Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/06/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 3905 dell'anno 2021, avente per oggetto: appello, TRA (p.i. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore delegato, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Parte_2 Torricella, appellante E (c.f. ), Controparte_1 C.F._1 appellato – non costituito E
(c.f. , Controparte_2 P.IVA_2 altro appellato – non costituito All'udienza del 28.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale, sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva appello avverso la sentenza n. 136/2021, pronunziata dal Parte_1
Giudice di Pace di in data 27.05.2021, con la quale, in accoglimento CP_2 dell'opposizione proposta da avverso il ruolo emesso nell'anno 2008 dal Controparte_1 e contenuto nella cartella di pagamento n. 900200859754177 per Controparte_2 l'importo di € 686,36, emessa da sulla scorta del verbale di contravvenzione n. Parte_1 74/2005, elevato dalla Polizia Urbana di nell'anno 2005 per violazioni al codice CP_2 della strada (verbale definito mai contestato e/o notificato dall'opponente), venivano annullati detta cartella, per la parte relativa al citato verbale, e tutti gli atti presupposti e consequenziali, con condanna dell'odierna appellante alla rifusione delle spese in favore del e con CP_1 compensazione fra le altre parti;
l'appellante lamentava: 1) che il credito opposto era divenuto irretrattabile in ragione della mancata impugnazione di numerosi atti successivi (quali ingiunzioni/intimazioni di pagamento, inscrizione ipotecaria, pignoramenti presso terzi) ritualmente notificati;
2) che le cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate e, pertanto, nessuna decadenza o prescrizione era maturata;
3) che gli atti di essa appellante erano correttamente motivati;
4) che anche l'eccezione sollevata dall'opponente in primo grado in relazione alla mancata indicazione dei criteri di quantificazione delle somme non era fondata;
5) che la condanna di essa appellante alla rifusione delle spese del primo grado non era corretta, in quanto il le aveva trasmesso la lista di carico comprensiva anche CP_2 CP_2 del credito opposto, che essa appellante non poteva sindacare o verificare;
rilevato che gli appellati non si costituivano;
rilevato preliminarmente che la causa viene decisa sulla base dell'esame dei soli atti prodotti in primo grado da posto che i fascicoli di parte del giudizio di primo grado del Parte_1
e del non erano presenti nel fascicolo d'ufficio del CP_1 Controparte_2 giudizio svolto davanti al Gdp, né, stante la mancata costituzione degli appellati, sono stati riprodotti in sede di appello;
ritenuta la fondatezza del solo ultimo motivo di appello, posto che effettivamente le spese di lite del giudizio di primo grado avrebbero dovuto essere poste a carico del Controparte_2 che ha dato causa alla lite;
deve osservarsi, infatti, che detto nel costituirsi nel
[...] CP_2
nell'anno 2005, che mai sarebbe stato contestato e notificato all'opponente. Ebbene, a
[...] tale proposito, è da chiarire che tale verbale non risulta mai essere stato emesso dal Comune di nei confronti del Sig. né tantomeno, CP_2 Controparte_1 conseguentemente, è mai stato trasmesso al ruolo (cfr. attestazione del Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di ). Difatti, l'unico verbale dell'anno CP_2 2005 che risulta essere stato elevato all'odierno opponente e caricato al ruolo risulta essere quello contrassegnato al n. 60558, registro n. 547, di Euro 35,00, emesso per violazione dell'art. 180 CDS, e immediatamente contestato al trasgressore in data 12.05.2005. Non è peregrina, alla luce di quanto esposto, l'ipotesi che sia stata fatta confusione di nomi all'atto di comporre l'estratto di ruolo, adempimento, quest'ultimo, di competenza della […]”; Parte_1 il primo giudice osservava in sentenza che “[…] Quanto comunicato dall'ente impositore basta a doversi ritenere la domanda proposta da accolta per mancanza del Controparte_1 presupposto alla azione esecutiva posta in essere dalla . […]”; orbene, a fronte di Parte_1 tanto, quanto osservato dall'appellante in ordine all'irretrattabilità del credito (in conseguenza della mancata impugnazione di atti successivi notificati al , che portavano anche il CP_1 credito oggetto di opposizione) non può, ad avviso d questo Tribunale, essere condiviso;
infatti, il principio affermato dalla giurisprudenza (cui verosimilmente fa riferimento l'appellante) in tema di opposizione c.d. recuperatoria, secondo cui il soggetto che sostenga di non avere ricevuto rituale notifica del verbale di accertamento della violazione al cds, può impugnare detto verbale nel termine di trenta giorni (previsto dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011) decorrenti dalla rituale notifica del primo atto successivo (cartella, intimazione o pignoramento), così
“recuperando” l'opposizione al verbale, può trovare applicazione nell'ipotesi in cui un verbale di contestazione (sia pure non notificato o non ritualmente notificato) esista e sia, pertanto, suscettibile di divenire titolo esecutivo in conseguenza della mancata proposizione dell'opposizione nel predetto termine, ma nel caso di specie, secondo quanto esplicitamente dichiarato dal nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio Controparte_2 di primo grado, il verbale n. 74/2005, riportato nell'elenco contenuto nell'estratto pratica n. 900200859754177, nonché in quello contenuto nell'ingiunzione di pagamento n. 0088512 del 30.09.2008 di non era stato mai emesso dall'ente locale nei confronti di Parte_1 CP_1
, cosicché non sussisteva alcun atto avente detti estremi e relativo a detto credito che
[...] fosse suscettibile di divenire titolo esecutivo in conseguenza della mancata opposizione nel termine normativamente prescritto;
correttamente, pertanto, il primo giudice ha accolto l'opposizione proposta;
quanto esposto, rende superfluo l'esame del secondo, terzo e quarto motivo di appello, attenendo gli stessi alla prescrizione o decadenza, alla motivazione degli atti di riscossione ed all'indicazione dei criteri di quantificazione di un credito, che, come si è visto, per stessa affermazione dell'ente creditore ( non è mai sorto;
Controparte_2 passando all'esame del quinto motivo, si osserva che, con riferimento alla regolazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, il Gdp ha posto quelle sostenute dall'opponente a carico di “[…] per non avere dato prova che l'errore nel quale è incorsa possa Parte_1 essere stato causato dall'Ente impositore piuttosto che da un loro errore nella formazione dei ruoli esattoriali. […]”; fra le altre parti le spese di lite sono state, invece, compensate dallo stesso Gdp;
sul punto, però, correttamente l'appellante fa rilevare che nel giudizio di primo grado aveva prodotto la lista di carico del 22.07.2008 firmata nella prima pagina dal comandante della Polizia Municipale del Comune di (T.Col. Dott. CP_2 Per_1
), contenente anche, con riguardo alla posizione di , l'indicazione della
[...] Controparte_1 voce relativa al VE n. 74/2005; pertanto, la causa della lite deve essere imputata al
[...]
che, nell'includere nella predetta lista (rectius ruolo) anche la voce relativa al CP_2 VE n. 74/2005, che lo stesso ente, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, afferma non essere stato mai emesso nei confronti di , ha determinato l'errore in cui è Controparte_1 conseguentemente ed incolpevolmente incorsa i capi delle spese della sentenza di Parte_1 primo grado devono quindi essere riformati, ponendo sia quelle sostenute dal , che CP_1 quelle sostenute da a carico del Parte_1 Controparte_2 rilevato che anche le spese del presente grado di giudizio, sostenute dall'appellante, devono essere poste a carico del in applicazione del principio di Controparte_2 soccombenza, nella misura indicata in dispositivo;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: a) accoglie il proposto appello limitatamente al quinto motivo e, per l'effetto, in riforma dei capi delle spese della sentenza impugnata, condanna il a Controparte_2 rifondere a le spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 43,00 Controparte_1 per esborsi ed in € 330,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'Avv. Angelo Raguso;
condanna, inoltre, il a rifondere a Controparte_2 le spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 330,00 per compensi, Parte_1 oltre accessori di legge;
b) condanna il a pagare all'appellante le spese di lite del Controparte_2 presente grado di giudizio, che liquida in € 91,50 per esborsi ed in € 350,00 per compensi, oltre accessori di legge. Taranto, 29.06.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco