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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/12/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 631/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Gloria Giovanna Carlesso Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13/02/2025 da
1) , nata a [...], il [...] e residente a Parte_1
Trieste, Via Antonio Grego n. 44, C.F. rappresentata e C.F._1
difesa dall'avv. Antonella STELLA, C.F. (fax 040361246 – C.F._2
pec: , presso lo studio della quale, in Trieste, Email_1
Via Zanetti n. 8, è elettivamente domiciliata ricorrente
nei confronti di
2) , nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
Yaoundé, Camerun, C.F. . C.F._3
resistente contumace con l'Avv. Marika Zanette, in qualità di curatrice speciale del minore Persona_1
nato a [...] il [...], nominata con provvedimento del Tribunale
[...]
di Trieste di data 22 luglio 2025; con l'intervento del P.M- sede
CONCLUSIONI
Conclusioni di , rassegnate con la memoria Parte_1
depositata il 26.11.2025:
1.Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a Trieste il 20.12.2008, registrato al n. 393-1 anno 2008;
2. Il figlio minore viene affidato in via esclusiva alla madre, vista anche Per_1
l'assenza del padre dal territorio italiano, con collocamento presso la residenza materna;
3. Pronunciare la decadenza della responsabilità genitoriale del signor CP_1
verso il figlio
[...] Per_1
4. Nulla per il reciproco mantenimento vista l'indipendenza economica degli stessi;
5. Disporre l'obbligo, a carico del dottor , di concorrere nel CP_1
mantenimento del figlio con un importo mensile di €. 250,00 mensili, rivalutabile annualmente ex indice ISTAT, che egli provvederà a versare alla signora , Pt_1
oltre al 100% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche, secondo il Protocollo del Tribunale di Trieste;
6. Autorizzare sin d'ora il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore, anche in assenza del consenso paterno.
Conclusioni della curatrice speciale (rassegnate con memoria depositata il 1.12.2025)
“Voglia il Tribunale di Trieste nel merito: pronunciare la decadenza della responsabilità genitoriale del sig. Controparte_1
nei confronti del figlio minore nato a [...] il [...]
[...] Persona_1
ai sensi dell'art. 330 c.c.; confermare il collocamento del minore presso la residenza materna;
Persona_1 porre a carico del sig. , a titolo di contributo al mantenimento del CP_1
figlio una somma mensile nella misura che sarà ritenuta di Persona_1
giustizia dall'intestato Tribunale oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente;
spese di lite rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto della contumacia di Controparte_1
, essendovi prova della sua rituale citazione in giudizio.
[...]
Sullo scioglimento del matrimonio.
Ciò detto, nel merito, la domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio
è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale pronunciata dal Tribunale di Trieste con sentenza n. 163/2021 del 18.03.2021, passata in giudicato.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70,
e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sulla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre;
sul regime di affidamento e collocamento del minore . Persona_1
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale di deducendo l'assenza di qualsiasi rapporto Controparte_1
tra il padre e il figlio e la mancanza di ogni forma di assistenza sia morale che materiale nei confronti del minore.
All'udienza del 4.11.2025, il minore ha dichiarato che non vede, né sente il padre dal
2015 e che non ha alcun interesse a riallacciare un rapporto con lui. Alla luce della volontà espressa dal minore e considerato il completo disinteresse del padre nei confronti del figlio, la curatrice speciale ha aderito alla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. Controparte_1
. Ritiene il Collegio che ci siano i presupposti per una pronuncia di
[...]
decadenza. Sul punto va richiamata consolidata giurisprudenza, da ultimo confermata dalla pronuncia della Cassazione civile sez. I, 03/08/2023, (ud.
06/06/2023, dep. 03/08/2023), n.23669, ai sensi della quale: “ 4.4.- Sotto il profilo normativo, dalla lettura in combinato disposto degli artt. 330 c.c. ("il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura
i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio") e 333 c.c.
("Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre
l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore"), si desume che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a crescere nel contesto familiare d'origine. In proposito, è opportuno rammentare che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 7 del 2013
- in occasione della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 569 c.p., nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall'art. 566 comma 2 c.p., consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, ora responsabilità genitoriale - ha ancor meglio chiarito che la decadenza dalla responsabilità non riguarda solo i titolari, ma anche, necessariamente, il figlio minore, per cui "e' evidente che, in tanto può ritenersi giustificabile l'interruzione di quella relatio
(sul piano giuridico, se non naturalistico), in quanto essa si giustifichi proprio in funzione di tutela degli interessi del minore. All'irragionevole automatismo legale occorre dunque sostituire - quale soluzione costituzionalmente più congrua - una valutazione concreta del giudice, così da assegnare all'accertamento giurisdizionale sul reato null'altro che il valore di
"indice" per misurare la idoneità o meno del genitore ad esercitare le proprie potestà: vale a dire il fascio di doveri e poteri sulla cui falsariga realizzare in concreto gli interessi del figlio minore.", evidenziando l'inconciliabilità di ogni automatismo, finanche legale, con la misura in esame che richiede la valutazione in concreto delle capacità genitoriali, dell'interesse del minore e del grave pregiudizio, presupposto imprescindibile della misura ablativa.
4.5.- Va inoltre rammentato, alla luce degli impegni internazionali assunti dall'Italia sul versante della protezione dei minori, che:
- la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), all'art. 3, comma
1, stabilisce che "In tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente";
- la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio
d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con L. 20 marzo 2003,
n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996), nel disciplinare il processo decisionale nei procedimenti riguardanti un minore, detta, all'art. 6, le modalità cui l'autorità giudiziaria deve conformarsi "prima di adottare qualsiasi decisione", stabilendo che l'autorità stessa deve
"esaminare se dispone di informazioni sufficienti in vista di prendere una decisione nell'interesse superiore del fanciullo". 4.6.- Quanto al presupposto specifico (grave pregiudizio) per l'adozione della misura ablativa della responsabilità genitoriale, la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa, affermando che "se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire, atteso che i provvedimenti modificativi ed ablativi della responsabilità genitoriale sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli" (Cass. n.
14145/2017; Cass. n. 12237/2023) e, ancora, che "Il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'" aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali" (Cass. n. 9763/2019; conf. Cass. n. 14436/2017; Cass. n. 7541/2023), ciò perché "La decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce infatti una misura estrema che recide ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo, con il figlio " (Cass. n. 9691/2022).
Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò ne sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali (Cass. n. 6191/2023).
Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale aveva sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass. n. 9691/2022).”
La suindicata pronuncia evidenzia altresì che: “ (..) i provvedimenti limitativi e/o ablativi della responsabilità dei genitori - adottati ai sensi degli artt. 330,332 e 333 e seg. c.c. - non costituiscono una sanzione ai comportamenti inadempienti dei genitori, ma come già ricordato sono fondati sull'accertamento analitico, da parte del giudice, degli effetti lesivi che hanno prodotto o possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale.” Tanto premesso, in applicazione dei suindicati principi giurisprudenziali, ritiene il
Collegio che ricorrano nel caso di specie tutti i presupposti per l'applicazione di tale misura ablativa.
Dal compendio probatorio si evince l'assoluta inidoneità genitoriale del padre, il quale ha gravemente violato i propri obblighi di cura morale nei confronti del figlio, con il quale non ha avuto più contatti dal 2015, avendo fatto ritorno in Camerun, suo
Paese di origine.
Da ciò discende una prognosi del tutto negativa sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali dell'uomo.
Alla luce di quanto esposto, va accolta la domanda proposta dalla madre di una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Vanno in tal sede confermati l'affidamento del minore alla madre e il suo collocamento presso quest'ultima, come già disposto in sede di separazione.
Sull'assegno di mantenimento
A modifica delle condizioni di separazione (che prevedono, a carico del padre, un assegno di mantenimento per il figlio di 200 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie), la ricorrente ha chiesto in tal sede che venga stabilito, a carico del padre, un contributo al mantenimento per il figlio pari a euro 250 mensili, oltre il
100% spese straordinarie.
Va sul punto rilevato che la sig.ra svolge incarichi come addetta alle pulizie Pt_1
della cucina in un ristorante, percependo un reddito medio netto annuo di circa 9000 euro. Alloggia in un appartamento Ater.
Quanto al sig. , dagli atti risulta che svolge l'attività di medico CP_1
chirurgo in Camerun. Non è dato conoscere l'entità dei redditi percepiti.
Ritiene il Collegio che, in considerazione del tempo trascorso dalla sentenza di separazione e delle accresciute esigenze del figlio, vi siano i presupposti per incrementare a 250 euro mensili l'entità del contributo al mantenimento. Spese straordinarie al 50% come da locale Protocollo. Assegno unico alla madre.
Spese di lite irripetibili, in considerazione della natura della controversia (avente ad oggetto anche diritti indisponibili di un soggetto minorenne) e della mancata opposizione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Trieste, il 20.12.2008, tra
[...]
e ; Parte_1 Controparte_1
- dichiara decaduto dalla responsabilità Controparte_1
genitoriale sul figlio minore . Persona_1
- dispone l'affidamento del minore alla madre e il suo collocamento presso quest'ultima;
- Dispone che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore con 250 euro mensili, oltre rivalutazione ISTAT. Spese straordinarie al 50% come da locale Protocollo e assegno unico alla madre.
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 393, parte I, registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Piccirillo Dott. ssa Gloria Giovanna Carlesso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Gloria Giovanna Carlesso Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13/02/2025 da
1) , nata a [...], il [...] e residente a Parte_1
Trieste, Via Antonio Grego n. 44, C.F. rappresentata e C.F._1
difesa dall'avv. Antonella STELLA, C.F. (fax 040361246 – C.F._2
pec: , presso lo studio della quale, in Trieste, Email_1
Via Zanetti n. 8, è elettivamente domiciliata ricorrente
nei confronti di
2) , nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
Yaoundé, Camerun, C.F. . C.F._3
resistente contumace con l'Avv. Marika Zanette, in qualità di curatrice speciale del minore Persona_1
nato a [...] il [...], nominata con provvedimento del Tribunale
[...]
di Trieste di data 22 luglio 2025; con l'intervento del P.M- sede
CONCLUSIONI
Conclusioni di , rassegnate con la memoria Parte_1
depositata il 26.11.2025:
1.Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a Trieste il 20.12.2008, registrato al n. 393-1 anno 2008;
2. Il figlio minore viene affidato in via esclusiva alla madre, vista anche Per_1
l'assenza del padre dal territorio italiano, con collocamento presso la residenza materna;
3. Pronunciare la decadenza della responsabilità genitoriale del signor CP_1
verso il figlio
[...] Per_1
4. Nulla per il reciproco mantenimento vista l'indipendenza economica degli stessi;
5. Disporre l'obbligo, a carico del dottor , di concorrere nel CP_1
mantenimento del figlio con un importo mensile di €. 250,00 mensili, rivalutabile annualmente ex indice ISTAT, che egli provvederà a versare alla signora , Pt_1
oltre al 100% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche, secondo il Protocollo del Tribunale di Trieste;
6. Autorizzare sin d'ora il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore, anche in assenza del consenso paterno.
Conclusioni della curatrice speciale (rassegnate con memoria depositata il 1.12.2025)
“Voglia il Tribunale di Trieste nel merito: pronunciare la decadenza della responsabilità genitoriale del sig. Controparte_1
nei confronti del figlio minore nato a [...] il [...]
[...] Persona_1
ai sensi dell'art. 330 c.c.; confermare il collocamento del minore presso la residenza materna;
Persona_1 porre a carico del sig. , a titolo di contributo al mantenimento del CP_1
figlio una somma mensile nella misura che sarà ritenuta di Persona_1
giustizia dall'intestato Tribunale oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente;
spese di lite rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto della contumacia di Controparte_1
, essendovi prova della sua rituale citazione in giudizio.
[...]
Sullo scioglimento del matrimonio.
Ciò detto, nel merito, la domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio
è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale pronunciata dal Tribunale di Trieste con sentenza n. 163/2021 del 18.03.2021, passata in giudicato.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70,
e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sulla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre;
sul regime di affidamento e collocamento del minore . Persona_1
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale di deducendo l'assenza di qualsiasi rapporto Controparte_1
tra il padre e il figlio e la mancanza di ogni forma di assistenza sia morale che materiale nei confronti del minore.
All'udienza del 4.11.2025, il minore ha dichiarato che non vede, né sente il padre dal
2015 e che non ha alcun interesse a riallacciare un rapporto con lui. Alla luce della volontà espressa dal minore e considerato il completo disinteresse del padre nei confronti del figlio, la curatrice speciale ha aderito alla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. Controparte_1
. Ritiene il Collegio che ci siano i presupposti per una pronuncia di
[...]
decadenza. Sul punto va richiamata consolidata giurisprudenza, da ultimo confermata dalla pronuncia della Cassazione civile sez. I, 03/08/2023, (ud.
06/06/2023, dep. 03/08/2023), n.23669, ai sensi della quale: “ 4.4.- Sotto il profilo normativo, dalla lettura in combinato disposto degli artt. 330 c.c. ("il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura
i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio") e 333 c.c.
("Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre
l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore"), si desume che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a crescere nel contesto familiare d'origine. In proposito, è opportuno rammentare che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 7 del 2013
- in occasione della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 569 c.p., nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall'art. 566 comma 2 c.p., consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, ora responsabilità genitoriale - ha ancor meglio chiarito che la decadenza dalla responsabilità non riguarda solo i titolari, ma anche, necessariamente, il figlio minore, per cui "e' evidente che, in tanto può ritenersi giustificabile l'interruzione di quella relatio
(sul piano giuridico, se non naturalistico), in quanto essa si giustifichi proprio in funzione di tutela degli interessi del minore. All'irragionevole automatismo legale occorre dunque sostituire - quale soluzione costituzionalmente più congrua - una valutazione concreta del giudice, così da assegnare all'accertamento giurisdizionale sul reato null'altro che il valore di
"indice" per misurare la idoneità o meno del genitore ad esercitare le proprie potestà: vale a dire il fascio di doveri e poteri sulla cui falsariga realizzare in concreto gli interessi del figlio minore.", evidenziando l'inconciliabilità di ogni automatismo, finanche legale, con la misura in esame che richiede la valutazione in concreto delle capacità genitoriali, dell'interesse del minore e del grave pregiudizio, presupposto imprescindibile della misura ablativa.
4.5.- Va inoltre rammentato, alla luce degli impegni internazionali assunti dall'Italia sul versante della protezione dei minori, che:
- la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), all'art. 3, comma
1, stabilisce che "In tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente";
- la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio
d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con L. 20 marzo 2003,
n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996), nel disciplinare il processo decisionale nei procedimenti riguardanti un minore, detta, all'art. 6, le modalità cui l'autorità giudiziaria deve conformarsi "prima di adottare qualsiasi decisione", stabilendo che l'autorità stessa deve
"esaminare se dispone di informazioni sufficienti in vista di prendere una decisione nell'interesse superiore del fanciullo". 4.6.- Quanto al presupposto specifico (grave pregiudizio) per l'adozione della misura ablativa della responsabilità genitoriale, la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa, affermando che "se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire, atteso che i provvedimenti modificativi ed ablativi della responsabilità genitoriale sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli" (Cass. n.
14145/2017; Cass. n. 12237/2023) e, ancora, che "Il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'" aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali" (Cass. n. 9763/2019; conf. Cass. n. 14436/2017; Cass. n. 7541/2023), ciò perché "La decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce infatti una misura estrema che recide ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo, con il figlio " (Cass. n. 9691/2022).
Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò ne sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali (Cass. n. 6191/2023).
Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale aveva sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass. n. 9691/2022).”
La suindicata pronuncia evidenzia altresì che: “ (..) i provvedimenti limitativi e/o ablativi della responsabilità dei genitori - adottati ai sensi degli artt. 330,332 e 333 e seg. c.c. - non costituiscono una sanzione ai comportamenti inadempienti dei genitori, ma come già ricordato sono fondati sull'accertamento analitico, da parte del giudice, degli effetti lesivi che hanno prodotto o possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale.” Tanto premesso, in applicazione dei suindicati principi giurisprudenziali, ritiene il
Collegio che ricorrano nel caso di specie tutti i presupposti per l'applicazione di tale misura ablativa.
Dal compendio probatorio si evince l'assoluta inidoneità genitoriale del padre, il quale ha gravemente violato i propri obblighi di cura morale nei confronti del figlio, con il quale non ha avuto più contatti dal 2015, avendo fatto ritorno in Camerun, suo
Paese di origine.
Da ciò discende una prognosi del tutto negativa sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali dell'uomo.
Alla luce di quanto esposto, va accolta la domanda proposta dalla madre di una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Vanno in tal sede confermati l'affidamento del minore alla madre e il suo collocamento presso quest'ultima, come già disposto in sede di separazione.
Sull'assegno di mantenimento
A modifica delle condizioni di separazione (che prevedono, a carico del padre, un assegno di mantenimento per il figlio di 200 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie), la ricorrente ha chiesto in tal sede che venga stabilito, a carico del padre, un contributo al mantenimento per il figlio pari a euro 250 mensili, oltre il
100% spese straordinarie.
Va sul punto rilevato che la sig.ra svolge incarichi come addetta alle pulizie Pt_1
della cucina in un ristorante, percependo un reddito medio netto annuo di circa 9000 euro. Alloggia in un appartamento Ater.
Quanto al sig. , dagli atti risulta che svolge l'attività di medico CP_1
chirurgo in Camerun. Non è dato conoscere l'entità dei redditi percepiti.
Ritiene il Collegio che, in considerazione del tempo trascorso dalla sentenza di separazione e delle accresciute esigenze del figlio, vi siano i presupposti per incrementare a 250 euro mensili l'entità del contributo al mantenimento. Spese straordinarie al 50% come da locale Protocollo. Assegno unico alla madre.
Spese di lite irripetibili, in considerazione della natura della controversia (avente ad oggetto anche diritti indisponibili di un soggetto minorenne) e della mancata opposizione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Trieste, il 20.12.2008, tra
[...]
e ; Parte_1 Controparte_1
- dichiara decaduto dalla responsabilità Controparte_1
genitoriale sul figlio minore . Persona_1
- dispone l'affidamento del minore alla madre e il suo collocamento presso quest'ultima;
- Dispone che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore con 250 euro mensili, oltre rivalutazione ISTAT. Spese straordinarie al 50% come da locale Protocollo e assegno unico alla madre.
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 393, parte I, registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Piccirillo Dott. ssa Gloria Giovanna Carlesso