Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 22/04/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00464/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00730/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' BR
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 730 del 2022, proposto da
Radio Subasio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Brancaccio, Loredana Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Calvi dell'BR, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Di Paolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell'art. 74, e ove necessario, dell'art. 63 del “ Regolamento per la disciplina del Canone Unico Comunale “approvato dal Comune di Calvi dell'BR con Delibera Consiliare del 3 marzo 2021, n. 2, modificato con Delibera Consiliare del 19 aprile 2022 n. 2 , nella parte in cui disciplina il canone di occupazione del suolo pubblico relativamente alle postazioni di radiocomunicazione elettronica;
b) dell'Allegato A e dell'Allegato Tariffario alla delibera di Giunta Comunale del 3 marzo 2021, n. 21 nella parte in cui viene determinata la tariffa a carico dei proprietari delle postazioni;
c) delle note comunali prot. 7420 del 26 settembre 2022 e prot. 7666 del 4 ottobre 2022 , con le quali l'Amministrazione Comunale di Calvi dell'BR ha richiesto a Radio Subasio il pagamento del canone patrimoniale per l'anno 2021 in misura eccedente rispetto a quella dovuta;
d) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o dipendente, anche non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Calvi dell'BR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 la dott.ssa Elena Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Radio Subasio s.r.l., titolare dell’omonima emittente radiofonica umbra, è concessionaria permanente per la radiodiffusione sonora e proprietaria di un traliccio di trasmissione sito nel Comune di Calvi dell’BR, Località Monte San Pancrazio, autorizzato con permesso di costruire n° 18 dell’ 08 maggio 2008.
2. Con Delibera di consiglio comunale n° 2 del 2 marzo 2021, successivamente modificata con la Delibera n° 2 del 19 aprile 2022, il Comune di Calvi dell’BR ha approvato il Regolamento disciplinante il Canone Unico Patrimoniale per l’anno 2021, prevedendo all’art. 74 che l’occupazione di suolo pubblico “ effettuata con tralicci, impianti portanti apparecchi ricetrasmittenti di qualsiasi tipo, stazioni radio base e ripetitori di qualsiasi tipologia e natura ” è soggetta a previa concessione e può avere ad oggetto l’installazione dell’infrastruttura con posizionamento di un unico apparato o di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione “multipla”), nel quale ultimo caso la tariffa è aumentata del 25% in caso di installazione fino a 5 impianti oltre al primo.
3. La determinazione concreta della tariffa è stata, invece, disciplinata dall’art. 63 del citato Regolamento che al comma 1 dispone: “ La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 826 della legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria [..]”; al comma 3 invece precisa che “ i coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono deliberati dalla Giunta Comunale ”.
Ed in effetti con D.G.C. n° 21 del 3 marzo 2021 il Comune ha deliberato i coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria e le “categorie” per la relativa applicazione: la località Monte San Pancrazio è stata assoggettata ad applicazione di tariffa standard, con applicazione del coefficiente moltiplicatore di 3,3 alle concessioni di occupazione per gli impianti portanti stazioni radio base e ripetitori. Conseguentemente il canone di occupazione per l’impianto di Radio Subasio secondo tali tariffe doveva essere determinato in euro 99 al mq (30 euro/mq quale canone standard x coefficiente moltiplicatore 3,3).
4. Con nota prot. 7420 del 26 settembre 2022, il Comune di Calvi ha chiesto alla ricorrente il pagamento del canone unico patrimoniale per l’anno 2021, determinato in € 40.800,00=, quale “ valore di occupazione ” ( 99 euro/mq x 400 mq di suolo occupato) oltre ad € 10.200,00=, quale “ valore ospitanti ” ( pari al 25% del “ valore di occupazione” ) secondo quanto previsto dall’art. 74, comma 4, lett. b), del Regolamento, per un totale di € 51.000,00. Con successiva nota prot. 7666 del 4 ottobre 2022, il Comune ha rettificato il valore di occupazione in € 39.600,00=, lasciando invariato il valore ospiti, sollecitando, così, il pagamento nella complessiva misura di € 49.500,00=, con l’espresso avvertimento che in caso di mancato pagamento “ entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente, si procederà al recupero coattivo, con applicazione di sanzioni, interessi e ulteriori oneri ”.
5. Con ricorso notificato il 25 novembre 2022 e depositato il successivo 22 dicembre, Radio Subasio ha impugnato gli artt. 63 e 74 del Regolamento per la disciplina del Canone Unico Comunale nonché l'Allegato Tariffario alla delibera di Giunta Comunale del 3 marzo 2021, n. 21 ed infine le note comunali con cui è stato richiesto il pagamento del canone nella misura contestata in virtù di tre motivi di censura.
5.1 . Violazione degli artt. 3, 23 e 97 Cost.; degli artt. 3 e 6 della L. n. 241/90; dell’art. 1, comma 831 bis, della L. n. 160/2019; degli artt. 3, 51 e 54 (già artt. 3, 90 e 93) del CCE. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e non proporzionalità delle tariffe approvate.
Le previsioni tariffarie imposte dal Comune di Calvi dell’BR per il 2021 con atto regolamentare sarebbero divenute illegittime per contrasto con la norma sopravvenuta portata dall’art. 40, comma 5-ter, della legge n.108/2021, che ha inserito il comma 831-bis nella legge n.160/2019, stabilendo che il nuovo canone unico patrimoniale è determinato inderogabilmente in misura pari ad 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente, contributo che non può essere maggiorato “ da alcun tipo di onere finanziario o ulteriore contributo di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto .” Inoltre il predetto onere economico quantificato dal Comune con il Regolamento e le tariffe deliberate con D.G.C. del 3 marzo 2021 sarebbe sproporzionato ed irragionevole in quanto notevolmente ed ingiustificatamente maggiorato rispetto alle corrispondenti tariffe COSAP 2019-2020.
5.2. Violazione e falsa applicazione degli art. 3, 23, 41 e 97 Cost.; degli artt. 3, 51, 54 (già 3, 90 e 93) e 89 CCE; degli artt. 3 e 6 della L. n. 241/90; dell’art. 1, commi 824 e 826, della L. n. 160/2019; dell’art. 63 del d.lgs n. 446/1997; dell’art. 63 del Regolamento CUC 2021. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza.
Il canone per l’occupazione di suolo pubblico determinato dal Comune di Calvi sarebbe altresì stato adottato in violazione della normativa di settore, perché dovrebbe godere di speciali agevolazioni, trattandosi di una occupazione di particolare interesse pubblico quale impianto di telecomunicazione (mentre invece la tariffa è maggiorata rispetto a quella standard), e non dovrebbe essere quantificato con meccanismi ancorati al fatturato d’impresa e/o comunque connessi e/o dipendenti dai rapporti con i terzi, come accade in concreto in ipotesi di più impianti in co-siting.
5.3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 23, 41 e 97 Cost.; dell’art. 54 d.lgs n. 259/2003; degli artt. 3 e 6 della L. n. 241/90; dell’art. 1, commi 824 e 826, della L. n. 160/2019; dell’art. 63 del Regolamento comunale. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.
Gli atti comunali di determinazione del canone unico sono viziati sotto il profilo motivazionale, in quanto il Comune non ha, da un lato, precisato le ragioni per cui le occupazioni site in zona Monte san Pancrazio sono soggette a tariffa standard e non ridotta e non ha, dall’altro, motivato circa il notevole aggravio per i concessionari derivante dal coefficiente moltiplicatore di 3,3, ad onta delle previsioni legislative di favore per infrastrutture tecnologiche come quella in oggetto.
6. Si è costituito per resistere in giudizio il Comune di Calvi dell’BR, il quale ha eccepit, in prima battuta, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del G.O. alla luce del disposto dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., attenendo la controversia alla mera determinazione e corresponsione del canone concessorio.
Quindi è stato eccepito il difetto di legittimazione attiva di Radio Subasio, non avendo la ricorrente comprovato di essere un fornitore di servizi di pubblica utilità di reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica; inoltre mancherebbe altresì l’interesse al ricorso, giacchè nelle richieste di pagamento del Comune non figurerebbe l’aumento del 25% in presenza di co-siting. Ulteriormente è stata eccepita la tardività del ricorso, in ragione della immediata lesività dei provvedimenti comunali gravati – la D.C.C. 2 marzo 2021 n° 2 e la D.G.R. 3 marzo 2021 n° 21 – non necessitando la riscossione dell’entrata per cui è causa di alcuna attività ulteriore da parte dell’Ente, esclusa quella di reazione all’inadempimento del privato; ciò tanto più che l’importo in questione, non solo nella sua misura ma anche appunto nella sua prossima pubblicazione in apposito piano tariffario, era stato reso noto ai concessionari.
Nel merito, la difesa di parte pubblica ha argomentato circa l’impossibilità di dare applicazione retroattiva alla previsione di cui al comma 831 bis dell’art. 1, l. n. 160 del 2019, entrata in vigore a luglio 2021, anche in ragione delle ricadute sui bilanci comunali approvati ad inizio anno. La previsione, ove applicabile, si rivelerebbe inoltre costituzionalmente illegittima per contrasto con gli artt. 3, 23, 53, 117 e 119 Cost..
Parimenti non applicabile al CUC si presenterebbe la normativa invocata dalla parte ricorrente nel secondo mezzo, mentre sarebbero generiche le censure concernenti la violazione dei commi 824 e 826 dell’art. 1 l. n. 160 del 2019.
7. Con successiva memoria l’Ente ha formulato richiesta di rinvio della trattazione, avendo il Comune – a seguito di rilievi da parte della Corte dei Conti circa le modalità di contabilizzazione dei proventi derivanti da terre gravate da usi civici, tra cui rientrerebbe l’area su cui sorge l’impianto per cui è causa – avviato un procedimento di revisione delle utilizzazioni dei conseguenti possibili proventi.
La parte ricorrente si è opposta alla richiesta di rinvio ed entrambe le parti hanno dedotto sulle reciproche domande ed eccezioni.
8. All’udienza pubblica dell’11 marzo 2025, uditi per le parti i difensori come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Deve preliminarmente essere disattesa la richiesta di rinvio proposta dalla parte pubblica, essendo la causa matura per la decisione.
10. In limine litis , deve essere affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo. Come condivisibilmente argomentato dalla parte ricorrente, non estendendosi la giurisdizione esclusiva di questo Giudice in materia di rapporti di concessione alle controversie in tema di canoni, l’individuazione del plesso giurisdizionale competente alla decisione deve avvenire sulla base dei criteri ordinari.
10.1. Di recente è stato osservato che “In materia di concessioni demaniali, le controversie concernenti “indennità, canoni e altri corrispettivi” riservate alla giurisdizione dell'A.G.O. sono solo quelle a contenuto meramente patrimoniale, nelle quali cioè non assume rilievo un potere di intervento della pubblica amministrazione “a tutela di interessi generali”, mentre resta attratta alla giurisdizione del giudice amministrativo la lite che coinvolga l'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, venendo in rilievo provvedimenti autoritativi di questa e dei quali si chieda in via principale la valutazione al giudice adito per la disapplicazione o l'annullamento ovvero investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del dovuto e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali, sia sull'an che sul quantum .” (Cons. Stato, sez. VII, 24 luglio 2024, n.6687).
10.2. Poiché la presente controversia concerne in via principale l’impugnazione di un atto regolamentare del Comune di Calvi, si tratta ad ogni evidenza di atti implicanti l’esercizio da parte dell’Amministrazione comunale di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione degli oneri dovuti per l’occupazione di spazi pubblici, rispetto ai quali le note comunali di sollecito del pagamento, parimenti gravate, si palesano come atti meramente applicativi; la posizione della ricorrente è quindi di interesse legittimo e la presente azione di annullamento è stata correttamente incardinata avanti a questo Tribunale.
11. Deve invece essere accolta l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla difesa comunale.
Sul punto il Tribunale si è espresso in causa analoga con la sentenza del 12 marzo 2025, n. 304, le cui motivazioni possono essere richiamate nella presente sede: “ Non ignora il Collegio che precedenti pronunce di questo Tribunale amministrativo regionale inerenti il Regolamento per l’applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) del medesimo Comune di Calvi dell’BR sono state riformate in appello con riferimento ad analoghe questioni in rito (cfr. C.d.S., sez. V, 15 gennaio 2024, nn. 454 e 456; Id., 17 luglio 2024, n. 6420). In quella sede, è stato evidenziato che «Per consolidata giurisprudenza, le norme regolamentari vanno immediatamente impugnate solamente allorché siano suscettibili di produrre, in via diretta ed immediata, una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica di un determinato soggetto, mentre nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione e che esplichino effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo, la norma regolamentare non deve essere oggetto di autonoma impugnazione, la quale sarebbe peraltro inammissibile per difetto di una lesione attuale e concreta, ma deve essere impugnata unitamente al provvedimento applicativo di cui costituisce l’atto presupposto, in quanto solamente quest’ultimo rende concreta la lesione degli interessi (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 13 novembre 2019, n. 7797; V, 2 novembre 2017, n. 5071). Detto in altri termini, l’atto applicativo della norma regolamentare è quello che, per primo, rende attuale la lesione in nuce prefigurata dalla volizione astratta, e dunque, nel caso di specie, la, pure impugnata, nota comunale del 4 giugno 2019, richiedente la regolarizzazione entro trenta giorni, a pena di comminatoria delle sanzioni previste dall’art. 27 del regolamento» (C.d.S., n. 454 del 2024, §11, cit.).
Tuttavia, la medesima Sezione – nel riaffermare che «Il principio generale ... da cui prendere le mosse, è quello secondo cui i regolamenti e gli atti amministrativi generali sono impugnabili in via diretta solo ove contengano disposizioni in grado di ledere immediatamente le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari; negli altri casi, divengono impugnabili solo quando sorge l’interesse a ricorrere, ovvero assieme all’atto applicativo che produca una lesione effettiva, e non solo ipotetica o futura (in tali termini, Cons. Stato, V, 7 ottobre 2016, n. 4130 e 6 maggio 2015, n. 2260, nonché id., VI, 29 marzo 1996, n. 512, richiamate da Cons. Stato, IV, 13 febbraio 2020, n. 1159)» – ha altresì evidenziato che «Per le delibere che annualmente fissano le tariffe inerenti ai tributi locali, si è ritenuto inoltre che le stesse siano immediatamente lesive dei soggetti contribuenti per la modalità esecutiva della corrispondente imposizione, che comporta che, già con l’adozione delle tariffe nelle diverse misure in relazione alle diverse categorie di utenti, se ne possa constatare la lesività per gli appartenenti a tali categorie, senza necessità di attendere alcun atto applicativo (in tale senso, di recente Cons. Stato, V, 20 maggio 2024 n. 4478, in riferimento alla delibera di approvazione di tariffe TARI). In particolare, quando sia nota al contribuente la categoria di appartenenza, secondo il regolamento comunale, e venga contestata l’imposizione o la modifica tariffaria, pur generale ed astratta, ma riferita alla categoria alla quale il contribuente risulta appartenere, l’atto amministrativo generale che fissa le tariffe va considerato immediatamente lesivo nei suoi confronti, perciò impugnabile nel termine di decadenza decorrente dalla sua pubblicazione (cfr., per l’affermazione dello stesso principio per il servizio comunale cimiteriale, anche Cons. Stato, V, 19 settembre 2019, n. 6238). Invero, in tale situazione gli atti applicativi, di liquidazione o di accertamento dei tributi dovuti, hanno contenuto meramente esecutivo delle disposizioni generali (cfr. per l’approvazione del regolamento per l’applicazione della TARSU, già Cons. Stato, V, 27 aprile 1990, n. 379 e id., V, 12 luglio 1996, n. 854, nonché Cons. Stato, V, 17 marzo 2003, n. 1379 e, in tema di servizio idrico, Cons. Stato, VI, 6 aprile 2010, n. 1918, nonché più recentemente, in tema di delibere comunali riguardanti tariffe TARI nei confronti della categoria dei professionisti ricorrenti, Cons. Stato, I, parere n. 1945/2019, del 2 luglio 2019). Giova precisare che trattasi di questione che va decisa caso per caso, dal momento che, al fine di valutare l’immediata lesività della delibera tariffaria, sono da ritenere decisivi: per un verso, il contenuto della delibera; per altro verso, il tenore delle censure. Queste ultime vanno reputate immediatamente dirette avverso la stessa delibera quando concernenti i criteri di quantificazione e gli importi delle tariffe per una determinata categoria di utenti; categoria, che la delibera medesima e gli atti preparatori (o connessi o allegati) - valutati anche in relazione alle delibere tariffarie riguardanti precedenti annualità - consente di individuare come quella di appartenenza del soggetto che si assume leso dalle tariffe di nuova introduzione (anche eventualmente contestando l’appartenenza alla categoria). 4.2. Nel caso di specie, è da ritenere che già al momento della pubblicazione della delibera impugnata il contenuto della stessa e degli allegati consentisse di percepirne la lesività nei confronti della società ricorrente, quanto meno con riferimento alle ragioni di doglianza dalla medesima poi formulate in giudizio (impregiudicata la loro fondatezza nel merito: cfr. Cons. Stato, V, n. 4478/2024 su citata)» (C.d.S., sez. V, 16 settembre 2024, n. 7601).
La fattispecie che occupa risulta attagliarsi all’ipotesi contemplata in detta giurisprudenza.
Difatti, ai sensi dell’art. 67 del Regolamento per la disciplina del canone unico comunale del Comune di Calvi dell’BR – disposizione non gravata dalla ricorrente – «Il canone per le occupazioni permanenti pluriennali deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dal ricevimento di ogni eventuale richiesta del Comune. L’importo deve essere versato in un’unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone, viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi».
Il medesimo Regolamento, al primo comma dell’art. 56 (disposizione anch’essa non gravata) tra gli obblighi del titolare della concessione enumera quello di «versare il canone alle scadenze previste» (lett. d); il successivo art. 59, al primo comma, inserisce tra le cause di decadenza «il mancato o irregolare versamento del canone di concessione stabilito dal Comune e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti» (lett. a).
Dal combinato disposto delle disposizioni citate emerge chiaramente che l’odierna ricorrente, già titolare di concessione comunale per l’occupazione dell’area su cui sorge la stazione di radiocomunicazione in località Monte San Pancrazio, fosse tenuta a versare in autoliquidazione il canone per cui è causa entro il 31 marzo del 2021, salvo il potere comunale di accertamento e riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate disciplinato dall’art. 83 del citato Regolamento (con la previsione dell’applicazione di una maggiorazione del 30%).
Con la determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori ad opera della D.G.R. 3 marzo 2021 n. 21, Allegato A e Allegato tariffario, all’odierna ricorrente era nota la categoria di appartenenza, disciplinata dall’art. 74 del Regolamento comunale specificamente contestato con il ricorso, e poteva essere calcolato il canone da versare in autoliquidazione, con immediata percezione della lesività della tariffa fissata e delle maggiorazioni previste per la presenza di più apparati in co-siting (di cui all’art. 74, comma 4, lett. b), del Regolamento).
Il contenuto delle gravate D.C.C. 2 marzo 2021, n. 2. e D.G.C. 3 marzo 2021 n. 21 del Comune di Calvi dell’BR e dei relativi allegati – che la parte ricorrente non contesta siano state tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale del Comune – consentiva, pertanto, alla Società ricorrente (già concessionaria) di percepirne la lesività nei propri confronti, avuto specifico riguardo alle ragioni di doglianza dalla medesima poi formulate in giudizio (nondimeno solo a valle dei solleciti di pagamento di cui alle note comunali dell’autunno 2022).
Rispetto a tali provvedimenti, che avrebbero dovuto essere tempestivamente gravati nel termine di decadenza decorrente dalla loro pubblicazione, le note comunali di sollecito del 26 settembre e 4 ottobre 2022 si pongono come meri atti applicativi, inidonei a rimettere in termine la parte ricorrente.”
12. E’ evidente, infatti, che il regolamento gravato, unitamente agli allegati con le concrete precisazioni tariffarie, aveva natura di regolamento volizione-azione, e arrecava già ai destinatari la lesione idonea a far sorgere l’immediato interesse all’impugnativa: rispetto all’individuazione dell’area di riferimento con la conseguente applicazione della tariffa oltre al coefficiente moltiplicatore la ricorrente doveva essere ben consapevole dell’integrale portata del pregiudizio recato dal Comune, pregiudizio che non avrebbe potuto essere rimosso con la mera impugnativa delle diffide comunali, le uniche gravate tempestivamente.
13. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività della notificazione ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.
14. Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'BR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività della notificazione ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Elena Daniele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Daniele | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO