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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 07/01/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
DEL PRETE MICHELE, Relatore
NOVELLI GIANCARLO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2648/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4039/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 10/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7050905103 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7050905103 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7050905103 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7371/2025 depositato il
05/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.4.2025, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta proponeva appello avverso la sentena n. 4039/01/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Caserta chiedendone la riforma, con vittoria di spese.
L'appellante premetteva che in una porima fase la CTP di Caserta aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso gli avvisi di accertamento allo stesso notificati relativamnete alle annualità 2005 e 2006 e che successivamente la CTR di Napoli aveva accolto l'appello del contribuente rimettendo gli atti alla Corte di
Giustizia di I Grado di Caserta che, a sua volta, con la sentenza impugnata accoglieva il ricorso del contribuente per due ordini di motivi :
in primo luogo, perchè la Corte aveva ritenuto che il principio consolidato in giurisprudenza della presunzione
, in caso di società a ristretta base azionaria. della distribuzione in capo ai soci di un utile extra-gestionale, non potesse estendersi ai soci di altra società, mancando nel caso in esame la prova che la società che deteneva tutte le quote di quella oggetto di verifica fosse un mero schermo;
in secondo luogo, perchè risultava violato il diritto di difesa del contribuente in quanto, nonostante era stata ritenuta la natura fittizia della società Società_2 s.p.a., il PVC redatto dalla Guardia di Finanza a carico della società Ragmetal s.r.l., sulla base del quale erano partiti gli accertamenti fiscali a carico della medesima società e del contribuente appellato, non era stato notificato al legale rapp.te della Società_2 s.p.a. o ai suoi soci, i quali non avevano avuto la possibilità di di difendersi dalla presunzione contenuta nell'accertamento relativa al fatto che gli stessi fossero i reali destinatari del reddito extracontabile accertato.
Tanto premesso, l'Agenzia delle Entrate evidenziava che la decisione dei primi giudici appariva illegittima e in violazione di legge, in quanto non si era tenuto conto del consolidato orientamento giuriprudenziale della
Corte di Cassazione, secondo cui si presume che i maggiori utili accertati in capoo ad una società a ristretta base sociale e non contabilizzati siano stati distribuiti tra i soci. Aggiungeva,poi, che nel caso in esame tale presunzione risultava pienamenente applicabile al contribuente Resistente_1, socio della Società_2 s. p.a., anche se l'accertamento era stato eseguito nei confronti di altra società la Società_3 s.r.l., tuttavia , intreramente partecipata dall Società_2 Sp.A.
In pratica, sottolineava l'Agenzia,che la regola dell'imputazione degli utili extracontabili ai soci di una società di capitali a ristretta base sociale si estenderebbe anche all'ipotesi in cui, per effetto della partecipazione alla società di capitali, titolare dell'impresa sia un'altra società di capitali, a sua volta a ristretta base societaria.
Nel caso in esame, l'Ufficio ribadiva di aver provato, con una presunzione semplice, la distribuzione degli utili extracontabili della società partecipata in capo ai soci della società partecipante. Tale prova, per presunzione, risultava ampiamente confermata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e risulterebbe idonea ad invertire l'onere probatorio.
In particolare, l'Agenzia sottolineava che nel caso di specie, l'Ufficio, considerato il controllo totale della società partecipante Società_2 spa nella Società_3 srl aveva imputato la distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla partecipata ai soci della Società_2 SPA, proprio in virtù della ristretta base sociale. Infatti, la Società_3 srl era risultata gestita dal socio unico della Società_2. Spa. e , a sua volta, la Società_2 Spa risultava diretta e gestita dai soci che la componevano che pertanto dirigevano e gestivano anche la partecipata Società_3 srl. A fronte della presunzione semplice ne conseguiva l'inversione dell'onere della prova in capo al socio che, tuttavia, a giudizio dell'Ufficio non aveva offerto alcuna prova contraria.
Quanto,poi. alla presunta violzione del diritto di difesa e alla mancata notifica del pvc, l'Agenzia richiamava innanzitutto l'orientamento giuriprudenziale consolidato in merito alla piena validità della motivazione per relationem dell'avviso di accertamento che aveva fatto riferimento al PVC della Guardia di Finanza e all'avviso di accertamento presupposto.
In ogni caso, avendo il contribuente il diritto di esaminare tutta la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto, dovendo egli stesso offrire, eventialemente la prova che non aveva potuto conoscere gli atti presupposti.
Nel caso in esame, poi, l'Agenzia evidenziava che il il contribunete Resistente_1 era socio della società partecipante che deteneva il 100% della partecipata e la società accertata era interamente gestitta dai soci della partecipante;
pertanto in capo al contribuente appellato gravava un onere di conoscenza degli accadimenti sociali ed in quanto socio il diritto di acquisire qualsivoglia documento utile per la sua difesa.
In ogni caso, aggiungeva l'Agenzia, che il contribuente non aveva offerto alcuna prova in ordine alla non conoscibilità del PVC della Guardia di Finanza dal quale era scaturito l'avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio.
Si costituiva in giudizio Resistente_1, rapp.to e difeso dalla dott.ssa Difensore_1 chiedendo il rigetto dell'appello proposto dall'Ufficio e ribadendo da un lato, la non applicabilità della presunzione semplice della distribuzione degli utili extra contabili in capo ai soci di società non destinataria di accertamento, in mancanza peraltro della prova da parte della A.F. che la società che deteneva le quote della società oggetto di verifica fosse un mero schermo.
Infine, la controparte evidenziava la palese violazionr dell'art. 7 della legge 212/2000 ( Statuto dei contribuenti) così come evidenziato dai primi giudici nella sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello risulta fondato e come tale va accolto.
Osserva il Collegio che non può condividersi quanto affermato dalla Corte di Giustizia di I Grado di Caserta in merito alla impossibilità di estendere la presunzione relativa alla distribuzione in capo ai soci dei maggiori utili accertati in capo ad una società a ristretta base sociale e non contabilizzati anche all'ipotesi in cui, per effetto della partecipazione alla società di capitali, titolare dell'impresa sia un'altra società di capitali, a sua volta a ristretta base società partecipata
Sul punto appare opportuno in primo luogo richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale invece la presunzione di distribuzione degli utili extracontabile opra a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si mantenga la ristretta base sociale e , dunque, anche nel cao di partecipazione alla società di capitali da parte di altra società di capitali a sua volta a ristretta base sociale (Cfr. Cass ordinanza
27049/2019 ; Cass. ordinanza n. 3338/2019 ). Da ultimo, poi, va richiamata l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16035/2025 depositata il 16.6.2025, nella quale si precisa che " l'operatività della presunzione investe dunque la società di capitali, sul presupposto che la ristretta base partecipativa consenta un controllo effettivo dei soci nella gestione sociale, mentre non conta la modalità di accertamento ( ragionando da Cass. 20712/2018, n. 32859), e l'imputazione ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società prescinde dall'eventuale natura adesiva dell'accertamento nei confronti dell'ente."
Tanto premesso, osserva il Collegio che nel caso in esame l'Ufficio ha provato, con una presunzione semplice, la distribuzione degli utili extracontabili della società partecipata in capo ai soci della società partecipante. Tale prova, per presunzione, risulta ampiamente confermata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cfr. e n. 13841/2021) e risulta idonea ad invertire l'onere probatorio.
Invero l'Ufficio, considerato il controllo totale della società partecipante Società_2 spa nella Società_3 srl ha correttamente imputato la distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla partecipata ai soci della Società_2 SPA, proprio in virtù della ristretta base sociale. Infatti, la Società_3 srl è risultata gestita dal socio unico della Società_2. Spa. e , a sua volta, la Società_2 Spa è risultata diretta e gestita dai soci che la componevano che pertanto dirigevano e gestivano anche la partecipata Società_3 srl.
Applicando la presunzione semplice sopra indicata, ne consegue l'inversione dell'onere della prova in capo al socio che non risulta aver offerto alcuna prova contraria
In merito, poi, alla presunta violazione del diritto di difesa e alla mancata notifica del pvc, ritiena la Corte che in primo luogo va richiamato l'orientamento giursiprudenziale ampiamente consolidato, secondo il quale la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è pienamente legittima, dovendosi ritenere sufficiente a tutelare il diritto di difesa del contribuente il richiamo integrale al PVC della Guardia di Finanza.
Inoltre, evidenzia la Corte che il contribuente, nel caso in esame, aveva il diritto di esaminare tutta la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto, dovendo egli stesso offrire, eventualmente la prova di non aver potuto conoscere gli atti presupposti,prova che nel caso di specie non risulta offerta.
Peraltro, la parte appellata Resistente_1 è risultato socio della società partecipante che deteneva il 100% della partecipata e la società accertata è risultata interamente gestitta dai soci della partecipante : pertanto, in capo al contribuente appellato grava un onere di conoscenza degli accadimenti sociali ed in quanto socio il diritto di acquisire qualsivoglia documento utile per la sua difesa.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna l'appellato alle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi euro 3000,00
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
DEL PRETE MICHELE, Relatore
NOVELLI GIANCARLO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2648/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4039/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 10/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7050905103 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7050905103 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7050905103 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7371/2025 depositato il
05/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.4.2025, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta proponeva appello avverso la sentena n. 4039/01/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Caserta chiedendone la riforma, con vittoria di spese.
L'appellante premetteva che in una porima fase la CTP di Caserta aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso gli avvisi di accertamento allo stesso notificati relativamnete alle annualità 2005 e 2006 e che successivamente la CTR di Napoli aveva accolto l'appello del contribuente rimettendo gli atti alla Corte di
Giustizia di I Grado di Caserta che, a sua volta, con la sentenza impugnata accoglieva il ricorso del contribuente per due ordini di motivi :
in primo luogo, perchè la Corte aveva ritenuto che il principio consolidato in giurisprudenza della presunzione
, in caso di società a ristretta base azionaria. della distribuzione in capo ai soci di un utile extra-gestionale, non potesse estendersi ai soci di altra società, mancando nel caso in esame la prova che la società che deteneva tutte le quote di quella oggetto di verifica fosse un mero schermo;
in secondo luogo, perchè risultava violato il diritto di difesa del contribuente in quanto, nonostante era stata ritenuta la natura fittizia della società Società_2 s.p.a., il PVC redatto dalla Guardia di Finanza a carico della società Ragmetal s.r.l., sulla base del quale erano partiti gli accertamenti fiscali a carico della medesima società e del contribuente appellato, non era stato notificato al legale rapp.te della Società_2 s.p.a. o ai suoi soci, i quali non avevano avuto la possibilità di di difendersi dalla presunzione contenuta nell'accertamento relativa al fatto che gli stessi fossero i reali destinatari del reddito extracontabile accertato.
Tanto premesso, l'Agenzia delle Entrate evidenziava che la decisione dei primi giudici appariva illegittima e in violazione di legge, in quanto non si era tenuto conto del consolidato orientamento giuriprudenziale della
Corte di Cassazione, secondo cui si presume che i maggiori utili accertati in capoo ad una società a ristretta base sociale e non contabilizzati siano stati distribuiti tra i soci. Aggiungeva,poi, che nel caso in esame tale presunzione risultava pienamenente applicabile al contribuente Resistente_1, socio della Società_2 s. p.a., anche se l'accertamento era stato eseguito nei confronti di altra società la Società_3 s.r.l., tuttavia , intreramente partecipata dall Società_2 Sp.A.
In pratica, sottolineava l'Agenzia,che la regola dell'imputazione degli utili extracontabili ai soci di una società di capitali a ristretta base sociale si estenderebbe anche all'ipotesi in cui, per effetto della partecipazione alla società di capitali, titolare dell'impresa sia un'altra società di capitali, a sua volta a ristretta base societaria.
Nel caso in esame, l'Ufficio ribadiva di aver provato, con una presunzione semplice, la distribuzione degli utili extracontabili della società partecipata in capo ai soci della società partecipante. Tale prova, per presunzione, risultava ampiamente confermata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e risulterebbe idonea ad invertire l'onere probatorio.
In particolare, l'Agenzia sottolineava che nel caso di specie, l'Ufficio, considerato il controllo totale della società partecipante Società_2 spa nella Società_3 srl aveva imputato la distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla partecipata ai soci della Società_2 SPA, proprio in virtù della ristretta base sociale. Infatti, la Società_3 srl era risultata gestita dal socio unico della Società_2. Spa. e , a sua volta, la Società_2 Spa risultava diretta e gestita dai soci che la componevano che pertanto dirigevano e gestivano anche la partecipata Società_3 srl. A fronte della presunzione semplice ne conseguiva l'inversione dell'onere della prova in capo al socio che, tuttavia, a giudizio dell'Ufficio non aveva offerto alcuna prova contraria.
Quanto,poi. alla presunta violzione del diritto di difesa e alla mancata notifica del pvc, l'Agenzia richiamava innanzitutto l'orientamento giuriprudenziale consolidato in merito alla piena validità della motivazione per relationem dell'avviso di accertamento che aveva fatto riferimento al PVC della Guardia di Finanza e all'avviso di accertamento presupposto.
In ogni caso, avendo il contribuente il diritto di esaminare tutta la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto, dovendo egli stesso offrire, eventialemente la prova che non aveva potuto conoscere gli atti presupposti.
Nel caso in esame, poi, l'Agenzia evidenziava che il il contribunete Resistente_1 era socio della società partecipante che deteneva il 100% della partecipata e la società accertata era interamente gestitta dai soci della partecipante;
pertanto in capo al contribuente appellato gravava un onere di conoscenza degli accadimenti sociali ed in quanto socio il diritto di acquisire qualsivoglia documento utile per la sua difesa.
In ogni caso, aggiungeva l'Agenzia, che il contribuente non aveva offerto alcuna prova in ordine alla non conoscibilità del PVC della Guardia di Finanza dal quale era scaturito l'avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio.
Si costituiva in giudizio Resistente_1, rapp.to e difeso dalla dott.ssa Difensore_1 chiedendo il rigetto dell'appello proposto dall'Ufficio e ribadendo da un lato, la non applicabilità della presunzione semplice della distribuzione degli utili extra contabili in capo ai soci di società non destinataria di accertamento, in mancanza peraltro della prova da parte della A.F. che la società che deteneva le quote della società oggetto di verifica fosse un mero schermo.
Infine, la controparte evidenziava la palese violazionr dell'art. 7 della legge 212/2000 ( Statuto dei contribuenti) così come evidenziato dai primi giudici nella sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello risulta fondato e come tale va accolto.
Osserva il Collegio che non può condividersi quanto affermato dalla Corte di Giustizia di I Grado di Caserta in merito alla impossibilità di estendere la presunzione relativa alla distribuzione in capo ai soci dei maggiori utili accertati in capo ad una società a ristretta base sociale e non contabilizzati anche all'ipotesi in cui, per effetto della partecipazione alla società di capitali, titolare dell'impresa sia un'altra società di capitali, a sua volta a ristretta base società partecipata
Sul punto appare opportuno in primo luogo richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale invece la presunzione di distribuzione degli utili extracontabile opra a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si mantenga la ristretta base sociale e , dunque, anche nel cao di partecipazione alla società di capitali da parte di altra società di capitali a sua volta a ristretta base sociale (Cfr. Cass ordinanza
27049/2019 ; Cass. ordinanza n. 3338/2019 ). Da ultimo, poi, va richiamata l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16035/2025 depositata il 16.6.2025, nella quale si precisa che " l'operatività della presunzione investe dunque la società di capitali, sul presupposto che la ristretta base partecipativa consenta un controllo effettivo dei soci nella gestione sociale, mentre non conta la modalità di accertamento ( ragionando da Cass. 20712/2018, n. 32859), e l'imputazione ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società prescinde dall'eventuale natura adesiva dell'accertamento nei confronti dell'ente."
Tanto premesso, osserva il Collegio che nel caso in esame l'Ufficio ha provato, con una presunzione semplice, la distribuzione degli utili extracontabili della società partecipata in capo ai soci della società partecipante. Tale prova, per presunzione, risulta ampiamente confermata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cfr. e n. 13841/2021) e risulta idonea ad invertire l'onere probatorio.
Invero l'Ufficio, considerato il controllo totale della società partecipante Società_2 spa nella Società_3 srl ha correttamente imputato la distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla partecipata ai soci della Società_2 SPA, proprio in virtù della ristretta base sociale. Infatti, la Società_3 srl è risultata gestita dal socio unico della Società_2. Spa. e , a sua volta, la Società_2 Spa è risultata diretta e gestita dai soci che la componevano che pertanto dirigevano e gestivano anche la partecipata Società_3 srl.
Applicando la presunzione semplice sopra indicata, ne consegue l'inversione dell'onere della prova in capo al socio che non risulta aver offerto alcuna prova contraria
In merito, poi, alla presunta violazione del diritto di difesa e alla mancata notifica del pvc, ritiena la Corte che in primo luogo va richiamato l'orientamento giursiprudenziale ampiamente consolidato, secondo il quale la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è pienamente legittima, dovendosi ritenere sufficiente a tutelare il diritto di difesa del contribuente il richiamo integrale al PVC della Guardia di Finanza.
Inoltre, evidenzia la Corte che il contribuente, nel caso in esame, aveva il diritto di esaminare tutta la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto, dovendo egli stesso offrire, eventualmente la prova di non aver potuto conoscere gli atti presupposti,prova che nel caso di specie non risulta offerta.
Peraltro, la parte appellata Resistente_1 è risultato socio della società partecipante che deteneva il 100% della partecipata e la società accertata è risultata interamente gestitta dai soci della partecipante : pertanto, in capo al contribuente appellato grava un onere di conoscenza degli accadimenti sociali ed in quanto socio il diritto di acquisire qualsivoglia documento utile per la sua difesa.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna l'appellato alle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi euro 3000,00