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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7828 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 29.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 21498/2024 R.G. Lav. prev.
TRA
cf. , rappresentato e difeso dall'avv. Vito Mazzella, Parte_1 C.F._1 con il quale elettivamente domicilia al Corso Luigi Manzi 12/b - 80074 LA ME (Na), come da mandato in atti OPPONENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto, con elezione di domicilio in Napoli alla via De Gasperi, n.55, come da procura in atti
NONCHE'
, quale subentrante, a far data al 1° luglio Controparte_2
2017 ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 193/2016 conv. in L.225/16, a titolo universale nei rapporti di , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Dario Scimè, con il quale elettivamente domicilia come in atti OPPOSTI
OGGETTO: opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 8.10.2024, il ricorrente in epigrafe ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. nr. 07180202400029443000 notificatogli dalla CP_2
in data 5.10.2024, limitatamente all'avviso di addebito n. 371 2020 00013621 16
[...]
000, asseritamente notificato l'11.06.2020, recante crediti relativi all'anno 2013. CP_4
Ha dedotto l'omessa notifica dell'avviso di addebito sotteso alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo e di ogni altro avviso di accertamento precedente;
nel merito, ha dedotto la prescrizione quinquennale del credito ex L.335/95, anche quale fatto estintivo successivo alla presunta notifica. Ha concluso per sentire, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, dichiarare la non debenza dei crediti per intervenuta prescrizione, quindi annullare l'atto impugnato e ogni atto presupposto, ordinandone la cancellazione;
spese vinte, con attribuzione.
1 Si è costituito l che ha dedotto la tardività della opposizione, stante la regolare CP_4 notifica dell'avviso di addebito presupposto e di precedente comunicazione di indebito;
ha affermato, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale, il credito vantato dall' avendo ad oggetto non contributi bensì la ripetizione del rateo 03.2013 CP_5 relativo alla pensione in titolarità della sig.ra deceduta 28.02.2013, Persona_1 indebitamente erogato dall' su conto corrente cointestato con il ricorrente. Ha CP_5 concluso per l'inammissibilità ovvero il rigetto della opposizione, in via ulteriormente gradata, per la condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti;
vinte le spese. Si è costituita l che ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione CP_6 passiva, quindi l'infondatezza della eccezione di prescrizione. Ha concluso per l'inammissibilità ovvero il rigetto della opposizione, con vittoria di spese. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata alla odierna udienza e, all'esito della discussione tra le parti, era decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
**** Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della pure CP_7 evocata in giudizio dal ricorrente, atteso che nel caso concreto i crediti vantati dall' e CP_4 incorporati nell'avviso di addebito opposto riguardano crediti relativi a periodi successivi al CP_ 31.12.2005, rimasti fuori dalla cessione e cartolarizzazione dei crediti come prevista dall'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. Va chiarito, inoltre, che l'opposizione contiene tanto motivi di censura relativi alla regolarità e a vizi formali del preavviso di fermo per i quali sussiste la legittimazione passiva dell'ente concessionario della riscossione, tanto motivi relativi al merito della pretesa contributiva, per i quali sussiste la legittimazione passiva dell'ente previdenziale, nella specie l . CP_4
Ciò posto, il ricorrente ha promosso opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo notificatogli il 5.10.2024 dall' , limitatamente all' avviso di addebito CP_6 come in premessa individuato, inerente a credito dell anno 2013. Ha affermato di non CP_4 avere ricevuto la notifica dell'avviso di addebito nè di altri atti di accertamento, quindi ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito, anche quale fatto estintivo successivo alla asserita notifica Occorre premettere che chi riceve regolarmente la notifica d'una ordinanza-ingiunzione (o d'una cartella di pagamento), e non l'impugna, non potrà più far valere tali vizi in nessuna sede: né nel giudizio (di cognizione) di impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, né nell'eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione. Questi principi sono stati ripetutamente affermati dalla Suprema Corte, la quale ha già stabilito che "il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti" (ex multis, Cass. 28509/2022; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15695 del 17.5.2022; Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
2 29200 del 21.12.2020; Sez. 5, Ordinanza n. 23266 del 23.10.2020; Sez. 5, Sentenza n. 13138 del 25.5.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32243 del 13.12.2018; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 701 del 15/01/2014). Nel caso di specie, deve rilevarsi che l ha offerto la prova documentale della notifica CP_4 dell'avviso di addebito n. 371 2020 00013621 16 000, avvenuta in data 11.05.2020 presso l'indirizzo di residenza del ricorrente in LA ME (NA) via Duchessa di Genova n. 10 (risultante dagli atti del presente giudizio) a mezzo raccomandata, secondo le modalità previste dalla legislazione emergenziale dettata durante il periodo della pandemia da virus Covid-Sars 2019 (v. raccomandata nella prod. ). CP_4
In particolare, come attestato con efficacia fide facente dall'ufficiale postale, la raccomandata risulta recapitata ai sensi dell'art. 46 del D.L. n. 34/2020, che ha modificato l'art. 108 del D.L. n. 18/2020. Dispone la norma citata: Art. 108 “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, … gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza”. Non vi è dubbio circa la riferibilità dell'Avviso di Ricevimento prodotto (cfr. nella produzione documentale dell' ) all' avviso di addebito opposto, attesa la perfetta coincidenza tra il CP_4 numero di raccomandata sull'AR pertinente e quello indicato in prima pagina dell'avviso di addebito. Dunque, l'assunto dell'opponente circa l'inesistenza della notifica degli atti presupposti risulta smentito, sussistendo anzi una prova di segno opposto costituita dalla documentazione versata in atti dall' . CP_4
Ne deriva che l'opposizione va rigettata, in quanto irrimediabilmente tardiva, non potendo il ricorrente recuperare le difese avverso i vizi formali e di merito che avrebbe dovuto far valere avverso l'AVA tempestivamente notificato. Quanto alla eccezione di prescrizione, deve rilevarsi che dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, come dall'avviso di addebito ivi richiamato (si legge nella descrizione “riscossione indebita ratei post mortem”), emerge chiaramente la natura del credito vantato dall' , inerente non ad una omissione contributiva bensì al recupero CP_4 delle somme indebitamente erogate con il pagamento del rateo di effettuato Parte_2
3 su conto corrente cointestato al ricorrente, della pensione in titolarità della sig.ra Persona_1
laddove la stessa era deceduta il 28.02.2013.
[...]
Trattandosi di indebito oggettivo, il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 cc: ne deriva che, dalla erogazione non dovuta nel marzo 2013, tale termine appare tempestivamente interrotto con la notifica dell'avviso di addebito n. 371 2020 00013621 16 000 in data 11.05.2020 per come accertato e, ancora prima, con la notifica in data 9.05.2019 ( presso il medesimo indirizzo di LA ME (NA) via Duchessa di Genova n. 10) della lettera raccomandata del 17.04.2019 contenente richiesta di recupero da parte dell' , per come documentato CP_4 dall'Ente ( v. in atti). L'opposizione va dunque interamente respinta. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 147/2022, tenuto conto della attività svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta il ricorso in opposizione;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 260,00 a titolo di onorario in favore dell' e in € 260,00 a titolo di onorario in favore di CP_4 [...]
, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Controparte_8
Napoli, 29.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
4
Il TRIBUNALE DI NAPOLI in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 29.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 21498/2024 R.G. Lav. prev.
TRA
cf. , rappresentato e difeso dall'avv. Vito Mazzella, Parte_1 C.F._1 con il quale elettivamente domicilia al Corso Luigi Manzi 12/b - 80074 LA ME (Na), come da mandato in atti OPPONENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto, con elezione di domicilio in Napoli alla via De Gasperi, n.55, come da procura in atti
NONCHE'
, quale subentrante, a far data al 1° luglio Controparte_2
2017 ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 193/2016 conv. in L.225/16, a titolo universale nei rapporti di , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Dario Scimè, con il quale elettivamente domicilia come in atti OPPOSTI
OGGETTO: opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 8.10.2024, il ricorrente in epigrafe ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. nr. 07180202400029443000 notificatogli dalla CP_2
in data 5.10.2024, limitatamente all'avviso di addebito n. 371 2020 00013621 16
[...]
000, asseritamente notificato l'11.06.2020, recante crediti relativi all'anno 2013. CP_4
Ha dedotto l'omessa notifica dell'avviso di addebito sotteso alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo e di ogni altro avviso di accertamento precedente;
nel merito, ha dedotto la prescrizione quinquennale del credito ex L.335/95, anche quale fatto estintivo successivo alla presunta notifica. Ha concluso per sentire, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, dichiarare la non debenza dei crediti per intervenuta prescrizione, quindi annullare l'atto impugnato e ogni atto presupposto, ordinandone la cancellazione;
spese vinte, con attribuzione.
