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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/5812
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 5812/2024 promossa da:
, nata in [...], nata il [...]; , nata in Parte_1 Per_1 CP_1
Argentina il 27.09.1964, in proprio nonché nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente ad (nato Argentina il 05.11.1964), nei confronti del Persona_2
figlio minore;
, nato in [...] il [...]; , nato Persona_3 Controparte_2
in Argentina il 24.12.1971, in proprio nonché nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a (nata in [...] il [...]), sul figlio Persona_4
minore; , nato in [...] il [...]; , nato Controparte_3 Parte_2
in Argentina il 28.12.1987; , nata in [...] il [...]; Parte_3
, nato in [...] il [...]; Parte_4
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Michele Della Bella (Cod. Fisc.: , C.F._1
PEC: ) e Gabriella Cieri (Cod. Fisc.: Email_1
, PEC ) presso il cui studio sono C.F._2 Email_2
elettivamente domiciliati in Roma, Viale Liegi n. 34 come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni delle parti ricorrenti:“Voglia, il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza contraria, accertare e dichiarare che i sig.ri , , Parte_1 Parte_5 Persona_3
, , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 Parte_3 e hanno diritto all'attribuzione e/o al riconoscimento della
[...] Parte_4 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, ordinare al funzionario dell'Ufficio di Stato Civile del Consolato competente - avuto riguardo alla residenza dei ricorrenti -ovvero ad atro Ufficiale di
Stato Civile competente, di procedere alle rituali annotazioni e trascrizioni.Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, C.P.A. ed accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_4
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato a [...] Persona_5
Granada (AL) il 27.09.1879 (doc. 2), il quale emigrava in Argentina ove successivamente nasceva la figlia , cittadina italiana. PE
Il predetto non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e, quindi, non si è mai naturalizzato cittadino argentino, come si evince dal certificato rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione -
Corpo Nazionale Elettorale, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - (cfr. doc. in atti n. 3).
Per effetto, il predetto trasmetteva la cittadinanza italiana iure sanguinis alla figlia , e PE
da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'Autorità consolare territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 21.03.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1, co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel merito, ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto in quanto, sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, nata e coniugatasi prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948, e con una figlia nata in [...] anteriore.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- l'avo italiano , nato a [...] il [...] (doc. 2), emigrava in Persona_5
Argentina, ove successivamente – per la precisione, in data 22.09.1908 – nasceva la figlia PE
(doc. 4);
[...]
- la predetta diversi anni dopo dava alla luce una figlia, , nata in [...] il Persona_7
6.02.1938 (doc. 5);
- quest'ultima si sposava con il sig. (doc. 6) e da tale unione coniugale Persona_8
nascevano tre figli:
il 14.01.1962 (doc. 7), odierna ricorrente, dalla cui unione coniugale Persona_9
con (doc. 8) nascevano il 28.12.1987 Persona_10 Parte_2
(doc. 14) e il 02.08.1994 (doc. 15), entrambi odierni Parte_3
ricorrenti;
II. il 27.09.1964 (doc. 9), odierna ricorrente, che contraeva matrimonio Parte_5
con il sig. (doc. 10) e, in data 17.06.2007, dava alla luce il sig. Persona_2 [...]
(doc. 11), odierno ricorrente; Per_3
III. il 24.12.1971 (doc. 12), odierno ricorrente, il quale si sposava con la CP_2 CP_2
sig.ra (doc. 13) e da questa unione nascevano due figli, odierni Persona_4
ricorrenti: , il 22.11.2003 (doc. 16) e il Parte_4 Controparte_3
23.08.2007 (doc. 17).
Preliminarmente, risulta che l'avo , nato il [...] a [...], provincia Persona_5
di Alessandria, è figlio dei cittadini italiani e (cfr. Persona_11 Persona_12
doc. in atti n. 2).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022). Nel caso di specie, quanto detto comporta la trasmissione della cittadinanza per filiazione dall'avo summenzionato alla figlia , nata in [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. 4). PE
La predetta dava poi alla luce una figlia, , nata in data [...] (doc. 5). Persona_7
La prima disciplina in tema di cittadinanza italiana, nel nostro ordinamento, è stata dettata con la L.
n. 555/1912, rubricata “Sulla cittadinanza”, con la fissazione di due criteri:
- l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte del figlio del solo cittadino italiano (art. 1 co, 1);
- la perdita della cittadinanza da parte della cittadina italiana per matrimonio con cittadino straniero
(art. 10, co. 3).
A seguito dell'entrata in vigore della Costituzione, però, tali norme sono state dichiarate illegittime dalla Costituzionale come segue:
- l'art. 10, c. 3 nella parte in cui prevede “che la donna cittadina, che si marita ad uno straniero, perde, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per effetto del matrimonio a lei si comunichi” (Corte costituzionale, sent. n. 87/1975);
- l'art. 1, c. 1, L. 13 giugno 1912 n. 555 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita
(oltre il figlio di padre cittadino) anche il figlio di madre cittadina (Corte costituzionale, sent. n
30/1983).
Il principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile e ad un'evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 ("E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina") e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli.
Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato), e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal riconoscimento della cittadinanza italiana PE
al padre secondo quanto detto sopra e dal rapporto di filiazione, risultante dal Persona_5
certificato di nascita (cfr. doc. in atti n. 4).
In quanto italiana, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia PE
, nata in [...] il [...] (doc. 5). Persona_7
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” per linea materna sarebbe stata preclusa in virtù delle leggi dell'epoca ai sensi degli artt. 1, c. 1 e 10, c. 3, della L.
555/1912, poi dichiarati incostituzionali dalle citate sentenze della Corte costituzionale rispettivamente n. 30/1983 e n. 87/1975.
Tali norme devono intendersi, pertanto, non più vigenti nel nostro ordinamento nella parte in cui limitavano al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli e sancivano la perdita della cittadinanza italiana per la donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero anteriore al 1° gennaio 1948, comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza.
Ciò detto, nel richiamare sul punto il costante orientamento giurisprudenziale, , nata PE
in Argentina il 22.09.1908 e cittadina italiana in quanto figlia del cittadino italiano , Persona_5
ha trasmesso la cittadinanza alla figlia . Ciò comporta la trasmissione iure Persona_7 sanguinis della cittadinanza italiana ai figli di quest'ultima e ai loro discendenti, vale a dire:
[...]
, , , , Persona_9 Parte_5 Controparte_2 Parte_2 [...]
, , , . Parte_3 Persona_3 Parte_4 Controparte_3
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione veniva risolto definitivamente dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4466 del 2009, la quale ha affermato che “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Tenuto conto della natura della procedura così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nata in Parte_1
Argentina, nata il [...]; , nata in Argentina il [...], in [...] Per_1 CP_1
nonché nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente ad Persona_2
(nato Argentina il 05.11.1964), nei confronti del figlio minore;
, nato
[...] Persona_3
in Argentina il 17.06.2007; , nato in Argentina il [...], in [...] nonché Controparte_2
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a Persona_4
(nata in [...] il [...]), sul figlio minore;
, nato in [...] il Controparte_3
23.08.2007; , nato in [...] il [...]; Parte_2 Parte_3
nata in [...] il [...]; , nato in [...] il
[...] Parte_4
22.11.2003, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 15.4.2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 5812/2024 promossa da:
, nata in [...], nata il [...]; , nata in Parte_1 Per_1 CP_1
Argentina il 27.09.1964, in proprio nonché nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente ad (nato Argentina il 05.11.1964), nei confronti del Persona_2
figlio minore;
, nato in [...] il [...]; , nato Persona_3 Controparte_2
in Argentina il 24.12.1971, in proprio nonché nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a (nata in [...] il [...]), sul figlio Persona_4
minore; , nato in [...] il [...]; , nato Controparte_3 Parte_2
in Argentina il 28.12.1987; , nata in [...] il [...]; Parte_3
, nato in [...] il [...]; Parte_4
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Michele Della Bella (Cod. Fisc.: , C.F._1
PEC: ) e Gabriella Cieri (Cod. Fisc.: Email_1
, PEC ) presso il cui studio sono C.F._2 Email_2
elettivamente domiciliati in Roma, Viale Liegi n. 34 come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni delle parti ricorrenti:“Voglia, il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza contraria, accertare e dichiarare che i sig.ri , , Parte_1 Parte_5 Persona_3
, , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 Parte_3 e hanno diritto all'attribuzione e/o al riconoscimento della
[...] Parte_4 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, ordinare al funzionario dell'Ufficio di Stato Civile del Consolato competente - avuto riguardo alla residenza dei ricorrenti -ovvero ad atro Ufficiale di
Stato Civile competente, di procedere alle rituali annotazioni e trascrizioni.Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, C.P.A. ed accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_4
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato a [...] Persona_5
Granada (AL) il 27.09.1879 (doc. 2), il quale emigrava in Argentina ove successivamente nasceva la figlia , cittadina italiana. PE
Il predetto non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e, quindi, non si è mai naturalizzato cittadino argentino, come si evince dal certificato rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione -
Corpo Nazionale Elettorale, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - (cfr. doc. in atti n. 3).
Per effetto, il predetto trasmetteva la cittadinanza italiana iure sanguinis alla figlia , e PE
da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'Autorità consolare territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 21.03.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1, co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel merito, ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto in quanto, sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, nata e coniugatasi prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948, e con una figlia nata in [...] anteriore.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- l'avo italiano , nato a [...] il [...] (doc. 2), emigrava in Persona_5
Argentina, ove successivamente – per la precisione, in data 22.09.1908 – nasceva la figlia PE
(doc. 4);
[...]
- la predetta diversi anni dopo dava alla luce una figlia, , nata in [...] il Persona_7
6.02.1938 (doc. 5);
- quest'ultima si sposava con il sig. (doc. 6) e da tale unione coniugale Persona_8
nascevano tre figli:
il 14.01.1962 (doc. 7), odierna ricorrente, dalla cui unione coniugale Persona_9
con (doc. 8) nascevano il 28.12.1987 Persona_10 Parte_2
(doc. 14) e il 02.08.1994 (doc. 15), entrambi odierni Parte_3
ricorrenti;
II. il 27.09.1964 (doc. 9), odierna ricorrente, che contraeva matrimonio Parte_5
con il sig. (doc. 10) e, in data 17.06.2007, dava alla luce il sig. Persona_2 [...]
(doc. 11), odierno ricorrente; Per_3
III. il 24.12.1971 (doc. 12), odierno ricorrente, il quale si sposava con la CP_2 CP_2
sig.ra (doc. 13) e da questa unione nascevano due figli, odierni Persona_4
ricorrenti: , il 22.11.2003 (doc. 16) e il Parte_4 Controparte_3
23.08.2007 (doc. 17).
Preliminarmente, risulta che l'avo , nato il [...] a [...], provincia Persona_5
di Alessandria, è figlio dei cittadini italiani e (cfr. Persona_11 Persona_12
doc. in atti n. 2).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022). Nel caso di specie, quanto detto comporta la trasmissione della cittadinanza per filiazione dall'avo summenzionato alla figlia , nata in [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. 4). PE
La predetta dava poi alla luce una figlia, , nata in data [...] (doc. 5). Persona_7
La prima disciplina in tema di cittadinanza italiana, nel nostro ordinamento, è stata dettata con la L.
n. 555/1912, rubricata “Sulla cittadinanza”, con la fissazione di due criteri:
- l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte del figlio del solo cittadino italiano (art. 1 co, 1);
- la perdita della cittadinanza da parte della cittadina italiana per matrimonio con cittadino straniero
(art. 10, co. 3).
A seguito dell'entrata in vigore della Costituzione, però, tali norme sono state dichiarate illegittime dalla Costituzionale come segue:
- l'art. 10, c. 3 nella parte in cui prevede “che la donna cittadina, che si marita ad uno straniero, perde, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per effetto del matrimonio a lei si comunichi” (Corte costituzionale, sent. n. 87/1975);
- l'art. 1, c. 1, L. 13 giugno 1912 n. 555 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita
(oltre il figlio di padre cittadino) anche il figlio di madre cittadina (Corte costituzionale, sent. n
30/1983).
Il principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile e ad un'evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 ("E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina") e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli.
Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato), e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal riconoscimento della cittadinanza italiana PE
al padre secondo quanto detto sopra e dal rapporto di filiazione, risultante dal Persona_5
certificato di nascita (cfr. doc. in atti n. 4).
In quanto italiana, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia PE
, nata in [...] il [...] (doc. 5). Persona_7
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” per linea materna sarebbe stata preclusa in virtù delle leggi dell'epoca ai sensi degli artt. 1, c. 1 e 10, c. 3, della L.
555/1912, poi dichiarati incostituzionali dalle citate sentenze della Corte costituzionale rispettivamente n. 30/1983 e n. 87/1975.
Tali norme devono intendersi, pertanto, non più vigenti nel nostro ordinamento nella parte in cui limitavano al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli e sancivano la perdita della cittadinanza italiana per la donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero anteriore al 1° gennaio 1948, comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza.
Ciò detto, nel richiamare sul punto il costante orientamento giurisprudenziale, , nata PE
in Argentina il 22.09.1908 e cittadina italiana in quanto figlia del cittadino italiano , Persona_5
ha trasmesso la cittadinanza alla figlia . Ciò comporta la trasmissione iure Persona_7 sanguinis della cittadinanza italiana ai figli di quest'ultima e ai loro discendenti, vale a dire:
[...]
, , , , Persona_9 Parte_5 Controparte_2 Parte_2 [...]
, , , . Parte_3 Persona_3 Parte_4 Controparte_3
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione veniva risolto definitivamente dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4466 del 2009, la quale ha affermato che “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Tenuto conto della natura della procedura così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nata in Parte_1
Argentina, nata il [...]; , nata in Argentina il [...], in [...] Per_1 CP_1
nonché nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente ad Persona_2
(nato Argentina il 05.11.1964), nei confronti del figlio minore;
, nato
[...] Persona_3
in Argentina il 17.06.2007; , nato in Argentina il [...], in [...] nonché Controparte_2
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a Persona_4
(nata in [...] il [...]), sul figlio minore;
, nato in [...] il Controparte_3
23.08.2007; , nato in [...] il [...]; Parte_2 Parte_3
nata in [...] il [...]; , nato in [...] il
[...] Parte_4
22.11.2003, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 15.4.2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio