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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/11/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4133 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. LAMBOGLIA CATERINA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1
[...]
,
[...] Parte resistente contumace
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.9.2022, parte ricorrente ha convenuto in giudizio ) e CP_2 Controparte_3 [...]
, Controparte_4 proponendo opposizione avverso la cartella esattoriale n. 034 2022
0013542806000, notificata il 29.7.2022 per l'importo di € 1.142,00 (oltre spese di notifica) asseritamente dovuto per la regolarizzazione di inadempienze connesse agli obblighi di comunicazione dei dati reddituali per l'anno 2019, conseguenza dell'iscrizione alla prefata . Dedotta CP_1
l'indovutezza del quantum richiesto, attesa la richiesta di esonero dall'iscrizione, presentata anzitempo e determinata inizialmente dallo svolgimento di attività agricola imprenditoriale incompatibile con la libera professione e poi di attività di agrotecnico, con gravame di obblighi contributivi verso ed (Ente nazionale Ente di CP_5 CP_6 CP_1 previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura), ha chiesto l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria nel merito.
Spese vinte e rifusione al procuratore antistatario.
e sebbene regolarmente citati, non si costituivano e, CP_2 CP_4 pertanto, se ne dichiara la contumacia.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
§§§
La domanda deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
È incontestabile che con cartella esattoriale di pagamento n. 034 2022
00135428 06 000 notificata in data 29.7.2022, veniva richiesto il pagamento della somma di euro 1.142,00 (oltre spese di notifica) quale somma dovuta in conseguenza dell'iniziale avviso bonario avente prot. n.
193438 del 25.09.2021 con cui la
[...] richiedeva alla ricorrente la Controparte_4 regolarizzazione dell'inadempienza connessa agli obblighi di comunicazione dei dati reddituali per l'anno 2019 (riferiti ai redditi prodotti nell'anno 2018), attraverso il versamento della sanzione per la prefata omissione comunicativa dei dati reddituali e della conseguente eccedenza del contributo integrativo rimasto insoluto.
E' documentato, poi, che a seguito della predetta preliminare richiesta bonaria, con Pec del 15.10.2021 e del 27.10.2021, evidentemente non tenute in conto, la ricorrente aveva comunicato alla di Previdenza CP_1 dei Commercialisti - ulteriormente rispetto ad una precedente richiesta di esonero del 12.2.2018, avanzata in virtù di sua incompatibilità professionale ex art. 4 del d. lgs n. 139 del 28 giugno 2005 con iscrizione ad altre casse ( per esercizio attività di imprenditoria agricola CP_5 dall'1.10.2013 ed per svolgimento attività di agrotecnico dal CP_6
6.12.2016) - che la medesima, con provvedimento del 22.05.2018, era stata anche cancellata dall'ordine dei commercialisti e quindi a maggior ragione non era tenuta ad effettuare alcuna comunicazione reddituale per l'anno 2019, dando comunque atto che le di lei entrate, attestate dal modello fiscale, si riferissero solo a redditi prodotti dalla medesima nella qualità di imprenditrice agricola e di agrotecnico, in virtù delle quali attività non tenuta all'iscrizione alla cassa di previdenza dei dottori commercialisti, se non facoltativamente ai sensi dell'art. 22, della legge n. 21 del 29.1.1986 (“L'iscrizione è facoltativa per i dottori commercialisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale”).
Ciò premesso, atteso che ai sensi del co. 1 e 3, dell'art. 32 della legge n.
21 del 29.1.1986 l'iscritto che si iscriva in più albi deve optare per una delle cassa professionali nel cui albo è iscritto (Iscritti in più albi: “1.
L'iscritto alla , iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre CP_1 professioni, deve optare per una delle Casse di previdenza delle professioni nel cui albo è iscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o dalla nuova iscrizione”) a pena della cancellazione d'ufficio (“3. La mancata opzione di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dalla Cassa di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti e la restituzione dei contributi a norma del comma 1 dell'articolo 21”), nel caso di specie appare evidente la diligente azione svolta in inerenza dalla ricorrente, cui nessun rimprovero omissivo pare potersi ascrivere così come nessun ulteriore obbligo ulteriore non risultante dalla normazione previdenziale di settore a fronte, viceversa, della negligente e poco solerte opera svolta da limitatasi alla CP_4 sola sospensione della richiesta di regolarizzazione fino alla conclusione della verifica della posizione contributiva e dalla data dell'8.11.2021 in cui effettuata tal comunicativa, rimasta silente fino al giudizio intrapreso l'1.9.2022 (ove rimasta contumace) ed a tutt'ora.
Per tali motivi, va ritenuta illegittima la richiesta avanzata con l'avviso di addebito opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto, dichiara accerta e dichiara non dovuta la somma richiesta da con la cartella n. 034 CP_4
2022 0013542806000;
- condanna parte resistente al pagamento in favore di parte CP_4 ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000,00 a titolo di compenso professionale oltre contributo unificato, se dovuto, Iva,
Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014. Con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 21/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. LAMBOGLIA CATERINA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1
[...]
,
[...] Parte resistente contumace
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.9.2022, parte ricorrente ha convenuto in giudizio ) e CP_2 Controparte_3 [...]
, Controparte_4 proponendo opposizione avverso la cartella esattoriale n. 034 2022
0013542806000, notificata il 29.7.2022 per l'importo di € 1.142,00 (oltre spese di notifica) asseritamente dovuto per la regolarizzazione di inadempienze connesse agli obblighi di comunicazione dei dati reddituali per l'anno 2019, conseguenza dell'iscrizione alla prefata . Dedotta CP_1
l'indovutezza del quantum richiesto, attesa la richiesta di esonero dall'iscrizione, presentata anzitempo e determinata inizialmente dallo svolgimento di attività agricola imprenditoriale incompatibile con la libera professione e poi di attività di agrotecnico, con gravame di obblighi contributivi verso ed (Ente nazionale Ente di CP_5 CP_6 CP_1 previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura), ha chiesto l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria nel merito.
Spese vinte e rifusione al procuratore antistatario.
e sebbene regolarmente citati, non si costituivano e, CP_2 CP_4 pertanto, se ne dichiara la contumacia.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
§§§
La domanda deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
È incontestabile che con cartella esattoriale di pagamento n. 034 2022
00135428 06 000 notificata in data 29.7.2022, veniva richiesto il pagamento della somma di euro 1.142,00 (oltre spese di notifica) quale somma dovuta in conseguenza dell'iniziale avviso bonario avente prot. n.
193438 del 25.09.2021 con cui la
[...] richiedeva alla ricorrente la Controparte_4 regolarizzazione dell'inadempienza connessa agli obblighi di comunicazione dei dati reddituali per l'anno 2019 (riferiti ai redditi prodotti nell'anno 2018), attraverso il versamento della sanzione per la prefata omissione comunicativa dei dati reddituali e della conseguente eccedenza del contributo integrativo rimasto insoluto.
E' documentato, poi, che a seguito della predetta preliminare richiesta bonaria, con Pec del 15.10.2021 e del 27.10.2021, evidentemente non tenute in conto, la ricorrente aveva comunicato alla di Previdenza CP_1 dei Commercialisti - ulteriormente rispetto ad una precedente richiesta di esonero del 12.2.2018, avanzata in virtù di sua incompatibilità professionale ex art. 4 del d. lgs n. 139 del 28 giugno 2005 con iscrizione ad altre casse ( per esercizio attività di imprenditoria agricola CP_5 dall'1.10.2013 ed per svolgimento attività di agrotecnico dal CP_6
6.12.2016) - che la medesima, con provvedimento del 22.05.2018, era stata anche cancellata dall'ordine dei commercialisti e quindi a maggior ragione non era tenuta ad effettuare alcuna comunicazione reddituale per l'anno 2019, dando comunque atto che le di lei entrate, attestate dal modello fiscale, si riferissero solo a redditi prodotti dalla medesima nella qualità di imprenditrice agricola e di agrotecnico, in virtù delle quali attività non tenuta all'iscrizione alla cassa di previdenza dei dottori commercialisti, se non facoltativamente ai sensi dell'art. 22, della legge n. 21 del 29.1.1986 (“L'iscrizione è facoltativa per i dottori commercialisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale”).
Ciò premesso, atteso che ai sensi del co. 1 e 3, dell'art. 32 della legge n.
21 del 29.1.1986 l'iscritto che si iscriva in più albi deve optare per una delle cassa professionali nel cui albo è iscritto (Iscritti in più albi: “1.
L'iscritto alla , iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre CP_1 professioni, deve optare per una delle Casse di previdenza delle professioni nel cui albo è iscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o dalla nuova iscrizione”) a pena della cancellazione d'ufficio (“3. La mancata opzione di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dalla Cassa di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti e la restituzione dei contributi a norma del comma 1 dell'articolo 21”), nel caso di specie appare evidente la diligente azione svolta in inerenza dalla ricorrente, cui nessun rimprovero omissivo pare potersi ascrivere così come nessun ulteriore obbligo ulteriore non risultante dalla normazione previdenziale di settore a fronte, viceversa, della negligente e poco solerte opera svolta da limitatasi alla CP_4 sola sospensione della richiesta di regolarizzazione fino alla conclusione della verifica della posizione contributiva e dalla data dell'8.11.2021 in cui effettuata tal comunicativa, rimasta silente fino al giudizio intrapreso l'1.9.2022 (ove rimasta contumace) ed a tutt'ora.
Per tali motivi, va ritenuta illegittima la richiesta avanzata con l'avviso di addebito opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto, dichiara accerta e dichiara non dovuta la somma richiesta da con la cartella n. 034 CP_4
2022 0013542806000;
- condanna parte resistente al pagamento in favore di parte CP_4 ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000,00 a titolo di compenso professionale oltre contributo unificato, se dovuto, Iva,
Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014. Con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 21/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO