Sentenza 28 giugno 2024
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Inammissibile
Sentenza 10 settembre 2025
Commentario • 1
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 20 maggio 2026
FATTO E DIRITTO 1. Il sig. Gennaro M., odierno appellante, ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Calabria gli atti conclusivi della selezione interna, ex art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017, espletata dall'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza per la copertura di n. 15 posti di cat. C, riservata al personale a tempo indeterminato dell'Azienda. 2. Premesso che il ricorrente, che presentava domanda di partecipazione alla suddetta selezione concorrendo per uno dei 10 posti di assistente amministrativo messi a bando, si collocava in 47esima posizione nella graduatoria conclusiva, con 66,45 punti, egli lamentava con il ricorso introduttivo del giudizio, oltre alla omessa ostensione dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/09/2025, n. 7273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7273 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07273/2025REG.PROV.COLL.
N. 09462/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9462 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Nanula, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Besana 3;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 615/2024, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso promosso dall’odierno appellante avverso il decreto cat a.-OMISSIS-. n. -OMISSIS- adottato dalla Questura di Bari in data 13.05.2021 e notificato in data 21.06.2021, di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Giacinta Serlenga e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-Oggetto del presente appello è la sentenza del Tar Puglia - Bari (Sezione Terza) n. 615/2024, con cui è stato respinto il ricorso promosso dall’odierno appellante avverso il decreto cat a.-OMISSIS-. n. -OMISSIS- adottato dalla Questura di Bari in data 13 maggio 2021, recante rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in considerazione delle condanne per reati ostativi ex art. 380, comma 2, c.p.p. subite dall’istante (furto con strappo e rapina aggravata).
L’atto di appello è incentrato su due motivi: il primo diretto a far valere l’erroneità delle statuizioni del primo giudice nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità dell’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla stessa parte ricorrente in primo grado e a contestare la giurisdizione del giudice amministrativo implicitamente ritenuta sussistente dal Tar; il secondo, nella parte in cui non ha sanzionato l’automatismo espulsivo che –in tesi- sarebbe stato applicato quale mera conseguenza dell’esistenza di condanne penali.
Si sono costituti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Questura Bari per resistere al gravame con atti in data 6 gennaio 2025.
All’udienza del 3 luglio successivo la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- L’appello è in parte inammissibile e nel resto manifestamente infondato.
3. Con il primo motivo l’appellante sostiene il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, facendo leva sull’art. 30 del d.lgs. n. 286/98, che rimette all’AGO la competenza in ipotesi di permessi di soggiorno per motivi familiari, quale quello che viene in considerazione nella fattispecie.
La questione viene avanzata attraverso due ordini di argomenti processuali.
3.1. In primo luogo, l’appellante evidenzia di aver eccepito il difetto di giurisdizione in primo grado, anche al fine di sollecitare il potere del Tar di rilevare il difetto di giurisdizione d’ufficio, e il Tar si è limitato ad affermare che il ricorrente, avendo adito il Tar, non poteva eccepire il difetto di giurisdizione. Ad avviso dell’appellante, il c.d. divieto di ius poenitendi sulla giurisdizione, riguarda il giudizio di appello e non il giudizio di primo grado. In ogni caso, il Tar avrebbe potuto rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione.
3.2. Tali argomenti sono però infondati.
Anzitutto, se è vero che il divieto di ius poenitendi sulla giurisdizione riguarda il giudizio di appello e non anche il giudizio di primo grado, e se è vero che in primo grado la stessa parte che ha adito il giudice può avanzare dubbi sulla giurisdizione, è anche vero che la parte ha, in primo grado, due strumenti a tal fine:
- il primo, è proporre regolamento di giurisdizione, ed è evidente che la parte non si è avvalsa di tale strumento ed è ormai decaduta da tale potere;
- il secondo, sollecitare il potere di rilievo ufficioso del giudice, tuttavia il giudice non ha alcun obbligo di dare seguito al sollecito di parte, in quanto i poteri ufficiosi del giudice ricadono nella scelta discrezionale del giudice stesso.
3.3. Passando al secondo profilo della censura contenuta nel primo motivo di appello, l’appellante, sulla scia del rilievo che il giudice di prime cure ha disatteso la sua eccezione di difetto di giurisdizione e comunque non ha rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione, pretende di contestare la giurisdizione tramite l’appello.
Tanto non è consentito.
Avendo l’appellante, già ricorrente in primo grado, adito il Tar, non può contestarne la giurisdizione in appello.
