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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 420/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2915/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione N. 1/b 20133 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 068 2025 00136024 36 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5481/2025 depositato il
25/09/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, residente in [...], ha opposto, nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione - Milano e della Regione Calabria, la cartella di pagamento n. 068 2025 00136024 36 000, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione – Milano, riferita alla Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2021, per complessivi € 448,42.
Parte ricorrente deduce la maturata prescrizione, nonché la violazione del principio di irretroattività della legge e la mancanza della pretesa tributaria.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione - Direzione Regionale Lombardia, eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale di questa Corte in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Milano.
Inoltre deduce il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché, comunque, l'infondatezza del ricorso.
Ha presentato controdeduzioni la Regione Calabria, eccependo, al pari dell'Agenzia, l'incompetenza territoriale di questa Corte.
Ha, quindi, presentato memorie parte ricorrente, controeccependo, rispetto alla competenza territoriale, di aver depositato il ricorso presso questa Corte di Giustizia in ragione della circostanza di essere stato residente in [...]nell'anno di imposta cui si riferisce la pretesa (2021).
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'incompetenza territoriale di questa Corte, per come conformemente eccepito dalle resistenti Agenzia e Regione Calabria.
Occorre fare applicazione, infatti, dell'art. 4 del D. Lgs. n. 546/92, secondo il quale: “Le Commissioni
Tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli Enti locali ovvero dei Concessionari del servizio di riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione”.
Ne deriva, quindi, che la competenza, trattandosi di atto emesso dalla sede di Milano dell'Agenzia (in ragione della residenza, al momento dell'emissione, del contribuente), la competenza per territorio è della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, presso cui il ricorso va riassunto nei termini di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Milano.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2915/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione N. 1/b 20133 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 068 2025 00136024 36 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5481/2025 depositato il
25/09/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, residente in [...], ha opposto, nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione - Milano e della Regione Calabria, la cartella di pagamento n. 068 2025 00136024 36 000, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione – Milano, riferita alla Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2021, per complessivi € 448,42.
Parte ricorrente deduce la maturata prescrizione, nonché la violazione del principio di irretroattività della legge e la mancanza della pretesa tributaria.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione - Direzione Regionale Lombardia, eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale di questa Corte in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Milano.
Inoltre deduce il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché, comunque, l'infondatezza del ricorso.
Ha presentato controdeduzioni la Regione Calabria, eccependo, al pari dell'Agenzia, l'incompetenza territoriale di questa Corte.
Ha, quindi, presentato memorie parte ricorrente, controeccependo, rispetto alla competenza territoriale, di aver depositato il ricorso presso questa Corte di Giustizia in ragione della circostanza di essere stato residente in [...]nell'anno di imposta cui si riferisce la pretesa (2021).
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'incompetenza territoriale di questa Corte, per come conformemente eccepito dalle resistenti Agenzia e Regione Calabria.
Occorre fare applicazione, infatti, dell'art. 4 del D. Lgs. n. 546/92, secondo il quale: “Le Commissioni
Tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli Enti locali ovvero dei Concessionari del servizio di riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione”.
Ne deriva, quindi, che la competenza, trattandosi di atto emesso dalla sede di Milano dell'Agenzia (in ragione della residenza, al momento dell'emissione, del contribuente), la competenza per territorio è della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, presso cui il ricorso va riassunto nei termini di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Milano.