Sentenza 20 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 20/01/2023, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/01/2023
N. 00109/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01033/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1033 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Salvatore Pierri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale Ugo Foscolo n. 51;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall’INPS in occasione dell’istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente in data 05.07.2022, con ricevuta il 12.07.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori avv. D. S. Pierri per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) il ricorrente deduce di aver ricevuto dall’INPS un provvedimento con il quale, in data 17 giugno 2022, quest’ultimo gli comunicava che “dal periodo 01.01.2009 al 31.11.2009, per il periodo in cui ha vissuto in Germania – rif. N. pratica -OMISSIS- l’istituzione tedesca aveva inoltrato ….. domanda di recupero del credito contributivo per € 699,85 nei suoi confronti” e, pertanto, lo diffidava al versamento di tale importo, dando atto che “con racc. a/r del 11.02.2022 notificata il 16.02.2022 e rimasta inevasa” era già stato chiesto tale pagamento;
- b) a fronte di tanto, il ricorrente presentava motivata istanza di accesso, mediante lettera raccomandata ricevuta dall’INPS in data 12 luglio 2022, avente ad oggetto la documentazione amministrativa in possesso dell’Istituto previdenziale inerente la lettera raccomandata dell’11 febbraio 2022, ulteriori precedenti raccomandate e/o diffide e/o richieste di pagamento dei contributi previdenziali obbligatori per il recupero contributivo di € 669,85 per i premi assicurativi del periodo accertamenti dal 01.01.2009 al 31.11.2009;
- c) si formava il silenzio-diniego dell’INPS, del quale il ricorrente si duole col gravame in esame;
- d) alla camera di consiglio del 20 dicembre 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.
2) Ritenuto che:
- a) il ricorso vada accolto, in quanto è di tutta evidenza che gli atti richiesti riguardano direttamente la posizione soggettiva del ricorrente, il quale ha tutto l’interesse ad averne contezza onde far valere le proprie ragioni avverso la pretesa recuperatoria dell’INPS, nelle sedi competenti;
- b) per l’effetto, vada ordinato all’INPS di Lecce di consentire l’accesso, mediante visione ed estrazione di copia, degli atti domandati con l’istanza del 12 luglio 2022, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza;
- c) le spese di lite vadano liquidate, secondo soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’INPS di Lecce al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 700,00 (settecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Pierri, dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO