richieste per la prima volta nel presente giudizio, per il resto deve ritenersi dirimente l'effetto del giudicato intervenuto tra le medesime parti.
Difatti, nel ricorso avanti al Tribunale di Milano RG 11215/2019 l'odierno ricorrente conveniva in giudizio al fine di: “I. accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, CP_1
l'inopponibilità ai ricorrenti, e comunque disapplicare le clausole contenute: - nell'art.31.6 del CCNL della mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 (dall'1.1.2017 art.30.6 del CCNL 16.12.2016); - nell'art.20.3 del Contratto Aziendale 22.6.2012 (e s.m.i.), nella parte in cui prevede che i CP_1 giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuiti con la retribuzione base di cui all'art.48.1.1 e con la sola lett.d (indennità di turno) della retribuzione variabile di cui all'art.48.1.2; - il punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del 23.7.2019; II. disapplicata ogni norma contrattuale contraria, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art.77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art.54 del CC TR (“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015;
È documentale e non contestato che la sentenza di merito del Tribunale di Milano, con contenuto di pieno accoglimento della domanda attorea, sia passata in giudicato.
3.1 La giurisprudenza di legittimità ha da tempo statuito che: “Nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (Cass., ordinanza n. 37269 del
29/11/2021).
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dalla società convenuta, il diritto del ricorrente al calcolo della retribuzione da corrispondere durante le ferie secondo i principi e criteri fissati all'esito del giudizio intercorso tra le parti e passato in giudicato, non è più, in questa sede, in discussione, atteso che l'accertamento in questione non è limitato al solo periodo di causa, avendo necessariamente riflessi anche sugli sviluppi futuri dei rapporti tra le parti.
Né valga invocare la disciplina dell'accordo intervenuto tra e le OO.SS. FILT-CGIL, FIT- CP_1
CISL, UILTRASPORTI, FAST Mobilità, UGL Federazione Trasporti e AI IS (non sottoscritto da in data 23 luglio 2019, in quanto, come correttamente dedotto dal CP_2 ricorrente, espressamente subordinato quale condizione essenziale della sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati di accordi transattivi individuali da formalizzarsi in sede protetta.
Per quanto detto, l'an della pretesa del ricorrente (nei limiti anzidetti) non è da accertarsi nella presente sede in quanto già coperto dal giudicato.
4. Come sopra accennato, nel presente giudizio il ricorrente ha altresì richiesto l'inclusione nel calcolo della retribuzione dovuta per il periodo di ferie di due ulteriori voci.
4.1 L'indennità per assenza dalla residenza che parte ricorrente si duole non venga calcolata nella retribuzione durante il periodo di ferie è disciplinata dall'articolo 77, comma 2, CCNL mobilità attività ferroviarie, secondo cui: Per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva presso cui è in forza servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore:
a) per servizi senza riposo fuori residenza € 1,30
b) per servizi con riposo fuori residenza € 2,20
c) per servizi di accompagnamento notte € 1,00
Ai fini della corresponsione del compenso si sommano le prestazioni mensili per ciascuna delle tipologie sopra indicate, arrotondando ad ora intera la frazione di ora superiore a 30 minuti Ove la somma delle frazioni pari o inferiori a 30 minuti, in aggiunta ai compensi di cui al precedente comma verrà corrisposta la misura oraria dell'indennità prevista per servizi senza RFR di cui alla precedente lettera a).
Al personale mobile di cui ai punti 2.7F e 2.7G del precedente art. 27 (orario di lavoro) saranno corrisposte le misure dei trattamenti di cui al presente punto 2, comprensive della sosta di servizio di cui all'art. 27, punto 2.1, lettera c), 6° alinea. Tali trattamenti saranno corrisposti con i criteri di cui al precedente 1° paragrafo.
Sono fatte salve eventuali intese già definite a livello aziendale alla data di entrata in vigore del presente CCNL.
2.2 Nel caso di assenza dalla residenza all'estero o di sosta nelle località estere di confine con l'Italia
i compensi di cui al precedente punto 2.1 sono determinati nelle misure orarie di seguito indicate:
a) per servizi senza riposo fuori residenza € 2,00
b) per servizi con riposo fuori residenza € 3,20
c) per servizi di accompagnamento notte € 1,60.
Per i servizi internazionali, il trattamento di cui alla precedente lettera c) decorre dall'ora di transito presso la località del confine nazionale, ovvero fino all'ora di transito presso la stessa località.
2.3 L'indennità per assenza dalla residenza è soggetta allo stesso regime fiscale del trattamento di trasferta.
2.4 L'indennità per assenza dalla residenza è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto”.
4.2 La voce “remunerazione per attività di controlleria” è, invece, prevista dall'art.54, punto 2.2,
Contratto Collettivo Aziendale, come modificato dall'accordo sindacale 11.3.2015, in forza del quale:
“È istituita, inoltre, una remunerazione variabile a tutto il personale che effettua l'attività di controlleria per contribuire alla riduzione dell'evasione tariffaria, determinata come segue: a) 2 euro di indennità fissa per ogni regolarizzazione effettuata a bordo treno, a terra e/o nelle stazioni;
b) 25% dell'importo delle somme riscosse a titolo di sovrattassa”.
La norma è stata poi modificata dall'accordo sindacale aziendale del 11.3.2015, con effetto dall'1.5.2015, che ha previsto: “La remunerazione variabile di cui all'articolo 54. 2. 2. verrà riconosciuta al PdB nella seguente misura: a) 2€ di indennità fissa per ogni regolarizzazione effettuata a bordo treno o a terra, che preveda l'applicazione della esazione suppletiva ai sensi delle vigenti condizioni di trasporto;
b) 25% dell'importo riscosso a titolo di sovrattassa;
c) 25% dell'importo riscosso per i soli biglietti venduti a bordo treno senza esazione suppletiva (nei limiti di quanto permesso dalle vigenti condizioni di trasporto). La nuova struttura dell'articolo 54 del
Contratto Aziendale decorrerà dal 1 Maggio 2015”.
5. In diritto va ricordato che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n. 18160 del 26/06/2023, da intendersi richiamata integralmente ex art. 118 disp. att. cpc) in estrema sintesi ha statuito che:
i) la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre
1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del
2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425);
ii) occorre una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
5.1 Sullo specifico tema in commento, poi, la fondatezza delle tesi difensive della parte ricorrente ha trovato piena conferma in sede di legittimità (cfr. Cass n. 13932/2024, in questa sede da intendersi espressamente richiamata ex art. 118 disp. att. cpc, ancor più rilevante in quanto relativa ad identico contenzioso contro la odierna convenuta) che, per quanto di rilievo in diritto, ha così argomentato:
“Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria
(cfr. Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C- 520/06, CP_3 nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022)
[…].
15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021) […].
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021) […]. 19. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale
(IUP), l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità […].
32. Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n.
92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass.
n. 26246/2022).”
Per quanto detto, è senza dubbio fondata la domanda in relazione alla vece “assenza dalla residenza”.
5.2 Quanto alla seconda voce richiesta (remunerazione per attività di controlleria), al fine del decidere sia sufficiente richiamare (per ritenere ance in tal caso fondata la pretesa) quanto statuito in proposito dalla qui condivisa giurisprudenza di legittimità (sentenza n.13932/2024) secondo cui: “23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione. 24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”.
Le domande di parte ricorrente sono, quindi, interamente fondate.
6. Per il resto, sul quantum, parte ricorrente ha elaborato dei conteggi sulla base dei medesimi criteri del precedente giudizio quindi calcolando il valore medio nei 12 mesi precedenti delle voci retributive coperte dal giudicato (“indennità di condotta” e “indennità di riserva”, di cui all'art. 54.1 del
Contratto aziendale TR, come modificato dall'accordo sindacale 11.3.2015; “Assenza dalla
Residenza” di cui all'art.77.2 CCNL), sia sulla base della voce relativa alla attività di controlleria di cui all'Art. 54.2.2 del CC TR, sulla base dei dati risultanti nelle buste paga allegate per ciascun ricorrente (così in ricorso), così ottenendo il valore medio della retribuzione per una singola giornata moltiplicato poi per i giorni di ferie consumati nell'anno successivo e ciò per il periodo dall'1.1.2020 al 31.12.2024; correttamente la parte ha poi detratto tutti gli importi pagati dalla società in forza dell'accordo sindacale del 23 luglio 2019.
Trattasi, peraltro, dei medesimi criteri adottati e condivisi dalla convenuta nel precedente giudizio tra le parti.
La difesa di , nel presente giudizio, pur avendo contestato i conteggi genericamente i conteggi CP_1 nella memoria di costituzione, in udienza, ha dichiarato di prestarvi adesione, al solo fine di evitare una ctu contabile, ferma ogni contestazione sull'an debeatur. La società va, pertanto, condannata a corrispondere al ricorrente l'importo lordo di € 2.355,90, oltre interessi e rivalutazione, dal dovuto al saldo effettivo.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di per il periodo successivo a quello già Parte_1 coperto dal giudicato inter partes, all'inclusione nella retribuzione di ciascun giorno di ferie della media percepita nei 12 mesi precedenti dei compensi previsti dall'art.77, punto 2 del
CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art.54 del CC TR (“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015;
2) per l'effetto, dichiara tenuta e condanna a corrispondere al ricorrente, a titolo CP_1 di differenze retributive per i giorni di ferie goduti nel periodo dedotto in causa (dal 1.1.2019 al 31.12.2024) l'importo lordo di € 2.355,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3) condanna a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che liquida in complessivi CP_1 euro 1.400,00 oltre spese generali e accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato pari a euro 49,00 con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Lorenzo
Franceschinis.
Sentenza esecutiva
Milano,
25/11/2025 Il Giudice Camilla FA