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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/08/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. 27159/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 27159/2024 V.G. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 con il patrocinio dell'avv. AUDINO ALESSANDRO presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 TORINO, il 19/09/1998.
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 25/07/2000 e , il 26/11/2005, maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 20/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico. La casa coniugale non può essere assegnata in assenza di figli minorenni o maggiorenni economicamente autosufficienti. Il collegio può limitarsi a prendere atto del fatto che la stessa rimarrà in uso ad uno dei genitori.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 [...]
Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i figli e ormai maggiorenni ed attualmente economicamente Per_1 Persona_3 autosufficienti, risiedono con la madre e continueranno a farlo finché vorranno e/o finché non troveranno altra idonea sistemazione abitativa.
DA' ATTO che, nel caso in cui in futuro i figli e dovessero perdere la loro Per_1 Per_3 autosufficienza economica, i genitori si impegnano, a seconda delle rispettive possibilità economiche, a contribuire al loro mantenimento e alle loro spese ordinarie, provvedendo direttamente in favore degli stessi alle loro esigenze e a quanto sarà loro necessario, nonchè a suddividere al 50% fra di loro le spese straordinarie come da protocollo d'intesa, qui da intendersi richiamato e trascritto.
DA' ATTO che la casa famigliare sita in Torino, Via Bonzo n. 12/10 rimarrà in uso alla signora Pt_1 ed il signor se ne allontanerà non appena avrà trovato altra sistemazione abitativa. Parte_2
DA' ATTO che le rate del mutuo tuttora attivo sulla casa famigliare continueranno ad essere pagate dai coniugi nella misura del 50% ciascuno (e ciò fino all'estinzione del mutuo e/o alla vendita dell'immobile).
DA' ATTO che le spese condominiali ordinarie e quelle per il riscaldamento relative all'appartamento di Via Bonzo n. 12/10 Torino saranno sostenute dalla signora Pt_1
DA' ATTO che l'autovettura KIA RIO targata EZ180JZ di proprietà del signor continuerà a Parte_2 rimanere nella sua disponibilità e ad essere da lui utilizzata.
DA' ATTO che l'autovettura AT TO targata FK968FZ di proprietà della signora Pt_1 continuerà a rimanere nella sua disponibilità e ad essere da lei utilizzata.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 27159/2024 V.G. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 con il patrocinio dell'avv. AUDINO ALESSANDRO presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 TORINO, il 19/09/1998.
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 25/07/2000 e , il 26/11/2005, maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 20/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico. La casa coniugale non può essere assegnata in assenza di figli minorenni o maggiorenni economicamente autosufficienti. Il collegio può limitarsi a prendere atto del fatto che la stessa rimarrà in uso ad uno dei genitori.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 [...]
Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i figli e ormai maggiorenni ed attualmente economicamente Per_1 Persona_3 autosufficienti, risiedono con la madre e continueranno a farlo finché vorranno e/o finché non troveranno altra idonea sistemazione abitativa.
DA' ATTO che, nel caso in cui in futuro i figli e dovessero perdere la loro Per_1 Per_3 autosufficienza economica, i genitori si impegnano, a seconda delle rispettive possibilità economiche, a contribuire al loro mantenimento e alle loro spese ordinarie, provvedendo direttamente in favore degli stessi alle loro esigenze e a quanto sarà loro necessario, nonchè a suddividere al 50% fra di loro le spese straordinarie come da protocollo d'intesa, qui da intendersi richiamato e trascritto.
DA' ATTO che la casa famigliare sita in Torino, Via Bonzo n. 12/10 rimarrà in uso alla signora Pt_1 ed il signor se ne allontanerà non appena avrà trovato altra sistemazione abitativa. Parte_2
DA' ATTO che le rate del mutuo tuttora attivo sulla casa famigliare continueranno ad essere pagate dai coniugi nella misura del 50% ciascuno (e ciò fino all'estinzione del mutuo e/o alla vendita dell'immobile).
DA' ATTO che le spese condominiali ordinarie e quelle per il riscaldamento relative all'appartamento di Via Bonzo n. 12/10 Torino saranno sostenute dalla signora Pt_1
DA' ATTO che l'autovettura KIA RIO targata EZ180JZ di proprietà del signor continuerà a Parte_2 rimanere nella sua disponibilità e ad essere da lui utilizzata.
DA' ATTO che l'autovettura AT TO targata FK968FZ di proprietà della signora Pt_1 continuerà a rimanere nella sua disponibilità e ad essere da lei utilizzata.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. pagina 2 di 3 pagina 3 di 3