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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 820/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PRIMICERIO LEONIDA, Presidente e Relatore
SENATORE VINCENZO, Giudice
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4219/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004936481000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004936481000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004936481000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004936481000 IRPEF-ALTRO 2013
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 Roma Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130034135374000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140039812304000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150026996374000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160019987086000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010802348 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 576/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: inammissibilità/rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 3.7.2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, entrambi domiciliati come in atti, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 10020259004936481000, notificata in data 5.5.2025, relativa a IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi relativamente agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.
Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica dei sottostanti avvisi di accertamento e delle prodromiche cartelle di pagamento, la prescrizione delle pretese e il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 18.9.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate
Riscossione ed eccepiva, preliminarmente, la violazione dell'art. 14, comma 6 bis, del D.lgs. n. 546/1992 per la omessa evocazione in giudizio degli enti impositori, litisconsorti necessari, con riferimento alla censura relativa alla omessa notifica degli avvisi di accertamento, donde, l'inammissibilità del ricorso, il difetto di giurisdizione con riferimento alla pretesa di cui alla sottostante cartella n. 10020160004100161000 trattandosi di violazione al C.d.S., l'avvenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento e di successive intimazioni di pagamento, come da documentazione del servizio postale versata in copia in atti, l'infondatezza della eccepita prescrizione e di difetto di motivazione dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Va premesso che, in maniera assorbente, rispetto alle questioni poste da parte convenuta rispetto alla mancata instaurazione del contraddittorio con gli enti impositori e al difetto di giurisdizione con riferimento alla pretesa di cui alla cartella n. 10020160004100161000, il giudizio deve essere risolto negativamente per il ricorrente sulla scorta delle provate notifiche di tutti gli atti emessi dall'agente della riscossione, ivi compresa le intimazioni di pagamento n. 10020189006939954000 e n. 10020259004936481000 emesse e notificate con riferimento alla pretesa erariale di cui all'avviso di accertamento n. TF9010802348/2015.
Le questioni sottoposte all'esame di questa Corte di Giustizia Tributaria, come sopra enunciate, in ragione del richiamo effettuato al codice di procedura civile operato dall'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992, vanno scrutinate ai sensi dell'art. 276, comma 2, c.p.c. che pone, di regola, un ordine di definizione, dando priorità a quelle che investono la legittimità della pretesa tributaria (cosiddette preliminari di merito), rispetto a quelle riguardanti la sua fondatezza.
Pertanto, occorre preliminarmente verificare se, nel caso di specie, sia sussistente il permanere della legittimità della pretesa erariale essendo assorbente, tale profilo, ad ogni altra questione sollevata dalle parti nella presente controversia.
Orbene, in tale prospettiva e per evidenti motivi di ragionevolezza, deve ritenersi meritevole di accoglimento ed assorbente la deduzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione inerente la eccepita regolare notifica degli atti di riscossione di propria competenza.
Invero, risulta provato che la cartella n. 10020130034135374000 era stata correttamente notificata, in data
06.03.2014, dal messo notificatore direttamente al destinatario;
la cartella n. 10020140039812304000 era stata correttamente notificata, in data 11.04.2015, dal messo notificatore e consegnata a persona di famiglia;
la cartella n. 10020150026996374000 era stata correttamente notificata, in data 15.01.2016, dal messo notificatore e consegnata a persona di famiglia;
la cartella n. 10020160019987086000 era stata correttamente notificata, in data 28.02.2017, dal messo notificatore ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; la cartella n.
10020160004100161000 (per la quale si eccepisce il difetto di giurisdizione) era stata correttamente notificata, in data 16.05.2016, dal messo notificatore e consegnata a persona di famiglia.
E, con riferimento ai successivi atti di riscossione, anche interruttivi della prescrizione, risulta provato:
1) per la cartella n. 10020130034135374000, emessa a fronte di Irpef risalente all'anno 2010, l'ente impositore ha consegnato il ruolo nell'anno 2013 e l'Agente ha notificato in data 06.03.2014.
Successivamente, in data 13.07.2018, è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
10020189006939954000 e in data 08.05.2025 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
10020259004936481000;
2) per la cartella n. 10020140039812304000, emessa a fronte di Irpef risalente all'anno 2011, l'ente impositore ha consegnato il ruolo nell'anno 2014 e l'Agente ha notificato in data 11.04.2015.
Successivamente, in data 13.07.2018, è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
10020189006939954000 e in data 08.05.2025 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
10020259004936481000;
3) per la cartella n. 10020150026996374000, emessa a fronte di Irpef risalente all'anno 2012, l'ente impositore ha consegnato il ruolo nell'anno 2015 e l'Agente ha notificato in data 15.01.2016.
Successivamente, in data 02.03.2017, è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
10020179001785044000; in data 13.07.2018 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
10020189006939954000 e in data 08.05.2025 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
10020259004936481000;
4) per la cartella n. 10020160019987086000, emessa a fronte di Irpef risalente all'anno 2013, l'ente impositore ha consegnato il ruolo nell'anno 2016 e l'Agente ha notificato in data 28.02.2017.
Successivamente, in data 13.07.2018, è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
10020189006939954000 e in data 08.05.2025 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
10020259004936481000; 5) per la cartella n. 10020160004100161000, per la quale si eccepisce il difetto di giurisdizione, emessa a fronte di contravvenzione al Codice della Strada risalente all'anno 2014, l'ente impositore ha consegnato il ruolo nell'anno 2016 e l'Agente ha notificato in data 16.05.2016. Successivamente, in data 13.07.2018, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 10020189006939954000 e in data 08.05.2025 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 10020259004936481000;
6) per l'avviso di accertamento n. TF9010802348/2015, a fronte di Irpef relativa all'anno 2010, l'Ente impositore ha notificato in data 13.05.2015 e le somme sono a state iscritte a ruolo nell'anno 2015.
Successivamente, in data 13.07.2018, è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
10020189006939954000 e in data 08.05.2025 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
10020259004936481000.
Va, pertanto, rigettata anche l'eccezione di prescrizione delle pretese.
Con riferimento al lamentato difetto di motivazione dell'atto impugnato deve, infine, osservarsi che in tema di riscossione delle imposte sul reddito, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, ex art. 25 del D.
P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti, dovendosi ritenere valido il rinvio al modello ministeriale ivi operato e, quindi, pienamente legittimo l'atto tributario conseguentemente redatto in conformità ove recante l'elenco completo delle voci che compongono la pretesa fornendo, per ciascuna di tali voci, una adeguata giustificazione del relativo titolo con ciò considerandosi rispettato l'obbligo di motivazione. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta negli artt. 1, comma 2 e 6, comma 1 del D.M. Finanze 3 settembre 1999, n. 321 (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l'indicazione degli “estremi di tale atto e la relativa data di notifica”), in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente (art. 7, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel D.lgs. 26 gennaio 2001 n. 32
(art. 8, comma 1, lett. a) che ha modificato gli artt. 1 e 12 del D.P.R. n. 602 cit.), che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto “il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa”. (Cass. Civ., Sez. 5, 25.5.2011, n. 11466).
Invero, nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass. n. 1906/2008, n.
15842/2006, n. 26119/2005 e, da ultimo, Cass. Civ., Sez.5, 5.6.2013 n. 14189).
La natura dell'esito della controversia impone che le spese debbano seguire la soccombenza ex art. 91 c.
p.c. nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Salerno-sezione undicesima-rigetta il ricorso
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2.500,00
(duemilacinquecento) oltre oneri accessori
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PRIMICERIO LEONIDA, Presidente e Relatore
SENATORE VINCENZO, Giudice
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4219/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004936481000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004936481000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004936481000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004936481000 IRPEF-ALTRO 2013
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 Roma Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130034135374000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140039812304000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150026996374000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160019987086000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010802348 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 576/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: inammissibilità/rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 3.7.2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, entrambi domiciliati come in atti, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 10020259004936481000, notificata in data 5.5.2025, relativa a IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi relativamente agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.
Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica dei sottostanti avvisi di accertamento e delle prodromiche cartelle di pagamento, la prescrizione delle pretese e il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 18.9.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate
Riscossione ed eccepiva, preliminarmente, la violazione dell'art. 14, comma 6 bis, del D.lgs. n. 546/1992 per la omessa evocazione in giudizio degli enti impositori, litisconsorti necessari, con riferimento alla censura relativa alla omessa notifica degli avvisi di accertamento, donde, l'inammissibilità del ricorso, il difetto di giurisdizione con riferimento alla pretesa di cui alla sottostante cartella n. 10020160004100161000 trattandosi di violazione al C.d.S., l'avvenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento e di successive intimazioni di pagamento, come da documentazione del servizio postale versata in copia in atti, l'infondatezza della eccepita prescrizione e di difetto di motivazione dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Va premesso che, in maniera assorbente, rispetto alle questioni poste da parte convenuta rispetto alla mancata instaurazione del contraddittorio con gli enti impositori e al difetto di giurisdizione con riferimento alla pretesa di cui alla cartella n. 10020160004100161000, il giudizio deve essere risolto negativamente per il ricorrente sulla scorta delle provate notifiche di tutti gli atti emessi dall'agente della riscossione, ivi compresa le intimazioni di pagamento n. 10020189006939954000 e n. 10020259004936481000 emesse e notificate con riferimento alla pretesa erariale di cui all'avviso di accertamento n. TF9010802348/2015.
Le questioni sottoposte all'esame di questa Corte di Giustizia Tributaria, come sopra enunciate, in ragione del richiamo effettuato al codice di procedura civile operato dall'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992, vanno scrutinate ai sensi dell'art. 276, comma 2, c.p.c. che pone, di regola, un ordine di definizione, dando priorità a quelle che investono la legittimità della pretesa tributaria (cosiddette preliminari di merito), rispetto a quelle riguardanti la sua fondatezza.
Pertanto, occorre preliminarmente verificare se, nel caso di specie, sia sussistente il permanere della legittimità della pretesa erariale essendo assorbente, tale profilo, ad ogni altra questione sollevata dalle parti nella presente controversia.
Orbene, in tale prospettiva e per evidenti motivi di ragionevolezza, deve ritenersi meritevole di accoglimento ed assorbente la deduzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione inerente la eccepita regolare notifica degli atti di riscossione di propria competenza.
Invero, risulta provato che la cartella n. 10020130034135374000 era stata correttamente notificata, in data
06.03.2014, dal messo notificatore direttamente al destinatario;
la cartella n. 10020140039812304000 era stata correttamente notificata, in data 11.04.2015, dal messo notificatore e consegnata a persona di famiglia;
la cartella n. 10020150026996374000 era stata correttamente notificata, in data 15.01.2016, dal messo notificatore e consegnata a persona di famiglia;
la cartella n. 10020160019987086000 era stata correttamente notificata, in data 28.02.2017, dal messo notificatore ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; la cartella n.
10020160004100161000 (per la quale si eccepisce il difetto di giurisdizione) era stata correttamente notificata, in data 16.05.2016, dal messo notificatore e consegnata a persona di famiglia.
E, con riferimento ai successivi atti di riscossione, anche interruttivi della prescrizione, risulta provato:
1) per la cartella n. 10020130034135374000, emessa a fronte di Irpef risalente all'anno 2010, l'ente impositore ha consegnato il ruolo nell'anno 2013 e l'Agente ha notificato in data 06.03.2014.
Successivamente, in data 13.07.2018, è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
10020189006939954000 e in data 08.05.2025 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
10020259004936481000;
2) per la cartella n. 10020140039812304000, emessa a fronte di Irpef risalente all'anno 2011, l'ente impositore ha consegnato il ruolo nell'anno 2014 e l'Agente ha notificato in data 11.04.2015.
Successivamente, in data 13.07.2018, è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
10020189006939954000 e in data 08.05.2025 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
10020259004936481000;
3) per la cartella n. 10020150026996374000, emessa a fronte di Irpef risalente all'anno 2012, l'ente impositore ha consegnato il ruolo nell'anno 2015 e l'Agente ha notificato in data 15.01.2016.
Successivamente, in data 02.03.2017, è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
10020179001785044000; in data 13.07.2018 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
10020189006939954000 e in data 08.05.2025 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
10020259004936481000;
4) per la cartella n. 10020160019987086000, emessa a fronte di Irpef risalente all'anno 2013, l'ente impositore ha consegnato il ruolo nell'anno 2016 e l'Agente ha notificato in data 28.02.2017.
Successivamente, in data 13.07.2018, è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
10020189006939954000 e in data 08.05.2025 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
10020259004936481000; 5) per la cartella n. 10020160004100161000, per la quale si eccepisce il difetto di giurisdizione, emessa a fronte di contravvenzione al Codice della Strada risalente all'anno 2014, l'ente impositore ha consegnato il ruolo nell'anno 2016 e l'Agente ha notificato in data 16.05.2016. Successivamente, in data 13.07.2018, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 10020189006939954000 e in data 08.05.2025 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 10020259004936481000;
6) per l'avviso di accertamento n. TF9010802348/2015, a fronte di Irpef relativa all'anno 2010, l'Ente impositore ha notificato in data 13.05.2015 e le somme sono a state iscritte a ruolo nell'anno 2015.
Successivamente, in data 13.07.2018, è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
10020189006939954000 e in data 08.05.2025 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
10020259004936481000.
Va, pertanto, rigettata anche l'eccezione di prescrizione delle pretese.
Con riferimento al lamentato difetto di motivazione dell'atto impugnato deve, infine, osservarsi che in tema di riscossione delle imposte sul reddito, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, ex art. 25 del D.
P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti, dovendosi ritenere valido il rinvio al modello ministeriale ivi operato e, quindi, pienamente legittimo l'atto tributario conseguentemente redatto in conformità ove recante l'elenco completo delle voci che compongono la pretesa fornendo, per ciascuna di tali voci, una adeguata giustificazione del relativo titolo con ciò considerandosi rispettato l'obbligo di motivazione. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta negli artt. 1, comma 2 e 6, comma 1 del D.M. Finanze 3 settembre 1999, n. 321 (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l'indicazione degli “estremi di tale atto e la relativa data di notifica”), in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente (art. 7, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel D.lgs. 26 gennaio 2001 n. 32
(art. 8, comma 1, lett. a) che ha modificato gli artt. 1 e 12 del D.P.R. n. 602 cit.), che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto “il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa”. (Cass. Civ., Sez. 5, 25.5.2011, n. 11466).
Invero, nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass. n. 1906/2008, n.
15842/2006, n. 26119/2005 e, da ultimo, Cass. Civ., Sez.5, 5.6.2013 n. 14189).
La natura dell'esito della controversia impone che le spese debbano seguire la soccombenza ex art. 91 c.
p.c. nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Salerno-sezione undicesima-rigetta il ricorso
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2.500,00
(duemilacinquecento) oltre oneri accessori