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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 01/08/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del
16.7.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro per l'anno 2024, al numero
3911, promossa con domanda depositata in data 22.11.2025 da
, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Riccardo Moro, che la rappresenta e difende giusta procura telematica depositata separatamente al ricorso
ricorrente contro
Controparte_1
convenuta contumace
Oggetto del giudizio: spettanze lavorative
Conclusioni: per la parte costituita, quelle del ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.11.2024 ha Parte_1
convenuto in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, , deducendo che: 1) aveva Controparte_1
lavorato alle dipendenze della convenuta dal 14 luglio 2012 al 20 Febbraio 2020 come colf convivente, svolgendo attività lavorativa presso l'abitazione della resistente, che seguiva anche presso altri domicili;
2) in particolare, aveva svolto mansioni di baby sitter dei due bambini della resistente e si era poi occupata di tutte le attività connesse alla pulizia e al riassetto della casa, venendo addetta alla cucina, alla lavanderia e alla spesa;
3) il rapporto si era svolto nelle forme del lavoro subordinato, con un orario di lavoro predeterminato all'atto dell'assunzione da parte del datore di lavoro, orario che non era libera di modificare, venendo sottoposta alle direttive tecniche e organizzative del datore e dovendo chiedere un preventivo permesso allo stesso in caso di assenza;
4) seppur la regolarizzazione contrattuale era stata di 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato, per 5 ore giornaliere, di fatto il rapporto di lavoro si era svolto per 7 giorni alla settimana per complessive 54 ore settimanali;
5) a fronte delle suddette giornate lavorative e delle mansioni espletate aveva percepito solo un importo di €.500,00 mensile, senza fruire di ferie, né della relativa indennità sostitutiva, e con il versamento solo parziale dei contributi previdenziali;
6) alla fine del rapporto di lavoro inoltre il datore di lavoro avevo messo di corrisponderle la tredicesima mensilità
e l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti;
7) il 20 Febbraio 2020 era stata licenziata, ma il datore di lavoro aveva omesso anche il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e del T.F.R.; 8) il CCNL applicabile era quello del lavoro domestico dell'anno 2007, in base al quale, per il primo anno di attività (dal 14 luglio 2012 al 14 luglio 2013), aveva diritto all'inquadramento nel livello AS (A Super), mentre per il periodo successivo aveva diritto all'inquadramento nel livello B super, livelli che comprendevano il profilo professionale della baby sitter;
9) ai sensi dell'art.36 Cost. dell'art.2099 c.c. nonché del CCNL del lavoro domestico aveva maturato il diritto a percepire la somma di €.30.412,65 a titolo di retribuzione base, €.6.192,56, a titolo di tredicesima, €. 432,98 a titolo di tredicesima ratei, €.7.450,08 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute,
€.1.491,21 a titolo di permessi non goduti, €.78.634,32 a titolo di lavoro supplementare ed
€.12.513,68 a titolo di TFR, per complessivi €.138.248,69.
Tanto premesso, l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “A. in via principale, accertare e dichiarare che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dalla data del 14/07/2012 alla data del 20/02/2020 con inquadramento AS livello CCNL lavoro Domestico dal
14/07/2012 al 13/07/2013 e livello BS CCNL lavoro Domestico dal 13/07/2013 al 20/02/2020 e condannare la resistente a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di euro 138.248,69 o comunque l'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia, di cui: euro 30.412,65 titolo di retribuzione base mensile, euro
6.192,56 a titolo di tredicesima, euro 432,98 a titolo di tredicesima ratei, euro 7.450,08 a titolo di ferie non godute ore, 1.491,21 a titolo di permessi non goduti, euro 78.634,32 a titolo di lavoro supplementare ed euro
12.513,68 a titolo di TFR - allo stesso dovuti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo, previo accertamento delle somme spettanti al ricorrente in virtù delle mansioni svolte, della quantità della prestazione resa, dell'inquadramento rivendicato e, comunque, dei titoli e delle causali di cui in premessa;
B. in via subordinata, accertare e dichiarare che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dalla data del 14/07/2012 alla data del 20/02/2020 con inquadramento AS livello CCNL lavoro Domestico e condannare la resistente a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di euro 138.248,69 o comunque l'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo, previo accertamento delle somme spettanti al ricorrente in virtù delle mansioni svolte, della quantità della prestazione resa, dell'inquadramento rivendicato e, comunque, dei titoli e delle causali di cui in premessa o della somma che risulterà di giustizia successivamente all'attività istruttoria e per tutti i titoli di cui al ricorso
o per altri titoli liberamente apprezzati dal Giudice;
C. condannare la resistente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, la convenuta, pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio e pertanto è stata dichiarata contumace.
Espletata l'istruttoria dibattimentale, con l'ammissione dell'interrogatorio formale della convenuta, la causa è stata discussa dal procuratore della parte ricorrente all'udienza del 16.7.2025, svolta mediante il deposito di note telematiche, e quindi è stata decisa dal Giudice adito con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento, per i motivi che saranno qui di seguito specificati.
Va preliminarmente sottolineato che nel rito del lavoro la contumacia del convenuto, e quindi il mancato rispetto degli oneri previsti dall'art. 416 c.p.c., non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se l'attore abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, atteso che la contumacia medesima non equivale ad ammissione dei fatti dedotti dall'attore, ma costituisce un elemento apprezzabile dal giudice, alla stregua di qualsiasi altra manifestazione del contegno processuale della parte, per desumerne argomenti utili ai fini della decisione.
Peraltro, nel processo del lavoro sono ricollegabili direttamente alla contumacia alcune specifiche conseguenze, come le decadenze e le preclusioni di cui all'art.416 c.p.c.; in altri casi sono previste conseguenze che si risolvono con un concreto pregiudizio per il convenuto non costituito (così per "gli argomenti di prova" ricavabili dall'assenza del convenuto all'udienza di cui all'art.420 c.p.c. o la possibilità, peraltro non pacifica, di interpretare tale atteggiamento processuale come "non contestazione" al fine di emanare le ordinanze di cui all'art.423, 1 comma,
c.p.c.).
In concreto, pertanto, la contumacia del convenuto - datore nel processo del lavoro, unita alla circostanza, che in ogni caso, una volta acquisita la prova del rapporto, incombe proprio al datore l'onere di allegare e provare i fatti estintivi e/o modificativi delle pretese del lavoratore, si risolve in una non lieve semplificazione del contrapposto onere a carico di quest'ultimo.
È, pertanto, in quest'ottica che va inquadrata la soluzione della presente controversia, soluzione imperniata fondamentalmente sulla mancata risposta all'interrogatorio formale deferito dal ricorrente sulle circostanze di fatto articolate nel ricorso: 1) sussistenza e durata del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, dal 14.7.2012 al 20.2.2020, rapporto di lavoro nell'ambito del quale la ricorrente doveva seguire un orario di lavoro predeterminato dal datore di lavoro, era sottoposta alle direttive tecnico – organizzative di quest'ultimo e doveva chiedere al datore di lavoro un preventivo permesso al fine di assentarsi dal posto di lavoro;
2) mansioni espletate, quale baby sitter e colf convivente;
3) orario settimanale di lavoro, di 7 giorni alla settimana, dalle 7.00 alle
21.00, per complessive 54 ore;
4) CCNL applicabile, ovvero il CCNL Domestico degli anni 2007 e
2013; 4) mancata erogazione degli emolumenti indicati in ricorso;
5) mancata fruizione di ferie e permessi e della relativa indennità sostitutiva. Si tratta, peraltro, di elementi per molti profili desumibili anche dalla documentazione prodotta in atti dalla ricorrente (docc. nn.2-6).
Il dimostrato svolgimento da parte dell'attrice delle richiamate mansioni di baby sitter giustifica l'inquadramento della lavoratrice nel livello AS (A Super) del richiamato CCNL, per il primo anno di attività, dal 14.7.2012 al 14.7.2013, e nel livello B Super, per il periodo successivo.
Conviene precisare che, al fine del deferimento dell'interrogatorio formale, è stato notificato alla parte contumace, in una con il ricorso introduttivo, il verbale di udienza contenente l'ordinanza di ammissione della prova. Della intervenuta notifica c'è agli atti prova documentale: la convenuta riceveva copia del verbale relativo all'udienza di ammissione dell'interrogatorio, insieme con la copia del ricorso.
A questo punto, considerato anche il perseverare nell'atteggiamento processuale della convenuta, che non può dirsi in linea con il dovere di collaborazione delle parti al sollecito e leale sviluppo del giudizio, che e' canone fondamentale del rito del lavoro, si possono ragionevolmente ritenere integrate le condizioni che, ai sensi dell'art.232 c.p.c., consentono al Giudicante di ritenere per ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale cui la parte non abbia, senza giustificato motivo, dato risposta.
Sulla base delle considerazioni sopra espresse e ritenuto che, acquisita la prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e delle altre circostanze dedotte in fatto, sarebbe stato onere di controparte dimostrare di aver compiutamente soddisfatto le pretese del lavoratore, la domanda del ricorrente può essere accolta con riferimento alle voci di credito richieste, ovvero retribuzione base, tredicesima, indennità di mancato preavviso, indennità sostitutiva delle ferie non godute, permessi non goduti, lavoro supplementare e T.F.R..
In conseguenza, la convenuta va condannata a pagare in favore della ricorrente, per i richiamati titoli - in virtù delle mansioni svolte, della qualità e quantità della prestazione resa e del riconosciuto inquadramento e in applicazione dell'art.36 Cost., dell'art.2099 c.c. nonché del CCNL del lavoro domestico - la somma di complessivi €.138.248,69, come da conteggi analitici depositati in atti, dai quali non vi è ragione di discostarsi.
In definitiva, per le svolte considerazioni, la causa va decisa nei termini indicati in dispositivo.
Alla luce della soccombenza della convenuta, le spese di lite vanno poste a carico della stessa, e sono liquidate come precisato in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di previdenza di lavoro di valore compreso tra €.52.001 ed €.260.000, relativamente ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che tra e Parte_1 CP_1
è intercorso dal 14.7.2012 al 20.2.2020 un rapporto di lavoro subordinato, nel corso del
[...]
quale la ricorrente ha svolto mansioni inquadrabili nel livello AS (A Super) del CCNL del lavoro domestico, per il primo anno di attività, sino al 14.7.2013, e nel livello B Super, per il periodo successivo, lavorando per 54 ore settimanali di lavoro;
2) condanna la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente della somma di €.138.248,69,
a titolo di retribuzione, tredicesima, indennità di mancato preavviso, indennità sostitutiva delle ferie non godute, permessi non goduti, lavoro supplementare e T.F.R., oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dalle scadenze dei singoli ratei del credito al saldo;
3) condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in €.6.699,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, da distrarsi in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 1.8.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi