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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/12/2025, n. 2697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2697 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
Il Tribunale di Verona, Sezione Prima Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa Stefania Caparello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4286/2024 promossa da
) nata il [...], a [...] Parte_1 C.F._1
DA (VR) rappresentata e difesa dall'avvocato LANZA ARTURO presso il quale elegge domicilio contro
) nato il [...], a [...] Controparte_1 C.F._2
(VR), rappresentato e difeso dall'avvocato LONGHI FRANCESCO presso il quale elegge domicilio e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Verona. In punto: modifica delle condizioni di regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
Conclusioni di parte ricorrente: Nel merito
1) A modifica del provvedimento in data 12/03/2016 ai sensi dell'art. 316 C.C.
(R.G.V.G. 1484/2015) dichiararsi tenuto e condannarsi il signor a Controparte_1 corrispondere, alla signora quale contributo per il mantenimento dei figli Parte_1
e la somma complessiva di almeno € 800,00 mensili, Euro 400,00 per Per_1 Per_2 ciascun figlio, o quella diversa che verrà ritenuta di giustizia, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente con riferimento agli indici ISTAT.
2) Dichiararsi tenuto e condannarsi, altresì, il signor a rimborsare alla Controparte_1 ricorrente il 50% delle seguenti spese accessorie riguardanti i figli e entro 5 Per_1 Per_2 giorni dalla richiesta:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori.
3) Dichiararsi tenuto e condannarsi il signor a pagare alla signora Controparte_1
la somma complessiva di € 44.722,40 o quella diversa che verrà ritenuta Parte_1 dovuta, a titolo di quota del 50% a suo carico per spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche dei figli anticipate dalla ricorrente e da rimborsare alla stessa, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284 IV c. C.C. dalla domanda al saldo.
4) Accertato il grave inadempimento ai propri doveri di cui al provvedimento ex art. 316 bis C.C. del Tribunale di Verona depositato in data 12/03/2016, condannarsi ex art. 477 bis. 39 c.p.c. il signor a risarcire i danni in favore della signora Controparte_1 da liquidarsi anche in via equitativa, nella somma di almeno Euro Parte_1
20.000,00, salvo la maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 IV c. C.C. e rivalutazione dalla domanda al saldo.
5) Previo ammonimento del padre, individuarsi ex art. 614 bis c.p.c. la somma di denaro dovuta dal alla ricorrente per ogni violazione o inosservanza successiva o per CP_1 ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
6) Vittoria di competenze e spese di patrocinio legale, oltre accessori di legge.
Si chiede ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze qualora contestate.
1) “Vero che la signora ha versato alle date e per le ragioni ivi indicate, e cioè per spese Parte_1 Per_ Per_ mediche, scolastiche ed extrascolastiche dei figli ed le somme risultanti dalle ricevute e fatture che mi si rammostrano (docc. 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 -
51) e che vedo riepilogate nel tabulato che pure mi si rammostra (doc. 35)”;
2) “Vero che nell'esercizio del diritto di visita dei figli si è sempre presentato presso la Controparte_1 residenza della madre al di fuori degli orari concordati e/o senza preavviso a sua discrezione anche in Per_ Per_ tarda sera dopo le ore 20, anche quando ed erano in tenera età, e che da almeno 7 anni dedica ai figli unicamente il tempo di un pranzo o una cena a settimana e nemmeno regolarmente”;
3) “Vero che il signor cura la propria forma fisica acquistando ogni genere di attrezzatura CP_1 sportiva e frequentando assiduamente centri sportivi e possiede numerosi strumenti musicali ed attualmente è il legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica R&G Danza";
4) "Vero che , dopo aver contratto matrimonio in data 25/02/2023 con la signora Controparte_1
, ha effettuato un costoso viaggio di nozze ai Caraibi"; Controparte_2
5) "Vero che da almeno dieci anni ed anche attualmente utilizza l'utenza mobile con il Parte_1 numero 3356364718 e da almeno dieci anni ed anche attualmente utilizza l'utenza Controparte_1 telefonica mobile con il numero 3495112207". Per_ Si indicano a testimoni e entrambi di Verona, Testimone_1 Parte_2 Testimone_2 tutti di Verona. Testimone_3
In caso di contestazione sulla provenienza dei messaggi Whatsapp dall'utenza mobile di CP_1
, ammettersi CTU al fine della verifica di tale provenienza sul telefono portatile della ricorrente,
[...] utenza n. 3356364718 e provenienti dall'utenza n. 3495112207.
Conclusioni di parte resistente: In via principale: 1) Respingersi ogni domanda ed istanza ex adverso formulata per i fatti e i motivi esposti in narrativa, in quanto infondate in fatto e in diritto;
2) confermarsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Per_2 con collocamento prevalente presso la residenza della madre;
3) disporsi il diritto di visita del padre con le modalità e i tempi che il padre e la figlia vorranno concordare autonomamente;
Per_2
4) in modifica del decreto del 12.03.2016 ai sensi dell'art.316 c.c. R.G.V.G 1484/2015, disporsi a carico del sig. la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli CP_1
e pari ad € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) anziché ad € 500,00 da Per_1 Per_2 corrispondersi con bonifico bancario entro il 25 di ogni mese somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat.
5) confermarsi a carico del sig. l'obbligo di sostenere nella misura del 50% le CP_1 spese accessorie e straordinarie (mediche, scolastiche sportive) così come indicato nel
Protocollo famiglia del Tribunale di Verona qui di seguito riportate:
1 spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante.
2 spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
3 spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito delle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
4 spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
5 spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
6 spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura, spese per babysitting, viaggi e vacanze senza i genitori ecc.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso 2, 4 e 6 (spese con accordo), quello dei due che ritenga necessaria od utile la spesa, dovrà comunicare la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimete in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse dei minori, la spesa andrà comunque divisa al 50% tra i genitori.
Tutte le suindicate spese potranno essere sostenute indifferentemente dall'uno o l'altro genitore. Il genitore che sosterrà la spesa dovrà tempestivamente consegnare le relative pezze giustificative all'altro e quest'ultimo dovrà rimborsare la propria quota entro la mensilità successiva rispetto a quella di esibizione.
6) disporsi che la sig.ra continui a percepire integralmente l'Assegno Unico Pt_1
Universale per i figli a carico presso INPS;
In via istruttoria: ammettersi interrogatorio formale e prova per testi sulle circostanze di fatto di cui alla seguente capitolazione
- Vero che il sig. ha lavorato come informatore scientifico presso diverse società farmaceutiche CP_1
S.a.l.f. S.p.A. e TU Medica S.r.l.;
- Vero che il sig. è disoccupato e in cerca di un impiego;
CP_1
- Vero che ad oggi il canone di locazione dell'appartamento di RC in cui vive il Sig. viene CP_1 corrisposto dalla moglie;
Controparte_2
- Vero che il Sig. , a parte, è di fatto a carico della moglie CP_1 CP_3 CP_2
- Vero che il viaggio che il Sig. e la moglie Sig.ra hanno fatto nel 2023 è stato pagato con CP_1 CP_2
i regali ricevuti in occasione del loro matrimonio (€ 5.000,00 il 16.02.2023, € 4.000,00 il 23.02.2023 ed €
2000,00 in data 02.03.2024 (si veda doc. 11);
- Vero che gli strumenti musicali in possesso del Sig. sono stati tutti regalati e o acquistati negli CP_1 anni '90 presso il negozio di articoli musicali NC in CO ai OL;
- Vero che la R&G Danza è associazione sportiva dilettantistica senzsa scopo di lucro;
- Vero che ad oggi i rapporti con i figli conviventi con la madre si sono deteriorati sino ad interrompere qualsiasi frequentazione;
- Vero che il Sig. parla sovente dei figli e vorrebbe riallacciare i rapporti interrotti nel novembre CP_1
2023. Si indicano come testi: Sigg.ri di OG EN (VR), di San Testimone_4 Testimone_5
IO (VR), di CO ai OL (VR) e di RC (VR) con Testimone_6 Controparte_2 riserva di indicare i testi e di ulteriore capitolazione e chiede sin d'ora il rigetto di quanto ex adverso capitolato con abilitazione a prova contraria in caso di ammissione.
Riservato ogni altro mezzo istruttorio.
In ogni caso: rifusione delle spese legali.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla si oppone
Fatto e processo
Con ricorso ex art. 447 bis 12 cpc e 477 bis 39 cpc, la sig.ra – sul Parte_1 presupposto per cui aveva avuto una relazione more uxorio con il sig. CP_1
, dalla quale erano nati i figli (10/7/03) e (4/12/2006); che la
[...] Per_1 Per_2 relazione era naufragata e, quindi, era intervenuto il decreto del Tribunale di Verona n.
2032/16 emesso il 12/3/16, con il quale era stato disposto l'affido condiviso, il collocamento dei minori presso la madre e l'obbligo per il di versare euro 500 CP_1 oltre rivalutazione Istat a titolo di contributo al mantenimento dei minori, nonché spese straordinarie al 50%, secondo il Protocollo di Verona;
che il era rimasto CP_1 inadempiente tanto che la ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Verona il provvedimento del 6/11/2020 n. 7492 che aveva disposto l'ordine al datore di lavoro di corrisponderle direttamente le somme dovute – ha adito l'intestato Tribunale per sentir modificare il provvedimento di cui sopra, richiedendo nello specifico che fosse aumentato a euro 800,00 oltre rivalutazione Istat, il contributo di mantenimento posto a carico del per i figli. CP_1
A tal fine, la ricorrente ha specificato che:
- aveva sempre goduto di un buon reddito e risultava aver Controparte_1 cessato solo recentemente il rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della società TU Medical srl di Montegrotto Terme (PD), quale informatore scientifico, con stipendio di circa Euro 3.000,00 netti mensili, oltre a numerosi benefit (auto aziendale Audi A4, etc.);
- il , per propria responsabilità, non riuscirebbe a mantenere stabilmente CP_1 un rapporto di lavoro e attualmente sarebbe legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica R&G Danza;
- il si era sposato con la nuova compagna e aveva fatto un costoso CP_1 viaggio di nozze ai Caraibi;
- le necessità dei figli ed (rispettivamente di 20 e 17 anni), sarebbero Per_1 Per_2 aumentate da quelle che avevano al momento del provvedimento 2032/16 del
12/3/2016, considerando che frequentava gli studi universitari presso la Per_1
Facoltà di Medicina dell'Università Statale di Milano (dove si era trasferito dopo aver frequentato un anno presso la facoltà di Roma) ed – oltre a Per_2 svolgere un'intesa attività sportiva (tuffi) a livello agonistico (conseguendo il sesto posto nella graduatoria nazionale) – frequentava il quarto anno del liceo scientifico statale ad indirizzo sportivo G. Galilei di Verona;
- il padre negli ultimi anni avrebbe iniziato a regolare in autonomia direttamente con i figli le visite e trascorso con loro, a seconda della sua disponibilità, qualche ora preferibilmente la domenica a pranzo;
- negli ultimi mesi, però, i rapporti si sarebbero rallentati, principalmente a motivo della disponibilità prima data e poi negata a a concorrere (almeno) nelle Per_1 spese di alloggio fuori sede e successivamente interrotti dopo il diverbio insorto fra padre e figlio il 27/11/2023, in cui lo stesso era stato percosso dal padre.
Oltre a ciò, la ricorrente ha chiesto dichiararsi tenuto e condannare il resistente alle spese straordinarie nella misura del 50% ed, inoltre, sentir quest'ultimo condannato nella misura di euro 44.722,40 per spese straordinarie non rimborsate, oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284 IV c.c. dalla domanda al saldo.
La ricorrente ha, poi, chiesto che fosse accertato il grave inadempimento del resistente ex art. 473 bis 39, in quanto lo stesso non avrebbe prestato fede agli obblighi economici sullo stesso gravanti, alla regolamentazione del diritto di visita così come statuito nel provvedimento di questo Ufficio 2032/16 e avrebbe tenuto un comportamento denigratorio e offensivo nell'ambito di alcuni scambi di messaggi con la stessa, in tema di pagamento del mantenimento per i figli.
Infine, la ricorrente ha chiesto, previo ammonimento del ex art. 614 bis cpc, la CP_1 condanna di quest'ultimo ad una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Si è costituito , chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente, la Controparte_1 conferma dell'affido condiviso della figlia minore e il collocamento di Per_2 quest'ultima presso la madre;
disporsi il diritto di visita padre – figlia secondo un calendario rimesso agli stessi;
a modifica del decreto 2032/16 del 12/3/16 ha poi chiesto corrispondersi la minor somma di euro 400,00 per entrambi i figli e la conferma della suddivisione al 50% delle spese straordinarie. Infine, ha chiesto che fosse disposto che la sig.ra ontinuasse a percepire l'Assegno Unico Universale. Pt_1
In particolare, il resistente ha dichiarato che:
- la vita dei coniugi era stata da sempre caratterizzata da una vita agiata, dovuta al fatto che le attività lavorative di entrambi garantivano un buon livello reddituale;
- egli svolgeva l'attività di informatore scientifico in ambito medicale e la sig.ra era socia e amministratrice con il fratello della società di famiglia di Pt_1 intermediazione nella vendita di prodotti alimentari Adami Export Mangement;
- aveva cercato di esercitare il diritto di visita dei figli nei tempi e nei modi stabiliti con la sig.ra pur tuttavia non sempre gli impegni di lavoro, gli Pt_1 avevano permesso di mantenere gli accordi previsti nei tempi concordati;
- la propria disponibilità economica era mutata nel tempo essendo stato ingiustamente licenziato nel 2015;
- nell'anno 2016 aveva trovato una nuova occupazione in qualità di informatore medico scientifico, alle dipendenze della società S.A.L.F. Spa, con uno stipendio mensile di circa € 2.200,00;
- dal mese di giugno 2021 al mese di gennaio 2022, anche a causa dell'emergenza sanitaria CO era rimasto senza occupazione;
- da gennaio 2022 a febbraio 2022 aveva trovato occupazione in qualità di docente/maestro della Scuola Elementare di Vigasio;
- dal mese di aprile 2022 era stato assunto alle dipendenze della Società TU
Medical Srl, con un contratto di lavoro a tempo determinato con uno stipendio mensile di circa € 2.000,00;
- dal mese di novembre 2023 ad oggi, risultava essere disoccupato percependo la
Naspi per € 1.240,00 circa;
- dall'anno 2023 viveva stabilmente con la sig.ra condividendo un CP_2 appartamento condotto in locazione per il prezzo di euro 850 mensili;
- era divenuto frattanto il legale rappresentante dell'Associazione Sportiva
Dilettantistica R&G Danza, associazione senza scopo di lucro, senza quindi percezione di reddito.
All'esito della prima udienza, il giudice, con ordinanza del 25/11/24 ha disposto l'aumento del contributo di mantenimento a decorrere dalla notifica del ricorso introduttivo, individuandolo nell'importo di euro 800,00 (400 per figlio) rivalutabile annualmente, oltre al contributo alle spese straordinarie per i medesimi nella misura del
50%. Il giudice ha altresì proposto di definire la controversia transattivamente.
All'udienza del 13/3/25, il procuratore di parte ricorrente ha comunicato la disponibilità della propria assistita ad accettare il contributo dovuto come da ordinanza del Giudice, ferme restando le ulteriori pretese formulate in atto.
Il procuratore di parte resistente ha dichiarato l'adesione del proprio assistito alla proposta conciliativa di cui all'ordinanza del 25/11/24, sottolineando tuttavia come tale adesione implicasse l'integrale definizione della controversia.
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per discussione orale, cui si è proceduto all'udienza del 30/9/25.
Motivi della decisione
1. Viene in rilievo una domanda di modifica dell'entità dell'assegno di mantenimento, dovuto dal padre a favore dei figli.
Come noto, il diritto dei genitori di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di affidamento / collocamento e mantenimento dei figli minori presuppone, sia sul piano logico che su quello giuridico e sistematico, la sopravvenienza di fatti nuovi rispetto a quelli che hanno determinato l'adozione del precedente regime;
è inoltre onere dell'interessato che agisca dimostrare che tali sopravvenienze abbiano comportato un sostanziale ed effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata ai fini dell'adozione del provvedimento giudiziale in vigore.
In particolare, si osserva che le aumentate esigenze dei figli in relazione all'età costituiscono, tuttavia, fatto notorio che non necessita di apposita dimostrazione e di per sé legittima la revisione pure in mancanza di evoluzioni migliorative delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione (Cassazione civile sez. I, 17/09/2025,
n. 25534).
Ciò premesso, occorre altresì osservare che “Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti postula, quindi, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo di uno dei predetti assegni, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti, con la conseguenza che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. n. 32529 del 2018; Cass. n. 214 del 11/01/2016, n. 14143 del 20/06/2014).
Tali principi che, nei rapporti patrimoniali relativi ai procedimenti di divorzio, trovano il proprio fondamento normativo nella L. n. 898 del 1970, art. 9, e nei procedimenti di separazione nell'art. 156 c.p.c., u.c., devono, altresì, applicarsi anche nella disciplina dei rapporti di natura patrimoniale riguardanti i figli nati fuori dal matrimonio, e ciò anche alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 154 del 2013, che ha eliminato ogni residua discriminazione tra i diritti dei figli naturali e quelli dei figli legittimi, parificandone ad ogni effetto la condizione.” (Cassazione civile sez. I, 30/06/2021, (ud.
19/04/2021, dep. 30/06/2021), n.18608).
Ora, rispetto al provvedimento di questo Tribunale n. 2032/16 del 12/3/2016, i figli e sono cresciuti e hanno indubbiamente visto aumentare le rispettive Per_1 Per_2 esigenze, anche per il percorso di studi e agonistico di cui si è dato conto nell'antefatto.
Con specifico riferimento alla situazione economica delle parti, si osserva che parte ricorrente ha dedotto di aver terminato l'attività con il fratello nella società Adami
Export Management nel settore del commercio di prodotti alimentari di qualità (la società risulta essere entrata in liquidazione volontaria al 27/11/23 - doc. 27 ricorrente)
e di aver iniziato, dal 1/7/22, a collaborare con lo studio dei commercialisti Cortini e di San Giovanni Lupatoto, come consulente amministrativa e lavoratrice Per_3 autonoma, godendo di un reddito di circa Euro 3.000,00 mensili e, quindi, sostanzialmente di aver mantenuto nel tempo lo stesso livello di reddito.
Di contro, la sig.ra ha tuttavia evidenziato di aver contratto, in data 23/5/2017, Pt_1 un mutuo ventennale a tasso fisso per l'acquisto della casa adibita ad abitazione, corrispondendo una rata mensile di euro 1.240,00 (sul punto si tenga comunque presente che la ricorrente corrispondeva per l'abitazione un minor canone di locazione di euro 860,00).
La stessa ha, poi, dichiarato di aver acceso due finanziamenti per coprire i premi di due polizze malattia a copertura delle spese sanitarie dei figli, con onere per rata mensile di Euro 223,00 (docc. 30 - 31), un terzo (acceso il 13/9/18) con ulteriore rata mensile di
Euro 300,00 (doc. 32), che terminerà alla fine del 2024 ed un ulteriore ottenuto a giugno
2024 con rata di Euro 450,00 mensili sempre per ragioni di liquidità (doc. 32 bis). Al tempo del provvedimento modificando, la ricorrente corrispondeva, invece, un finanziamento di euro 456,52.
Del resto, il sig. al tempo del provvedimento 2032/16 di questo Ufficio, aveva CP_1 già manifestato una non marginale “alternanza” in punto reddituale, avendo egli percepito per il 2012 (cud 2013) euro 48.978,12 e per il 2013 (cud 2014) euro 16.069,68
e ciò in ragione di sfortunate vicende lavorative che, già secondo il Collegio del tempo, non sarebbero state dovute, comunque, a comportamento incolpevole del resistente.
Egli percepiva al tempo del provvedimento in questione, uno stipendio di euro 1.250,00
e risultava, altresì, oberato del canone di locazione per euro 450,00.
Ciò posto, ad oggi, il canone di locazione cui sarebbe esposto il si può dire CP_1 confermato nel proprio ammontare, tenuto conto che se è vero che lo stesso ammonta ad euro 850, si deve tuttavia considerare che il contratto è intestato anche all'attuale moglie del resistente.
In punto reddituale, dalla disamina delle dichiarazioni fiscali in atti emerge, inoltre, che ha dichiarato i seguenti redditi (differenza tra reddito complessivo ed Controparte_1 imposta lorda): euro 25.868,00 nel 2021, euro 28.408,99 nel 2022, euro 30.133,66 nel
2023 (doc n.07-08-09 resistente). Dal mese di novembre 2023 ad oggi, il CP_1 risulta, invece, essere disoccupato e percepisce la Naspi per un importo di € 1.240,00 circa.
Inoltre, il resistente ha contratto in data 24.10.2023 un finanziamento con AG per il quale versa mensilmente la somma di € 480,00 (doc. n.10 finanziamento), utilizzato in parte per l'acquisto di un'autovettura.
Tuttavia, non è chi non veda come la situazione reddituale del debba ancora CP_1 una volta essere letta in base alle potenzialità reddituali e alle “entrate anomale” di cui si trova traccia come più avanti si dirà.
Ed, infatti, dagli estratti conto dimessi, si evincono frequenti versamenti di somme in denaro contante che affluiscono al conto del (si confronti per esempio l'estratto CP_1 conto per il trimestre marzo – giugno 2024, dal quale emergono versamenti di denaro per euro 3.955,00).
Inoltre, dalla disamina degli estratti conto corrente, emerge l'esistenza di ulteriori conti
(di cui uno intestato e uno cointestati al ) e di cui nulla è dato sapere. CP_1 Sul punto, va quindi osservato che appare quanto meno dubbio che lo stesso non percepisca alcunché dallo stato attuale di legale rappresentante dell'Associazione
Sportiva Dilettantistica R&G Danza, non solo per i versamenti di cui sopra.
Del resto, appare incoerente con la situazione reddituale del la disponibilità CP_1 dello stesso a prendersi carico dell'aumento del mantenimento dei figli per euro 800,00, pur a fronte della apprensione della er soli euro 1.240,00 e con esposizioni per CP_3 euro 905,00.
Si tratta, peraltro della stessa dichiarazione di disponibilità (incoerente anch'essa rispetto ai redditi e alle entrate del resistente del tempo), svolta all'epoca del provvedimento del 2016 e sottolineata dal Collegio.
Inoltre, a dare un indice di prova delle reali sostanze del , resta il viaggio di CP_1 nozze ai Caraibi (per euro 11.000,00), a nulla rilevando che si sia trattato di un regalo di matrimonio, dovendosi ritenere che la celebrazione dello stesso abbia comunque comportato un esborso per il resistente, coerente con i regali ricevuti.
Ciò premesso, la domanda di aumento del mantenimento dovuto dal è da CP_1 accogliere, con decorrenza dal deposito del ricorso, così come già previsto nel provvedimento del 25/11/24 (e, quindi, euro 400,00 a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie).
2. Venendo, poi, alla domanda di affido e diritto di visita (sub 2 e 3), che il ha CP_1 posto per la figlia (chiedendo la conferma dell'affido condiviso e una diversa Per_2 regolamentazione del diritto di visita), basta qui osservare che la ragazza è frattanto divenuta maggiorenne (essendo nata il [...]) e, quindi, nulla al riguardo deve essere disposto.
Quanto, invece, alla domanda svolta dal sub 5 e relativa alla conferma del CP_1 proprio obbligo di concorrere per le spese straordinarie, così come indicato nel
Protocollo di Verona, la stessa va dichiarata inammissibile per carenza di interesse, essendo stato così già disposto dal provvedimento di questo Tribunale n. 2032/16 del
12/3/16.
Quanto, infine, alla domanda di parte resistente (sub 6) in ordine al fatto che debba disporsi che la sig.ra “continui a percepire” l'Assegno Unico Universale, basta Pt_1 qui osservare che trattasi di richiesta confermativa di una situazione di fatto operativa da tempo (sebbene non esplicitata nel provvedimento del 2016) e, peraltro, coerente con quanto statuito sul punto dalla Suprema Corte, a mente della quale “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore.”.
Pertanto, ancora una volta la domanda è inammissibile per carenza di interesse.
