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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 194/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4561/2023 depositato il 17/10/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1783/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 09/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2982019000124869 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2982019000124869 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2982019000124869 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: com in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Resistente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'MA di pagamento n. 29820219000124869 - ed i relativi atti prodromici - con la quale l' Agenzia delle entrate riscossione chiedeva il pagamento di € 863,11 per omesso pagamento tassa auto anni
2012, 2013 e 2014 (cfr. provvedimenti citati in atti).
L'Agenzia delle Entrate Riscossione rimaneva contumace.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa, con sentenza n.1783/2023, ha accolto il ricorso ritenendo che nella contumacia dell'Agenzia delle entrate riscossione, non fosse stata raggiunta la prova della rituale notifica delle cartelle sottostanti l'MA (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita la contribuente la quale ha contro dedotto: ha difeso la legittimità della prima sentenza ed ha concluso per l'inammissibilità/rigetto (cfr. controdeduzioni).
Con successive memorie ha versato in atti documentazioni ed ha insistito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- Va disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità.
L'eventuale difetto di notifica dell'appello deve ritenersi “sanato” dalla costituzione della parte appellata.
L'atto di appello censura puntualmente la sentenza gravata ed indica i motivi specifici di impugnazione (art. 53 d.lvo 546 del 1992).
Le censure riferite al difetto di procura - oltre che generiche – sono infondate: la procura è stata regolarmente rilasciata da soggetto legittimato (cfr. documentazione in atti). 2.- Nel merito l'appello è fondato e va accolto.
L'Agenzia delle entrate appellante ha prodotto in atti (art. 58 d.lvo 546 del 1992) documentazione dalla quale si evince la rituale notifica delle cartelle sottostanti e la tardiva proposizione del ricorso introduttivo:
- la cartella di pagamento n. 29820160023745857 è stata notificata in data 20/9/2017 “a mani” della contribuente (cfr. relata in atti);
- la cartella di pagamento n. 29820170006315317 è stata notificata in data 19/12/2017 “a mani” della contribuente (cfr. relata in atti);
- la cartella di pagamento n. 29820180000986602 è stata notificata in data 8/5/2018 “a mani” della contribuente (cfr. relata in atti);
- la cartella di pagamento n. 29820180003227288 è stata notificata in data 24/05/2018 “a mani” della contribuente (cfr. relata in atti).
L'intimazione impugnata è stata notificata il 21/09/2021 (cfr. documentazione in atti).
Durante il periodo emergenziale Covid-19 (d.l. n. 18/2020, art. 68, comma 1) sono stati “sospesi” i termini di versamento in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione (542 giorni che vanno ad aggiungersi alla normale scadenza del termine).
La disposizione in parola prevede, inoltre, che “ … si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 …” pertanto, per le cartelle citate il termine di prescrizione deve essere “prolungato” per un periodo corrispondete alle sospensione (1 anno e 177 giorni): ne consegue la notifica dell'intimazione - avvenuta in data 21/09/2021 - deve ritenersi “tempestiva”.
3.- L'obbligo di allegare gli atti prodromici e di una “ulteriore motivazione” sussiste qualora gli atti richiamati nel provvedimento non siano stati portati a conoscenza del contribuente (tale circostanza non ricorre nella fattispecie qui in esame).
L'intimazione - quale atto dell'esecuzione forzata esattoriale (art. 50, c.
2. D.P.R. 602/1973) - non necessita di una specifica “motivazione”: è sufficiente il riferimento al titolo in base al quale si procede (Cassazione, sentenza n. 5179/2003).
Alla “voce” dedicata al “dettaglio del debito” (cfr. MA) sono indicati la natura dei tributi iscritti a ruolo,
l'ente impositore, l'anno di riferimento, il carico iscritto e il debito residuo (capitale, interessi e accessori): tali elementi hanno consentito alla Contribuente di avere piena conoscenza dell'an e del quantum della pretesa (cfr. MA in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Va riformata la sentenza impugnata.
In considerazione della posizione contumaciale dell'Agenzia delle entrate riscossione in primo grado e della produzione documentale avvenuta in questo giudizio (art. 58 d.vo 546 del 1992) sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese del doppio grado compensate.
Palermo, 16 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO GE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4561/2023 depositato il 17/10/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1783/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 09/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2982019000124869 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2982019000124869 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2982019000124869 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: com in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Resistente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'MA di pagamento n. 29820219000124869 - ed i relativi atti prodromici - con la quale l' Agenzia delle entrate riscossione chiedeva il pagamento di € 863,11 per omesso pagamento tassa auto anni
2012, 2013 e 2014 (cfr. provvedimenti citati in atti).
L'Agenzia delle Entrate Riscossione rimaneva contumace.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa, con sentenza n.1783/2023, ha accolto il ricorso ritenendo che nella contumacia dell'Agenzia delle entrate riscossione, non fosse stata raggiunta la prova della rituale notifica delle cartelle sottostanti l'MA (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita la contribuente la quale ha contro dedotto: ha difeso la legittimità della prima sentenza ed ha concluso per l'inammissibilità/rigetto (cfr. controdeduzioni).
Con successive memorie ha versato in atti documentazioni ed ha insistito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- Va disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità.
L'eventuale difetto di notifica dell'appello deve ritenersi “sanato” dalla costituzione della parte appellata.
L'atto di appello censura puntualmente la sentenza gravata ed indica i motivi specifici di impugnazione (art. 53 d.lvo 546 del 1992).
Le censure riferite al difetto di procura - oltre che generiche – sono infondate: la procura è stata regolarmente rilasciata da soggetto legittimato (cfr. documentazione in atti). 2.- Nel merito l'appello è fondato e va accolto.
L'Agenzia delle entrate appellante ha prodotto in atti (art. 58 d.lvo 546 del 1992) documentazione dalla quale si evince la rituale notifica delle cartelle sottostanti e la tardiva proposizione del ricorso introduttivo:
- la cartella di pagamento n. 29820160023745857 è stata notificata in data 20/9/2017 “a mani” della contribuente (cfr. relata in atti);
- la cartella di pagamento n. 29820170006315317 è stata notificata in data 19/12/2017 “a mani” della contribuente (cfr. relata in atti);
- la cartella di pagamento n. 29820180000986602 è stata notificata in data 8/5/2018 “a mani” della contribuente (cfr. relata in atti);
- la cartella di pagamento n. 29820180003227288 è stata notificata in data 24/05/2018 “a mani” della contribuente (cfr. relata in atti).
L'intimazione impugnata è stata notificata il 21/09/2021 (cfr. documentazione in atti).
Durante il periodo emergenziale Covid-19 (d.l. n. 18/2020, art. 68, comma 1) sono stati “sospesi” i termini di versamento in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione (542 giorni che vanno ad aggiungersi alla normale scadenza del termine).
La disposizione in parola prevede, inoltre, che “ … si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 …” pertanto, per le cartelle citate il termine di prescrizione deve essere “prolungato” per un periodo corrispondete alle sospensione (1 anno e 177 giorni): ne consegue la notifica dell'intimazione - avvenuta in data 21/09/2021 - deve ritenersi “tempestiva”.
3.- L'obbligo di allegare gli atti prodromici e di una “ulteriore motivazione” sussiste qualora gli atti richiamati nel provvedimento non siano stati portati a conoscenza del contribuente (tale circostanza non ricorre nella fattispecie qui in esame).
L'intimazione - quale atto dell'esecuzione forzata esattoriale (art. 50, c.
2. D.P.R. 602/1973) - non necessita di una specifica “motivazione”: è sufficiente il riferimento al titolo in base al quale si procede (Cassazione, sentenza n. 5179/2003).
Alla “voce” dedicata al “dettaglio del debito” (cfr. MA) sono indicati la natura dei tributi iscritti a ruolo,
l'ente impositore, l'anno di riferimento, il carico iscritto e il debito residuo (capitale, interessi e accessori): tali elementi hanno consentito alla Contribuente di avere piena conoscenza dell'an e del quantum della pretesa (cfr. MA in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Va riformata la sentenza impugnata.
In considerazione della posizione contumaciale dell'Agenzia delle entrate riscossione in primo grado e della produzione documentale avvenuta in questo giudizio (art. 58 d.vo 546 del 1992) sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese del doppio grado compensate.
Palermo, 16 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO GE