Sentenza 18 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2019, n. 11739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11739 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FERMOnei confronti di: BI TR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/06/2018 del TRIB. LIBERTA' di FERMO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/sentite le conclusioni del PG
FRANCA ZACCO
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' DEL RICORSO. udito il difensore Per NI e presente l'avv. Corso Piermaria del foro di Milano che chiede l'inammissibilita'del ricorso Per IN e' presente l'avv. Gaito Alfredo del foro di Roma che chiede l'inammissibilita' del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Ai fini di una compiuta disamina del ricorso promosso dal P.M. presso la Procura di Fermo e per una più agevole comprensione dell'articolata vicenda che occupa in questa sede, occorre premettere quanto segue. Con ordinanza pronunciata in data 5/3/2018, il Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del riesame, confermava il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale di Fermo in data 8/2/18, dell'area sulla quale insiste il campeggio "Centro Vacanze Riva Verde", gestito dalla "Riva Verde srr, società di cui era legale rappresentante NI RN (deceduto nel luglio 2017) e di tutti i manufatti ivi presenti. Nell'ambito del procedimento, risulta indagato NI RI, ritenuto dall'Accusa amministratore di fatto della società, a cui vengono contestati il reato di cui a agli artt. 30 e 44 lett. c) d.P.R. 380/2001, per aver posto in essere fino al mese di aprile 2017, su un'area adibita a campeggio e sottoposta a vincolo idrogeologico, classificata dai PAI come area a rischio frana molto elevato e sottoposta a vincolo autostradale oltreché a vincolo paesaggistico ex art. 146 d.Lgs. 42/2004, una lottizzazione abusiva, concretizzatasi nella realizzazione di opere in violazione della normativa urbanistica e senza la prescritta autorizzazione, con conseguente trasformazione urbanistica e edilizia della stessa area, nonché il reato di cui egli artt. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004, 44 lett c) d.P.R. 380/2001 per aver eseguito in assenza delta prescritta autorizzazione paesaggistica lavori di cui al capo 1) su aree tutelate per legge ai sensi dell'ad. 142, comma 1 lett. a), d.lgs. 42/2004, trattandosi di terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
fatti commessi in Altidona sino all'aprile 2017. 2. La suddetta ordinanza era impugnata con ricorso per Cassazione. All'esito del giudizio di legittimità, la Sezione Terza di questa Corte annullava l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Fermo. Nella sentenza di rinvio, erano ritenute fondate le doglianze attinenti alla insufficienza di elementi indiziari per ascrivere al NI RI il ruolo di amministratore dì fatto della società Riva Verde srl e committente dei manufatti. La Sezione Terza, sul punto rilevava:"posto che nella prospettazione della pubblica accusa il reato di lottizzazione abusiva si sarebbe realizzato come una fattispecie progressiva, sarebbe stato necessario enucleare il contributo concreto svolto dall'indagato in relazione alle varie fasi di realizzazione delle opere, individuando con sufficiente specificità le condotte a lui riferibili che fossero non già relative allo svolgimento dei compiti di direttore del camping, ma incidenti sulle scelte di assetto strutturale dell'impianto camping e quello urbanistico dell'area di proprietà della compagine sociale". Riteneva che i generici richiami contenuti nell'ordinanza a dichiarazioni testimoniati di operai e turisti non offrivano valida base argomentativa per giustificare il ritenuto fumus delicti nei confronti del ricorrente, atteso che l'asserita illecita attività edilizia si era conclusa nell'aprile 2017, quando era ancora in vita il padre NI RN, amministratore e legale rappresentante della società. Rilevava inoltre che il Tribunale cautelare non aveva evidenziato con esattezza l'inizio della programmata lottizzazione, né aveva chiarito il ruolo svolto dal ricorrente. La Corte di Cassazione valutava l'ordinanza impugnata affetta dal vizio di carenza di motivazione: il Tribunale del riesame aveva ripercorso l'Itinerario motivazionale del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. senza confrontarsi con i motivi di ricorso della difesa, ritenendo che l'intervento eseguito, che aveva dato origine all'informativa di reato, aveva rivelato l'intera illegittimità della struttura gestitadalla "Riva verde srl" che presentava i caratteri di una lottizzazione materiale, senza verificare se, nel caso di specie, le strutture del camping fossero «ricettive», «all'aperto» e destinate alla «sosta ed al soggiorno dei turisti» ed anche se tali strutture fossero state realizzate in tempi remoti, così da doversi ritenere legittime con riferimento alla normativa vigente all'epoca "ratione temporis". Rilevava inoltre che la destinazione alla ricettività turistica - siccome presuppone una permanenza di soggetti limitata nel tempo ed occasionale - deve essere esaminata in riferimento ai manufatti inseriti nella struttura medesima (roulottes, campers, case mobili e simili), quali - a prescindere dalla loro facile amovibilità - non devono possedere i caratteri di uno stabile insediamento residenziale, in grado di modificare l'assetto urbanistico, quale definito mediante la pianificazione urbanistica (tra le altre, Sez. 3, n. 41479 del 24/9/2013, Valle, Rv. 257734; Sez. 3, n. 37572 del 14/5/2013, Pm in proc. Doppiu, Rv. 256511). Rammentava in proposito che la giurisprudenza di legittimità ha affermato ripetutamente che l'esistenza di un'attività, sia pure autorizzata, di campeggio o similare non è incompatibile, in linea di principio, con la figura del reato di lottizzazione abusiva, ove tale attività venga radicalmente mutata in uno stabile insediamento abitativo, di rilevante impatto negativo sull'assetto territoriale (cfr., per tutte, Sez. F., n. 31921 del 24/7/2012, Spaccialbelli, Rv. 253420).
3. All'esito del giudizio di rinvio instauratosi a seguito della richiamata pronuncia della Terza Sezione di questa Corte, il Tribunale di Fermo sezione del riesame ha annullato l'ordinanza con cui era stato disposto il sequestro preventivo dell'area e dei manufatti ivi esistenti, ritenendo insussistente il fumus commissi delicti ed il periculum in mora. La motivazione è incentrata sulle seguenti argomentazioni: non vi sono sufficienti elementi per ritenere che l'indagato abbia rivestito Il ruolo di amministratore di fatto, contribuendo alle scelte riguardanti la gestione strutturale del camping;
non vi è prova sufficiente per ritenere che le opere eseguite abbiano determinato una stabile trasformazione urbanistica dell'area essendo destinate alla ricezione turistica;
le circostanze emergenti dalle indagini condotte portano ad escludere uno stabile insediamento dei manufatti sul territorio rendendo palese la loro destinazione ad esigenze meramente stagionali incompatibili con l'istituto della lottizzazione.
4. Avverso tale ultima ordinanza ha promosso ricorso per Cassazione il P.M. presso la Procura di Fermo, rassegnando i seguenti motivi di ricorso. Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3 e 321 cod. proc. pen. Il Tribunale di Fermo, quale giudice del rinvio, si sarebbe limitato a ripercorrere le argomentazioni della Corte di cassazione che ha illustrato i principi di diritto ai quali esso giudice avrebbe dovuto attenersi al fine di rivalutare il materiale indiziario e probatorio in atti. Così facendo avrebbe nuovamente illustrato quanto già esposto dalla Corte di legittimità, esprimendo un mero giudizio di condivisione del contenuto argomentativo presente nella sentenza emessa ìn sede dì legittimità ed omettendo una vera analisi critica delle questioni alla luce del materiale indiziario-probatorio acquisito in atti. Secondo motivo: violazione dell'art. 194 cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 110 cod. pen., 30 e 44 lett. c) d.P.R. 380/01; 181, comma 1, d.lgs. 42/2004 e art. 44 lett. c) d.P.R. 380/01 in relazione all'art. 321 cod. proc. pen.La Corte di Cessazione, nel giudizio di rinvio, ebbe a rilevare un difetto di valutazione critica ed autonoma da parte del Tribunale del riesame degli elementi probatori prodotti dall'Ufficio requirente, tradottosi in omessa o apparente motivazione dell'ordinanza pronunciata, sollecitando il giudice del rinvio a sottoporre a nuova analisi tale materiale. Evidenzia, in ordine alla riferibilità soggettiva della condotta lottizzatoria all'indagato NI RI e del suo contributo causale nei reati ipotizzati nel corso degli anni, che sussiste in atti un apposito carteggiocontenente numerose dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, sia turisti sia operai dipendenti delle ditte appaltatrici cui vennero affidati i lavori edilizi all'interno del camping. Il giudice del rinvio non avrebbe affatto esaminato il contenuto di tali dichiarazioni, come sì rileva dalla lettura del provvedimento, al fine di compiere l'indagine assegnatagli. Terzo motivo: violazione degli artt. 110 cod. pen., 30 e 44 lett. c) d.P.R. 380/01; 181, comma 1, d.lgs. 42/2004 e art. 44 lett. c) d.P.R. 380/01 in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. Il Giudice ometterebbe di valutare gli elementi probatori in atti che dimostrerebbero l'avvenuta trasformazione urbanistica del territorio.
5. La difesa dell'indagato ha tempestivamente depositato una memoria di replica e due note integrative con le quali chiede che venga dichiarata la inammissibilità del ricorso del P.M.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Occorre premettere, al fine di stabilire i confini entro i quali risulta esperibile nel caso in esame il sindacato di legittimità, che il ricorso per Cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di riesame in tema di misure cautelari reali è proponibile, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., solo per violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" legittimante il ricorso per Cessazione, secondo l'indirizzo ermeneutico stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte e più volte ribadito dalle Sezioni semplici, "rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui atta lett. e) dell'art. 606 stesso codice (così Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). A ciò deve aggiungersi l'ulteriore limite derivante dall'art. 628, comma 2, cod. proc. pen. in base al quale la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto "per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione" ovvero per non essersi il giudice di rinvio uniformato "alla sentenza delta Corte di cessazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa".
3. Ebbene, i motivi di ricorso avanzati dal P.M. si risolvono sostanzialmente in una riproposizione di valutazioni in fatto che attengono al merito della vicenda, sebbene ricondotte formalmente nell'ambito di una prospettata violazione di legge. Di contro, l'ordinanza impugnata del Tribunale del riesame, diversamente da quanto genericamente lamenta il P.M. nel primo motivo di ricorso, si è correttamente uniformata al dictum della Cessazione, provvedendo ad una disamina dettagliata ed attenta degli aspetti sui quali era chiamata a pronunciarsi e ricavando dagli elementi rappresentati nel provvedimento, secondo criteri inferenziali logici ed in base a principi di diritto corretti, conclusioni non censurabili in questa sede.
4. Quanto ai secondo motivo di doglianza espresso dal P.M., nessuno dei vizi di violazione dì legge prospettati dall'Accusa è ravvisabile nella motivazione offerta dal Giudici del riesame, i quali, con argomentazioni certamente non definibili come mancanti o apparenti, hanno rappresentato che non erano individuabili in atti sufficienti elementi indiziari per ritenere che il NI RI avesse in concreto partecipato all'adozione di scelte che riguardavano l'assetto strutturale del campeggio, gestito dalla società di cui li padre era stato unico legale rappresentante per tutto l'arco temporale in cui si sarebbe protratto il reato contestato, fino alla sua morte. Anche le opere che risultavano in corso di realizzazione nell'ultimo sopralluogo del 2017, ha osservato il Tribunale, erano state realizzate allorquando il NI RN era in vita e risultava essere ancora unico amministratore della società. In ordine poi alle dichiarazioni raccolte da operai e turisti, che indicavano l'indagato "quale responsabile dei lavori interni di manutenzione e di pulizia nonché dei rapporti con la clientela" il Tribunale ha evidenziato che non erano ricavabili da tali informazioni elementi che potessero fare ritenere che l'indagato svolgesse compiti ulteriori rispetto a quelli ordinariamente riconducibili alle sue mansioni di direttore del centro turistico.
5. Relativamente al terzo motivo di doglianza, il Tribunale ha sostenuto la destinazione a finalità di carattere ricettivo turistico delle strutture esistenti nel campeggio, mettendone in evidenza il carattere precario e l'utilizzo transitorio delle stesse, desunto dalle circostanze descritte in motivazione. Sul punto, diversamente da quanto lamentato dal P.M., il Tribunale si è attenuto nelle sue valutazioni alle indicazioni contenute nella sentenza di rinvio, dove si era richiamata l'attenzione dei Giudici sulla necessità di verificare se í manufatti avessero perduto il carattere di precarietà in relazione al soddisfacimento di bisogni non temporanei. La motivazione contenuta nella ordinanza è pertanto rispettosa dei criteri indicati in sede di legittimità e scevra dai vizi lamentati nella impugnazione sotto ogni profilo. Ne consegue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.