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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pordenone, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pordenone |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PORDENONE Sezione 2, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
PICCIN RODOLFO, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 25/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - NE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09120230006939528000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 08/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13gennaio 2025, notificato il 15 gennaio 2025 all'Agente della RI, PASINI
GA impugnava la cartella di pagamento n. 09120230006939528000 e conseguente iscrizione a ruolo, eccependo: l'inesistenza della notifica della cartella;
il difetto di sottoscrizione del ruolo;
il difetto di motivazione della cartella anche con riguardo al calcolo degli interessi applicati;
l'omessa notifica degli accertamenti sottesi alla cartella di pagamento;
la decadenza per violazione dell'art.25, D.P.R. n. 602/73;
l'intervenuta prescrizione triennale.
Costituitasi in giudizio, la resistente AdER resisteva al ricorso, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese
Costituitosi altresì l'ente impositore AdE, terzo chiamato, resisteva anch'essa al ricorso, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese
La causa era trattenuta in decisone all'esito dell'udienza camerale del 29 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'iscrizione a ruolo per l'omesso versamento di tasse automobilistiche per l'anno 2018 a cura dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di NE (ruolo n. 2023/0000196 reso esecutivo il
07 giugno 2023), AdER ha provveduto a notificare in data 24 ottobre 2024 la cartella di pagamento n.
09120230006939528000 a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r., ai sensi dell'art. 26, D.P.R.
n. 602/73.
La notifica, eseguita all'indirizzo di residenza del contribuente in Prata di NE, Indirizzo_1, è stata ricevuto il 24 ottobre 2024, come risulta dall'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario (cfr. all. n. 3 di AdR).
Il ricorso di cui in epigrafe, notificato ad AdER solamente il 15 gennaio 2025 alle ore 10:26:14 (cfr. all. n. 6 del ricorrente), si rivela tardivo e, quindi, inammissibile ex art. 21 del d. lgs. 546/1992, essendo stato notificato oltre il termine di sessanta giorni scadenti il 23 dicembre 2024. Consegue a ciò il rigetto del ricorso, con aggravio di spese, liquidate in favore di ciascuna dlele parti costituire come in dispositivo, ai sensi del DM 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
La corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di NE rigetta il ricorso e condanna PASINI
SP a rifondere le spese di lite alle parti resistenti, che liquida in € 196,40 per ciascuna di esse, oltre rimborso spese forfetario e oneri di legge
Il giudice dott. Rodolfo Piccin
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PORDENONE Sezione 2, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
PICCIN RODOLFO, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 25/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - NE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09120230006939528000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 08/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13gennaio 2025, notificato il 15 gennaio 2025 all'Agente della RI, PASINI
GA impugnava la cartella di pagamento n. 09120230006939528000 e conseguente iscrizione a ruolo, eccependo: l'inesistenza della notifica della cartella;
il difetto di sottoscrizione del ruolo;
il difetto di motivazione della cartella anche con riguardo al calcolo degli interessi applicati;
l'omessa notifica degli accertamenti sottesi alla cartella di pagamento;
la decadenza per violazione dell'art.25, D.P.R. n. 602/73;
l'intervenuta prescrizione triennale.
Costituitasi in giudizio, la resistente AdER resisteva al ricorso, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese
Costituitosi altresì l'ente impositore AdE, terzo chiamato, resisteva anch'essa al ricorso, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese
La causa era trattenuta in decisone all'esito dell'udienza camerale del 29 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'iscrizione a ruolo per l'omesso versamento di tasse automobilistiche per l'anno 2018 a cura dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di NE (ruolo n. 2023/0000196 reso esecutivo il
07 giugno 2023), AdER ha provveduto a notificare in data 24 ottobre 2024 la cartella di pagamento n.
09120230006939528000 a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r., ai sensi dell'art. 26, D.P.R.
n. 602/73.
La notifica, eseguita all'indirizzo di residenza del contribuente in Prata di NE, Indirizzo_1, è stata ricevuto il 24 ottobre 2024, come risulta dall'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario (cfr. all. n. 3 di AdR).
Il ricorso di cui in epigrafe, notificato ad AdER solamente il 15 gennaio 2025 alle ore 10:26:14 (cfr. all. n. 6 del ricorrente), si rivela tardivo e, quindi, inammissibile ex art. 21 del d. lgs. 546/1992, essendo stato notificato oltre il termine di sessanta giorni scadenti il 23 dicembre 2024. Consegue a ciò il rigetto del ricorso, con aggravio di spese, liquidate in favore di ciascuna dlele parti costituire come in dispositivo, ai sensi del DM 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
La corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di NE rigetta il ricorso e condanna PASINI
SP a rifondere le spese di lite alle parti resistenti, che liquida in € 196,40 per ciascuna di esse, oltre rimborso spese forfetario e oneri di legge
Il giudice dott. Rodolfo Piccin