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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 5256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5256 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. AN AR nelle cause civili riunite iscritte ai n°7737/2023 e 3801/2024 R.G.L., promosse
D A
, rappresentato e difeso dalle avv.te VINCENZA Parte_1
OL e TA RA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Via Torquato Tasso 14 a PALERMO.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, nel giudizio RG n. 7737/2023, dall'avv.to INZERILLO DARIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in VIA BONTA', 16 90139 PALERMO e nel giudizio dall'avv.to P.IVA_1
ND GU ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Via
Simili n. 23 a Catania.
in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_2
DOA ND e IA SO (nella causa RG n. 7737/2023),
AN RE e LI RN (nella causa RG n. 3801/2024) ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'AVVOCATURA INPS di Palermo, sita in
VIA LAURANA 59.
, in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso (nel solo giudizio RG n. 3801/2024) dal Dirigente p.t. dell Controparte_4
ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Praga 29.
[...]
- resistenti -
1 All'esito dell'udienza del 01/12/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con un primo ricorso depositato in data 19/06/2023, il sig. Parte_1
avendo premesso di aver ricevuto, in data 29.5.2023, l'intimazione di
[...]
pagamento n. 296 2023 90010249 07/000 con la quale gli era stato richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 87.918,89, dovuto in forza di n. 4 cartelle esattoriali e n. 13 avvisi di addebito, aventi ad oggetto somme iscritte a ruolo a titolo di tributi, di sanzioni amministrative e di contributi previdenziali nonché relative sanzioni ed interessi convenne in giudizio l' e Controparte_5
l e contestando esclusivamente la debenza delle somme richieste a titolo di CP_2 contributi previdenziali, chiese accogliersi le seguenti conclusioni: “− ritenere e dichiarare la decadenza dal diritto alla riscossione delle somme iscritte a ruolo e, conseguentemente, con qualsivoglia statuizione annullare l'intimazione di pagamento opposta e gli atti tutti alla stessa presupposti, connessi e consequenziali, emettendo ogni e più opportuno provvedimento;
− ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme iscritte a ruolo e, conseguentemente, con qualsivoglia statuizione annullare
l'intimazione di pagamento opposta e gli atti tutti alla stessa presupposti, connessi e consequenziali, emettendo ogni e più opportuno provvedimento;
− ritenere e dichiarare, comunque, inesistente, nulla, illegittima e con qualsivoglia statuizione annullare l'intimazione di pagamento opposta e gli atti tutti alla stessa presupposti, connessi e consequenziali, emettendo ogni e più opportuno provvedimento.
− ritenere e dichiarare illegittima e/o inefficace e/o irregolare l'intimazione di pagamento opposta e, conseguentemente, con qualsivoglia statuizione annullarla stante
l'illegittimità e/o inefficacia e/o assenza di validità giuridica dei ruoli, delle cartelle e degli atti propedeutici alla stessa.
− Ritenere e dichiarare non dovute le somme tutte di cui agli avvisi di addebito ed agli atti in forza dei quali è stata emessa l'intimazione di pagamento opposta e, conseguentemente, ritenere e dichiarare nulli e con qualsivoglia statuizione annullare
2 il ruolo esattoriale, gli avvisi di addebito ed ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale”.
Resistette in giudizio l' , eccependo il proprio difetto di CP_1 CP_6
legittimazione passiva (chiedendo quindi integrarsi il contraddittorio mediante la chiamata in giudizio dell' ) e contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il CP_2
rigetto.
L' , ritualmente costituitosi a seguito della sua chiamata in giudizio, CP_2
autorizzata con ordinanza del 31.1.2025, contestò a sua volta la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.
Con successivo ricorso, depositato in data 12.3.2024, il sig. , avendo Parte_1
premesso di aver ricevuto in data 19.02.2024 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 296 20249008364206/000 con la quale gli era stato chiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 77.479,99 in forza di n. 2 cartelle esattoriali e n. 10 avvisi di addebito
(8 dei quali già oggetto della precedente intimazione di pagamento) aventi ad oggetto somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni amministrative e di contributi previdenziali nonché relative sanzioni ed interessi, convenne in giudizio l' Controparte_7
, l' e l' di Palermo, reiterando le
[...] CP_2 Controparte_8
domande già spiegate col precedente ricorso.
Resistettero in giudizio tutte le parti convenute, contestando variamente la fondatezza del ricorso di cui chiesero il rigetto.
Le cause, riunite per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, senza alcuna attività istruttoria, sono state decise all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
Le opposizioni meritano parziale accoglimento.
In via preliminare va rilevato come in forza del dato testuale contenuto nell'art. 24, comma 6°, del D.vo 46/99, secondo cui: “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 ss.
c.p.c.”, devono ritenersi sottratti al vaglio di legittimità del Giudice del lavoro gli eventuali vizi formali degli atti opposti.
Sicché devono ritenersi inammissibili (oltre che tardive, essendo stato depositati entrambi i ricorsi oltre il termine decadenziale sancito dall'art. 617 c.p.c.) le censure di carattere formale sollevate dall'opponente in tema di violazione della sequenza
3 procedimentale prevista ai fini della riscossione, di violazione degli artt. 7 e 17 l.
212/2000 per carenza di motivazione dell'atto impugnato ed infine di decadenza dalla facoltà di iscrivere a ruolo i contributi oggetto di causa ex art. 25 d.lgs. 46/1999.
Per quanto riguarda quest'ultima eccezione è, poi, opportuno richiamare il condivisibile orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“L'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicchè la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", seppure
l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella”.
(Cass. Sez. L., 23/01/2020, n. 1558).
Le considerazioni che precedono permettono di limitare l'oggetto della controversia alla fondatezza o meno dell'eccezione di prescrizione dei contributi previdenziali e delle sanzioni amministrative di cui alle intimazioni di pagamento opposte.
Va, infatti, esclusa l'inammissibilità dell'opposizione, ipotizzata dall' e CP_2 dall' CP_9
Giova ricordare che ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99 : “contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbi interpretativi, individuando nella notifica della cartella di pagamento (oggi dell'avviso di addebito), il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
Solo in assenza di notifica della cartella di pagamento ed a seguito della notifica di un'intimazione di pagamento, deve ammettersi la possibilità per il contribuente di
4 proporre opposizione avverso quest'ultima, costituendo la stessa il primo atto di esecuzione entrato nella sua sfera di conoscenza.
Ove, invece, l'atto di intimazione di pagamento sia stato preceduto dalla rituale notifica della cartella di pagamento e la stessa non sia stata tempestivamente opposta, deve escludersi, a meno di non voler aggirare il termine decadenziale sopra descritto, la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'intimazione di pagamento.
Giova, d'altro canto, rammentare che nel caso in cui il contribuente voglia contestare la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo
“fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre “nelle forme ordinarie”.
Le odierne opposizioni, proposte dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., aventi ad oggetto la prescrizione dei crediti oggetto di due intimazioni di pagamento relative a preesistenti avvisi di pagamento asseritamente non notificati, appaiono, dunque, pienamente ammissibili in quanto non soggetti ad alcun termine decadenziale, in conformità alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Ciò posto, non resta che esaminare il merito dell'opposizione, ovvero la prescrizione dei crediti oggetto delle intimazioni di pagamento de quo.
Appare opportuno trattare separatamente, vista la loro diversa natura, i crediti contributivi oggetto degli avvisi di addebito e le sanzioni amministrative di cui alle cartelle esattoriali n. 29620180060443110000 e n. 29620190041350900000 (richiamate nella seconda intimazione di pagamento).
Partendo dai primi, giova ricordare come il diritto di credito azionato dall'
[...]
mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, CP_10 il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito ritualmente notificato.
La riscossione attraverso ruoli esattoriali, disciplinata anche per i crediti contributivi dal D. Lgs. 46/1999, costituisce, infatti, un procedimento alternativo (e per molti interpreti esclusivo) rispetto a quello giurisdizionale costituito ad esempio dal
5 procedimento monitorio, finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale, necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva (con gli strumenti previsti dalla legge speciale) dei crediti medesimi.
Ciò comporta che il credito iscritto a ruolo, non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata opposizione tempestiva della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito ritualmente notificati.
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale o dall'avviso di addebito, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato, non potendosi estendere ad esso la norma speciale dettata dall'art. 2953
c.c. in materia di “giudicato”, al regime prescrizionale speciale, proprio della sua natura, ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L. 335/1995.
In particolare l'art. 3 della suddetta legge, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma
2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”.
Operate tali premesse, giova subito verificare se gli avvisi di addebito oggetto delle due intimazioni di pagamento opposte siano stati ritualmente notificati.
Orbene dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' , CP_2
risulta che:
1. l'Avviso di addebito n. 596 2013 0001141134 000 di complessive €
2.598,13 avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS anno 2012 e CP_2
somme aggiuntive, risulta essere stato ritualmente notificato in data 15.4.2013, visto
6 che dall'avviso di ricevimento prodotto dall' (doc. 2), risulta che l'atto, pervenuto CP_2
all'indirizzo del destinatario (corretto, in quanto uguale a quello ove è stato ritualmente consegnato il successivo avviso di addebito), è stato restituito al mittente per compiuta giacenza;
2. l'Avviso di addebito n. 596 2013 0006320426 000 di complessive €
5.147,53 avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS anno 2012 e CP_2 somme aggiuntive è stato ritualmente consegnato all'indirizzo destinatario, in data
12.02.2014 (doc. 4);
3. l'avviso di addebito n. 596 2014 0001920592 000 di complessive €
5.359,57, avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS anno 2013 e CP_2
somme aggiuntive è stato ritualmente consegnato all'indirizzo destinatario, in data
12.06.2014 (doc. 6);
4. l'Avviso di addebito n. 596 2014 0004720405 000 di complessive €
5.312,27 avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS anno 2013 e CP_2
somme aggiuntive, è stato ritualmente consegnato all'indirizzo del destinatario il
28.10.2014 (doc. 8);
5. l'avviso di addebito n. 59620140004720405000 (oggetto della seconda intimazione di pagamento) dell'importo complessivo di €5.491,54, avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS anno 2013 e somme aggiuntive è stato CP_2
ritualmente notificato il 29.10.2014 (doc. allegato alla memoria depositata nel CP_2 giudizio RG n. 3801/2024);
6. l'avviso di addebito n. 596 2014 0008636109 000 di complessive €
5.436,58 avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS anno 2014 e CP_2 somme aggiuntive è stato ritualmente inviato all'indirizzo del destinatario e restituito per compiuta giacenza il 11.03.2015 (doc. 10);
7. l'Avviso di addebito n. 596 2015 0003228845 000 di complessive €
5.379,20 avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS anno 2014 e CP_2 somme aggiuntive è stato ritualmente consegnato all'indirizzo del destinatario il
05.11.2015 (doc. 12);
8. l'Avviso di addebito n. 596 2016 0007725980 000 di complessive €
5.297,96 avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS anno 2015 e CP_2
7 somme aggiuntive e spese di notifica 2016 è stato ritualmente inviato all'indirizzo del destinatario e restituito per compiuta giacenza il 05.01.2017 (doc. 14);
9. l'avviso di addebito n. 596 2017 0005105585 000 di complessive €
10.470,93 avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS anno 2016 e CP_2 somme aggiuntive e spese di notifica 2017 è stato ritualmente inviato all'indirizzo del destinatario e restituito per compiuta giacenza il 15.11.2017 (doc. 16);
10. l'Avviso di addebito n. 596 2018 0003782140 000 di complessive €
7.615,36 avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS anno 2017 e CP_2
somme aggiuntive e spese di notifica 2018 è stato ritualmente notificato il 25.08.2018
(doc. 18);
11. l'Avviso di addebito n. 596 2018 0008355922 000 di complessive €
4.967,86 avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS anno 2017 – CP_2
2018 e somme aggiuntive e spese di notifica 2018, è stato ritualmente inviato all'indirizzo del destinatario e restituito per compiuta giacenza il 28.02.2019 (doc. 20);
12. l'avviso di addebito n. 596 2021 0002929519 000 di complessive €
7.378,33 avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS anno 2019 e CP_2 somme aggiuntive e spese di notifica 2021, è stato ritualmente notificato all'indirizzo del destinatario il 29.12.2021 (doc. 24);
13. Avviso di addebito n. 596 2022 0001888811 000 di complessive €
8.815,79 avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS anno 2020 e CP_2 somme aggiuntive e spese di notifica 2022, è stato ritualmente notificato per compiuta giacenza l'08.09.2022;
14. Avviso di addebito n. 596 2022 0007684832 000 di complessive €
6.545,23 avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS anno 2021 e CP_2
somme aggiuntive e spese di notifica 2022, è stato ritualmente notificato all'indirizzo del destinatario il 10.02.2023.
Non v'è prova alcuna, invece, della rituale notifica degli avvisi di addebito:
n. 596 2019 0003655963 000 di complessive € 4.874,92 presuntivamente notificato il 06.09.2019 avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS CP_2
anno 2018 e somme aggiuntive e spese di notifica 2019;
8 n. 596 2019 0008060931 000 di complessive € 4.725,52 presuntivamente notificato il 03.02.2020 avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS CP_2 anno 2018 – 2019 e somme aggiuntive e spese di notifica 2019.
Da quanto sin qui detto appare subito evidente come tra la data di notifica
(compresa fra il 15.11.2017 e il 10.2.2023) degli avvisi di addebito di cui ai superiori numeri da 9 a 14 e quella di notifica delle due intimazioni di pagamento (29.5.2013 e
19.2.2024) sia decorso un arco temporale inferiore al quinquennio, dovendosi escludere per essi la maturazione di qualsiasi prescrizione.
Allo stesso modo non possono ritenersi prescritti i crediti contributivi di cui agli
AVA n. 596 2019 0003655963 000 e n. 596 2019 0008060931 000, pur non essendovi prova della loro rituale notifica, essendo decorso un periodo inferiore al quinquennio fra la data di maturazione degli stessi (2018 e 2019) e quella di notifica della prima intimazione di pagamento, specie tenendo conto della sospensione dei termini prescrizionali introdotta dalla normativa emergenziale Covid.
Com'è noto, con due disposizioni di carattere eccezionale, motivate dall'emergenza pandemica, il legislatore ha sospeso il decorso dei termini di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, prima con l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
27/2020, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni), quindi con l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021 (per la durata di 182 giorni).
In definitiva, in forza della suddetta articolata disciplina, il termine di prescrizione
è pari a 5 anni+ 311 giorni.
Orbene, fra la notifica dell'avviso di addebito più recente (sub 8 del superiore elenco, n. 596 2016 0007725980 000) effettuata il 5.1.2017 e la notifica della prima intimazione di pagamento (29.5.2023) decorre all'evidenza un lasso temporale superiore a quello appena definito e pertanto, tutti i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito da 1 a 8 devono ritenersi prescritti.
Né, può, d'altro canto, attribuirsi efficacia interruttiva alle due intimazioni di pagamento nn. 29620179041558962000 (per gli avvisi di addebito nn.
56920130001141134000, 59620130006320426 e 59620140001920592000) e
9 29620189003749589000 (per gli avvisi di addebito 59620140004720405000,
59620140008636109000, 59620150003228845000), asseritamente notificate al ricorrente da parte dell' CP_9
Tali atti risultano, per tabulas (cfr. produzione nel giudizio RG 7737/2023) CP_9 essere stati notificati, in data 16.02.2018 e 25.2.2019, mediante servizio postale privato, ossia Nexive S.r.l. la quale, per effettuare legittimamente tale servizio, doveva possedere un'apposita “licenza individuale”, ai sensi dall'art. 5 del D. Lgs. n. 261/1999 come modificato dal D. Lgs. n. 58/2011.
Appare, sul punto, condivisibile il recente orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali”; prosegue la Corte: “nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla
I. n. 124 del 2017” (Cass. n. 15360 del 20/07/2020), evidenziando che dalla data del 30 aprile 2011 gli invii raccomandati riguardanti atti tributari diversi da quelli stricto sensu giudiziari possono essere validamente notificati anche tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del D Lgs. n. 261/1999, dovendogli essere attribuita la qualità di incaricato di un pubblico servizio (ex art. 18 del d. lgs. n. 261/1999), a ciò conseguendo che agli atti da esso compiuti può riconoscersi efficacia fidefaciente fino a querela di falso.
10 Orbene nel caso di specie, come già accennato, la notifica delle due intimazioni di pagamento sopra indicate è stata effettuata dall' avvalendosi di un servizio CP_9 postale privato, la Nexive S.r.l.
Era dunque onere dell'ente riscossore fornire la prova della sussistenza della licenza individuale della NEXIVE SRL all'epoca della notifica, onere probatorio che l non ha assolto. CP_9
Pertanto, la notifica delle due intimazioni di pagamento deve ritenersi nulla e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale relativo agli avvisi di addebito ivi contenuti (e come sopra riportati).
Per quanto riguarda, infine, le due cartelle esattoriali oggetto della seconda intimazione di pagamento, giova subito evidenziare come le stesse hanno ad oggetto sanzioni amministrative irrogate al ricorrente dall'Ispettore Provinciale del lavoro di
Palermo.
Com'è noto le sanzioni amministrative soggiacciono al regime prescrizionale previsto dall'art. 28 della L. 689/81, il quale dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”,
Tale diritto, come sopra precisato per i crediti contributivi, nonostante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, dunque, il regime prescrizionale ad esso applicabile è, come già cennato, sempre quello quinquennale previsto dall'art. 28 della
L. 689/81.
Ciò chiarito, deve subito escludersi la validità della notifica delle due cartelle sopra indicate, essendo stata affidata dall alla Nexive, pertanto, dovendosi ribadire CP_9 quanto sopra osservato, in assenza di prova sul possesso di una rituale licenza da parte della stessa, le notifiche effettuate in data 1.4.2019 e 30.8.2019 devono ritenersi nulle.
Pertanto, essendo decorso oltre un quinquennio fra la data di notifica degli atti da cui traggono origine i crediti sanzionatori ovvero l'ordinanza d'ingiunzione n.13/0377 emessa dal Capo p.t. il 27/01/2014, notificata il 30/01/2014 e le Controparte_3
ordinanze d'ingiunzione n.17/269, 270 e 271 emesse dal Capo Controparte_3
p.t. il 12/9/2017 e notificate in data 22/9/2017 (cfr. all.ti da 1 a 5 produzione CP_3
) e quella di notifica della seconda intimazione di pagamento (19.2.2024) la
[...]
pretesa creditoria oggetto delle suddette cartelle è da ritenersi prescritta.
11 Le opposizioni meritano, pertanto, accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale dell Controparte_3
ed alla responsabilità dell' per la prescrizione di parte dei crediti oggetto di
[...] CP_9
causa, per compensare integralmente le spese di lite fra gli stessi e il ricorrente.
Sussistono giusti motivi, connessi al parziale accoglimento del ricorso, per compensare per metà le spese di lite fra il ricorrente e l' , ponendo a carico del CP_2 primo la restante parte, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara prescritti i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito n. 596 2013 0001141134 000, n. 596 2013 0006320426 000, n.
596 2014 0001920592 000, n. 596 2014 0004720405 000, n. 59620140004720405000,
n. 596 2014 0008636109 000, n. 596 2015 0003228845 000 e n. 596 2016 0007725980
000 e le sanzioni amministrative di cui alle cartelle esattoriali n.
29620180060443110000 e n. 29620190041350900000.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra il ricorrente, l' e CP_9
l . Controparte_3
Dichiara compensate per metà le spese di lite fra il ricorrente e l' e condanna CP_2
il primo alla rifusione della restante metà liquidata in euro 4.000,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Palermo il 03/12/2025.
IL GIUDICE
AN AR
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. AN AR nelle cause civili riunite iscritte ai n°7737/2023 e 3801/2024 R.G.L., promosse
D A
, rappresentato e difeso dalle avv.te VINCENZA Parte_1
OL e TA RA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Via Torquato Tasso 14 a PALERMO.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, nel giudizio RG n. 7737/2023, dall'avv.to INZERILLO DARIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in VIA BONTA', 16 90139 PALERMO e nel giudizio dall'avv.to P.IVA_1
ND GU ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Via
Simili n. 23 a Catania.
in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_2
DOA ND e IA SO (nella causa RG n. 7737/2023),
AN RE e LI RN (nella causa RG n. 3801/2024) ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'AVVOCATURA INPS di Palermo, sita in
VIA LAURANA 59.
, in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso (nel solo giudizio RG n. 3801/2024) dal Dirigente p.t. dell Controparte_4
ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Praga 29.
[...]
- resistenti -
1 All'esito dell'udienza del 01/12/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con un primo ricorso depositato in data 19/06/2023, il sig. Parte_1
avendo premesso di aver ricevuto, in data 29.5.2023, l'intimazione di
[...]
pagamento n. 296 2023 90010249 07/000 con la quale gli era stato richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 87.918,89, dovuto in forza di n. 4 cartelle esattoriali e n. 13 avvisi di addebito, aventi ad oggetto somme iscritte a ruolo a titolo di tributi, di sanzioni amministrative e di contributi previdenziali nonché relative sanzioni ed interessi convenne in giudizio l' e Controparte_5
l e contestando esclusivamente la debenza delle somme richieste a titolo di CP_2 contributi previdenziali, chiese accogliersi le seguenti conclusioni: “− ritenere e dichiarare la decadenza dal diritto alla riscossione delle somme iscritte a ruolo e, conseguentemente, con qualsivoglia statuizione annullare l'intimazione di pagamento opposta e gli atti tutti alla stessa presupposti, connessi e consequenziali, emettendo ogni e più opportuno provvedimento;
− ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme iscritte a ruolo e, conseguentemente, con qualsivoglia statuizione annullare
l'intimazione di pagamento opposta e gli atti tutti alla stessa presupposti, connessi e consequenziali, emettendo ogni e più opportuno provvedimento;
− ritenere e dichiarare, comunque, inesistente, nulla, illegittima e con qualsivoglia statuizione annullare l'intimazione di pagamento opposta e gli atti tutti alla stessa presupposti, connessi e consequenziali, emettendo ogni e più opportuno provvedimento.
− ritenere e dichiarare illegittima e/o inefficace e/o irregolare l'intimazione di pagamento opposta e, conseguentemente, con qualsivoglia statuizione annullarla stante
l'illegittimità e/o inefficacia e/o assenza di validità giuridica dei ruoli, delle cartelle e degli atti propedeutici alla stessa.
− Ritenere e dichiarare non dovute le somme tutte di cui agli avvisi di addebito ed agli atti in forza dei quali è stata emessa l'intimazione di pagamento opposta e, conseguentemente, ritenere e dichiarare nulli e con qualsivoglia statuizione annullare
2 il ruolo esattoriale, gli avvisi di addebito ed ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale”.
Resistette in giudizio l' , eccependo il proprio difetto di CP_1 CP_6
legittimazione passiva (chiedendo quindi integrarsi il contraddittorio mediante la chiamata in giudizio dell' ) e contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il CP_2
rigetto.
L' , ritualmente costituitosi a seguito della sua chiamata in giudizio, CP_2
autorizzata con ordinanza del 31.1.2025, contestò a sua volta la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.
Con successivo ricorso, depositato in data 12.3.2024, il sig. , avendo Parte_1
premesso di aver ricevuto in data 19.02.2024 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 296 20249008364206/000 con la quale gli era stato chiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 77.479,99 in forza di n. 2 cartelle esattoriali e n. 10 avvisi di addebito
(8 dei quali già oggetto della precedente intimazione di pagamento) aventi ad oggetto somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni amministrative e di contributi previdenziali nonché relative sanzioni ed interessi, convenne in giudizio l' Controparte_7
, l' e l' di Palermo, reiterando le
[...] CP_2 Controparte_8
domande già spiegate col precedente ricorso.
Resistettero in giudizio tutte le parti convenute, contestando variamente la fondatezza del ricorso di cui chiesero il rigetto.
Le cause, riunite per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, senza alcuna attività istruttoria, sono state decise all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
Le opposizioni meritano parziale accoglimento.
In via preliminare va rilevato come in forza del dato testuale contenuto nell'art. 24, comma 6°, del D.vo 46/99, secondo cui: “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 ss.
c.p.c.”, devono ritenersi sottratti al vaglio di legittimità del Giudice del lavoro gli eventuali vizi formali degli atti opposti.
Sicché devono ritenersi inammissibili (oltre che tardive, essendo stato depositati entrambi i ricorsi oltre il termine decadenziale sancito dall'art. 617 c.p.c.) le censure di carattere formale sollevate dall'opponente in tema di violazione della sequenza
3 procedimentale prevista ai fini della riscossione, di violazione degli artt. 7 e 17 l.
212/2000 per carenza di motivazione dell'atto impugnato ed infine di decadenza dalla facoltà di iscrivere a ruolo i contributi oggetto di causa ex art. 25 d.lgs. 46/1999.
Per quanto riguarda quest'ultima eccezione è, poi, opportuno richiamare il condivisibile orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“L'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicchè la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", seppure
l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella”.
(Cass. Sez. L., 23/01/2020, n. 1558).
Le considerazioni che precedono permettono di limitare l'oggetto della controversia alla fondatezza o meno dell'eccezione di prescrizione dei contributi previdenziali e delle sanzioni amministrative di cui alle intimazioni di pagamento opposte.
Va, infatti, esclusa l'inammissibilità dell'opposizione, ipotizzata dall' e CP_2 dall' CP_9
Giova ricordare che ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99 : “contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbi interpretativi, individuando nella notifica della cartella di pagamento (oggi dell'avviso di addebito), il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
Solo in assenza di notifica della cartella di pagamento ed a seguito della notifica di un'intimazione di pagamento, deve ammettersi la possibilità per il contribuente di
4 proporre opposizione avverso quest'ultima, costituendo la stessa il primo atto di esecuzione entrato nella sua sfera di conoscenza.
Ove, invece, l'atto di intimazione di pagamento sia stato preceduto dalla rituale notifica della cartella di pagamento e la stessa non sia stata tempestivamente opposta, deve escludersi, a meno di non voler aggirare il termine decadenziale sopra descritto, la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'intimazione di pagamento.
Giova, d'altro canto, rammentare che nel caso in cui il contribuente voglia contestare la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo
“fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre “nelle forme ordinarie”.
Le odierne opposizioni, proposte dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., aventi ad oggetto la prescrizione dei crediti oggetto di due intimazioni di pagamento relative a preesistenti avvisi di pagamento asseritamente non notificati, appaiono, dunque, pienamente ammissibili in quanto non soggetti ad alcun termine decadenziale, in conformità alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Ciò posto, non resta che esaminare il merito dell'opposizione, ovvero la prescrizione dei crediti oggetto delle intimazioni di pagamento de quo.
Appare opportuno trattare separatamente, vista la loro diversa natura, i crediti contributivi oggetto degli avvisi di addebito e le sanzioni amministrative di cui alle cartelle esattoriali n. 29620180060443110000 e n. 29620190041350900000 (richiamate nella seconda intimazione di pagamento).
Partendo dai primi, giova ricordare come il diritto di credito azionato dall'
[...]
mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, CP_10 il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito ritualmente notificato.
La riscossione attraverso ruoli esattoriali, disciplinata anche per i crediti contributivi dal D. Lgs. 46/1999, costituisce, infatti, un procedimento alternativo (e per molti interpreti esclusivo) rispetto a quello giurisdizionale costituito ad esempio dal
5 procedimento monitorio, finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale, necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva (con gli strumenti previsti dalla legge speciale) dei crediti medesimi.
Ciò comporta che il credito iscritto a ruolo, non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata opposizione tempestiva della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito ritualmente notificati.
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale o dall'avviso di addebito, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato, non potendosi estendere ad esso la norma speciale dettata dall'art. 2953
c.c. in materia di “giudicato”, al regime prescrizionale speciale, proprio della sua natura, ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L. 335/1995.
In particolare l'art. 3 della suddetta legge, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma
2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”.
Operate tali premesse, giova subito verificare se gli avvisi di addebito oggetto delle due intimazioni di pagamento opposte siano stati ritualmente notificati.
Orbene dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' , CP_2
risulta che:
1. l'Avviso di addebito n. 596 2013 0001141134 000 di complessive €
2.598,13 avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS anno 2012 e CP_2
somme aggiuntive, risulta essere stato ritualmente notificato in data 15.4.2013, visto
6 che dall'avviso di ricevimento prodotto dall' (doc. 2), risulta che l'atto, pervenuto CP_2
all'indirizzo del destinatario (corretto, in quanto uguale a quello ove è stato ritualmente consegnato il successivo avviso di addebito), è stato restituito al mittente per compiuta giacenza;
2. l'Avviso di addebito n. 596 2013 0006320426 000 di complessive €
5.147,53 avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS anno 2012 e CP_2 somme aggiuntive è stato ritualmente consegnato all'indirizzo destinatario, in data
12.02.2014 (doc. 4);
3. l'avviso di addebito n. 596 2014 0001920592 000 di complessive €
5.359,57, avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS anno 2013 e CP_2
somme aggiuntive è stato ritualmente consegnato all'indirizzo destinatario, in data
12.06.2014 (doc. 6);
4. l'Avviso di addebito n. 596 2014 0004720405 000 di complessive €
5.312,27 avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS anno 2013 e CP_2
somme aggiuntive, è stato ritualmente consegnato all'indirizzo del destinatario il
28.10.2014 (doc. 8);
5. l'avviso di addebito n. 59620140004720405000 (oggetto della seconda intimazione di pagamento) dell'importo complessivo di €5.491,54, avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS anno 2013 e somme aggiuntive è stato CP_2
ritualmente notificato il 29.10.2014 (doc. allegato alla memoria depositata nel CP_2 giudizio RG n. 3801/2024);
6. l'avviso di addebito n. 596 2014 0008636109 000 di complessive €
5.436,58 avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS anno 2014 e CP_2 somme aggiuntive è stato ritualmente inviato all'indirizzo del destinatario e restituito per compiuta giacenza il 11.03.2015 (doc. 10);
7. l'Avviso di addebito n. 596 2015 0003228845 000 di complessive €
5.379,20 avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS anno 2014 e CP_2 somme aggiuntive è stato ritualmente consegnato all'indirizzo del destinatario il
05.11.2015 (doc. 12);
8. l'Avviso di addebito n. 596 2016 0007725980 000 di complessive €
5.297,96 avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS anno 2015 e CP_2
7 somme aggiuntive e spese di notifica 2016 è stato ritualmente inviato all'indirizzo del destinatario e restituito per compiuta giacenza il 05.01.2017 (doc. 14);
9. l'avviso di addebito n. 596 2017 0005105585 000 di complessive €
10.470,93 avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS anno 2016 e CP_2 somme aggiuntive e spese di notifica 2017 è stato ritualmente inviato all'indirizzo del destinatario e restituito per compiuta giacenza il 15.11.2017 (doc. 16);
10. l'Avviso di addebito n. 596 2018 0003782140 000 di complessive €
7.615,36 avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS anno 2017 e CP_2
somme aggiuntive e spese di notifica 2018 è stato ritualmente notificato il 25.08.2018
(doc. 18);
11. l'Avviso di addebito n. 596 2018 0008355922 000 di complessive €
4.967,86 avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS anno 2017 – CP_2
2018 e somme aggiuntive e spese di notifica 2018, è stato ritualmente inviato all'indirizzo del destinatario e restituito per compiuta giacenza il 28.02.2019 (doc. 20);
12. l'avviso di addebito n. 596 2021 0002929519 000 di complessive €
7.378,33 avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS anno 2019 e CP_2 somme aggiuntive e spese di notifica 2021, è stato ritualmente notificato all'indirizzo del destinatario il 29.12.2021 (doc. 24);
13. Avviso di addebito n. 596 2022 0001888811 000 di complessive €
8.815,79 avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS anno 2020 e CP_2 somme aggiuntive e spese di notifica 2022, è stato ritualmente notificato per compiuta giacenza l'08.09.2022;
14. Avviso di addebito n. 596 2022 0007684832 000 di complessive €
6.545,23 avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS anno 2021 e CP_2
somme aggiuntive e spese di notifica 2022, è stato ritualmente notificato all'indirizzo del destinatario il 10.02.2023.
Non v'è prova alcuna, invece, della rituale notifica degli avvisi di addebito:
n. 596 2019 0003655963 000 di complessive € 4.874,92 presuntivamente notificato il 06.09.2019 avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS CP_2
anno 2018 e somme aggiuntive e spese di notifica 2019;
8 n. 596 2019 0008060931 000 di complessive € 4.725,52 presuntivamente notificato il 03.02.2020 avente ad oggetto il ruolo emesso da per contributi IVS CP_2 anno 2018 – 2019 e somme aggiuntive e spese di notifica 2019.
Da quanto sin qui detto appare subito evidente come tra la data di notifica
(compresa fra il 15.11.2017 e il 10.2.2023) degli avvisi di addebito di cui ai superiori numeri da 9 a 14 e quella di notifica delle due intimazioni di pagamento (29.5.2013 e
19.2.2024) sia decorso un arco temporale inferiore al quinquennio, dovendosi escludere per essi la maturazione di qualsiasi prescrizione.
Allo stesso modo non possono ritenersi prescritti i crediti contributivi di cui agli
AVA n. 596 2019 0003655963 000 e n. 596 2019 0008060931 000, pur non essendovi prova della loro rituale notifica, essendo decorso un periodo inferiore al quinquennio fra la data di maturazione degli stessi (2018 e 2019) e quella di notifica della prima intimazione di pagamento, specie tenendo conto della sospensione dei termini prescrizionali introdotta dalla normativa emergenziale Covid.
Com'è noto, con due disposizioni di carattere eccezionale, motivate dall'emergenza pandemica, il legislatore ha sospeso il decorso dei termini di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, prima con l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
27/2020, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni), quindi con l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021 (per la durata di 182 giorni).
In definitiva, in forza della suddetta articolata disciplina, il termine di prescrizione
è pari a 5 anni+ 311 giorni.
Orbene, fra la notifica dell'avviso di addebito più recente (sub 8 del superiore elenco, n. 596 2016 0007725980 000) effettuata il 5.1.2017 e la notifica della prima intimazione di pagamento (29.5.2023) decorre all'evidenza un lasso temporale superiore a quello appena definito e pertanto, tutti i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito da 1 a 8 devono ritenersi prescritti.
Né, può, d'altro canto, attribuirsi efficacia interruttiva alle due intimazioni di pagamento nn. 29620179041558962000 (per gli avvisi di addebito nn.
56920130001141134000, 59620130006320426 e 59620140001920592000) e
9 29620189003749589000 (per gli avvisi di addebito 59620140004720405000,
59620140008636109000, 59620150003228845000), asseritamente notificate al ricorrente da parte dell' CP_9
Tali atti risultano, per tabulas (cfr. produzione nel giudizio RG 7737/2023) CP_9 essere stati notificati, in data 16.02.2018 e 25.2.2019, mediante servizio postale privato, ossia Nexive S.r.l. la quale, per effettuare legittimamente tale servizio, doveva possedere un'apposita “licenza individuale”, ai sensi dall'art. 5 del D. Lgs. n. 261/1999 come modificato dal D. Lgs. n. 58/2011.
Appare, sul punto, condivisibile il recente orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali”; prosegue la Corte: “nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla
I. n. 124 del 2017” (Cass. n. 15360 del 20/07/2020), evidenziando che dalla data del 30 aprile 2011 gli invii raccomandati riguardanti atti tributari diversi da quelli stricto sensu giudiziari possono essere validamente notificati anche tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del D Lgs. n. 261/1999, dovendogli essere attribuita la qualità di incaricato di un pubblico servizio (ex art. 18 del d. lgs. n. 261/1999), a ciò conseguendo che agli atti da esso compiuti può riconoscersi efficacia fidefaciente fino a querela di falso.
10 Orbene nel caso di specie, come già accennato, la notifica delle due intimazioni di pagamento sopra indicate è stata effettuata dall' avvalendosi di un servizio CP_9 postale privato, la Nexive S.r.l.
Era dunque onere dell'ente riscossore fornire la prova della sussistenza della licenza individuale della NEXIVE SRL all'epoca della notifica, onere probatorio che l non ha assolto. CP_9
Pertanto, la notifica delle due intimazioni di pagamento deve ritenersi nulla e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale relativo agli avvisi di addebito ivi contenuti (e come sopra riportati).
Per quanto riguarda, infine, le due cartelle esattoriali oggetto della seconda intimazione di pagamento, giova subito evidenziare come le stesse hanno ad oggetto sanzioni amministrative irrogate al ricorrente dall'Ispettore Provinciale del lavoro di
Palermo.
Com'è noto le sanzioni amministrative soggiacciono al regime prescrizionale previsto dall'art. 28 della L. 689/81, il quale dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”,
Tale diritto, come sopra precisato per i crediti contributivi, nonostante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, dunque, il regime prescrizionale ad esso applicabile è, come già cennato, sempre quello quinquennale previsto dall'art. 28 della
L. 689/81.
Ciò chiarito, deve subito escludersi la validità della notifica delle due cartelle sopra indicate, essendo stata affidata dall alla Nexive, pertanto, dovendosi ribadire CP_9 quanto sopra osservato, in assenza di prova sul possesso di una rituale licenza da parte della stessa, le notifiche effettuate in data 1.4.2019 e 30.8.2019 devono ritenersi nulle.
Pertanto, essendo decorso oltre un quinquennio fra la data di notifica degli atti da cui traggono origine i crediti sanzionatori ovvero l'ordinanza d'ingiunzione n.13/0377 emessa dal Capo p.t. il 27/01/2014, notificata il 30/01/2014 e le Controparte_3
ordinanze d'ingiunzione n.17/269, 270 e 271 emesse dal Capo Controparte_3
p.t. il 12/9/2017 e notificate in data 22/9/2017 (cfr. all.ti da 1 a 5 produzione CP_3
) e quella di notifica della seconda intimazione di pagamento (19.2.2024) la
[...]
pretesa creditoria oggetto delle suddette cartelle è da ritenersi prescritta.
11 Le opposizioni meritano, pertanto, accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale dell Controparte_3
ed alla responsabilità dell' per la prescrizione di parte dei crediti oggetto di
[...] CP_9
causa, per compensare integralmente le spese di lite fra gli stessi e il ricorrente.
Sussistono giusti motivi, connessi al parziale accoglimento del ricorso, per compensare per metà le spese di lite fra il ricorrente e l' , ponendo a carico del CP_2 primo la restante parte, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara prescritti i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito n. 596 2013 0001141134 000, n. 596 2013 0006320426 000, n.
596 2014 0001920592 000, n. 596 2014 0004720405 000, n. 59620140004720405000,
n. 596 2014 0008636109 000, n. 596 2015 0003228845 000 e n. 596 2016 0007725980
000 e le sanzioni amministrative di cui alle cartelle esattoriali n.
29620180060443110000 e n. 29620190041350900000.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra il ricorrente, l' e CP_9
l . Controparte_3
Dichiara compensate per metà le spese di lite fra il ricorrente e l' e condanna CP_2
il primo alla rifusione della restante metà liquidata in euro 4.000,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Palermo il 03/12/2025.
IL GIUDICE
AN AR
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