3. Venendo ora alla domanda svolte dalla ricorrente in merito all'accertamento dell'obbligo e alla condanna del al rimborso delle spese straordinarie (nella CP_1 misura del 50% e secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona), va evidenziato che il è già tenuto, in base al provvedimento n. 2032/16 di questo CP_1
Ufficio al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% (da individuarsi secondo quanto disposto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona) e, quindi, la domanda va dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
4. Con specifico riguardo, invece, alla domanda svolta dalla ricorrente (sub. 3) in merito alla condanna del al pagamento degli arretrati per euro 44.722,40, si osserva CP_1 quanto segue.
Come noto, la giurisprudenza più recente ha evidenziato che in tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole Cass. n. 3835/2021).
Ancora, la recente sentenza della Cassazione n. 7169 del 18 marzo 2024, distingue tra spese prevedibili e imprevedibili, con conseguenze diverse sulla necessità di ottenere un ulteriore titolo esecutivo.
In particolare, la pronuncia espone che la “Corte ha ritenuto che le spese scolastiche e mediche straordinarie, che in sede giudiziale siano state poste pro quota a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili,
l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato, senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole (così Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 3835 del 15/02/2021).
Secondo la Corte, in particolare, le spese mediche e scolastiche, da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie routinarie, sono quegli esborsi (per l'acquisto di occhiali, per visite specialistiche di controllo, per pagamento di tasse scolastiche, ecc...) che, pur non ricompresi nell'assegno fisso periodico di mantenimento - ove il titolo preveda espressamente, in aggiunta ad esso, il pagamento del 50% delle spese mediche straordinarie e delle spese scolastiche - tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all'an (v. ancora Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3835 del
15/02/2021). Siffatte spese, che nella sostanza finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento, possono essere richieste, tuttavia, quale parte "non fissa" del primo di cui condividono la natura, in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che, per ciò, insorga la necessità di fare accertare, nuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione.
Nella stessa ottica, la S.C. ha ritenuto che la spesa per la frequentazione degli studi universitari lontano dal luogo di residenza, nella parte riferibile all'alloggio, rientra nelle vere e proprie spese straordinarie, in ragione, quanto meno, della sua usuale rilevanza, oltre che, normalmente, dell'imprevedibilità della sede presso cui lo studente deciderà di svolgere i propri studi (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19532 del 10/07/2023).
Le vere spese straordinarie, infatti, non sono prevedibili e per la loro rilevanza e imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, con la conseguenza che la loro sussistenza giustifica un accertamento giudiziale specifico a seguito dell'esercizio di apposita azione.”.
Ne discende che, per le spese straordinarie cd. “prevedibili”, non sussiste l'interesse ad agire in questo giudizio della sig.ra essendo le stesse già azionabili in base al Pt_1 titolo e, quindi, una pronuncia di accertamento e condanna andrebbe a costituire una duplicazione del provvedimento n. 2032/16 del 12/3/16. Ciò posto, andando ad esaminare le voci di spese richieste nel presente giudizio dalla sig.ra le stesse sono riconducili (per gli anni dal 2010 al 2024) in tre macro Pt_1 categorie: spese mediche, spese scolastiche e spese extrascolastiche.
Ora, quanto alle spese mediche, devono ritenersi già azionabili, sulla base del provvedimento di questo Tribunale n. 2032/16 del 12/3/16, tutte quelle che il Protocollo di Verona intende rimborsabili senza consenso preventivo delle parti (e quindi le spese relative a prestazioni mediche mediante SSN e gli scontrini di farmacia, in quanto collegate verosimilmente a impegnative mediche).
Le spese scolastiche indicate (per gli anni 2010 – 2024) rientrano nella loro totalità
(salvo quelle universitarie di cui si dirà) tra quelle già utilmente azionabili sulla base del provvedimento di questo Tribunale n. 2032/16 del 12/3/16. Ed, infatti, si tratta di spese che non richiedono il preventivo consenso e che possono farsi refluire tra quelle che la
Cassazione ha riconosciuto come prevedibili.
Quanto alle spese universitarie di , pur trattandosi di spese straordinarie per le Per_1 quali non sussiste il carattere della “prevedibilità”, tanto che il Protocollo di Verona richiede il preventivo consenso delle parti, basta qui osservare che dalla documentazione in atti, tale elemento imprescindibile sussiste e, quindi, sono dovute.
Suddividendo, quindi, le spese dal 2010 al 2024 per aree “prevedibili” o “non prevedibili” emerge il seguente calcolo.
• Per il 2010 sono state dimostrare spese prevedibili (di cui solo il 50% imputabili al ) per euro 1.490,80 (di cui euro 300,90 per spese mediche, euro CP_1
1189,90 per spese scolastiche);
• Per il 2011 sono state dimostrare spese prevedibili (di cui solo il 50% imputabili al ) per euro 1.959,20 (spese scolastiche); CP_1
• Per il 2012 sono state dimostrare spese prevedibili (di cui solo il 50% imputabili al ) per euro 1.742,7 (di cui euro 30,50 per spese mediche, euro 1.368,20 CP_1 per spese scolastiche e euro 344 per spese extrascolastiche);
• Per il 2013 sono state dimostrare spese prevedibili (di cui solo il 50% imputabili al ) per euro 591,55 (di cui euro 176,95 per spese mediche, euro 414,60 CP_1 per spese scolastiche);
• Per il 2014 sono state dimostrare spese prevedibili (di cui solo il 50% imputabili al ) per euro 2.051,25 (di cui euro 792,35 per spese mediche, euro CP_1
1.258,90 per spese scolastiche); • Per il 2015 sono state dimostrare spese prevedibili (di cui solo il 50% imputabili al ) per euro 1.064,7 (di cui euro 388,05 per spese mediche, euro 676,65 CP_1 per spese scolastiche);
• Per il 2016 sono state dimostrare spese prevedibili (di cui solo il 50% imputabili al ) per euro 1.536,76 (di cui euro 806,35 per spese mediche, euro CP_1
730,41 per spese scolastiche);
• Per il 2017 sono state dimostrare spese prevedibili (di cui solo il 50% imputabili al ) per euro 2.044,04 (di cui euro 527,20 per spese mediche, euro CP_1
1.516,84 per spese scolastiche);
• Per il 2018 sono state dimostrare spese prevedibili (di cui solo il 50% imputabili al ) per euro 1.435,02 (di cui euro 836,34 per spese mediche, euro CP_1
598,68 per spese scolastiche);
• Per il 2019 sono state dimostrare spese prevedibili (di cui solo il 50% imputabili al ) per euro 2.132,82 (di cui euro 947,27 per spese mediche, euro CP_1
1.185,55 per spese scolastiche);
• Per il 2020 sono state dimostrare spese prevedibili (di cui solo il 50% imputabili al ) per euro 2.061,39 (di cui euro 823,43 per spese mediche, euro CP_1
1.237,96 per spese scolastiche);
• Per il 2021 sono state dimostrare spese prevedibili (di cui solo il 50% imputabili al ) per euro 2.132,82 (di cui euro 317,75 per spese mediche, euro CP_1
1.769,47 per spese scolastiche e euro 621,68 per spese extrascolastiche);
• Per il 2022 sono state dimostrare spese prevedibili (di cui solo il 50% imputabili al ) per euro 1.651,69 (di cui euro 1.136,43 per spese mediche, euro CP_1
515,26 per spese scolastiche);
• Per il 2023 sono state dimostrare spese prevedibili (di cui solo il 50% imputabili al ) per euro 659,97 (di cui euro 144,30 per spese mediche, euro 515,67 CP_1 per spese scolastiche);
• Per il 2024 sono state dimostrare spese prevedibili (di cui solo il 50% imputabili al ) per euro 461,69 (di cui euro 226,56 per spese mediche, euro 235,13 CP_1 per spese scolastiche).
Totale dovuto per spese prevedibili, qui non riconoscibili (in quanto il titolo sussiste già): euro 23.016,40, la cui quota parte del ammonta a euro 11.508,20. CP_1 Quanto alle spese “non prevedibili” le uniche per le quali si è riscontrato un consenso sono quelle relative al percorso universitario di . Per_1
Si tratta di totali euro 850 per il 2022, euro 3.093,10 per il 2023 (di cui euro 2200 per affitti e euro 893,1 per spese scolastiche), euro 1.833,51 per il primo trimestre 2024 e euro 1.786,50 per i mesi di aprile – giugno 2024.
Totale euro 7.563,11, di cui la quota spettante al ammonta a euro 3.781,60. CP_1
Su tale importo decorrono gli interessi ex art. 1284 I c.c. dalla data del deposito del presente ricorso al saldo.
Ciò premesso, per tutte le altre spese mediche e extrascolastiche per le quali occorre la prova del preventivo consenso paterno (in base al Protocollo in uso presso questo
Tribunale e richiamato dal provvedimento del Tribunale di Verona n. 2032/16 del
12/3/16), la domanda va rigettata non essendo emerso tale presupposto costitutivo.
Si tratta dell'importo di euro 30.481,37 (=45.771,17 - 3.781,60 - 11.508,20).
5. Con riguardo, poi, alla domanda della ricorrente in merito alla condanna del resistente alle sanzioni di cui agli artt. 473 bis 39 cpc e 614 bis cpc, si osserva quanto segue.
Come noto, la norma (che recepisce il contenuto dell'art. 709 ter cpc), prevede che, in caso di gravi inadempienze anche di natura economica o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento o della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, la somma dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa. Il giudice può, altresì condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.
Ora, parte ricorrente allega due tipi di inadempienze da parte del : il mancato CP_1 rispetto del diritto di visita e il mancato pagamento del mantenimento e delle spese straordinarie (quest'ultimo aggravato dal carattere oltraggioso dei messaggi scambiati in merito alla richiesta da parte della i avere quanto di diritto). Pt_1
Se per quanto riguarda il (mancato) diritto di visita (al di là del fatto che non sono state apportate prove adeguate, essendo il capitolo 2 articolato dalla ricorrente nel ricorso, generico) non sussistono i relativi presupposti, documentali sono, invece, i riscontri che attengono all'altro tipo di inadempimento. Del resto, come sopra riportato, emerge ex actis che il non abbia pagato CP_1 nemmeno le spese straordinarie dovute senza preventivo consenso e per di più che abbia tenuto tale condotta gravemente omissiva per un lasso di tempo non marginale (2010-
2024). Inoltre, è altresì agli atti la prova documentale per cui l' i è vista costretta Pt_1
a richiedere l'ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro del , per CP_1 il contributo ordinario.
Ciò posto, in ragione dell'entità delle spese non corrisposte (parte ricorrente allega euro un importo di euro 14.061,34 per quelle ordinarie e di euro 45.771,17 per quelle straordinarie, di cui gran parte dovute per i motivi di cui sopra), del fatto che il CP_1 ha negato il rimborso anche di quelle cui dapprima aveva prestato acquiescenza (si vedano gli scambi di email in merito alle spese per l'Università di Pietro – docc. 52 e 53 ricorrente) e, infine, del contenuto altamente offensivo dei messaggi scambiati tra le parti, che testimonia la pervicacia del nel sottrarsi ai propri doveri di CP_1 contribuzione nel mantenimento dei figli (doc. 59), il Collegio ravvisa i presupposti per condannare il alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 473 bis CP_1
39 c), nella misura di euro 2.000,00.
Oltre a tale sanzione, non sussistono, tuttavia, i presupposti per condannare il CP_1 anche al risarcimento del danno nei confronti dell' tenuto conto che non vi è Pt_1 stata allegazione specifica dei concreti pregiudizi che il mancato adempimento in questione abbia provocato.
Per quanto concerne la domanda di condanna ex art. 614 bis cpc la stessa va invece accolta, sia pure limitatamente alla condanna del a versare una somma di CP_1 denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni giorno di ritardo, stante il fatto che l'art. 614 bis cpc non prevede la possibilità di svolgere il richiesto ammonimento.
Ciò posto, tenuto conto di quanto sopra (ovvero del tempo in relazione al quale si è protratto l'inadempimento e, quindi, della seria e circostanziata prognosi futura di un eventuale ulteriore inadempimento), il Collegio ritiene che il debba essere CP_1 condannato a corrispondere euro 20 per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal deposito della presente sentenza.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si ritiene, pertanto, di dover compensare le stesse nei limiti di un terzo, posto che parte delle domande della ricorrente sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse e parte rigettate, ponendo a carico del la residua quota di 2/3. CP_1 Le spese così come ripartite sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. mod., relativi alle cause di valore indeterminabile (complessità media).
Ritenendo congrua l'individuazione dell'importo di euro 10.860,00, dedotta la compensazione di 1/3, si condanna il sig. a corrispondere alla sig.ra a CP_1 Pt_1 somma di euro 7.240,00, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, IVA
e CPA come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE la domanda sub 1 di parte ricorrente e per l'effetto, a parziale modifica del provvedimento 2032/16 emesso da questo Tribunale il 12/3/2016, DISPONE che, a decorrere dal deposito del ricorso (10/7/24), l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. per i figli e sia aumentato a euro 800,00 (euro Controparte_1 Per_1 Per_2
400,00 a figlio) oltre rivalutazione ISTAT;
NULLA a provvedere sulle domande sub 2 e 3 di parte resistente;
DICHIARA inammissibile le domande sub 5 e 6 di parte resistente;
DICHIARA inammissibile la domanda sub 2 di parte ricorrente;
DICHIARA inammissibile la domanda sub 3 di parte ricorrente limitatamente alle spese straordinarie “prevedibili”, così come indicato in parte motiva;
RIGETTA la domanda sub 3 di parte ricorrente limitatamente alle spese straordinarie per le quali il Protocollo di Verona richiede il preventivo consenso, salvo quelle pertinenti il percorso universitario di e per l'effetto AN Per_1 CP_1
a corrispondere a la somma di euro 3.781,60 oltre interessi ex art.
[...] Parte_1
1284 I c.c. dalla data del deposito del presente ricorso al saldo;
AN ex art. 473 bis 39 lettera c) cpc il sig. a corrispondere Controparte_1 alla Cassa delle Ammende la sanzione amministrativa nella misura di euro 2.000,00;
AN ex art. 614 bis cpc il sig. a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 euro 20 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento del presente Parte_1 provvedimento, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
COMPENSA per un terzo le spese di lite e AN il sig. a Controparte_1 corrispondere alla sig.ra le restanti spese di lite che si liquidano in euro Parte_1
7.240,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. Tribunale di Verona, 15/12/2025
La giudice dott.ssa Stefania Caparello
La Presidente. dott.ssa Antonella Guerra