Sentenza 30 gennaio 2019
Massime • 1
Il ricorso per cassazione avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale dei Geometri va proposto, a pena di inammissibilità, nei confronti dell'Ordine territoriale di iscrizione dell'incolpato e non del Consiglio di disciplina territoriale, che non assume la qualità di parte, trattandosi di soggetto che riveste una funzione amministrativa di natura giustiziale, caratterizzata da elementi di terzietà, ma privo di potere autonomo di sorveglianza sugli iscritti all'Ordine, sicché, da un lato, non può essere in lite con questi ultimi, pena la perdita della sua imparzialità, e, dall'altro, non è portatore di alcun interesse ad agire o resistere in giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2019, n. 02695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2019 |
Testo completo
02695-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISCIPLINARE Dott. SERGIO GORJAN - Presidente - PROFESSIONISTI Dott. UBALDO BELLINI Consigliere Ud. 02/10/2018 - Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere - PU R.G.N. 20483/2017 Dott. RAFFAELE SABATO - Consigliere - Ron 26.95 - Rel.Consigliere - Rep. el Dott. STEFANO OLIVA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20483-2017 proposto da: EN RO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO n.9, presso lo studio dell'avvocato 3824 GIANFRANCO PALERMO, che lo rappresenta e difende 2018 unitamente all'avvocato ANGELO ALGIERI ricorrente - tu
contro
CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE del COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI COSENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI n.8, presso lo studio N dell'avvocato CRISTINA LAURA CECCHINI, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO ROMANO
- controricorrente -
avverso la decisione del CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI di ROMA, depositata il 29/05/2017; n° 14/17; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO TRONCONE che ha concluso per l'infondatezza del primo e secondo motivo di ricorso e l'inammissibilità del terzo;
udito l'Avvocato GIANFRANCO PALERMO per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento, e l'Avvocato PIETRO ROMANO per il controricorrente, che ha concluso per il rigetto FATTI DI CAUSA In data 30.7.2015 il Consiglio di disciplina territoriale del Collegio dei geometri di Cosenza deliberava l'apertura di un procedimento disciplinare a carico di TO OB contestandogli l'infrazione del codice deontologico a fronte di morosità accumulata nei confronti della cassa previdenziale della categoria. All'esito del contraddittorio, sul presupposto che l'incolpato avesse riconosciuto l'addebito, quantomeno a decorrere dal 2010, ne deliberava la cancellazione dall'albo. Interponeva gravame il TO innanzi il Consiglio Nazionale dei geometri, il quale respingeva l'impugnazione confermando il provvedimento di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il TO affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Consiglio di disciplina territoriale eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva. 20 Ric. 2017 n. 20483 sez. S2 - ud. 02-10-2018 -2- La parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione dell'art. 12 del R.D. n.274/1929 e la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della Legge n.78/1990 in relazione all'art.360 n.4 c.p.c.; la falsa applicazione dell'art.11 del R.D. n.274/1999 in relazione all'art.360 n.5 c.p.c.; nonché la falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. in relazione all'art.360 n.4 c.p.c. Ad avviso del ricorrente non sussisterebbe la morosità contestatagli, perché egli avrebbe soltanto ricevuto una richiesta di pagamento dei contributi previdenziali per gli anni 2010-2013, per i quali era prevista la modalità di riscossione mediante ruoli. La Cassa di Previdenza e Assistenza dei geometri, a seguito di un ampio contenzioso con gli iscritti e del riordino successivo all'entrata in vigore della Legge n.335/1995, che ha vietato la riscossione dei contributi relativi alle annualità coperte da prescrizione, aveva intimato agli iscritti il pagamento dei contributi soltanto a partire dal 2010. La segnalazione d'ufficio operata dalla Cassa all'Ordine territoriale di appartenenza sarebbe erronea e contraria alle garanzie di informazione previste dalla Legge n.241/90 e comunque lesiva del diritto al contraddittorio. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione th dell'art.11 del R.D. n.274/1929 in relazione all'art.360 n.5 c.p.c., perché la mancata tipizzazione delle fattispecie di illecito contemplate dalla norma regolamentare esporrebbe l'iscritto al rischio di essere sottoposto ad un procedimento disciplinare sulla base di formule vuote, senza quindi potersi adeguatamente difendere. Inoltre, secondo il ricorrente la sanzione in concreto irrogata (cancellazione dall'albo) sarebbe eccessiva posto che la norma prevede anche i meno gravi ا Ric. 2017 n. 20483 sez. S2 - ud. 02-10-2018 -3- rimedi dell'avvertimento, della censura e della sospensione per non più di sei mesi. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione art.112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c. sostenendo che il riferimento, operato nella contestazione disciplinare, alla nota inviata dalla Cassa di previdenza all'Ordine, non sarebbe idoneo ad assicurare il diritto di difesa dell'incolpato, al quale detta nota non sarebbe mai stata comunicata. Prima di esaminare le tre doglianze -che comunque sarebbero da dichiarare inammissibili perché con esse il ricorrente introduce un'istanza di riesame del merito della controversia- occorre considerare che il ricorso è stato proposto soltanto nei confronti del Consiglio di disciplina territoriale, e non anche dell'Ordine territoriale. Dal che deriva l'inammissibilità dello stesso, posto il principio affermato da Cass. Sez. U, Sentenza n.16993 del 10/07/2017 (Rv.644918) in materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, certamente estensibile anche alla presente fattispecie: "... non assume la qualità di parte il Consiglio distrettuale di disciplina, trattandosi th di soggetto che riveste una funzione amministrativa di natura giustiziale, caratterizzata da elementi di terzietà, ma priva di potere autonomo di sorveglianza sugli iscritti all'Ordine, sicché, da un lato, non può essere in lite con questi ultimi, pena la perdita della sua imparzialità, e dall'altro, non è portatore di alcun interesse ad agire/resistere in giudizio ...". Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.1 comma 17 della Legge n.228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater ي ل Ric. 2017 n. 20483 sez. S2 ud. 02-10-2018 - -4- all'art. 13 del Testo Unico di cui al D.P.R. n.115 del 2002, dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
inammissibile il ricorso e condanna il la Corte dichiara ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.300 di cui € 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 della Legge n.228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso, a norma dell'art.
1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile in data 2 ottobre 2018. Il Presidente TS. Gorjan) Il Consigliere estensore (S. Oliva) Il Funzionario Giudiziario Valeria NERI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 30 GEN. 2019 Il Funzionano Giudiziario Vilezia NERI Ric. 2017 n. 20483 sez. S2 - ud. 02-10-2018 -5-