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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/11/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8195 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Matteo Deidda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carla Cocco, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
LB AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 11/04/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi verranno autorizzati a vivere separati.
2) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori congiuntamente. Per_1
3) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , sita in Quartu Parte_1
Sant'Elena, nella Strada Comunale Su Mori De Su Sali n. 10, resterà nella esclusiva disponibilità dello stesso.
4) Il minore figlio abiterà unitamente alla madre nel luogo nel quale la Per_1 stessa fisserà la propria residenza e/o domicilio, ove verrà quindi fissata la residenza e il domicilio prevalente di . Per_1
Ogni cambio di residenza e domicilio dovrà essere tempestivamente comunicato dalla madre al padre del minore.
5) Il padre potrà tenere con sé il figlio minore a fine settimana alterni, dalle ore 9.00 del sabato, quando lo preleverà dall'abitazione della madre, fino alle ore 21.00 della domenica, quando lo riporterà presso l'abitazione della madre.
6) Per quanto attiene alle visite infrasettimanali, durante il periodo scolastico, il padre potrà tenere con sé il figlio nei seguenti giorni:
Pag. 2 di 4 - nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana presso il padre, il sig. potrà tenere con sé dal martedì dalle ore 18.00, quando Pt_1 Per_1 lo preleverà dall'abitazione della madre, al mercoledì alle ore 8.30 quando lo accompagnerà a scuola;
- nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana presso la madre, il sig. potrà tenere con sé dal martedì dalle ore 18.00, quando Pt_1 Per_1 lo preleverà dall'abitazione della madre, al mercoledì alle ore 8.30 quando lo accompagnerà a scuola ed il giovedì dalle ore 18.00, quando lo preleverà dall'abitazione della madre, al venerdì alle ore 8.30 quando lo accompagnerà a scuola.
7) Per quanto attiene alle visite infrasettimanali, durante i periodi di vacanze scolastiche ed estive, il padre potrà tenere con sé il figlio nei seguenti giorni:
- nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana presso il padre, il sig. potrà tenere con sé il martedì dalle ore 18.30, quando Pt_1 Per_1 lo preleverà dalla abitazione della madre o dal luogo in cui svolge Per_1
l'attività sportiva, alle ore 22.00 quando lo riporterà nell'abitazione della madre;
in tale circostanza i genitori potranno decidere concordemente che possa pernottare presso il padre, che in tal caso lo riporterà presso Per_1
l'abitazione della madre il giorno successivo alle ore 7.30;
- nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana presso la madre, il sig. potrà tenere con sé il martedì ed il giovedì dalle ore Pt_1 Per_1
18.00, quando lo preleverà dalla abitazione della madre, alle ore 22.00 quando lo riporterà nell'abitazione della madre;
in tale circostanza i genitori potranno decidere concordemente che possa pernottare presso il Per_1 padre, che in tal caso lo riporterà presso l'abitazione della madre il giorno successivo alle ore 7.30.
8) Inoltre nel periodo di vacanze estive, individuato tra il 15 giugno ed il 31 agosto, ciascun genitore potrà tenere il minore per due settimane consecutive. Per_1
I genitori dovranno concordare le date di questo periodo di due settimane da trascorrere consecutivamente con il minore entro il mese di marzo precedente al periodo estivo.
9) Per quanto attiene alle festività natalizie, trascorrerà alternativamente Per_1 di anno in anno con ciascun genitore il 24 ed il 25 dicembre o il 26 dicembre.
Trascorrerà alternativamente di anno in anno con ciascun genitore il 31 dicembre - 1° gennaio o il 6 gennaio.
10) Per quanto attiene le festività pasquali, trascorrerà alternativamente di Per_1 anno in anno presso ciascun genitore il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
11) Quando il sig. eserciterà il suo diritto di visita dovrà provvedere ad Pt_1 accompagnare all'attività sportiva esercitata, quando quest'ultima Per_1 coincida con i giorni e gli orari del diritto di visita.
Pag. 3 di 4 12) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 400,00 Pt_1 CP_1
(euro quattrocento/00) a titolo di contributo al mantenimento del minore figlio
, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie concordate e/o documentate.
Nelle spese straordinarie devono ritenersi incluse anche tutte le spese per la pratica dello sport esercitato dal minore (retta, divise, trasferte, ecc.).
13) Il sig. corrisponderà altresì alla sig.ra l'ulteriore somma di € Pt_1 CP_1
2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00), suddivisa in n. 24 mensilità di € 100,00 (euro cento/00) cadauna.
14) L'assegno unico in favore del figlio verrà percepito interamente dalla Per_1 sig.ra . Controparte_1
15) La somma di € 400,00 mensili di cui al superiore punto 12) e la somma di € 100,00 mensili di cui al superiore punto 13) dovranno essere versate dal sig. alla sig. entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, con Pt_1 CP_1 decorrenza ottobre 2025, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra con il seguente IBAN: [...]. CP_1
16) Nessuna previsione di assegno di un coniuge in favore dell'altro.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8195 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Matteo Deidda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carla Cocco, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
LB AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 11/04/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi verranno autorizzati a vivere separati.
2) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori congiuntamente. Per_1
3) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , sita in Quartu Parte_1
Sant'Elena, nella Strada Comunale Su Mori De Su Sali n. 10, resterà nella esclusiva disponibilità dello stesso.
4) Il minore figlio abiterà unitamente alla madre nel luogo nel quale la Per_1 stessa fisserà la propria residenza e/o domicilio, ove verrà quindi fissata la residenza e il domicilio prevalente di . Per_1
Ogni cambio di residenza e domicilio dovrà essere tempestivamente comunicato dalla madre al padre del minore.
5) Il padre potrà tenere con sé il figlio minore a fine settimana alterni, dalle ore 9.00 del sabato, quando lo preleverà dall'abitazione della madre, fino alle ore 21.00 della domenica, quando lo riporterà presso l'abitazione della madre.
6) Per quanto attiene alle visite infrasettimanali, durante il periodo scolastico, il padre potrà tenere con sé il figlio nei seguenti giorni:
Pag. 2 di 4 - nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana presso il padre, il sig. potrà tenere con sé dal martedì dalle ore 18.00, quando Pt_1 Per_1 lo preleverà dall'abitazione della madre, al mercoledì alle ore 8.30 quando lo accompagnerà a scuola;
- nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana presso la madre, il sig. potrà tenere con sé dal martedì dalle ore 18.00, quando Pt_1 Per_1 lo preleverà dall'abitazione della madre, al mercoledì alle ore 8.30 quando lo accompagnerà a scuola ed il giovedì dalle ore 18.00, quando lo preleverà dall'abitazione della madre, al venerdì alle ore 8.30 quando lo accompagnerà a scuola.
7) Per quanto attiene alle visite infrasettimanali, durante i periodi di vacanze scolastiche ed estive, il padre potrà tenere con sé il figlio nei seguenti giorni:
- nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana presso il padre, il sig. potrà tenere con sé il martedì dalle ore 18.30, quando Pt_1 Per_1 lo preleverà dalla abitazione della madre o dal luogo in cui svolge Per_1
l'attività sportiva, alle ore 22.00 quando lo riporterà nell'abitazione della madre;
in tale circostanza i genitori potranno decidere concordemente che possa pernottare presso il padre, che in tal caso lo riporterà presso Per_1
l'abitazione della madre il giorno successivo alle ore 7.30;
- nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana presso la madre, il sig. potrà tenere con sé il martedì ed il giovedì dalle ore Pt_1 Per_1
18.00, quando lo preleverà dalla abitazione della madre, alle ore 22.00 quando lo riporterà nell'abitazione della madre;
in tale circostanza i genitori potranno decidere concordemente che possa pernottare presso il Per_1 padre, che in tal caso lo riporterà presso l'abitazione della madre il giorno successivo alle ore 7.30.
8) Inoltre nel periodo di vacanze estive, individuato tra il 15 giugno ed il 31 agosto, ciascun genitore potrà tenere il minore per due settimane consecutive. Per_1
I genitori dovranno concordare le date di questo periodo di due settimane da trascorrere consecutivamente con il minore entro il mese di marzo precedente al periodo estivo.
9) Per quanto attiene alle festività natalizie, trascorrerà alternativamente Per_1 di anno in anno con ciascun genitore il 24 ed il 25 dicembre o il 26 dicembre.
Trascorrerà alternativamente di anno in anno con ciascun genitore il 31 dicembre - 1° gennaio o il 6 gennaio.
10) Per quanto attiene le festività pasquali, trascorrerà alternativamente di Per_1 anno in anno presso ciascun genitore il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
11) Quando il sig. eserciterà il suo diritto di visita dovrà provvedere ad Pt_1 accompagnare all'attività sportiva esercitata, quando quest'ultima Per_1 coincida con i giorni e gli orari del diritto di visita.
Pag. 3 di 4 12) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 400,00 Pt_1 CP_1
(euro quattrocento/00) a titolo di contributo al mantenimento del minore figlio
, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie concordate e/o documentate.
Nelle spese straordinarie devono ritenersi incluse anche tutte le spese per la pratica dello sport esercitato dal minore (retta, divise, trasferte, ecc.).
13) Il sig. corrisponderà altresì alla sig.ra l'ulteriore somma di € Pt_1 CP_1
2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00), suddivisa in n. 24 mensilità di € 100,00 (euro cento/00) cadauna.
14) L'assegno unico in favore del figlio verrà percepito interamente dalla Per_1 sig.ra . Controparte_1
15) La somma di € 400,00 mensili di cui al superiore punto 12) e la somma di € 100,00 mensili di cui al superiore punto 13) dovranno essere versate dal sig. alla sig. entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, con Pt_1 CP_1 decorrenza ottobre 2025, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra con il seguente IBAN: [...]. CP_1
16) Nessuna previsione di assegno di un coniuge in favore dell'altro.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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