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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 3179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3179 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16509/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 25/11/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16509/2024 promossa da:
, nata a [...], Argentina, il 17/10/1966 e residente in Parte_1 isolato 63, lotto 364 senza numero – La Rufina, La Calera, Colón, provincia di Córdoba, Argentina;
, nato a [...], Argentina, il 04/06/2001 e residente in [...]
Claudio Arredondo 4356, V. Centenario, città di Córdoba, Argentina;
, nata Córdoba, Argentina, il 24/12/1997 e residente in isolato Parte_2
63, lotto 364 senza numero – La Rufina, La Calera, Colón, provincia di Córdoba, Argentina, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Annamaria Zarrelli (C.F.: ) ed C.F._1 elettivamentte domiciliati presso il suo studio in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31 (cap. 00153).
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni per i ricorrenti come precisate nelle note depositate il 10/11/2025, in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 25/11/25:
«Con le presenti note, dunque, la difesa dei ricorrenti, ricostruita come in atti la linea di discendenza dal capostipite della famiglia in questione, che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, insiste nell'integrale accoglimento del ricorso introduttivo»
MOTIVI
pagina 1 di 8 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 23/11/24 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. , nato in Persona_1
Italia, a Cesena, il giorno 02/02/1882 (doc. 1 ricorso), emigrato in Argentina e lì deceduto il
14/04/1949, senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana, come risultante dal suo mancato inserimento nelle liste degli elettori argentini, neppure con i nomi di o o Persona_2 Per_3
(doc. 2 ricorso). Per_4
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno ulteriormente allegato che «In data 07/11/1907, il Sig.
contraeva matrimonio, in Argentina, con la Sig.ra (doc. 3) e Persona_1 Persona_5 dalla loro unione ivi nasceva il Sig. in data 20/10/1905 (doc. 5); - Il citato Persona_6
Sig. , deceduto in Argentina in data 11/07/1978 (doc. 7), contraeva Persona_6 matrimonio, sempre in Argentina, con la Sig.ra in data 02/11/1933 (doc. 6) Parte_3
e dalla loro unione ivi nasceva la Sig.ra in data 10/08/1934 (doc. 8); La citata Persona_7
Sig.ra , contraeva matrimonio, in Argentina, con il Sig. Persona_7 [...]
in data 04/12/1961 (doc. 9) e dalla loro unione nasceva l'odierna ricorrente: Persona_8
➢ , nata a [...], Argentina, il 17/10/1966 (doc. 10). - La Parte_1 ricorrente contraeva matrimonio, in Argentina, con il Sig. Parte_1
in data 15/09/1995 (doc. 11) e dalla loro unione nascevano gli odierni Controparte_3 ricorrenti: ➢ , nata Córdoba, Argentina, il 24/12/1997 (doc. 12); Pt_2 Parte_2
➢ , nato a [...], Argentina, il 04/06/2001 (doc. 13)». Controparte_1
Fissata la prima udienza nel giorno 22/04/25 nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, la causa era differita, sempre ex art. 127 ter cpc, prima al giorno 08/07/25, poi al 25/11/25, medio tempore affidata all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n. 80 del Presidente del Tribunale di Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026, con individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione.
Verificata la notifica al , convenuto, del ricorso e del provvedimento di fissazione Controparte_2 della prima udienza - notifica eseguita a mezzo PEC consegnata in data 13/02/2025 - stante la sua mancata costituzione, lo stesso viene qui dichiarato contumace.
Al Pubblico Ministero sono stati comunicati gli atti in data 12/02/25, ma non ha assunto conclusioni.
I ricorrenti hanno proceduto, nel termine assegnato del 25/11/2025, a depositare le note scritte recanti le loro conclusioni sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
***
I
Competenza
pagina 2 di 8 Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in
Argentina, dall'altro il Comune di nascita dell'avo, cittadino italiano, è quello di Cesena.
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
I ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati dal difensore nominato con regolare procura rilasciata all'estero, apostillata e tradotta (si veda doc. “procura alle liti” allegato al ricorso introduttivo).
Merita ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art.
12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018,
Cass. n. 11165/2015); nella procura alle liti, depositata con il ricorso, anche munita di traduzione in italiano, le sottoscrizioni dei conferenti, rese in presenza, sono state autenticate, previa identificazione, dal notaio appartenente al collegio dei notai della provincia di Cordoba, come Persona_9 dallo stesso collegio notarile attestato, con firma regolarmente apostillata.
III
pagina 3 di 8 Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato come, seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_2 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie i ricorrenti, a fondamento dell'interesse ad agire, hanno allegato di aver provato ad inoltrare «domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al competente
[...]
nel caso di specie Ufficio di Córdoba (doc. 15). Tuttavia, le richieste degli odierni CP_4 ricorrenti risultano allo stato inevase, non avendo gli interessati ricevuto alcun riscontro o convocazione da parte dell'Ufficio competente, né risultano inseriti in una Lista d'attesa. Più precisamente, come si evince dalla documentazione in atti (doc. 14), i ricorrenti hanno tentato di accedere senza successo al sistema di prenotazione on line c.d. “Prenota OnLine” o “Prenot@mi”, ossia una piattaforma online con un numero limitato di posti (ma non è dato sapere quanti) in un determinato periodo (ma non è dato sapere quando) per ricevere gli utenti affinché possano presentare
i documenti richiesti al fine di ottenere la cittadinanza. Gli interessati, dunque, si devono registrare sulla piattaforma on line e concorrere per i posti disponibili con gli altri utenti, si badi bene, al solo fine di presentare la domanda. Detto modus procedendi, noto come sistema della “lotteria delle cittadinanze” o “cittadinanza a numero chiuso” rende, di fatto, impossibile sapere quando e quanti
pagina 4 di 8 posti vengono messi a disposizione, poiché il stabilisce arbitrariamente e senza Parte_4
“accountability” (ossia in assenza di ogni più elementare rispetto delle regole di trasparenza) sia il numero di posti che il periodo in cui potrà avvenire la “prenotazione”. Come dimostrato (doc. 14), i ricorrenti hanno infatti più volte tentato di prenotare un appuntamento tramite il sito web del
senza alcun successo, atteso che il portale si è limitato a segnalare che “Tutti gli Parte_4 appuntamenti per questo servizio sono attualmente prenotati”, trasformando nei fatti la procedura inserita in un “diniego da parte dell'Amministrazione con pregiudizio dell'istante a conseguire il riconoscimento dello status civitatis, tale da legittimare la presente azione” (fra le altre, v. Sentenza del Tribunale di Roma n. 2889/2020 del 10 febbraio 2020 – Tribunale di Roma, ordinanza del
18.01.2022 Giudice Dott.ssa De Luca doc. A e B)».
Si deve, pertanto, ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Inoltre, dall'esame della documentazione prodotta non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto per l'avo comune il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 2 ricorso).
In ogni caso, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso. A tale riguardo, le SS UU con la sentenza n. 25317 del 2022 hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed
è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei pagina 5 di 8 sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione
SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
Deve anche escludersi che la trasmissione iure sanguinis si sia interrotta alla discendente Persona_7 in ragione del suo matrimonio contratto in data 04/12/1961 con l'argentino
[...] Persona_8
.
[...]
Come è noto, il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito». Successivamente, la L. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3).
Sotto il profilo normativo, dunque, solo con la L. 5 febbraio 1992, n. 91 si è arrivati a stabilire che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini», dando attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Nel frattempo, il compito di adeguamento è stato assolto, in primo luogo, dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. n. 87 del 1975, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero. La Corte, infatti, ha ritenuto che la norma violasse gli artt. 3 e 29 della Costituzione, provocando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Di poi, per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. pagina 6 di 8 In tempi più recenti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
In conseguenza di quanto sopra, ai ricorrenti deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta da un capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
V
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di
, nata a [...], Argentina, il 17/10/1966 e residente in Parte_1 isolato 63, lotto 364 senza numero – La Rufina, La Calera, Colón, provincia di Córdoba, Argentina;
, nato a [...], Argentina, il 04/06/2001 e residente in [...]
Claudio Arredondo 4356, V. Centenario, città di Córdoba, Argentina;
, nata Córdoba, Argentina, il 24/12/1997 e residente in isolato Parte_2
63, lotto 364 senza numero – La Rufina, La Calera, Colón, provincia di Córdoba, Argentina,
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 26/11/2025
pagina 7 di 8 Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 25/11/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16509/2024 promossa da:
, nata a [...], Argentina, il 17/10/1966 e residente in Parte_1 isolato 63, lotto 364 senza numero – La Rufina, La Calera, Colón, provincia di Córdoba, Argentina;
, nato a [...], Argentina, il 04/06/2001 e residente in [...]
Claudio Arredondo 4356, V. Centenario, città di Córdoba, Argentina;
, nata Córdoba, Argentina, il 24/12/1997 e residente in isolato Parte_2
63, lotto 364 senza numero – La Rufina, La Calera, Colón, provincia di Córdoba, Argentina, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Annamaria Zarrelli (C.F.: ) ed C.F._1 elettivamentte domiciliati presso il suo studio in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31 (cap. 00153).
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni per i ricorrenti come precisate nelle note depositate il 10/11/2025, in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 25/11/25:
«Con le presenti note, dunque, la difesa dei ricorrenti, ricostruita come in atti la linea di discendenza dal capostipite della famiglia in questione, che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, insiste nell'integrale accoglimento del ricorso introduttivo»
MOTIVI
pagina 1 di 8 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 23/11/24 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. , nato in Persona_1
Italia, a Cesena, il giorno 02/02/1882 (doc. 1 ricorso), emigrato in Argentina e lì deceduto il
14/04/1949, senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana, come risultante dal suo mancato inserimento nelle liste degli elettori argentini, neppure con i nomi di o o Persona_2 Per_3
(doc. 2 ricorso). Per_4
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno ulteriormente allegato che «In data 07/11/1907, il Sig.
contraeva matrimonio, in Argentina, con la Sig.ra (doc. 3) e Persona_1 Persona_5 dalla loro unione ivi nasceva il Sig. in data 20/10/1905 (doc. 5); - Il citato Persona_6
Sig. , deceduto in Argentina in data 11/07/1978 (doc. 7), contraeva Persona_6 matrimonio, sempre in Argentina, con la Sig.ra in data 02/11/1933 (doc. 6) Parte_3
e dalla loro unione ivi nasceva la Sig.ra in data 10/08/1934 (doc. 8); La citata Persona_7
Sig.ra , contraeva matrimonio, in Argentina, con il Sig. Persona_7 [...]
in data 04/12/1961 (doc. 9) e dalla loro unione nasceva l'odierna ricorrente: Persona_8
➢ , nata a [...], Argentina, il 17/10/1966 (doc. 10). - La Parte_1 ricorrente contraeva matrimonio, in Argentina, con il Sig. Parte_1
in data 15/09/1995 (doc. 11) e dalla loro unione nascevano gli odierni Controparte_3 ricorrenti: ➢ , nata Córdoba, Argentina, il 24/12/1997 (doc. 12); Pt_2 Parte_2
➢ , nato a [...], Argentina, il 04/06/2001 (doc. 13)». Controparte_1
Fissata la prima udienza nel giorno 22/04/25 nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, la causa era differita, sempre ex art. 127 ter cpc, prima al giorno 08/07/25, poi al 25/11/25, medio tempore affidata all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n. 80 del Presidente del Tribunale di Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026, con individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione.
Verificata la notifica al , convenuto, del ricorso e del provvedimento di fissazione Controparte_2 della prima udienza - notifica eseguita a mezzo PEC consegnata in data 13/02/2025 - stante la sua mancata costituzione, lo stesso viene qui dichiarato contumace.
Al Pubblico Ministero sono stati comunicati gli atti in data 12/02/25, ma non ha assunto conclusioni.
I ricorrenti hanno proceduto, nel termine assegnato del 25/11/2025, a depositare le note scritte recanti le loro conclusioni sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
***
I
Competenza
pagina 2 di 8 Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in
Argentina, dall'altro il Comune di nascita dell'avo, cittadino italiano, è quello di Cesena.
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
I ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati dal difensore nominato con regolare procura rilasciata all'estero, apostillata e tradotta (si veda doc. “procura alle liti” allegato al ricorso introduttivo).
Merita ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art.
12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018,
Cass. n. 11165/2015); nella procura alle liti, depositata con il ricorso, anche munita di traduzione in italiano, le sottoscrizioni dei conferenti, rese in presenza, sono state autenticate, previa identificazione, dal notaio appartenente al collegio dei notai della provincia di Cordoba, come Persona_9 dallo stesso collegio notarile attestato, con firma regolarmente apostillata.
III
pagina 3 di 8 Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato come, seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_2 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie i ricorrenti, a fondamento dell'interesse ad agire, hanno allegato di aver provato ad inoltrare «domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al competente
[...]
nel caso di specie Ufficio di Córdoba (doc. 15). Tuttavia, le richieste degli odierni CP_4 ricorrenti risultano allo stato inevase, non avendo gli interessati ricevuto alcun riscontro o convocazione da parte dell'Ufficio competente, né risultano inseriti in una Lista d'attesa. Più precisamente, come si evince dalla documentazione in atti (doc. 14), i ricorrenti hanno tentato di accedere senza successo al sistema di prenotazione on line c.d. “Prenota OnLine” o “Prenot@mi”, ossia una piattaforma online con un numero limitato di posti (ma non è dato sapere quanti) in un determinato periodo (ma non è dato sapere quando) per ricevere gli utenti affinché possano presentare
i documenti richiesti al fine di ottenere la cittadinanza. Gli interessati, dunque, si devono registrare sulla piattaforma on line e concorrere per i posti disponibili con gli altri utenti, si badi bene, al solo fine di presentare la domanda. Detto modus procedendi, noto come sistema della “lotteria delle cittadinanze” o “cittadinanza a numero chiuso” rende, di fatto, impossibile sapere quando e quanti
pagina 4 di 8 posti vengono messi a disposizione, poiché il stabilisce arbitrariamente e senza Parte_4
“accountability” (ossia in assenza di ogni più elementare rispetto delle regole di trasparenza) sia il numero di posti che il periodo in cui potrà avvenire la “prenotazione”. Come dimostrato (doc. 14), i ricorrenti hanno infatti più volte tentato di prenotare un appuntamento tramite il sito web del
senza alcun successo, atteso che il portale si è limitato a segnalare che “Tutti gli Parte_4 appuntamenti per questo servizio sono attualmente prenotati”, trasformando nei fatti la procedura inserita in un “diniego da parte dell'Amministrazione con pregiudizio dell'istante a conseguire il riconoscimento dello status civitatis, tale da legittimare la presente azione” (fra le altre, v. Sentenza del Tribunale di Roma n. 2889/2020 del 10 febbraio 2020 – Tribunale di Roma, ordinanza del
18.01.2022 Giudice Dott.ssa De Luca doc. A e B)».
Si deve, pertanto, ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Inoltre, dall'esame della documentazione prodotta non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto per l'avo comune il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 2 ricorso).
In ogni caso, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso. A tale riguardo, le SS UU con la sentenza n. 25317 del 2022 hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed
è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei pagina 5 di 8 sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione
SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
Deve anche escludersi che la trasmissione iure sanguinis si sia interrotta alla discendente Persona_7 in ragione del suo matrimonio contratto in data 04/12/1961 con l'argentino
[...] Persona_8
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[...]
Come è noto, il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito». Successivamente, la L. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3).
Sotto il profilo normativo, dunque, solo con la L. 5 febbraio 1992, n. 91 si è arrivati a stabilire che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini», dando attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Nel frattempo, il compito di adeguamento è stato assolto, in primo luogo, dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. n. 87 del 1975, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero. La Corte, infatti, ha ritenuto che la norma violasse gli artt. 3 e 29 della Costituzione, provocando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Di poi, per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. pagina 6 di 8 In tempi più recenti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
In conseguenza di quanto sopra, ai ricorrenti deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta da un capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
V
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di
, nata a [...], Argentina, il 17/10/1966 e residente in Parte_1 isolato 63, lotto 364 senza numero – La Rufina, La Calera, Colón, provincia di Córdoba, Argentina;
, nato a [...], Argentina, il 04/06/2001 e residente in [...]
Claudio Arredondo 4356, V. Centenario, città di Córdoba, Argentina;
, nata Córdoba, Argentina, il 24/12/1997 e residente in isolato Parte_2
63, lotto 364 senza numero – La Rufina, La Calera, Colón, provincia di Córdoba, Argentina,
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 26/11/2025
pagina 7 di 8 Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
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