Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 235
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata prova della notifica del ricorso

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché la prova della notifica tramite PEC richiede il deposito del file .eml o .msg, come stabilito dalla Cassazione. Il deposito di un file immagine illeggibile non è sufficiente a dimostrare l'avvenuta notifica e la conformità dell'atto notificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 235
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
    Numero : 235
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo