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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/09/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6016/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 03/10/2024, da:
(C.F , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/09/1995, e
(C.F. ), nato a [...] in Parte_2 C.F._2 data 01/08/1984, entrambi con il proc. dom. avv. BERTARELLI EVA del Foro di Brescia, giusta procura in atti con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto e nota depositata il 25/08/2025.
Per il P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio
1 concordatario in data 24/09/2022 a Palosco, dalla cui unione non è nata prole. La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n.46, emessa in data 09/01/2025e pubblicata il 10/01/2025, prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 04/09/2025, entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il
25/08/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra n Palosco il 24/09/2022 Parte_2 Parte_1
(trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2022, atto n. 5, parte II, serie A);
- CONFERMA l'esclusivo godimento della ex dimora coniugale ubicata nel
Comune di Palosco, Via San Francesco D'Assisi n. 52 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del già unico proprietario Parte_2
2 - ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palosco, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/09/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 03/10/2024, da:
(C.F , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/09/1995, e
(C.F. ), nato a [...] in Parte_2 C.F._2 data 01/08/1984, entrambi con il proc. dom. avv. BERTARELLI EVA del Foro di Brescia, giusta procura in atti con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto e nota depositata il 25/08/2025.
Per il P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio
1 concordatario in data 24/09/2022 a Palosco, dalla cui unione non è nata prole. La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n.46, emessa in data 09/01/2025e pubblicata il 10/01/2025, prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 04/09/2025, entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il
25/08/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra n Palosco il 24/09/2022 Parte_2 Parte_1
(trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2022, atto n. 5, parte II, serie A);
- CONFERMA l'esclusivo godimento della ex dimora coniugale ubicata nel
Comune di Palosco, Via San Francesco D'Assisi n. 52 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del già unico proprietario Parte_2
2 - ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palosco, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/09/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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