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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/10/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 890/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 890/2025 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dalle Parte_1 C.F._1 rent
- ricorrente- nei confronti di:
(c.f. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2 LO) 7/g;
- resistente contumace -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Lodi, contrariis rejectis, così giudicare. Nel merito ed in via principale: per tutte le motivazioni meglio dedotte in narrativa, a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio n. 630/2023 dep. in data 28.07.2023 diminuire il contributo mensile di mantenimento da Euro 700,00 ad Euro Per 300,00 e, in ragione dell'indipendenza economica raggiunta della figlia disporre che il signor versi a Parte_1 titolo di mantenimento dell'unico figlio non autonomo ed indip te economicamente, E oltre al Per_2 contributo alle spese straordinarie, nec voluttuarie preventivamente concordate per lo stesso figlio in Per_2 ragione del 50%, ovvero nella diversa misura che dovesse essere ritenuta di Giustizia, tenuto conto della com dei redditi dei singoli genitori. In via istruttoria […].
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del presente procedimento come previsto dal D.M. n. 55/2014 e ss. mm, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art.2 D.M. 55/14), oltre a c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.”
pagina 1 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto.
1.1. Con ricorso depositato in data 15.05.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] chiedendo al Tribunale di Lodi di entenza di divorzio n. 630 CP_1 20.06.2023, pubblicata il 28.07.2023, nella parte relativa al mantenimento dei figli, revocando il Per_ contributo al mantenimento per la figlia OR , divenuta economicamente autosufficiente, e di riducendo ad € 300,00 il contributo al mantenime r il figlio minore Per_2
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto quanto segue:
- che con sentenza n. 630/2023 il Tribunale di Lodi ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha posto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento dei Pt_1Per_ figli e la somma mensile ,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese Per_2 stra ri Per_
- che la figlia , dopo aver frequentato uno stage formativo da settembre 2024 a marzo 2025 presso
“Saipem S.p. ercependo un'indennità di partecipazione di € 500,00 mensili, ad aprile 2025 ha sottoscritto con detta società un contratto di lavoro di apprendistato della durata di 36 mesi (dal 01.04.2025 al 31.03.2028), con qualifica di addetta all'attività di Engineering, 4° livello C.R.E.A. 1, con uno stipendio annuale di € 31.626,00, corrisposto in quattordici rate mensili posticipate;
- che la propria situazione reddituale è rimasta invariata dalla pronuncia della sentenza di divorzio ma di aver subito un aumento dei costi per il pagamento del mutuo della nuova abitazione e delle utenze, per l'acquisto dei mobili e dell'automobile;
- che la sig.ra lavora presso “Industrial Projet” di Tavazzano con VI (LO), CP_1 percependo uno ensile di € 1.200,00 e nel fine settimana presso il locale notturno “Grace Sound Food & Drink” di Lodi Vecchio;
inoltre, la resistente incassa € 600,00 mensili a titolo di canone di locazione di un immobile ereditato dalla madre;
- che la situazione reddituale della sig.ra risulta migliorata in ragione dell'ingresso del CP_1Per_ reddito della figlia , con lei convivente familiare.
1.2. All'udienza del 17.10.2025 è comparso il solo ricorrente che ha confermato le circostanze di fatto rappresentate nel ricorso e ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate. Per In particolare, il sig. ha reso le seguenti dichiarazioni: “Mia figlia dal mese di aprile 2024 ha Pt_1 Per iniziato a lavorare presso em con un contratto di apprendistato della durata di ni. svolge le mansioni di perito tecnico e si occupa di calcoli strutturali, lei è diplomata in meccatronica. È stata mia fig onsegnarmi la busta paga depositata in atti. Ho provato a trovare un accordo con la mia ex moglie per la revoca del contributo al Per mantenimento di ma la sig.ra non si è resa disponibile. Nostro figlio ha 17 anni, frequenta le CP_1 Per_2 scuole superiori e di continuar dere il mantenimento nella misura di € mensili come da sentenza di divorzio. Preciso che ho lasciato a mia moglie il 100% dell'assegno unico.”
Le procuratrici delle parti hanno quindi chiesto di discutere la causa riportandosi al ricorso e alle domande ivi formulate.
La Giudice ha quindi dichiarato la contumacia della sig.ra ed ha trattenuto la causa in CP_1 decisione.
Per_
2. Sul contributo al mantenimento della figlia .
Esaminata la documentazione in atti e tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla parte all'udienza del 17.10.2025, il Collegio ritiene di dover disporre la revoca del contributo al mantenimento per la figlia Per_ OR , divenuta economicamente autosufficiente.
pagina 2 di 4 In proposito, giova ricordare che, secondo un consolidato orientamento (da ultimo, Cass. 12121/2025),
“in tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici”.
Quanto alla cessazione dell'obbligo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 26875/23) ha precisato che l'obbligo di contribuzione del figlio OR privo di indipendenza economica si estende “per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata”. Peraltro, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro (sia pure a tempo determinato, v. Cass. 40282/21 tra le molte) con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti, giustifica la cessazione dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore, tanto che la successiva o eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. 6509/17, 19696/19).
In altri termini, l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa quando viene dimostrato l'avvenuto l'ingresso nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato. Per_ Nel caso di specie, , quasi ventenne, ha concluso il ciclo di studi, conseguendo un diploma di scuola superiore in ronica, non ha intrapreso gli studi universitari ed a settembre 2024 ha iniziato un percorso di formazione.
Il sig. ha documentato che la figlia ha frequentato uno stage extra curriculare dal 23.09.2024 sino Pt_1 al 22. presso Saipem S.p.A. (doc. 9). All'udienza del 17.10.2025 il ricorrente ha poi dichiarato che la figlia da aprile 2025 ha iniziato a lavorare presso detta società con un contratto di apprendistato della durata triennale, svolgendo le mansioni di perito tecnico e occupandosi di calcoli strutturali. A tal Per_ proposito, ha depositato il contratto di apprendistato professionalizzante, sottoscritto da con Saipem S.p.A. in data 01.04.2025 (con scadenza al 31.03.2028), con qualifica di addetta all tà di Engineering, livello 4° C.R.E.A. 1, il cui trattamento economico lordo, corrisposto in 14 rate mensili posticipate, è pari a € 31.626,00 (doc. 2). Per_ Il sig. ha poi prodotto la busta paga relativa al mese di aprile 2025 dalla quale si evince che Pt_1 ha pe uno stipendio netto di € 2.036,64 (doc. 3).
Tanto premesso, deve osservarsi come il contratto di apprendistato di durata quasi triennale sia astrattamente idoneo a ritenere raggiunta l'emancipazione e l'autosufficienza economica della figlia OR. Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che il raggiungimento dell'indipendenza economica non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro giuridicamente stabile, ma con il verificarsi di una situazione tale da far ragionevolmente dedurne l'acquisto, anche se per licenziamento, dimissioni o altra causa tale rapporto venga poi meno (Cass. 21773/2008). Ciò significa che non solo l'attuale rapporto di apprendistato è già connotato da intrinseca stabilità, ma è presumibilmente destinato a proiettarsi in un rapporto lavorativo a tempo indeterminato. Per_ È così provato che , dopo la pronuncia della sentenza di divorzio, si è inserita nel mondo del lavoro, sottoscriven n contratto di apprendistato con Saipem S.p.A. che seppur a tempo determinato garantisce entrate sufficienti al proprio mantenimento e la mansione alla quale è stata adibita, ovvero addetta all'attività di Engineering, è in linea con il proprio titolo di studio. Per_ La revoca del contributo al mantenimento per la figlia decorre, in base al principio della domanda, da maggio 2025.
pagina 3 di 4
3. Sulla domanda di riduzione del contributo per il mantenimento del figlio Per_2
Il sig. ha chiesto la riduzione del contributo per il mantenimento del figlio minore da € Pt_1 Per_2 350,0 300,00 mensili. A fondamento della domanda il ricorrente deduce l'incremen dditi Per_ della ex moglie dovuti all'ingresso dello stipendio della figlia e lamenta l'incremento delle spese personali sostenute mensilmente per il mutuo della nuova abi e, per il contratto di finanziamento per l'acquisto dei mobili, dell'autovettura e per le spese condominiali.
La domanda non è meritevole di accoglimento. Per_ Innanzitutto, il reddito della figlia non può essere considerato al fine di ritenere accresciuto il reddito della sig.ra Il c uto al mantenimento dei figli è onere che ricade sui genitori, CP_1 sicché l'ammontar buzione non può che essere determinato avuto riguardo alla situazione reddituale e patrimoniale di questi ultimi.
In secondo luogo, non risulta documentato l'incremento delle spese sostenute mensilmente dal sig. Il contratto di mutuo è stato stipulato il 09.11.2021 e il contratto di finanziamento il 13.11.2021, Pt_1 ovvero in data antecedente alla pronuncia della sentenza di divorzio che ha recepito le condizioni concordate dalle parti. Il ricorrente poi non ha neppure dimostrato l'aumento delle spese condominiali dal giugno 2023 ad oggi. Per_ Da ultimo, si osserva che la revoca del contributo al mantenimento della figlia comporta una riduzione delle uscite mensili sostenute dal sig. sicché la riduzion contributo al Pt_1 mantenimento per appare ingiustificata. Per_2
Ciò premesso, tenuto conto che la situazione economica e reddituale del sig. può ritenersi Pt_1 pressoché invariata (reddito imponibile pari a € 45.389,00 nel 2021, a € 47.9 el 2022, a € 53.287,00 nel 2023 e a € 53.714,30 nel 2024), il Tribunale ritiene di dover confermare il contributo al mantenimento per il figlio a carico del padre in € 350,00 mensili.
4. Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, così statuisce:
1) a modifica della sentenza n. 630/2023 del 20.06.2023, depositata in data 28.07.2023, revoca il contributo al mantenimento per la figlia con decorrenza dal mese di maggio 2025 Persona_3 compreso;
2) rigetta la domanda di riduzione del contributo al mantenimento per il figlio Per_2
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi il giorno 28 ottobre 2025
La Giudice rel. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 890/2025 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dalle Parte_1 C.F._1 rent
- ricorrente- nei confronti di:
(c.f. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2 LO) 7/g;
- resistente contumace -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Lodi, contrariis rejectis, così giudicare. Nel merito ed in via principale: per tutte le motivazioni meglio dedotte in narrativa, a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio n. 630/2023 dep. in data 28.07.2023 diminuire il contributo mensile di mantenimento da Euro 700,00 ad Euro Per 300,00 e, in ragione dell'indipendenza economica raggiunta della figlia disporre che il signor versi a Parte_1 titolo di mantenimento dell'unico figlio non autonomo ed indip te economicamente, E oltre al Per_2 contributo alle spese straordinarie, nec voluttuarie preventivamente concordate per lo stesso figlio in Per_2 ragione del 50%, ovvero nella diversa misura che dovesse essere ritenuta di Giustizia, tenuto conto della com dei redditi dei singoli genitori. In via istruttoria […].
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del presente procedimento come previsto dal D.M. n. 55/2014 e ss. mm, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art.2 D.M. 55/14), oltre a c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.”
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto.
1.1. Con ricorso depositato in data 15.05.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] chiedendo al Tribunale di Lodi di entenza di divorzio n. 630 CP_1 20.06.2023, pubblicata il 28.07.2023, nella parte relativa al mantenimento dei figli, revocando il Per_ contributo al mantenimento per la figlia OR , divenuta economicamente autosufficiente, e di riducendo ad € 300,00 il contributo al mantenime r il figlio minore Per_2
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto quanto segue:
- che con sentenza n. 630/2023 il Tribunale di Lodi ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha posto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento dei Pt_1Per_ figli e la somma mensile ,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese Per_2 stra ri Per_
- che la figlia , dopo aver frequentato uno stage formativo da settembre 2024 a marzo 2025 presso
“Saipem S.p. ercependo un'indennità di partecipazione di € 500,00 mensili, ad aprile 2025 ha sottoscritto con detta società un contratto di lavoro di apprendistato della durata di 36 mesi (dal 01.04.2025 al 31.03.2028), con qualifica di addetta all'attività di Engineering, 4° livello C.R.E.A. 1, con uno stipendio annuale di € 31.626,00, corrisposto in quattordici rate mensili posticipate;
- che la propria situazione reddituale è rimasta invariata dalla pronuncia della sentenza di divorzio ma di aver subito un aumento dei costi per il pagamento del mutuo della nuova abitazione e delle utenze, per l'acquisto dei mobili e dell'automobile;
- che la sig.ra lavora presso “Industrial Projet” di Tavazzano con VI (LO), CP_1 percependo uno ensile di € 1.200,00 e nel fine settimana presso il locale notturno “Grace Sound Food & Drink” di Lodi Vecchio;
inoltre, la resistente incassa € 600,00 mensili a titolo di canone di locazione di un immobile ereditato dalla madre;
- che la situazione reddituale della sig.ra risulta migliorata in ragione dell'ingresso del CP_1Per_ reddito della figlia , con lei convivente familiare.
1.2. All'udienza del 17.10.2025 è comparso il solo ricorrente che ha confermato le circostanze di fatto rappresentate nel ricorso e ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate. Per In particolare, il sig. ha reso le seguenti dichiarazioni: “Mia figlia dal mese di aprile 2024 ha Pt_1 Per iniziato a lavorare presso em con un contratto di apprendistato della durata di ni. svolge le mansioni di perito tecnico e si occupa di calcoli strutturali, lei è diplomata in meccatronica. È stata mia fig onsegnarmi la busta paga depositata in atti. Ho provato a trovare un accordo con la mia ex moglie per la revoca del contributo al Per mantenimento di ma la sig.ra non si è resa disponibile. Nostro figlio ha 17 anni, frequenta le CP_1 Per_2 scuole superiori e di continuar dere il mantenimento nella misura di € mensili come da sentenza di divorzio. Preciso che ho lasciato a mia moglie il 100% dell'assegno unico.”
Le procuratrici delle parti hanno quindi chiesto di discutere la causa riportandosi al ricorso e alle domande ivi formulate.
La Giudice ha quindi dichiarato la contumacia della sig.ra ed ha trattenuto la causa in CP_1 decisione.
Per_
2. Sul contributo al mantenimento della figlia .
Esaminata la documentazione in atti e tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla parte all'udienza del 17.10.2025, il Collegio ritiene di dover disporre la revoca del contributo al mantenimento per la figlia Per_ OR , divenuta economicamente autosufficiente.
pagina 2 di 4 In proposito, giova ricordare che, secondo un consolidato orientamento (da ultimo, Cass. 12121/2025),
“in tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici”.
Quanto alla cessazione dell'obbligo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 26875/23) ha precisato che l'obbligo di contribuzione del figlio OR privo di indipendenza economica si estende “per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata”. Peraltro, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro (sia pure a tempo determinato, v. Cass. 40282/21 tra le molte) con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti, giustifica la cessazione dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore, tanto che la successiva o eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. 6509/17, 19696/19).
In altri termini, l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa quando viene dimostrato l'avvenuto l'ingresso nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato. Per_ Nel caso di specie, , quasi ventenne, ha concluso il ciclo di studi, conseguendo un diploma di scuola superiore in ronica, non ha intrapreso gli studi universitari ed a settembre 2024 ha iniziato un percorso di formazione.
Il sig. ha documentato che la figlia ha frequentato uno stage extra curriculare dal 23.09.2024 sino Pt_1 al 22. presso Saipem S.p.A. (doc. 9). All'udienza del 17.10.2025 il ricorrente ha poi dichiarato che la figlia da aprile 2025 ha iniziato a lavorare presso detta società con un contratto di apprendistato della durata triennale, svolgendo le mansioni di perito tecnico e occupandosi di calcoli strutturali. A tal Per_ proposito, ha depositato il contratto di apprendistato professionalizzante, sottoscritto da con Saipem S.p.A. in data 01.04.2025 (con scadenza al 31.03.2028), con qualifica di addetta all tà di Engineering, livello 4° C.R.E.A. 1, il cui trattamento economico lordo, corrisposto in 14 rate mensili posticipate, è pari a € 31.626,00 (doc. 2). Per_ Il sig. ha poi prodotto la busta paga relativa al mese di aprile 2025 dalla quale si evince che Pt_1 ha pe uno stipendio netto di € 2.036,64 (doc. 3).
Tanto premesso, deve osservarsi come il contratto di apprendistato di durata quasi triennale sia astrattamente idoneo a ritenere raggiunta l'emancipazione e l'autosufficienza economica della figlia OR. Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che il raggiungimento dell'indipendenza economica non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro giuridicamente stabile, ma con il verificarsi di una situazione tale da far ragionevolmente dedurne l'acquisto, anche se per licenziamento, dimissioni o altra causa tale rapporto venga poi meno (Cass. 21773/2008). Ciò significa che non solo l'attuale rapporto di apprendistato è già connotato da intrinseca stabilità, ma è presumibilmente destinato a proiettarsi in un rapporto lavorativo a tempo indeterminato. Per_ È così provato che , dopo la pronuncia della sentenza di divorzio, si è inserita nel mondo del lavoro, sottoscriven n contratto di apprendistato con Saipem S.p.A. che seppur a tempo determinato garantisce entrate sufficienti al proprio mantenimento e la mansione alla quale è stata adibita, ovvero addetta all'attività di Engineering, è in linea con il proprio titolo di studio. Per_ La revoca del contributo al mantenimento per la figlia decorre, in base al principio della domanda, da maggio 2025.
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3. Sulla domanda di riduzione del contributo per il mantenimento del figlio Per_2
Il sig. ha chiesto la riduzione del contributo per il mantenimento del figlio minore da € Pt_1 Per_2 350,0 300,00 mensili. A fondamento della domanda il ricorrente deduce l'incremen dditi Per_ della ex moglie dovuti all'ingresso dello stipendio della figlia e lamenta l'incremento delle spese personali sostenute mensilmente per il mutuo della nuova abi e, per il contratto di finanziamento per l'acquisto dei mobili, dell'autovettura e per le spese condominiali.
La domanda non è meritevole di accoglimento. Per_ Innanzitutto, il reddito della figlia non può essere considerato al fine di ritenere accresciuto il reddito della sig.ra Il c uto al mantenimento dei figli è onere che ricade sui genitori, CP_1 sicché l'ammontar buzione non può che essere determinato avuto riguardo alla situazione reddituale e patrimoniale di questi ultimi.
In secondo luogo, non risulta documentato l'incremento delle spese sostenute mensilmente dal sig. Il contratto di mutuo è stato stipulato il 09.11.2021 e il contratto di finanziamento il 13.11.2021, Pt_1 ovvero in data antecedente alla pronuncia della sentenza di divorzio che ha recepito le condizioni concordate dalle parti. Il ricorrente poi non ha neppure dimostrato l'aumento delle spese condominiali dal giugno 2023 ad oggi. Per_ Da ultimo, si osserva che la revoca del contributo al mantenimento della figlia comporta una riduzione delle uscite mensili sostenute dal sig. sicché la riduzion contributo al Pt_1 mantenimento per appare ingiustificata. Per_2
Ciò premesso, tenuto conto che la situazione economica e reddituale del sig. può ritenersi Pt_1 pressoché invariata (reddito imponibile pari a € 45.389,00 nel 2021, a € 47.9 el 2022, a € 53.287,00 nel 2023 e a € 53.714,30 nel 2024), il Tribunale ritiene di dover confermare il contributo al mantenimento per il figlio a carico del padre in € 350,00 mensili.
4. Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, così statuisce:
1) a modifica della sentenza n. 630/2023 del 20.06.2023, depositata in data 28.07.2023, revoca il contributo al mantenimento per la figlia con decorrenza dal mese di maggio 2025 Persona_3 compreso;
2) rigetta la domanda di riduzione del contributo al mantenimento per il figlio Per_2
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi il giorno 28 ottobre 2025
La Giudice rel. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
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