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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 5217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5217 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario
dott.ssa EL CH, nella causa iscritta al n. 6019/2025 R.G.L promossa
D A
, nato a [...] il [...] e residente in [...], c. da Raccuglia, s.n.c., cod. Parte_1
fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Christian Alessi, per mandato in C.F._1
atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Delia
Cernigliaro per mandato in atti;
, , Parte_2 CP_2
(C.F: ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato P.IVA_1
in Palermo, viale del Fante n. 58/D, presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale Inail,
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cacioppo, per mandato in atti
Resistenti
, , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 CP_4
con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14.
Convenuto contumace
All'esito dell'udienza del 22.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia di Controparte_3
che qui si dichiara:
[...]
- Dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento n.
29620170028010383 e dall'avviso di addebito n. 59620190001047014;
-Dichiara l'inefficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.29680202500014625/000 notificata il 7.04.2025, quanto ai crediti previdenziali portati dai summenzionati atti;
- Condanna l' e in solido, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 CP_4
€.341,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
- Dichiara compensate le spese di lite fra l'opponente e l' . CP_2
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.4.2025, chiedeva l'annullamento della comunicazione Parte_1
preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500014625/000, fascicolo n. 2024/000153404,
notificata il 7.04.2025, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29620170028010383, di euro
439,07, avente oggetto il mancato pagamento delle rate premio per l'anno 2015, 2016 e CP_2
2017 e all'avviso di addebito n. 59620190001047014, di euro 650,41 avente ad oggetto contributi previdenziali I.V.S. per l'anno 2018 CP_1
A sostegno dell'opposizione deduceva la mancata notifica delle cartelle di pagamento, la prescrizione dei crediti per decorso del termine quinquennale ex art. 3, co. 9, L. 335/1995, la violazione dell'art. 50 D.p.r. n.602/73 atteso che l'atto impugnato non era stato preceduto da alcun avviso di intimazione ad adempiere, infine deduceva la nullità degli interessi per violazione di legge, ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 602/73 in correlazione alla L. n. 212/2000 ed all'art. 7 L.
241/1990.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando la CP_2
domanda chiedendone il rigetto. Deduceva la rituale notifica della cartella impugnata, in ogni caso l'esclusiva imputabilità all' in caso di intervenuta prescrizione, considerato Controparte_3
che al momento della trasmissione ai ruoli esattoriali, il credito non era prescritto, né si era CP_2
verificata la decadenza di cui all'art. 25 del D.Lgs 46/99, la fondatezza della pretesa creditoria.
Con memoria del 3.7.2025, si costituiva altresì l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per CP_1
la tardività dell'opposizione, attesa la regolare notifica dell'avviso di addebito, in subordine nella ipotesi di annullamento dell'atto impugnato per fatti imputabili al Concessionario della
Riscossione, chiedeva di restare assolto dal pagamento delle spese di lite.
L' , benché ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva Controparte_3
pertanto ne va qui dichiarata la contumacia.
In assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del
22.10.2025, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di violazione dell'art. 50, comma 2, del D.P.R.602/73,
invero, come costantemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, la denunciata violazione non sussiste in quanto, il preavviso di fermo amministrativo, al pari del preavviso dei iscrizione ipotecaria, non costituiscono atti dell'espropriazione forzata, ma vanno riferiti ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R.
602/73, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito (ovvero del titolo esecutivo) (così Cass. Sez. U., 18 settembre 2014, n. 19667 cui adde, ex plurimis, Cass., 29
novembre 2021 n. 37347; Cass., 13 maggio 2021, n. 12876; Cass., 22 febbraio 2017, n. 4587;
Cass., 12 gennaio 2016, n. 259; Cass., 23 novembre 2015, n. 23875).
Ciò posto, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti dell' deducendo di avere CP_1
avuto contezza per la prima volta delle cartelle solo con la ricezione della comunicazione impugnata e che il termine quinquennale sarebbe decorso sia per la mancata notifica delle cartelle di pagamento, sia, in caso di prova delle notifiche, nel periodo successivo alle medesime. Ora, come noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –
comma 9 L. 335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”), Invero il diritto di credito azionato dall' Controparte_5
mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata, continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L. 335/1995 atteso che non può certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di “giudicato”.
Pertanto, va esaminata la notifica degli atti impugnati e la prescrizione dei crediti sottesi.
su cui gravava l'onere, rimanendo contumace, non ha depositato documentazione CP_4
attestante la notifica della cartella di pagamento n. 29620170028010383, né atti interruttivi della prescrizione né la istanza di definizione agevolata asseritamente presentata da parte ricorrente.
Parimenti l' non ha fornito la prova della notifica dell'avviso di addebito CP_1
n.59620190001047014 che sostiene essere avvenuta a mezzo del servizio postale con racc. a.r.
Tale deficienza probatoria comporta che i crediti sottesi ai suddetti atti, relativi rispettivamente a rate premio per l'anno 2015, 2016 e 2017 e a contributi IVIS per l'anno 2018, tenuto CP_2
conto della sospensione dei termini per l'emergenza covid di 311 giorni, prevista dal Decreto Cura
Italia n. 18/2020 (129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal Decreto Milleproroghe
n. 183/2020(182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021), alla data di notifica dell'atto impugnato (7.04.2025) appaiono irrimediabilmente prescritti per decorso del termine quinquennale.
Ritenendo assorbita ogni altra questione, in accoglimento del ricorso, va dunque dichiarata la prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento n. 29620170028010383 e dell'avviso di addebito n. 59620190001047014, presupposti della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata di cui va dichiarata l'inefficacia limitatamente a tali atti.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale dell' ed all'esclusiva CP_2
responsabilità della e dell' per l'intervenuta prescrizione Controparte_3 CP_1 dei crediti oggetto di causa, per compensare integralmente le spese di lite tra il primo e l'opponente.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 2.12.2025
Il Giudice Onorario
EL CH
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario
dott.ssa EL CH, nella causa iscritta al n. 6019/2025 R.G.L promossa
D A
, nato a [...] il [...] e residente in [...], c. da Raccuglia, s.n.c., cod. Parte_1
fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Christian Alessi, per mandato in C.F._1
atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Delia
Cernigliaro per mandato in atti;
, , Parte_2 CP_2
(C.F: ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato P.IVA_1
in Palermo, viale del Fante n. 58/D, presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale Inail,
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cacioppo, per mandato in atti
Resistenti
, , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 CP_4
con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14.
Convenuto contumace
All'esito dell'udienza del 22.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia di Controparte_3
che qui si dichiara:
[...]
- Dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento n.
29620170028010383 e dall'avviso di addebito n. 59620190001047014;
-Dichiara l'inefficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.29680202500014625/000 notificata il 7.04.2025, quanto ai crediti previdenziali portati dai summenzionati atti;
- Condanna l' e in solido, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 CP_4
€.341,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
- Dichiara compensate le spese di lite fra l'opponente e l' . CP_2
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.4.2025, chiedeva l'annullamento della comunicazione Parte_1
preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500014625/000, fascicolo n. 2024/000153404,
notificata il 7.04.2025, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29620170028010383, di euro
439,07, avente oggetto il mancato pagamento delle rate premio per l'anno 2015, 2016 e CP_2
2017 e all'avviso di addebito n. 59620190001047014, di euro 650,41 avente ad oggetto contributi previdenziali I.V.S. per l'anno 2018 CP_1
A sostegno dell'opposizione deduceva la mancata notifica delle cartelle di pagamento, la prescrizione dei crediti per decorso del termine quinquennale ex art. 3, co. 9, L. 335/1995, la violazione dell'art. 50 D.p.r. n.602/73 atteso che l'atto impugnato non era stato preceduto da alcun avviso di intimazione ad adempiere, infine deduceva la nullità degli interessi per violazione di legge, ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 602/73 in correlazione alla L. n. 212/2000 ed all'art. 7 L.
241/1990.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando la CP_2
domanda chiedendone il rigetto. Deduceva la rituale notifica della cartella impugnata, in ogni caso l'esclusiva imputabilità all' in caso di intervenuta prescrizione, considerato Controparte_3
che al momento della trasmissione ai ruoli esattoriali, il credito non era prescritto, né si era CP_2
verificata la decadenza di cui all'art. 25 del D.Lgs 46/99, la fondatezza della pretesa creditoria.
Con memoria del 3.7.2025, si costituiva altresì l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per CP_1
la tardività dell'opposizione, attesa la regolare notifica dell'avviso di addebito, in subordine nella ipotesi di annullamento dell'atto impugnato per fatti imputabili al Concessionario della
Riscossione, chiedeva di restare assolto dal pagamento delle spese di lite.
L' , benché ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva Controparte_3
pertanto ne va qui dichiarata la contumacia.
In assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del
22.10.2025, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di violazione dell'art. 50, comma 2, del D.P.R.602/73,
invero, come costantemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, la denunciata violazione non sussiste in quanto, il preavviso di fermo amministrativo, al pari del preavviso dei iscrizione ipotecaria, non costituiscono atti dell'espropriazione forzata, ma vanno riferiti ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R.
602/73, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito (ovvero del titolo esecutivo) (così Cass. Sez. U., 18 settembre 2014, n. 19667 cui adde, ex plurimis, Cass., 29
novembre 2021 n. 37347; Cass., 13 maggio 2021, n. 12876; Cass., 22 febbraio 2017, n. 4587;
Cass., 12 gennaio 2016, n. 259; Cass., 23 novembre 2015, n. 23875).
Ciò posto, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti dell' deducendo di avere CP_1
avuto contezza per la prima volta delle cartelle solo con la ricezione della comunicazione impugnata e che il termine quinquennale sarebbe decorso sia per la mancata notifica delle cartelle di pagamento, sia, in caso di prova delle notifiche, nel periodo successivo alle medesime. Ora, come noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –
comma 9 L. 335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”), Invero il diritto di credito azionato dall' Controparte_5
mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata, continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L. 335/1995 atteso che non può certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di “giudicato”.
Pertanto, va esaminata la notifica degli atti impugnati e la prescrizione dei crediti sottesi.
su cui gravava l'onere, rimanendo contumace, non ha depositato documentazione CP_4
attestante la notifica della cartella di pagamento n. 29620170028010383, né atti interruttivi della prescrizione né la istanza di definizione agevolata asseritamente presentata da parte ricorrente.
Parimenti l' non ha fornito la prova della notifica dell'avviso di addebito CP_1
n.59620190001047014 che sostiene essere avvenuta a mezzo del servizio postale con racc. a.r.
Tale deficienza probatoria comporta che i crediti sottesi ai suddetti atti, relativi rispettivamente a rate premio per l'anno 2015, 2016 e 2017 e a contributi IVIS per l'anno 2018, tenuto CP_2
conto della sospensione dei termini per l'emergenza covid di 311 giorni, prevista dal Decreto Cura
Italia n. 18/2020 (129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal Decreto Milleproroghe
n. 183/2020(182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021), alla data di notifica dell'atto impugnato (7.04.2025) appaiono irrimediabilmente prescritti per decorso del termine quinquennale.
Ritenendo assorbita ogni altra questione, in accoglimento del ricorso, va dunque dichiarata la prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento n. 29620170028010383 e dell'avviso di addebito n. 59620190001047014, presupposti della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata di cui va dichiarata l'inefficacia limitatamente a tali atti.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale dell' ed all'esclusiva CP_2
responsabilità della e dell' per l'intervenuta prescrizione Controparte_3 CP_1 dei crediti oggetto di causa, per compensare integralmente le spese di lite tra il primo e l'opponente.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 2.12.2025
Il Giudice Onorario
EL CH