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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/03/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Prima Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3001/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 13.11.2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Gragnano alla via Roma n. 85, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Gennaro Somma, dal quale è rappresentato e difeso giusto mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] – C.F. Controparte_1
residente in [...]; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE' Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13.11.2024, il procuratore costituito del ricorrente si è riportato ai propri scritti ed atti difensivi, chiedendo l'accoglimento della domanda.
1 Il P.M. ha concluso in data 11.02.2025 affinché il Tribunale pronunci la separazione dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.06.2024, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la separazione dalla moglie. Precisava di aver contratto matrimonio concordatario con in data 26.09.1982 e che dal rapporto con Controparte_1 la resistente non erano nati figli.
A sostegno della domanda deduceva che l'unione coniugale era terminata di fatto già nel 1984, e che aveva intrapreso una nuova stabile relazione dalla quale erano poi nati tre figli. Il ricorrente, inoltre, rappresentava di essere rimasto coinvolto in data 25.10.2022 in un incidente sul lavoro, in conseguenza del quale riportava gravissime lesioni personali (che lo rendevano invalido al 70%) che non gli permettevano di svolgere alcuna attività lavorativa, mentre, a suo dire, la resistente era economicamente indipendente.
Tanto premesso, l'istante, chiedeva unicamente la pronuncia di separazione dalla coniuge, senza alcun provvedimento accessorio.
All'udienza di comparizione dei coniugi 13.11.2024, verificata la regolarità del ricorso e dei provvedimenti successivi alla resistente avvenuta in data
26.07.2024 a mezzo ufficiale giudiziario mediante consegna a mani, preso atto della mancata costituzione della resistente, comparsa personalmente in udienza senza difesa tecnica, e resosi, dunque, impossibile il tentativo di conciliazione, il
Giudice delegato dal Presidente adottava i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separatamente e rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M., con parere reso il 10.02.2025, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
Da quanto dedotto da parte ricorrente e di fatto non contestato da parte resistente, rimasta contumace, tra i coniugi è venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale per cui, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
2 Invero dal verbale di udienza del 13.11.2024 risulta che la resistente signora identificata tramite documento di identità, compariva Controparte_1 personalmente, non munita di difesa tecnica, sicchè le veniva rappresentato di non poter essere sentita.
Alla detta udienza il ricorrente dichiarava di essere separato di fatto dalla da moltissimi anni, di aver convissuto con la moglie per circa cinque CP_1 anni, di non aver avuto figli con quest'ultima e di non vederla, né sentirla da molto tempo.
Quanto ai provvedimenti accessori di natura patrimoniale nulla va disposto, dal momento che il ricorrente nulla ha richiesto in tal senso, sicchè, data l'assenza di figli, e l'assenza di domande anche da parte della resistente, rimasta contumace, la pronunzia va limitata al solo status.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e della contumacia del resistente, vanno dichiarate non ripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione dei coniugi , nato a Parte_1
Gragnano il 13.07.1957 e , nata a [...] Controparte_1
Stabia il 25.11.1960;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Gragnano per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2008 n. 396
(Ordinamento stato Civile) (Atto n. 128, parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 1982);
3) dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata in data 11.02.2025, in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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