Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 820
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica sottostanti avvisi di accertamento e cartelle di pagamento

    Il giudice ha ritenuto provata la regolare notifica di tutti gli atti emessi dall'agente della riscossione, incluse le cartelle di pagamento e le intimazioni.

  • Rigettato
    Prescrizione delle pretese

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo provate le notifiche degli atti di riscossione e delle intimazioni, che interrompono i termini prescrizionali.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    Il giudice ha ritenuto che la motivazione fosse sufficiente, basandosi sulla giurisprudenza che ammette la motivazione per relationem e sulla conformità degli atti ai modelli ministeriali, purché forniscano indicazioni univoche e consentano al contribuente di controllare la legittimità della procedura.

  • Rigettato
    Violazione art. 14, comma 6 bis, D.lgs. n. 546/1992

    La Corte ha ritenuto questa eccezione assorbita dalla decisione di merito sulla regolarità delle notifiche.

  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione per pretesa relativa a violazione al C.d.S.

    La Corte ha ritenuto questa eccezione assorbita dalla decisione di merito sulla regolarità delle notifiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 820
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 820
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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