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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23906/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR IN Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. DR ES Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 23906/2025 R.G. promosso da
) (avv. CHERUBINI SIMONA) Parte_1 C.F._1
e
EA ES ) (avv. GUATTA CRISTINA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data 4/12/2025 e 5/12/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto. 2. Affido condiviso delle due figlie minori con collocamento prevalente presso la madre. 3. Diritto di visita del padre di vedere e tenere con sé le figlie ed , secondo i desideri di quest'ultime e previo Per_1 Per_2
accordo con la madre. 4. La madre garantirà il diritto di visita dei familiari paterni con le figlie, oltre a periodi extrascolastici di vacanza presso la residenza dei familiari paterni. 5. Le parti si impegnano a dialogare nell'interesse delle figlie e a condividere ogni decisione straordinaria che le riguarda (scuola, attività extrascolastiche, salute). 6. Assegno di mantenimento in favore delle due figlie ed a carico del padre pari ad euro 500,00 complessivi mensili (euro 250,00 per ciascuna figlia), da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 15 di ciascun mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. 7. Le parti provvederanno, in ragione del 50% ciascuna, al versamento delle spese straordinarie riguardanti le
1 figlie, come meglio indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia. 8. I coniugi si danno reciprocamente atto di godere di adeguati redditi propri e che nulla compete dall'uno all'altro a titolo di assegno di mantenimento. Con ordine alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del decreto di omologa della separazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castenedolo affinché provveda alle incombenze di legge. 9. Spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 31/8/2007, trascritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Castenedolo (BS) (atto n. 5, parte II, serie C, anno 2007), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nate le figlie (n. 14/4/2012) e (n. 5/5/2014) Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al
Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR IN DR ES
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR IN Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. DR ES Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 23906/2025 R.G. promosso da
) (avv. CHERUBINI SIMONA) Parte_1 C.F._1
e
EA ES ) (avv. GUATTA CRISTINA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data 4/12/2025 e 5/12/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto. 2. Affido condiviso delle due figlie minori con collocamento prevalente presso la madre. 3. Diritto di visita del padre di vedere e tenere con sé le figlie ed , secondo i desideri di quest'ultime e previo Per_1 Per_2
accordo con la madre. 4. La madre garantirà il diritto di visita dei familiari paterni con le figlie, oltre a periodi extrascolastici di vacanza presso la residenza dei familiari paterni. 5. Le parti si impegnano a dialogare nell'interesse delle figlie e a condividere ogni decisione straordinaria che le riguarda (scuola, attività extrascolastiche, salute). 6. Assegno di mantenimento in favore delle due figlie ed a carico del padre pari ad euro 500,00 complessivi mensili (euro 250,00 per ciascuna figlia), da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 15 di ciascun mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. 7. Le parti provvederanno, in ragione del 50% ciascuna, al versamento delle spese straordinarie riguardanti le
1 figlie, come meglio indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia. 8. I coniugi si danno reciprocamente atto di godere di adeguati redditi propri e che nulla compete dall'uno all'altro a titolo di assegno di mantenimento. Con ordine alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del decreto di omologa della separazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castenedolo affinché provveda alle incombenze di legge. 9. Spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 31/8/2007, trascritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Castenedolo (BS) (atto n. 5, parte II, serie C, anno 2007), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nate le figlie (n. 14/4/2012) e (n. 5/5/2014) Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al
Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR IN DR ES
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