Più volte la giurisprudenza –amministrativa e di legittimità- ha affrontato la questione dell’ammissibilità dell’auto-eccezione in merito alla giurisdizione, approdando infine ad un orientamento condiviso: l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta in appello dal ricorrente soccombente in primo grado è inammissibile, rinvenendosi il fondamento di tale inammissibilità, da un lato, nel divieto di abuso del processo in uno al dovere di cooperazione per la ragionevole durata dello stesso ex art. 2, comma 2, c.p.a. e, dall'altro, nella mancanza di soccombenza in primo grado sulla questione di giurisdizione, con conseguente difetto di interesse ad appellare il capo autonomo di decisione concernente la relativa questione pregiudiziale (cfr., ex plurimis , C.d.S., Ad. plen., 28 luglio 2017 n. 4; Cass., SS.UU., 20 ottobre 2016 n. 21260). Ancora di recente è stato ribadito che “l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta in appello dal ricorrente soccombente in primo grado deve considerarsi inammissibile, sia perché tale condotta integra un abuso del processo e viola il dovere di cooperazione per la ragionevole durata del processo sancita dall'art. 2, comma 2, c.p.a., sia per difetto del requisito della soccombenza in primo grado sulla questione di giurisdizione, implicitamente risolta a favore dello stesso ricorrente ” (cfr. C.d.S. Sez.V, 13/12/2023, n.10756).
In definitiva, il ricorrente di primo grado che avesse nutrito dubbi sulla giurisdizione del giudice da lui stesso adito, aveva a disposizione un unico strumento, che è il regolamento preventivo di giurisdizione. Il non aver utilizzato tale strumento secondo il tempo limite consentito (prima che la causa fosse decisa nel merito in primo grado), gli ha definitivamente sbarrato la strada per mettere in discussione la giurisdizione adita.
Il primo motivo è pertanto, in parte infondato e in parte inammissibile.
2.2.- Con il secondo motivo si contesta, nel merito, “ la violazione e/o falsa applicazione dell’art.5, comma 5, D.Lgs. 286/98” , sul presupposto che il gravato diniego sia stato adottato sulla base di un mero automatismo collegato alla commissione di reati ostativi ex art. 380, comma 2, c.p.p. (si ribadisce: furto con strappo e rapina aggravata) pur in presenza di legami familiari qualificati, essendo arrivato l’istante in Italia a soli 11 anni e avendo ormai reciso qualsiasi collegamento con il Paese di origine, abbandonato da 20 anni.
Tale motivo è infondato.
In linea di principio la presenza di legami familiari compresi tra quelli di cui all'art. 29 d.lgs. n. 286/1998 che consentono il ricongiungimento familiare, ove se ne fornisca prova stringente, esclude ogni automatismo nel rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno; ma nel caso in esame la censura dedotta non trova spazio, avendo l’Amministrazione valutato l’inserimento sociale dell’appellante ed essendo pervenuta ad una determinazione negativa, senza alcun automatismo.
E’ stato già rilevato in sede cautelare che l’Amministrazione abbia “ apprezzato correttamente la rilevanza ostativa delle condanne penali riportate dall’appellante unitamente all’esperimento effettivo del bilanciamento dell’interesse pubblico con quello all’unità familiare .” (cfr. ordinanza di questa Sezione n.69/20025); e tali conclusioni vanno confermate anche in questa sede di merito ad una piana lettura dell’atto gravato.
Emerge, invero, che il diniego sia fondato su di un percorso argomentativo coerente, di cui si riportano i passaggi più significativi: a) “.. l'istante, pur non soffrendo di alcuna inabilità, ha svolto unicamente saltuarie e precarie attività lavorative in Italia, traendo, pertanto, abitualmente i propri mezzi di sostentamento dai proventi delle attività delittuose ..”; b) “..l'indole degli addebiti….ne evidenzia l'inserimento in allarmanti circuiti criminali, circostanza questa che, unitamente all'attività delinquenziale di notevole allarme sociale, è senza dubbio sintomatica di una pervicace inclinazione a violare la legge ..”; c) “ la presenza del proprio nucleo familiare sul territorio nazionale, ove il sig. -OMISSIS- vive da molti anni, non ha rappresentato affatto un deterrente per l'attività delittuosa di elevato allarme sociale dallo stesso posta in essere, né ha arginato lo sviluppo della sua personalità assolutamente incline alla violazione delle leggi e delle comuni regole di vita..” ; d) “.. la condotta antigiuridica tenuta durante il suo periodo di regolare permanenza in Italia, la contiguità con soggetti pregiudicati, la deviazione da percorsi di integrazione socio lavorativa appaiono del tutto sufficienti a giustificare una misura di pubblica sicurezza, quale il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, posta a presidio della difesa dell'ordine pubblico, anche in presenza di legami familiari in Italia..” , sicché “ nel corretto bilanciamento dei valori in gioco costituzionalmente protetti, la necessità di tutelare la sicurezza dello Stato dai gravi e reiterati fatti delittuosi perpetrati dallo straniero debba (rectius: deve) prevalere rispetto all'interesse dello stesso alla conservazione dell'unità familiare, sempre subvalente allorquando l'antigiuridicità delle condotte superi una determinata soglia di gravità ritenuta intollerabile dallo Stato ”.
Tanto più che nel merito di tali valutazioni non è stata formulata, nell’atto di appello, alcuna censura.
3.- In conclusione l’appello va respinto. Considerata tuttavia la natura della pretesa azionata, si dispone la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e nel resto lo respinge. Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacinta Serlenga | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO