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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/12/2025, n. 3861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3861 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13823/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dott.ssa Federica
Samà ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13823 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
[...]
[...]
con il patrocinio dell'Avv. SANVITALE SIMONA e dell'avv.to ZARRELLI
ANNAMARIA
- ricorrenti -
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2
ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente contumace -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03/12/2024 i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per CP_1
essere discendenti diretti di Persona_1
Nel ricorso i ricorrenti testualmente esponevano:
“- In data 24/08/1884, da genitori italiani (Sigg. e , nasceva in , Persona_2 Persona_3
nel Comune di Massarosa (LU), il Sig. (doc. 1), cittadino italiano Persona_1
poi emigrato in Brasile, ove decedeva in data 03/04/1948 (doc. 4), senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 2);
- Il Sig. (indicato nei successivi certificati anche come Persona_1 Persona_1
o o o o
[...] Persona_1 Persona_1 Persona_1 Persona_1 Persona_4
o o o dunque, non ha mai rinunciato alla cittadinanza Persona_4 Persona_5 Persona_5
italiana. Il Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia, Reparto delle Immigrazioni della Repubblica Federale del Brasile ha reso, infatti, certificato negativo di naturalizzazione del predetto (doc. 2);
- In data 25/02/1911, il Sig. contraeva matrimonio in Brasile, Persona_1
con la Sig.ra (doc. 3), e dalla loro unione nasceva, in Brasile, il Sig. Persona_6
n data 27/12/1913 (doc. 5); Per_7
- Il citato Sig. deceduto in Brasile il 13/10/2002 (doc. 7), contraeva matrimonio, Per_7
in Brasile, con la Sig.ra in data 20/01/1938 (doc. 6) e dalla loro unione ivi Persona_8
nasceva il Sig. n data 12/02/1940 (doc. 8); Persona_9
- Il citato Sig. deceduto in Brasile il 27/10/2021 (doc. 10), contraeva Persona_9
matrimonio, in Brasile, con la Sig.ra in data 17/09/1966 (doc. 9), vincolo poi Parte_2
venuto meno in seguito a separazione legale consensuale della coppia avvenuta in data 04/11/1997
(doc. 9), in ogni caso dalla loro unione nasceva l'odierna ricorrente: nata a [...]/SP, Brasile, il 28/07/1970 (doc. 11). Persona_10
- La ricorrente citata, la Sig.ra contraeva matrimonio, in Brasile, Parte_1
con il Sig. in data 23/01/1999 (doc. 12), assumendo Persona_11
pertanto il nome di , e dalla loro unione nascevano le Parte_1
odierne ricorrenti: 2 ➢ , nata a [...]/SP, Brasile, il 02/11/2000 (doc. 13); Parte_1
➢ , nata a [...]/SP, Brasile, il 20/08/2003 (doc. 14).” Parte_1
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_1
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso appare fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Occorre premettere che la causa viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025, (art. 1, comma 1, lett. b) D.L. 28 marzo 2025 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge23 maggio 2025 n. 74).
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché gli attori ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione della Persona_1
cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della
Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.
Tuttavia, dai documenti allegati al ricorso si evince come la lista di attesa per il riconoscimento per la cittadinanza italiana sia molto lunga, il cui smaltimento non risulta compatibile già ex ante con i tempi di durata del procedimento, e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza.
Ebbene, la documentazione prodotta dai ricorrenti consente di apprezzare che il
Consolato Generale d'Italia in Brasile versa in una condizione di gravissimo ritardo per l'esame delle istanze per il riconoscimento della cittadinanza.
Ne consegue la impossibilità di poter evadere in tempi certi e brevi le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a causa del numero eccessivo di
3 domande presentate. Dall'esame della documentazione depositata in atti viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dal ricorrente.
Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza dell'interesse ad agire dinanzi al
Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
La linea di discendenza ininterrotta rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente.
Risulta che non è stato mai naturalizzato brasiliano e, pertanto, Persona_1
non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio he l'aveva tramessa a sua volta ai suoi discendenti. Per_7
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna degli attori da cittadino italiano.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana.
I ricorrenti hanno, inoltre, prodotto un certificato del Ministero della Giustizia e della
Sicurezza Pubblica del Brasile – Dipartimento Migrazione, che esclude una naturalizzazione brasiliana a nome di Persona_1
4 A tale riguardo va precisato che non potrebbe comunque desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1880, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
Le SSUU hanno rilevato che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge – normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali».
Ne consegue che: «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».
La Corte di cassazione ha dunque concluso che: «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.
2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di
5 cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
Né potrebbe obiettarsi che la trasmissione della cittadinanza si sia interrotta a causa dell'acquisto iure soli della cittadinanza brasiliana da parte dei discendenti dell'avo, nati prima dell'entrata in vigore della
l. del 1912 sulla cittadinanza, che all'art. 7 ha affermato il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. A tale riguardo si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel
Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo jus soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese CP_1
di lite.
Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del CP_1
convenuto attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi.
Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una
6 valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.
I compensi, in assenza di notula, possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
, , , sono cittadini
[...] Parte_1 Parte_1
italiani; ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del Controparte_1
presente giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze, il 28 novembre 2025
La Giudice
d.ssa Federica Samà
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dott.ssa Federica
Samà ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13823 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
[...]
[...]
con il patrocinio dell'Avv. SANVITALE SIMONA e dell'avv.to ZARRELLI
ANNAMARIA
- ricorrenti -
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2
ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente contumace -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03/12/2024 i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per CP_1
essere discendenti diretti di Persona_1
Nel ricorso i ricorrenti testualmente esponevano:
“- In data 24/08/1884, da genitori italiani (Sigg. e , nasceva in , Persona_2 Persona_3
nel Comune di Massarosa (LU), il Sig. (doc. 1), cittadino italiano Persona_1
poi emigrato in Brasile, ove decedeva in data 03/04/1948 (doc. 4), senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 2);
- Il Sig. (indicato nei successivi certificati anche come Persona_1 Persona_1
o o o o
[...] Persona_1 Persona_1 Persona_1 Persona_1 Persona_4
o o o dunque, non ha mai rinunciato alla cittadinanza Persona_4 Persona_5 Persona_5
italiana. Il Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia, Reparto delle Immigrazioni della Repubblica Federale del Brasile ha reso, infatti, certificato negativo di naturalizzazione del predetto (doc. 2);
- In data 25/02/1911, il Sig. contraeva matrimonio in Brasile, Persona_1
con la Sig.ra (doc. 3), e dalla loro unione nasceva, in Brasile, il Sig. Persona_6
n data 27/12/1913 (doc. 5); Per_7
- Il citato Sig. deceduto in Brasile il 13/10/2002 (doc. 7), contraeva matrimonio, Per_7
in Brasile, con la Sig.ra in data 20/01/1938 (doc. 6) e dalla loro unione ivi Persona_8
nasceva il Sig. n data 12/02/1940 (doc. 8); Persona_9
- Il citato Sig. deceduto in Brasile il 27/10/2021 (doc. 10), contraeva Persona_9
matrimonio, in Brasile, con la Sig.ra in data 17/09/1966 (doc. 9), vincolo poi Parte_2
venuto meno in seguito a separazione legale consensuale della coppia avvenuta in data 04/11/1997
(doc. 9), in ogni caso dalla loro unione nasceva l'odierna ricorrente: nata a [...]/SP, Brasile, il 28/07/1970 (doc. 11). Persona_10
- La ricorrente citata, la Sig.ra contraeva matrimonio, in Brasile, Parte_1
con il Sig. in data 23/01/1999 (doc. 12), assumendo Persona_11
pertanto il nome di , e dalla loro unione nascevano le Parte_1
odierne ricorrenti: 2 ➢ , nata a [...]/SP, Brasile, il 02/11/2000 (doc. 13); Parte_1
➢ , nata a [...]/SP, Brasile, il 20/08/2003 (doc. 14).” Parte_1
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_1
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso appare fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Occorre premettere che la causa viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025, (art. 1, comma 1, lett. b) D.L. 28 marzo 2025 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge23 maggio 2025 n. 74).
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché gli attori ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione della Persona_1
cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della
Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.
Tuttavia, dai documenti allegati al ricorso si evince come la lista di attesa per il riconoscimento per la cittadinanza italiana sia molto lunga, il cui smaltimento non risulta compatibile già ex ante con i tempi di durata del procedimento, e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza.
Ebbene, la documentazione prodotta dai ricorrenti consente di apprezzare che il
Consolato Generale d'Italia in Brasile versa in una condizione di gravissimo ritardo per l'esame delle istanze per il riconoscimento della cittadinanza.
Ne consegue la impossibilità di poter evadere in tempi certi e brevi le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a causa del numero eccessivo di
3 domande presentate. Dall'esame della documentazione depositata in atti viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dal ricorrente.
Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza dell'interesse ad agire dinanzi al
Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
La linea di discendenza ininterrotta rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente.
Risulta che non è stato mai naturalizzato brasiliano e, pertanto, Persona_1
non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio he l'aveva tramessa a sua volta ai suoi discendenti. Per_7
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna degli attori da cittadino italiano.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana.
I ricorrenti hanno, inoltre, prodotto un certificato del Ministero della Giustizia e della
Sicurezza Pubblica del Brasile – Dipartimento Migrazione, che esclude una naturalizzazione brasiliana a nome di Persona_1
4 A tale riguardo va precisato che non potrebbe comunque desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1880, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
Le SSUU hanno rilevato che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge – normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali».
Ne consegue che: «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».
La Corte di cassazione ha dunque concluso che: «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.
2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di
5 cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
Né potrebbe obiettarsi che la trasmissione della cittadinanza si sia interrotta a causa dell'acquisto iure soli della cittadinanza brasiliana da parte dei discendenti dell'avo, nati prima dell'entrata in vigore della
l. del 1912 sulla cittadinanza, che all'art. 7 ha affermato il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. A tale riguardo si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel
Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo jus soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese CP_1
di lite.
Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del CP_1
convenuto attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi.
Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una
6 valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.
I compensi, in assenza di notula, possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
, , , sono cittadini
[...] Parte_1 Parte_1
italiani; ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del Controparte_1
presente giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze, il 28 novembre 2025
La Giudice
d.ssa Federica Samà
7