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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/05/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Firenze in persona del giudice dott. Giuseppina Guttadauro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6367\2023 promossa da:
con l'Avv,. Carlo Brucoli Parte_1
ATTORE contro
rappresentato ex lege da Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_1 di Firenze
CONVENUTO
Motivi della decisione e dispositivo
Con ricorso ex art, 281 decies c.p.c. l'attore chiede all'intestato Tribunale il riconoscimento dello status di ID .
Nel ricorso ha esposto : di essere nato il [...] in [...], ma di essere vissuto ininterrottamente dall'ottobre 1996 a
Firenze, quando all'età di 4 anni venne inserito, insieme ai fratelli, nella Casa Famiglia dell'associazione “Obiettivo Giovani San Procolo” dove rimase fino al 2018, privo di passaporto ma legittimato a soggiornare in Italia con permesso di soggiorno per motivi di “affidamento”; di essere stato quindi censito e iscritto all'anagrafe di Camaiore come regolarmente soggiornante;
di avere attivato già dal 15.6.2016 in Prefettura di Firenze, la procedura amministrativa ex art. 17 D.P.R. 572\1993 per il riconoscimento dello status di ID e di avere avuto da allora, il permesso di soggiorno di richiedenti lo status di apolidia,
che, scoperto nel 2018 che la aveva inviato una richiesta di' integrazione documentale CP_2 ad un indirizzo errato , aveva ottenuto dalla P.A. di essere rimesso in termini per le produzioni richieste, e tuttavia, nonostante quanto prodotto, nel recarsi il 23/05/22, in Questura a Firenze (dove era pendente, come ogni anno, la pratica per rinnovo permesso di soggiorno in attesa definizione della domanda di apolidia) gli era stato consegnato preavviso di rigetto del rinnovo;
pagina 1 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
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che a seguito di accesso agli atti, aveva scoperto che il aveva inviato il 13.4.2022 (ad un CP_1 indirizzo però inesistente) comunicazione che la pratica -pur risultando nel fascicolo della CP_2 la nota coi documenti integrativi depositati dal ricorrente a seguito della rimessione in termini di cui sopra- era stata archiviata per “mancanza di interesse” per non avere il ricorrente effettuato l'integrazione documentale richiesta,
che, in attesa di risposta alla sua immediata richiesta di rinnovo della pratica, egli ha intanto ottenuto un permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha introdotto il presente procedimento al fine di ottenere in via giudiziale il riconoscimento dello status di ID di cui ritiene di avere tutti i requisiti.
A sostegno della domanda rileva : che la rappresentanza diplomatica in Italia della Bosnia Erzegovina, il 14/04/2016 ha emesso comunicazione secondo cui egli non è “iscritto nel registro dei cittadini della Bosnia e Erzegovina" e “non ci sono le condizioni previste dalla legge per l'iscrizione in Bosnia e Erzegovina”;
che per adesso non può ottenere la cittadinanza italiana, pur essendo padre di una bambina italiana, sia perché egli non è figlio di cittadini italiani (i genitori sono di origine bosniaca) sia perché non è nato in [...], sia perché nei suoi riguardi non ricorre alcuna delle ipotesi di cittadinanza per residenza (art. 9 Legge n. 91/1992)
che egli non possiede né è in grado di allegare un certificato di nascita da cui risulti che egli è straniero o comunitario o extracomunitario.
Resiste alla domanda il che sostiene la piena correttezza del suo operato Controparte_1 perché, pur avendo rimesso in termini il ricorrente per integrare la documentazione necessaria a corredare la domanda formulata ai sensi dell'articolo 17 del DPR 572/1993, quanto da lui prodotto è soltanto una copia della sua carta d'identità datata 5 maggio 2011, un'autocertificazione di residenza datata 17 aprile 2018 e una comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica datata 18 maggio 2018, ove lo stesso aveva dichiarato di essere nato a [...] ed Erzegovina) il 2 maggio 1992.
Il Ministero osserva che il ricorrente non ha prodotto l'atto di nascita, né presentato elementi sulle complete generalità dei genitori ( e o e delle loro Controparte_3 CP_4 CP_5 vicende di cittadinanza, né prodotto una attestazione rilasciata dallo Stato di provenienza che certifichi espressamente che non ha alcun diritto di essere riconosciuto cittadino della Bosnia Erzegovina in base alla legge n. 1/97 del 16 dicembre 1997 sulla nazionalità di tale Paese, legge che ha introdotto una serie di norme volte a consentire l'acquisto della cittadinanza alle persone che avevano abbandonato quei territori e ai loro discendenti.
Osserva quindi – posto che l'atto di nascita è condizione di ammissibilità dell'istanza amministrativa, e che, in mancanza, l'interessato avrebbe potuto chiedere la sua formazione ai sensi dell'art. 95 d. D.P.R 396/2023- che la Prefettura gli ha rinnovato la richiesta di produrre la documentazione di cui sopra (come da nota prot.n. 5937 del 25 luglio 2023), assegnandogli con pagina 2 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
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ulteriore nota prot. 4056 del 30 Gennaio 2024 un ulteriore termine per la produzione, ma che il ricorrente a questo punto aveva già adito le vie legali.
Pur premesso che l'interessato non avrebbe sopperito, neppure nel presente procedimento, alla carenza documentale ai sensi del citato art.17 del d.P.R. n. 572/1993, il ha tenuto a CP_1 precisare di non intervenire nel procedimento in qualità di controinteressato in senso stretto, ma per svolgere una funzione di controllo a tutela della certezza dei rapporti giuridici, e che non intende contestare nel merito la domanda giudiziale e che, però, in caso di suo accoglimento, si oppone alla condanna alla spese poiché il procedimento giudiziario si è reso necessario a causa del difetto di documentazione idonea a definire con esito positivo il procedimento amministrativo.
All'esito della trattazione cartolare del 31.3.2025 , fissando la quale il giudice aveva dato alle parti termine per il deposito telematico di note scritte, contenenti l'indicazione delle conclusioni e delle argomentazioni finali per l'eventuale immediata rimessione in decisione ex artt. 281terdecies e 281sexies c.p.c., salvo richiesta di rinvio ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni, solo il ricorrente ha depositato la nota di trattazione il 19.3.2025.
In detta nota, in replica alla costituzione della P.A., ha dedotto di aver compiuto ogni possibile sforzo per recuperare qualsiasi documento relativo alla propria nascita e alla nazionalità dei genitori sulla cui generalità ha però fornito gli elementi in suo possesso sulle generalità dei genitori, senza tuttavia aver reperito altro se non quanto prodotto unitamente al ricorso .
Ha quindi rilevato di avere prodotto dichiarazione, della rappresentanza diplomatica Bosniaca in Italia la quale ha certificato sin dal 14/04/2016 che “egli non è iscritto nel registro dei cittadini” e “non ci sono le condizioni previste dalla legge per l'iscrizione in Bosnia e Erzegovina” per cui essendo privo di certificato di nascita non può chiedere la cittadinanza italiana (art. 9 Legge n. 91/1992).
Ha inoltre osservato che i richiami della P.A. convenuta alla legge 1/1997 sulla cittadinanza della Bosnia Erzegovina non sono applicabili al suo caso perché riferiti in modo esclusivo: a coloro che erano cittadini fino al 6 aprile 1992 (art. 37) e a coloro che sono nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione di detto Paese (art. 6 e 7), ossia dopo il 14/12/1995 (data degli accordi di AY di cui detta norma costituisce allegato) mentre egli è nato il [...].
Dopo aver dedotto di avere interesse a che, insieme al riconoscimento dello status di apolidia, sia riconosciuta la sua residenza in Italia fin dal 1996, in modo da poter successivamente ottenere la cittadinanza italiana (come previsto dall'art. 9 l. 91/1992).
Ha quindi concluso insistendo nella domanda di riconoscimento dello status di ID e dell'accertamento della residenza in Italia dal 1996 o da quale altra data riterrà di giustizia sulla base della documentazione allegata in ragione della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla Convenzione sullo status di apolidi di New York 1954 ed ha invocato sulle spese, l'applicazione del principio di causalità che fa ricadere l'onere delle spese sulla parte convenuta in quanto responsabile dell'aver reso necessario il presente procedimento giurisdizionale.
La causa è stata trattenuta immediatamente per la decisione in mancanza di richiesta di discussione pagina 3 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
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orale.
***********
La Convenzione di New York del 1954 del 28.9.54. ratificata in Italia con L.306\62, in forza del rinvio delineato dall'art. 10 della Costituzione ai trattati internazionali per la disciplina della condizione giuridica dello straniero, qualifica all'art. 1 la condizione dell'ID come colui che non è considerato come cittadino da nessuno Stato, ai sensi della legge nazionale.
L'apolidia può essere originaria, se sussiste fin dalla nascita, o successiva, ossia quando la persona perde la cittadinanza che aveva precedentemente, senza acquisire quella di un altro Stato.
Si è apolidi per una (o più) delle seguenti ragioni: si è figli di apolidi o se si è impossibilitati a ereditare la cittadinanza dei genitori;
si è parte di un gruppo sociale cui è negata la cittadinanza sulla base di una discriminazione;
si è profughi a seguito di guerre o occupazioni militari;
vi sono r motivi burocratici, se lo Stato di cui si era cittadini si è dissolto e ha dato vita a nuove entità nazionali (caso dell'ex Urss o della ex Jugoslavia); vi sono incongruenze e lacune nelle leggi sulla cittadinanza dei diversi Stati.
Le S.U della Cassazione hanno sottolineato sulla base della definizione convenzionale per cui ' è ID colui che si trova in paese di cui non è cittadino provenendo da altro paese dal quale ha perso formalmente o sostanzialmente la cittadinanza' 1 che il giudice debba verificare, quando viene chiesto di accertare tale status, non solo se vi sono le condizioni formali di possesso della cittadinanza nel paese di provenienza ( o quello con cui ha avuto un legame giuridicamente rilevante) ma anche se sussistono le condizioni sostanziali , da accertare alla stregua delle norme applicabili in quegli Stati di cui è accertato esservi stato un collegamento effettivo 2.
Vale a dire, per ciò che qui interessa, che potrebbe essere irrilevante che il richiedente lo status di ID abbia o meno messo in atto tutte le pratiche amministrative necessarie per ottenere la cittadinanza dello stato di nascita o di cui sono cittadini i suoi genitori o con cui ha avuto un collegamento rilevante che, secondo le leggi di quello stato, lo renderebbe cittadino, laddove è verosimile ritenere che tale acquisizione gli verrebbe comunque impedita sotto il profilo sostanziale.
Va inoltre rilevato, sotto il profilo dell'onere della prova, che neppure si può pretendere dall'interessato la prova 'diabolica' che nessuno Stato (in questo caso i tutti quelli derivanti dalla federazione socialista jugoslava) lo considera suo cittadino o pretendere che egli attenda all'infinito (considerata la prassi sostanziale di vari stati di lasciare le pratiche inevase in una sorta di sostanziale silenzio-rigetto ) la risposta di ciascuno di tali Stati e che, pertanto, ciò che da lui si pretende è di dare una prova quantomeno indiziaria della sua mancanza di cittadinanza dallo Stato di provenienza suo o dei suoi genitori.
Tanto premesso, nel merito della domanda si rileva che l'attore, per circostanza non contestata, è nato in [...]- Erzegovina paese che riferisce essere di nazionalità e nascita dei suoi genitori (nella TRIBUNALE DI FIRENZE
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comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica riferisce di esser nato a [...] il [...]) .
La Bosnia- Erzegovina si è proclamaTA Repubblica indipendente nel 1992 conservando la il territorio già appartenente alla disciolta Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, formato dalle due regioni della Bosnia e della Erzegovina.,
L'art. 249 della Costituzione della Repubblica socialista prevedeva la doppia cittadinanza con prevalenza del principio dello ius sanguinis quella della Federazione e quella di una delle sei repubbliche federate (tra cui la Bosnia) che non aveva rilievo internazionale) .
Nella Successiva Repubblica Federale di Jugoslavia, sorta nel 1992 - che limitava la sua sovranità alla Serbia incluso il Kossovo e Montenegro- veniva normalmente riconosciuta la cittadinanza alle persone già cittadini della federazione socialista che dei residenti fuori confine. Nel 1996 è nata la Repubblica di Serbia e Montenegro e, dal 2006, si è completata la disgregazione della federazione socialista in concomitanza con la nascita degli stati indipendenti di Bosnia, Croazia, Slovenia, Macedonia, Serbia e Montenegro (ancora e neppure vari stati UE riconoscono CP_6
l'autonomia del Kossovo) .
SI tratta oggi di capire se l'attore ha o meno titolo per rivendicare la cittadinanza di UNO degli Stati che facevano parte della ex repubblica federale socialista, in particolare della Repubblica di Bosnia Erzegovina che oggi comprende il territorio in cui è nato .
Le costituzioni e le leggi sulla cittadinanza di tali Stati ex Iugoslavi distinguono, di regola, tra in nati prima e dopo la loro entrata in vigore, consentendo di norma per i primi l'acquisto per nascita subordinatamente alla condizione di avere avuto almeno un genitore cittadino .
La legge la legge bosniaca sulla nazionalità, n. 1/97 del 16 dicembre 1997 richiamata accuratamente dall'Avvocatura dello Stato prevede 3 , in sintesi, che hanno la cittadinanza bosniaca tutte le persone che erano cittadini della precedente Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia e che fra il 6 aprile 1992 e l'entrata in vigore della legge (I Gennaio 1998) presero la residenza permanente nel territorio pagina 5 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
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di un'Entità (Bosnia o Erzegovina) e la mantennero per due anni dopo l'entrata in vigore di questa legge, nonché quei cittadini della precedente Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia che fra l'entrata in vigore della legge e il 31 Dicembre 1998 hanno ottenuto la residenza permanente nel territorio di una Entità e l'hanno mantenuta per un periodo continuativo di tre anni4.
Per ciò che riguarda i nuovi nati l'art 6 statuisce che “Il minore nato dopo l'entrata in vigore della Costituzione acquisisce la cittadinanza della BiH per origine nei seguenti casi:
1) al momento della nascita del bambino entrambi i genitori erano cittadini della BiH, indipendentemente dal luogo della sua nascita,
2) al momento della nascita del bambino uno dei genitori era cittadino della RZ e il bambino è nato sul territorio della RZ;
3) al momento della nascita del bambino uno dei genitori era cittadino della RZ, e il bambino è nato all'estero, e se sarebbe altrimenti ID;
4) se il bambino è nato all'estero e uno dei genitori era cittadino della RZ al momento della nascita, a condizione che entro il raggiungimento dell'età di 23 anni presenti la domanda di registrazione della cittadinanza all'organo competente della RZ” e l'art. 7 prevede che “La cittadinanza della BiH sarà attribuita al bambino nato o trovato sul territorio della BiH dopo l'entrata in vigore della Costituzione se entrambi genitori sono sconosciuti, se sono di cittadinanza sconosciuta o sono senza cittadinanza oppure se il bambino è senza cittadinanza”.
In sostanza però tali norme, prevedendo come conditio sine qua non per l'acquisizione della cittadinanza bosniaca non solo il ritorno in Bosnia Erzegovina ma anche che questo sia avvenuto in periodi ben precisi, escludono il diritto all'acquisizione della cittadinanza, per esempio, per una gran parte dei Rom che hanno lasciato il loro paese, prima della nascita dello Stato di Bosnia Erzegovina e che non vi hanno più fatto ritorno, quali potrebbero essere i genitori del ricorrente con cui ricordiamo, egli non vive più da quando aveva 4 anni. .
La difficoltà maggiore si ravvisa quindi proprio per i casi come quello del ricorrente , nato dopo il 6 aprile del 1992 ( il 2 maggio 1992) ma prima dell'entrata in vigore della Costituzione Bosniaca (art. 6 e 7), ossia dopo il 14/12/1995 (data degli accordi di AY di cui detta norma costituisce allegato).
Dovendo valutare , come da Cassazione citata, la possibilità sostanziale per il richiedente apolidia di ottenere la cittadinanza dello stato di origine suo e dei genitori o comunque la documentazione di non poterlo ottenere, come si ricava da una pubblicazione del CIR Consiglio Italiano Per i Rifugiati, per i rom bosniaci residenti in Italia che pure hanno la cittadinanza del paese di origine, è stata rilevata un'alta frequenza di figli privi della cittadinanza bosniaca5. TRIBUNALE DI FIRENZE
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Per i minori sembra che l'ambasciata bosniaca a Roma in Italia proceda all'iscrizione anagrafica dei minori anche tramite consolato di Milano, laddove almeno uno dei due genitori possegga un passaporto bosniaco i quali, una volta ottenuto il certificato di iscrizione rilasciato dall'ambasciata, lo portano al consolato bosniaco a Milano dove viene prodotto il relativo passaporto.
Questa procedura non è però applicabile se l'interessato è già maggiorenne perché, una volta raggiunta la maggiore età, dovrebbe far rientro in Bosnia o nella città di origine del genitore, cosa che non viene generalmente considerata date le difficoltà estreme cui si troverebbero queste persone a ritornare in Italia dove effettivamente loro sono nati, cresciuti e dove è il centro dei loro affetti..
Nel caso di specie il ricorrente , pur avendo indicato le generalità dei genitori e non essendo contestata la cittadinanza bosniaca di costoro già da prima del 1992, nel 2016 era già maggiorenne.
Vi è poi da dubitare fortemente che anche rientrando in Bosnia nella città dove è nato potrebbe ottenere la cittadinanza bosniaca non essendo in possesso del suo certificato di nascita.
Su questo depone l'attestazione rilasciatagli del Consolato Generale della Bosnia Erzegovina di Milano del 14/04/2016 la cui nota riferisce :
Quindi, una volta letta attentamente, è piuttosto chiaro che non solo il ricorrente non è “iscritto nel registro dei cittadini della Bosnia e Erzegovina" pur essendovi asseritamente nato ma ben difficilmente potrà esserlo mai non essendo in possesso di estratto di nascita necessario non solo per essere iscritto all'anagrafe ma anche per essere iscritto nel registro della cittadinanza, il che rende di fatto impossibile anche l'acquisto della cittadinanza bosniaca.
Non vi è chi non veda come l'assenza delle sue generalità nelle evidenze anagrafiche bosniache, chiaramente certificata dal consolato bosniaco di Milano, verosimilmente ricollegabile agli eventi bellici, non consentirebbe al né di produrre l'atto di nascita preteso dal CP_3 [...]
per il riconoscimento dell'apolidia in via amministrativa né di dimostrare allo Stato CP_1 bosniaco dove è nato e che i suoi ascendenti erano cittadini della Repubblica Bosniaca Federata nella ex Jugoslavia al fine di ottenere la cittadinanza bosniaca, ciò a prescindere dal fatto che l'abbia o meno formalmente chiesta ottenendone un formale rigetto dalle autorità statali bosniache.
Non potendosi del resto pretendere che egli fornisca una prova negativa con riferimento ad ogni stato proveniente dalla disgregazione della ex Jugoslavia, si deve ritenere, quindi, privo di qualunque cittadinanza e come tale suscettibile di essere dichiarato ID .
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La domanda va pertanto accolta .
Diversamente non può essere accolta in questa sede la domanda di accertamento della sua residenza in Italia fin dal 1996, in modo da poter successivamente ottenere la cittadinanza italiana (come previsto dall'art. 9 l. 91/1992). Si tratta infatti non solo di domanda tardiva presentata solo in sede di precisazione delle conclusioni 6 ma soprattutto diretta ad accertare un presupposto all'ottenimento della cittadinanza italiana non finalizzato ad una siffatta pronunzia in questa sede che potrà e dovrà essere richiesto, previa dimostrazione necessaria, solo nell'ambito del procedimento amministrativo ed eventualmente giurisdizionale ove la domanda di cittadinanza verrà svolta .
Le spese , possono rimanere integralmente compensate inter partes . infatti, a parte il mancato accoglimento della seconda domanda del ricorrente, si deve tener conto che la P.A., che non si è comunque opposta al riconoscimento in questa sede dello status di ID, al ricorrente, deve necessariamente attenersi a codificate procedure nella procedura amministrativa per quanto superabili ricorrendo alla fase giurisdizionale .
Come ricorda correttamente Il convenuto per il riconoscimento dello status di apolidia CP_1 esiste il c,d, 'doppio binario' riconosciuto dalle S.U della Cassazione SS.UU. nella sentenza n. 28873 del 9.12.2008 laddove -confermando un principio fissato già dalla giurisprudenza costituzionale- ha statuito che in materia di apolidia il procedimento in sede amministrativa si pone in termini alternativi all'accertamento giudiziale per cui, trattandosi di due procedimenti autonomi richiedono presupposti diversi, se il procedimento amministrativo richiede il rispetto di un rigoroso onere di produzione documentale il circuito giurisdizionale invece non è assoggettato agli stessi limiti di prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda così provvede: dichiara l'apolidia di , in atti generalizzato, Parte_1 spese interamente compensate
Firenze, 18 maggio 2025 Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi sentenza S.U. n. 28873\2008 2 Vedi Cassazione sentenza. 25212\2013 pagina 4 di 8 3 Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine, Bih 107 (Sarajevo, 16/12/1997). Disponibile in inglese su: http://www.unhcr.org/refworld/type,LEGISLATION,,BIH,3ae6b5174,0.html. 4 Con gli accordi di AY (1995) venne stabilito che lo Stato di RZ (BiH- Bosna iHercegovina) era un solo Stato ma composta da due parti distinte definite “Entità”. Queste sono: la Controparte_7
( ) e la ( ): da
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 P Farci, op.cit., p.318 5 https://cir-rifugiati.org/wp-content/uploads/2018/02/In-the-sun_apolidia_CIR_rapporto-finale_italiano.pdf pagina 6 di 8 6 La domanda formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni è ammissibile solo se la controparte accetta in modo espresso il contraddittorio proponendo mezzi di difesa volti a contestare nel merito la fondatezza della domanda introdotta tardivamente in giudizio, mentre non ha alcuna valenza il mero silenzio dell'avversario. Cass. civ. sez. II 05-03-2001, n. 3159
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Firenze in persona del giudice dott. Giuseppina Guttadauro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6367\2023 promossa da:
con l'Avv,. Carlo Brucoli Parte_1
ATTORE contro
rappresentato ex lege da Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_1 di Firenze
CONVENUTO
Motivi della decisione e dispositivo
Con ricorso ex art, 281 decies c.p.c. l'attore chiede all'intestato Tribunale il riconoscimento dello status di ID .
Nel ricorso ha esposto : di essere nato il [...] in [...], ma di essere vissuto ininterrottamente dall'ottobre 1996 a
Firenze, quando all'età di 4 anni venne inserito, insieme ai fratelli, nella Casa Famiglia dell'associazione “Obiettivo Giovani San Procolo” dove rimase fino al 2018, privo di passaporto ma legittimato a soggiornare in Italia con permesso di soggiorno per motivi di “affidamento”; di essere stato quindi censito e iscritto all'anagrafe di Camaiore come regolarmente soggiornante;
di avere attivato già dal 15.6.2016 in Prefettura di Firenze, la procedura amministrativa ex art. 17 D.P.R. 572\1993 per il riconoscimento dello status di ID e di avere avuto da allora, il permesso di soggiorno di richiedenti lo status di apolidia,
che, scoperto nel 2018 che la aveva inviato una richiesta di' integrazione documentale CP_2 ad un indirizzo errato , aveva ottenuto dalla P.A. di essere rimesso in termini per le produzioni richieste, e tuttavia, nonostante quanto prodotto, nel recarsi il 23/05/22, in Questura a Firenze (dove era pendente, come ogni anno, la pratica per rinnovo permesso di soggiorno in attesa definizione della domanda di apolidia) gli era stato consegnato preavviso di rigetto del rinnovo;
pagina 1 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE
che a seguito di accesso agli atti, aveva scoperto che il aveva inviato il 13.4.2022 (ad un CP_1 indirizzo però inesistente) comunicazione che la pratica -pur risultando nel fascicolo della CP_2 la nota coi documenti integrativi depositati dal ricorrente a seguito della rimessione in termini di cui sopra- era stata archiviata per “mancanza di interesse” per non avere il ricorrente effettuato l'integrazione documentale richiesta,
che, in attesa di risposta alla sua immediata richiesta di rinnovo della pratica, egli ha intanto ottenuto un permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha introdotto il presente procedimento al fine di ottenere in via giudiziale il riconoscimento dello status di ID di cui ritiene di avere tutti i requisiti.
A sostegno della domanda rileva : che la rappresentanza diplomatica in Italia della Bosnia Erzegovina, il 14/04/2016 ha emesso comunicazione secondo cui egli non è “iscritto nel registro dei cittadini della Bosnia e Erzegovina" e “non ci sono le condizioni previste dalla legge per l'iscrizione in Bosnia e Erzegovina”;
che per adesso non può ottenere la cittadinanza italiana, pur essendo padre di una bambina italiana, sia perché egli non è figlio di cittadini italiani (i genitori sono di origine bosniaca) sia perché non è nato in [...], sia perché nei suoi riguardi non ricorre alcuna delle ipotesi di cittadinanza per residenza (art. 9 Legge n. 91/1992)
che egli non possiede né è in grado di allegare un certificato di nascita da cui risulti che egli è straniero o comunitario o extracomunitario.
Resiste alla domanda il che sostiene la piena correttezza del suo operato Controparte_1 perché, pur avendo rimesso in termini il ricorrente per integrare la documentazione necessaria a corredare la domanda formulata ai sensi dell'articolo 17 del DPR 572/1993, quanto da lui prodotto è soltanto una copia della sua carta d'identità datata 5 maggio 2011, un'autocertificazione di residenza datata 17 aprile 2018 e una comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica datata 18 maggio 2018, ove lo stesso aveva dichiarato di essere nato a [...] ed Erzegovina) il 2 maggio 1992.
Il Ministero osserva che il ricorrente non ha prodotto l'atto di nascita, né presentato elementi sulle complete generalità dei genitori ( e o e delle loro Controparte_3 CP_4 CP_5 vicende di cittadinanza, né prodotto una attestazione rilasciata dallo Stato di provenienza che certifichi espressamente che non ha alcun diritto di essere riconosciuto cittadino della Bosnia Erzegovina in base alla legge n. 1/97 del 16 dicembre 1997 sulla nazionalità di tale Paese, legge che ha introdotto una serie di norme volte a consentire l'acquisto della cittadinanza alle persone che avevano abbandonato quei territori e ai loro discendenti.
Osserva quindi – posto che l'atto di nascita è condizione di ammissibilità dell'istanza amministrativa, e che, in mancanza, l'interessato avrebbe potuto chiedere la sua formazione ai sensi dell'art. 95 d. D.P.R 396/2023- che la Prefettura gli ha rinnovato la richiesta di produrre la documentazione di cui sopra (come da nota prot.n. 5937 del 25 luglio 2023), assegnandogli con pagina 2 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE
ulteriore nota prot. 4056 del 30 Gennaio 2024 un ulteriore termine per la produzione, ma che il ricorrente a questo punto aveva già adito le vie legali.
Pur premesso che l'interessato non avrebbe sopperito, neppure nel presente procedimento, alla carenza documentale ai sensi del citato art.17 del d.P.R. n. 572/1993, il ha tenuto a CP_1 precisare di non intervenire nel procedimento in qualità di controinteressato in senso stretto, ma per svolgere una funzione di controllo a tutela della certezza dei rapporti giuridici, e che non intende contestare nel merito la domanda giudiziale e che, però, in caso di suo accoglimento, si oppone alla condanna alla spese poiché il procedimento giudiziario si è reso necessario a causa del difetto di documentazione idonea a definire con esito positivo il procedimento amministrativo.
All'esito della trattazione cartolare del 31.3.2025 , fissando la quale il giudice aveva dato alle parti termine per il deposito telematico di note scritte, contenenti l'indicazione delle conclusioni e delle argomentazioni finali per l'eventuale immediata rimessione in decisione ex artt. 281terdecies e 281sexies c.p.c., salvo richiesta di rinvio ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni, solo il ricorrente ha depositato la nota di trattazione il 19.3.2025.
In detta nota, in replica alla costituzione della P.A., ha dedotto di aver compiuto ogni possibile sforzo per recuperare qualsiasi documento relativo alla propria nascita e alla nazionalità dei genitori sulla cui generalità ha però fornito gli elementi in suo possesso sulle generalità dei genitori, senza tuttavia aver reperito altro se non quanto prodotto unitamente al ricorso .
Ha quindi rilevato di avere prodotto dichiarazione, della rappresentanza diplomatica Bosniaca in Italia la quale ha certificato sin dal 14/04/2016 che “egli non è iscritto nel registro dei cittadini” e “non ci sono le condizioni previste dalla legge per l'iscrizione in Bosnia e Erzegovina” per cui essendo privo di certificato di nascita non può chiedere la cittadinanza italiana (art. 9 Legge n. 91/1992).
Ha inoltre osservato che i richiami della P.A. convenuta alla legge 1/1997 sulla cittadinanza della Bosnia Erzegovina non sono applicabili al suo caso perché riferiti in modo esclusivo: a coloro che erano cittadini fino al 6 aprile 1992 (art. 37) e a coloro che sono nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione di detto Paese (art. 6 e 7), ossia dopo il 14/12/1995 (data degli accordi di AY di cui detta norma costituisce allegato) mentre egli è nato il [...].
Dopo aver dedotto di avere interesse a che, insieme al riconoscimento dello status di apolidia, sia riconosciuta la sua residenza in Italia fin dal 1996, in modo da poter successivamente ottenere la cittadinanza italiana (come previsto dall'art. 9 l. 91/1992).
Ha quindi concluso insistendo nella domanda di riconoscimento dello status di ID e dell'accertamento della residenza in Italia dal 1996 o da quale altra data riterrà di giustizia sulla base della documentazione allegata in ragione della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla Convenzione sullo status di apolidi di New York 1954 ed ha invocato sulle spese, l'applicazione del principio di causalità che fa ricadere l'onere delle spese sulla parte convenuta in quanto responsabile dell'aver reso necessario il presente procedimento giurisdizionale.
La causa è stata trattenuta immediatamente per la decisione in mancanza di richiesta di discussione pagina 3 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
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orale.
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La Convenzione di New York del 1954 del 28.9.54. ratificata in Italia con L.306\62, in forza del rinvio delineato dall'art. 10 della Costituzione ai trattati internazionali per la disciplina della condizione giuridica dello straniero, qualifica all'art. 1 la condizione dell'ID come colui che non è considerato come cittadino da nessuno Stato, ai sensi della legge nazionale.
L'apolidia può essere originaria, se sussiste fin dalla nascita, o successiva, ossia quando la persona perde la cittadinanza che aveva precedentemente, senza acquisire quella di un altro Stato.
Si è apolidi per una (o più) delle seguenti ragioni: si è figli di apolidi o se si è impossibilitati a ereditare la cittadinanza dei genitori;
si è parte di un gruppo sociale cui è negata la cittadinanza sulla base di una discriminazione;
si è profughi a seguito di guerre o occupazioni militari;
vi sono r motivi burocratici, se lo Stato di cui si era cittadini si è dissolto e ha dato vita a nuove entità nazionali (caso dell'ex Urss o della ex Jugoslavia); vi sono incongruenze e lacune nelle leggi sulla cittadinanza dei diversi Stati.
Le S.U della Cassazione hanno sottolineato sulla base della definizione convenzionale per cui ' è ID colui che si trova in paese di cui non è cittadino provenendo da altro paese dal quale ha perso formalmente o sostanzialmente la cittadinanza' 1 che il giudice debba verificare, quando viene chiesto di accertare tale status, non solo se vi sono le condizioni formali di possesso della cittadinanza nel paese di provenienza ( o quello con cui ha avuto un legame giuridicamente rilevante) ma anche se sussistono le condizioni sostanziali , da accertare alla stregua delle norme applicabili in quegli Stati di cui è accertato esservi stato un collegamento effettivo 2.
Vale a dire, per ciò che qui interessa, che potrebbe essere irrilevante che il richiedente lo status di ID abbia o meno messo in atto tutte le pratiche amministrative necessarie per ottenere la cittadinanza dello stato di nascita o di cui sono cittadini i suoi genitori o con cui ha avuto un collegamento rilevante che, secondo le leggi di quello stato, lo renderebbe cittadino, laddove è verosimile ritenere che tale acquisizione gli verrebbe comunque impedita sotto il profilo sostanziale.
Va inoltre rilevato, sotto il profilo dell'onere della prova, che neppure si può pretendere dall'interessato la prova 'diabolica' che nessuno Stato (in questo caso i tutti quelli derivanti dalla federazione socialista jugoslava) lo considera suo cittadino o pretendere che egli attenda all'infinito (considerata la prassi sostanziale di vari stati di lasciare le pratiche inevase in una sorta di sostanziale silenzio-rigetto ) la risposta di ciascuno di tali Stati e che, pertanto, ciò che da lui si pretende è di dare una prova quantomeno indiziaria della sua mancanza di cittadinanza dallo Stato di provenienza suo o dei suoi genitori.
Tanto premesso, nel merito della domanda si rileva che l'attore, per circostanza non contestata, è nato in [...]- Erzegovina paese che riferisce essere di nazionalità e nascita dei suoi genitori (nella TRIBUNALE DI FIRENZE
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comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica riferisce di esser nato a [...] il [...]) .
La Bosnia- Erzegovina si è proclamaTA Repubblica indipendente nel 1992 conservando la il territorio già appartenente alla disciolta Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, formato dalle due regioni della Bosnia e della Erzegovina.,
L'art. 249 della Costituzione della Repubblica socialista prevedeva la doppia cittadinanza con prevalenza del principio dello ius sanguinis quella della Federazione e quella di una delle sei repubbliche federate (tra cui la Bosnia) che non aveva rilievo internazionale) .
Nella Successiva Repubblica Federale di Jugoslavia, sorta nel 1992 - che limitava la sua sovranità alla Serbia incluso il Kossovo e Montenegro- veniva normalmente riconosciuta la cittadinanza alle persone già cittadini della federazione socialista che dei residenti fuori confine. Nel 1996 è nata la Repubblica di Serbia e Montenegro e, dal 2006, si è completata la disgregazione della federazione socialista in concomitanza con la nascita degli stati indipendenti di Bosnia, Croazia, Slovenia, Macedonia, Serbia e Montenegro (ancora e neppure vari stati UE riconoscono CP_6
l'autonomia del Kossovo) .
SI tratta oggi di capire se l'attore ha o meno titolo per rivendicare la cittadinanza di UNO degli Stati che facevano parte della ex repubblica federale socialista, in particolare della Repubblica di Bosnia Erzegovina che oggi comprende il territorio in cui è nato .
Le costituzioni e le leggi sulla cittadinanza di tali Stati ex Iugoslavi distinguono, di regola, tra in nati prima e dopo la loro entrata in vigore, consentendo di norma per i primi l'acquisto per nascita subordinatamente alla condizione di avere avuto almeno un genitore cittadino .
La legge la legge bosniaca sulla nazionalità, n. 1/97 del 16 dicembre 1997 richiamata accuratamente dall'Avvocatura dello Stato prevede 3 , in sintesi, che hanno la cittadinanza bosniaca tutte le persone che erano cittadini della precedente Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia e che fra il 6 aprile 1992 e l'entrata in vigore della legge (I Gennaio 1998) presero la residenza permanente nel territorio pagina 5 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
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di un'Entità (Bosnia o Erzegovina) e la mantennero per due anni dopo l'entrata in vigore di questa legge, nonché quei cittadini della precedente Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia che fra l'entrata in vigore della legge e il 31 Dicembre 1998 hanno ottenuto la residenza permanente nel territorio di una Entità e l'hanno mantenuta per un periodo continuativo di tre anni4.
Per ciò che riguarda i nuovi nati l'art 6 statuisce che “Il minore nato dopo l'entrata in vigore della Costituzione acquisisce la cittadinanza della BiH per origine nei seguenti casi:
1) al momento della nascita del bambino entrambi i genitori erano cittadini della BiH, indipendentemente dal luogo della sua nascita,
2) al momento della nascita del bambino uno dei genitori era cittadino della RZ e il bambino è nato sul territorio della RZ;
3) al momento della nascita del bambino uno dei genitori era cittadino della RZ, e il bambino è nato all'estero, e se sarebbe altrimenti ID;
4) se il bambino è nato all'estero e uno dei genitori era cittadino della RZ al momento della nascita, a condizione che entro il raggiungimento dell'età di 23 anni presenti la domanda di registrazione della cittadinanza all'organo competente della RZ” e l'art. 7 prevede che “La cittadinanza della BiH sarà attribuita al bambino nato o trovato sul territorio della BiH dopo l'entrata in vigore della Costituzione se entrambi genitori sono sconosciuti, se sono di cittadinanza sconosciuta o sono senza cittadinanza oppure se il bambino è senza cittadinanza”.
In sostanza però tali norme, prevedendo come conditio sine qua non per l'acquisizione della cittadinanza bosniaca non solo il ritorno in Bosnia Erzegovina ma anche che questo sia avvenuto in periodi ben precisi, escludono il diritto all'acquisizione della cittadinanza, per esempio, per una gran parte dei Rom che hanno lasciato il loro paese, prima della nascita dello Stato di Bosnia Erzegovina e che non vi hanno più fatto ritorno, quali potrebbero essere i genitori del ricorrente con cui ricordiamo, egli non vive più da quando aveva 4 anni. .
La difficoltà maggiore si ravvisa quindi proprio per i casi come quello del ricorrente , nato dopo il 6 aprile del 1992 ( il 2 maggio 1992) ma prima dell'entrata in vigore della Costituzione Bosniaca (art. 6 e 7), ossia dopo il 14/12/1995 (data degli accordi di AY di cui detta norma costituisce allegato).
Dovendo valutare , come da Cassazione citata, la possibilità sostanziale per il richiedente apolidia di ottenere la cittadinanza dello stato di origine suo e dei genitori o comunque la documentazione di non poterlo ottenere, come si ricava da una pubblicazione del CIR Consiglio Italiano Per i Rifugiati, per i rom bosniaci residenti in Italia che pure hanno la cittadinanza del paese di origine, è stata rilevata un'alta frequenza di figli privi della cittadinanza bosniaca5. TRIBUNALE DI FIRENZE
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Per i minori sembra che l'ambasciata bosniaca a Roma in Italia proceda all'iscrizione anagrafica dei minori anche tramite consolato di Milano, laddove almeno uno dei due genitori possegga un passaporto bosniaco i quali, una volta ottenuto il certificato di iscrizione rilasciato dall'ambasciata, lo portano al consolato bosniaco a Milano dove viene prodotto il relativo passaporto.
Questa procedura non è però applicabile se l'interessato è già maggiorenne perché, una volta raggiunta la maggiore età, dovrebbe far rientro in Bosnia o nella città di origine del genitore, cosa che non viene generalmente considerata date le difficoltà estreme cui si troverebbero queste persone a ritornare in Italia dove effettivamente loro sono nati, cresciuti e dove è il centro dei loro affetti..
Nel caso di specie il ricorrente , pur avendo indicato le generalità dei genitori e non essendo contestata la cittadinanza bosniaca di costoro già da prima del 1992, nel 2016 era già maggiorenne.
Vi è poi da dubitare fortemente che anche rientrando in Bosnia nella città dove è nato potrebbe ottenere la cittadinanza bosniaca non essendo in possesso del suo certificato di nascita.
Su questo depone l'attestazione rilasciatagli del Consolato Generale della Bosnia Erzegovina di Milano del 14/04/2016 la cui nota riferisce :
Quindi, una volta letta attentamente, è piuttosto chiaro che non solo il ricorrente non è “iscritto nel registro dei cittadini della Bosnia e Erzegovina" pur essendovi asseritamente nato ma ben difficilmente potrà esserlo mai non essendo in possesso di estratto di nascita necessario non solo per essere iscritto all'anagrafe ma anche per essere iscritto nel registro della cittadinanza, il che rende di fatto impossibile anche l'acquisto della cittadinanza bosniaca.
Non vi è chi non veda come l'assenza delle sue generalità nelle evidenze anagrafiche bosniache, chiaramente certificata dal consolato bosniaco di Milano, verosimilmente ricollegabile agli eventi bellici, non consentirebbe al né di produrre l'atto di nascita preteso dal CP_3 [...]
per il riconoscimento dell'apolidia in via amministrativa né di dimostrare allo Stato CP_1 bosniaco dove è nato e che i suoi ascendenti erano cittadini della Repubblica Bosniaca Federata nella ex Jugoslavia al fine di ottenere la cittadinanza bosniaca, ciò a prescindere dal fatto che l'abbia o meno formalmente chiesta ottenendone un formale rigetto dalle autorità statali bosniache.
Non potendosi del resto pretendere che egli fornisca una prova negativa con riferimento ad ogni stato proveniente dalla disgregazione della ex Jugoslavia, si deve ritenere, quindi, privo di qualunque cittadinanza e come tale suscettibile di essere dichiarato ID .
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La domanda va pertanto accolta .
Diversamente non può essere accolta in questa sede la domanda di accertamento della sua residenza in Italia fin dal 1996, in modo da poter successivamente ottenere la cittadinanza italiana (come previsto dall'art. 9 l. 91/1992). Si tratta infatti non solo di domanda tardiva presentata solo in sede di precisazione delle conclusioni 6 ma soprattutto diretta ad accertare un presupposto all'ottenimento della cittadinanza italiana non finalizzato ad una siffatta pronunzia in questa sede che potrà e dovrà essere richiesto, previa dimostrazione necessaria, solo nell'ambito del procedimento amministrativo ed eventualmente giurisdizionale ove la domanda di cittadinanza verrà svolta .
Le spese , possono rimanere integralmente compensate inter partes . infatti, a parte il mancato accoglimento della seconda domanda del ricorrente, si deve tener conto che la P.A., che non si è comunque opposta al riconoscimento in questa sede dello status di ID, al ricorrente, deve necessariamente attenersi a codificate procedure nella procedura amministrativa per quanto superabili ricorrendo alla fase giurisdizionale .
Come ricorda correttamente Il convenuto per il riconoscimento dello status di apolidia CP_1 esiste il c,d, 'doppio binario' riconosciuto dalle S.U della Cassazione SS.UU. nella sentenza n. 28873 del 9.12.2008 laddove -confermando un principio fissato già dalla giurisprudenza costituzionale- ha statuito che in materia di apolidia il procedimento in sede amministrativa si pone in termini alternativi all'accertamento giudiziale per cui, trattandosi di due procedimenti autonomi richiedono presupposti diversi, se il procedimento amministrativo richiede il rispetto di un rigoroso onere di produzione documentale il circuito giurisdizionale invece non è assoggettato agli stessi limiti di prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda così provvede: dichiara l'apolidia di , in atti generalizzato, Parte_1 spese interamente compensate
Firenze, 18 maggio 2025 Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi sentenza S.U. n. 28873\2008 2 Vedi Cassazione sentenza. 25212\2013 pagina 4 di 8 3 Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine, Bih 107 (Sarajevo, 16/12/1997). Disponibile in inglese su: http://www.unhcr.org/refworld/type,LEGISLATION,,BIH,3ae6b5174,0.html. 4 Con gli accordi di AY (1995) venne stabilito che lo Stato di RZ (BiH- Bosna iHercegovina) era un solo Stato ma composta da due parti distinte definite “Entità”. Queste sono: la Controparte_7
( ) e la ( ): da
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 P Farci, op.cit., p.318 5 https://cir-rifugiati.org/wp-content/uploads/2018/02/In-the-sun_apolidia_CIR_rapporto-finale_italiano.pdf pagina 6 di 8 6 La domanda formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni è ammissibile solo se la controparte accetta in modo espresso il contraddittorio proponendo mezzi di difesa volti a contestare nel merito la fondatezza della domanda introdotta tardivamente in giudizio, mentre non ha alcuna valenza il mero silenzio dell'avversario. Cass. civ. sez. II 05-03-2001, n. 3159