1 Si è costituito l che ha dedotto la tardività della opposizione, stante la regolare CP_4 notifica dell'avviso di addebito presupposto e di precedente comunicazione di indebito;
ha affermato, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale, il credito vantato dall' avendo ad oggetto non contributi bensì la ripetizione del rateo 03.2013 CP_5 relativo alla pensione in titolarità della sig.ra deceduta 28.02.2013, Persona_1 indebitamente erogato dall' su conto corrente cointestato con il ricorrente. Ha CP_5 concluso per l'inammissibilità ovvero il rigetto della opposizione, in via ulteriormente gradata, per la condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti;
vinte le spese. Si è costituita l che ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione CP_6 passiva, quindi l'infondatezza della eccezione di prescrizione. Ha concluso per l'inammissibilità ovvero il rigetto della opposizione, con vittoria di spese. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata alla odierna udienza e, all'esito della discussione tra le parti, era decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
**** Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della pure CP_7 evocata in giudizio dal ricorrente, atteso che nel caso concreto i crediti vantati dall' e CP_4 incorporati nell'avviso di addebito opposto riguardano crediti relativi a periodi successivi al CP_ 31.12.2005, rimasti fuori dalla cessione e cartolarizzazione dei crediti come prevista dall'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. Va chiarito, inoltre, che l'opposizione contiene tanto motivi di censura relativi alla regolarità e a vizi formali del preavviso di fermo per i quali sussiste la legittimazione passiva dell'ente concessionario della riscossione, tanto motivi relativi al merito della pretesa contributiva, per i quali sussiste la legittimazione passiva dell'ente previdenziale, nella specie l . CP_4
Ciò posto, il ricorrente ha promosso opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo notificatogli il 5.10.2024 dall' , limitatamente all' avviso di addebito CP_6 come in premessa individuato, inerente a credito dell anno 2013. Ha affermato di non CP_4 avere ricevuto la notifica dell'avviso di addebito nè di altri atti di accertamento, quindi ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito, anche quale fatto estintivo successivo alla asserita notifica Occorre premettere che chi riceve regolarmente la notifica d'una ordinanza-ingiunzione (o d'una cartella di pagamento), e non l'impugna, non potrà più far valere tali vizi in nessuna sede: né nel giudizio (di cognizione) di impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, né nell'eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione. Questi principi sono stati ripetutamente affermati dalla Suprema Corte, la quale ha già stabilito che "il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti" (ex multis, Cass. 28509/2022; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15695 del 17.5.2022; Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
2 29200 del 21.12.2020; Sez. 5, Ordinanza n. 23266 del 23.10.2020; Sez. 5, Sentenza n. 13138 del 25.5.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32243 del 13.12.2018; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 701 del 15/01/2014). Nel caso di specie, deve rilevarsi che l ha offerto la prova documentale della notifica CP_4 dell'avviso di addebito n. 371 2020 00013621 16 000, avvenuta in data 11.05.2020 presso l'indirizzo di residenza del ricorrente in LA ME (NA) via Duchessa di Genova n. 10 (risultante dagli atti del presente giudizio) a mezzo raccomandata, secondo le modalità previste dalla legislazione emergenziale dettata durante il periodo della pandemia da virus Covid-Sars 2019 (v. raccomandata nella prod. ). CP_4
In particolare, come attestato con efficacia fide facente dall'ufficiale postale, la raccomandata risulta recapitata ai sensi dell'art. 46 del D.L. n. 34/2020, che ha modificato l'art. 108 del D.L. n. 18/2020. Dispone la norma citata: Art. 108 “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, … gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza”. Non vi è dubbio circa la riferibilità dell'Avviso di Ricevimento prodotto (cfr. nella produzione documentale dell' ) all' avviso di addebito opposto, attesa la perfetta coincidenza tra il CP_4 numero di raccomandata sull'AR pertinente e quello indicato in prima pagina dell'avviso di addebito. Dunque, l'assunto dell'opponente circa l'inesistenza della notifica degli atti presupposti risulta smentito, sussistendo anzi una prova di segno opposto costituita dalla documentazione versata in atti dall' . CP_4
Ne deriva che l'opposizione va rigettata, in quanto irrimediabilmente tardiva, non potendo il ricorrente recuperare le difese avverso i vizi formali e di merito che avrebbe dovuto far valere avverso l'AVA tempestivamente notificato. Quanto alla eccezione di prescrizione, deve rilevarsi che dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, come dall'avviso di addebito ivi richiamato (si legge nella descrizione “riscossione indebita ratei post mortem”), emerge chiaramente la natura del credito vantato dall' , inerente non ad una omissione contributiva bensì al recupero CP_4 delle somme indebitamente erogate con il pagamento del rateo di effettuato Parte_2
3 su conto corrente cointestato al ricorrente, della pensione in titolarità della sig.ra Persona_1
laddove la stessa era deceduta il 28.02.2013.
[...]
Trattandosi di indebito oggettivo, il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 cc: ne deriva che, dalla erogazione non dovuta nel marzo 2013, tale termine appare tempestivamente interrotto con la notifica dell'avviso di addebito n. 371 2020 00013621 16 000 in data 11.05.2020 per come accertato e, ancora prima, con la notifica in data 9.05.2019 ( presso il medesimo indirizzo di LA ME (NA) via Duchessa di Genova n. 10) della lettera raccomandata del 17.04.2019 contenente richiesta di recupero da parte dell' , per come documentato CP_4 dall'Ente ( v. in atti). L'opposizione va dunque interamente respinta. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 147/2022, tenuto conto della attività svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta il ricorso in opposizione;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 260,00 a titolo di onorario in favore dell' e in € 260,00 a titolo di onorario in favore di CP_4 [...]
, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Controparte_8
Napoli, 29.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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