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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2740 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
15983 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa ST PA Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15983 2025 VG promossa
DA nato il [...] a [...], residente a Sant'Ambrogio Parte_1 di Valpolicella, via Anthony Raimondi 149 rappresentato e difeso dall'avv. TEZZA MARCO PIO
e nata il [...] a [...], residente a [...]di CP_1
Valpolicella, via Oppenheim 2, rappresentata e difesa dall'avv. TEZZA MARCO PIO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: 1) pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in data
25.09.2004 tra il signor , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
e la signora , nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 CP_1
, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di S. Ambrogio C.F._2 di Valpolicella (Verona), Anno 2004 al n° 12, parte I, con ordine all' Ufficiale di Stato Civile del
Comune competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli Atti di matrimonio;
2) confermarsi l'assegnazione dell'ex residenza coniugale sita in S. Ambrogio di Valpolicella
(Verona), via Raimondi 149, al sig. proprietario della stessa;
Pt_1
3) in considerazione delle spese abitative in capo alla sig.ra le parti convengono, anche CP_1
Per_ nella presente procedura divorzile, che al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, continui a provvedere il sig. e ciò sino alla sua Pt_1 indipendenza economica mentre, per ciò che concerne le spese straordinarie di natura sanitaria relative alla predetta figlia, esse saranno suddivise fra i coniugi sulla scorta del Protocollo attualmente in uso avanti il Tribunale di Verona;
4) le parti dichiarano di aver fra loro risolto ogni pendenza e di non aver null'altro reciprocamente
a pretendere;
5) le spese legali relative al presente divorzio saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura di metà ciascuno
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/11/2025, e Parte_1 [...]
sul presupposto per cui, in data 25.09.2004, avevano contratto matrimonio con rito CP_1 civile in S. Ambrogio di Valpolicella (Verona); che dall'unione erano nate (30.01.2003, Persona_2 maggiorenne non economicamente autosufficiente) e (28.12.2005, maggiorenne e Persona_3 economicamente autosufficiente); che con sentenza n° 1247/2025 del 30.05.2025, il Tribunale di
Verona aveva omologato la separazione personale – hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio nonché la regolamentazione del mantenimento di , in quanto ancora non autosufficiente. Per_1
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 4/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale pronunciata con sentenza n° 1247/2025 del 30.05.2025). Quanto, poi, alle ulteriori regolamentazioni, nulla osta alla regolamentazione del mantenimento della figlia (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), così come concordato dalle parti, Per_1 che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della ragazza.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nata il Parte_1
27/09/1975 a BUSSOLENGO (VR) e nato il [...] a [...] CP_1
(VR), alle condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 12, parte I , serie /, anno 2004;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
ST PA
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa ST PA Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15983 2025 VG promossa
DA nato il [...] a [...], residente a Sant'Ambrogio Parte_1 di Valpolicella, via Anthony Raimondi 149 rappresentato e difeso dall'avv. TEZZA MARCO PIO
e nata il [...] a [...], residente a [...]di CP_1
Valpolicella, via Oppenheim 2, rappresentata e difesa dall'avv. TEZZA MARCO PIO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: 1) pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in data
25.09.2004 tra il signor , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
e la signora , nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 CP_1
, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di S. Ambrogio C.F._2 di Valpolicella (Verona), Anno 2004 al n° 12, parte I, con ordine all' Ufficiale di Stato Civile del
Comune competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli Atti di matrimonio;
2) confermarsi l'assegnazione dell'ex residenza coniugale sita in S. Ambrogio di Valpolicella
(Verona), via Raimondi 149, al sig. proprietario della stessa;
Pt_1
3) in considerazione delle spese abitative in capo alla sig.ra le parti convengono, anche CP_1
Per_ nella presente procedura divorzile, che al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, continui a provvedere il sig. e ciò sino alla sua Pt_1 indipendenza economica mentre, per ciò che concerne le spese straordinarie di natura sanitaria relative alla predetta figlia, esse saranno suddivise fra i coniugi sulla scorta del Protocollo attualmente in uso avanti il Tribunale di Verona;
4) le parti dichiarano di aver fra loro risolto ogni pendenza e di non aver null'altro reciprocamente
a pretendere;
5) le spese legali relative al presente divorzio saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura di metà ciascuno
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/11/2025, e Parte_1 [...]
sul presupposto per cui, in data 25.09.2004, avevano contratto matrimonio con rito CP_1 civile in S. Ambrogio di Valpolicella (Verona); che dall'unione erano nate (30.01.2003, Persona_2 maggiorenne non economicamente autosufficiente) e (28.12.2005, maggiorenne e Persona_3 economicamente autosufficiente); che con sentenza n° 1247/2025 del 30.05.2025, il Tribunale di
Verona aveva omologato la separazione personale – hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio nonché la regolamentazione del mantenimento di , in quanto ancora non autosufficiente. Per_1
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 4/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale pronunciata con sentenza n° 1247/2025 del 30.05.2025). Quanto, poi, alle ulteriori regolamentazioni, nulla osta alla regolamentazione del mantenimento della figlia (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), così come concordato dalle parti, Per_1 che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della ragazza.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nata il Parte_1
27/09/1975 a BUSSOLENGO (VR) e nato il [...] a [...] CP_1
(VR), alle condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 12, parte I , serie /, anno 2004;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
ST PA
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra