Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/02/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3991/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3991/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Nova Milanese in Via Mario Vanzati n. 2, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Simona
Luceri che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Milanese in Via Mario Vanzati n. 2, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Francesca
Cunteri che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. A regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, la signora si impegna entro e Parte_1 non oltre 60 giorni dall'emissione della sentenza di separazione a cedere al signor che Parte_2 continuerà ad abitarla e che si impegna a corrispondere alla signora all'atto della predetta Parte_1 cessione, la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) la propria quota del 50 % dell'immobile di pagina 1 di 4
- foglio 8, mappale 10, sub. 2, Via Mario Vanzati n. 2/B, piano secondo 1/T, cat. A/3, cl. 3, Vani 6, rendita euro 480,30;
- foglio 8, mappale 10, sub. 14, Via Mario Vanzati n. 2/B, piano T, cat. C/6, cl. 5, mq. 13, rendita euro
36,26;
- foglio 8, mappale 196, sub. 4, Via Mario Vanzati n. snc, piano S1, cat. C/6, cl. 4, mg. 14, rendita euro
33,98.
Le relative spese notarili verranno sostenute dal signor Parte_2
3. La signora dichiara che la propria quota di immobile è di piena proprietà, libera da pesi, Parte_1 vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso al marito Parte_2
, che accetta , la quota di comproprietà dei predetti beni immobili, siti in Comune di Nova
[...]
Milanese, Via Vanzati n. 2 per la quota del 50 %.
4. Le Parti concordano che la signora potrà continuare a vivere presso la casa coniugale Parte_1 fino ad un massimo di 6 mesi dalla data dell'udienza virtuale di comparazione avanti al Tribunale, o periodo minore comunque necessario per reperire una nuova sistemazione abitativa;
la signora una volta stabilita nel nuovo immobile, si impegna a variare la residenza tempestivamente. Parte_1
5. Dal mese di gennaio 2024 e sino a quando la signora occuperà l'immobile, le spese Parte_1 condominiali dell'immobile e le spese relative alle utenze di gas e luce verranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
6. si dà atto che i coniugi hanno concordato di compensare tra loro le seguenti spese rispettivamente sostenute:
- 1 rata delle spese condominiali con scadenza 15.01.2024 di euro 450,00 sostenute dalla moglie sono compensati con il costo sostenuto dal marito per la soppressione del cane;
- 2 rata scadenza 15.04.2024 di euro 450,00 sostenute dalla moglie sono compensati con la bolletta
Luce e gas di euro 706,78 relativa al periodo dicembre 2023/gennaio 2024 sostenuta dal signor
Gli ulteriori 100,00 euro residui verranno posti in compensazione con le prossime bollette e Parte_2 spese condominiali.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, entrambi dichiarano di essere autosufficienti e di non pretendere nulla l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto previsto ai precedenti punti 2) 3) 4) e 5) 6) ed alla restituzione di un elenco arredi, mobili, pertinenze, e oggetti di proprietà della signora già reso noto al marito, e la cui asportazione dalla casa è già stata Parte_1 autorizzata dal medesimo, come da elenco allegato (doc. 9)
pagina 2 di 4 8. Le Parti dichiarano di non avere altre disposizioni patrimoniali, eccetto quelle sopra elencate, da regolare.
8. Spese compensate.
I signori e dichiarano Parte_1 Parte_2
- di rinunciare alla comparizione personale all'udienza del 13.2.2025;
- di aver regolato tutte le condizioni economiche e patrimoniali indicate in separazione e non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra
- di confermare la volontà di non riconciliarsi e di addivenire allo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo e chiedono che il Tribunale voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 6.04.2013 secondo il rito civile in località Nova Milanese (MI) annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 6 P1 anno 2013 come da estratto per riassunto ed integrale dell'atto di matrimonio già in atti alle medesime condizioni indicate nel ricorso introduttivo:
- ordinare al Comune di Nova Milanese di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con sentenza n. 622/2024, pubblicata in data 31.7.2024 e passata in giudicato come da attestazione agli atti.
Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Nova Milanese il 6.4.2013 (trascritto al nr. 6 parte I del Parte_2 registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2013) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato pagina 3 di 4 a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nova Milanese affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898;
III. dichiara integralmente compensate le spese per entrambi i procedimenti.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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