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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 11/02/2026, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1254/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IC NI, AT
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 815/2023 depositato il 13/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 CF_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2229/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 14/06/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede la condanna alle spese.
Resistente/Appellato: chiede rigettarsi l'appello e in subordine tenuto conto della tardività della produzione documentalle chiede la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice rigettava il ricorso di Nominativo_1 avverso il
“silenzio rifiuto” dell'Agenzia delle Entrate relativa al rimborso del 90% dell'IRPEF, anni d'imposta dal 1990 al 1992, a seguito della normativa intervenuta in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 che ha interessato alcune zone della Sicilia orientale.
Il primo giudice in particolare rilevava l'omesso deposito dell'autocertificazione riguardo il c.d. regime “de minimis”.
Hanno proposto appello Ricorrente_4, Ricorrente_2, Ricorrente_3 e Ricorrente_1 (eredi di Nominativo_1 deceduto il Data_Morte_1) e si è costituita l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va preliminarmente osservato che l'inammissibilità del ricorso per mancata formazione del silenzio-rifiuto è infondata.
Invero, in materia di “sisma in Sicilia del 1990”, l'istanza di rimborso, pur richiedendo indicazioni idonee a consentire la verifica dell'“an e del “quantum”, trae origine dall'art. art. 9, co. 17, della l. n. 289 del 2002 e succ. mod. la quale fa riferimento a dichiarazioni e versamenti risultanti agli atti dell'Amministrazione. Nel caso in esame, non si verte in fattispecie di rimborso determinate da situazioni personali che necessitano di indicazioni e documentazioni non noti all'Agenzia delle Entrate, ma di un diritto di natura generale che riguarda in modo indistinto ogni contribuente residente nei comuni colpiti dal sisma del 1990 ed in relazione al quale l'Agenzia delle Entrate è in possesso di tutti gli elementi relativi al “quantum”.
Consegue da ciò che l'Agenzia delle Entrate che intenda negare il diritto al rimborso deve chiarire eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa.
Nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate non ha prospettato alcuno dei predetti fatti ostativi alla richiesta del contribuente.
In relazione all'istanza di rimborso va rilevato che in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) costituisce norma di interpretazione autentica, sicché i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa,
i quali abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per l'importo superiore al 10%, previsto dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della l. n. 31 del 2008 di conversione del d.l. n. 248 del 2007 (v. Cass. civ. n. 5167 del 26.2.2020, rv. 657339 - 01).
Quanto alla prova va osservato che in tema di rimborso di imposta previsto dalla disciplina speciale per il sisma Sicilia 1990, l'autodichiarazione - eccezionalmente ammessa come prova e riferita al rispetto della disciplina 'de minimis' per il periodo antecedente al 31 maggio 2017, data di entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di Stato - è resa ai sensi del dpr n. 445 del 2000, e, una volta presentata, può trovare accesso nel giudizio tributario di merito (v. Cass. civ. n. 34530 del 27.12.2024, rv. 673250 - 02).
Inoltre, in tema di istanza di rimborso dei soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990, l'Amministrazione, che contesta il diritto del contribuente al rimborso delle somme indebitamente pagate, ai sensi dell'art. 1, comma
665, della l. n. 190 del 2014, per come integrato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, è tenuta ad allegare, in relazione alle informazioni in suo possesso derivanti dalla presentazione o meno della dichiarazione dei redditi e dei successivi pagamenti, gli specifici fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dello stesso e non può limitarsi ad opporre che l'onere della prova grava sul richiedente, rientrando tra gli obblighi di collaborazione e buona fede che devono orientare i rapporti della stessa
Amministrazione tributaria con i contribuenti (v. Cass. civ. n. 2196 del 30.1.2025, rv. 673649 - 01).
Nel caso in esame, il de cuius, titolare di reddito di partecipazione, fabbricati e domenicali/agrari, aveva presentato istanza di rimborso il 26.2.2009 ed ha allegato copia delle dichiarazioni dei redditi dei relativi periodi.
L'istanza era fondata sull'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 1992 che ha riconosciuto in favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa, il diritto a versare o ottenere il rimborso del 90% delle imposte dovute per quegli anni.
Osserva il collegio che la natura del reddito non assume alcuna rilevanza in quanto il diritto al rimborso attiene alla posizione globale del contribuente ed in particolare alle risultanze della dichiarazione dei redditi nel suo complesso.
In altri termini, dalla dichiarazione dei redditi emerge l'importo del rimborso anche in considerazione dei versamenti diretti effettuati dal contribuente con il modello F24.
I predetti elementi sono tutti in possesso dell'Amministrazione Finanziaria. In questo grado di giudizio, inoltre, gli appellanti, nella qualità di eredi, hanno prodotto autocertificazione in data 18.11.2025 con i quali hanno dichiarato che il proprio congiunto non ha mai beneficiato di contributi pubblici nel triennio antecedente alla concessione del beneficio di cui all'art. 9, comma 17, della l. 289 del 2002.
La predetta autocertificazione, oltre che legittima in quanto prevista dall'art. 47 del dpr 445 del 2000, è anche ammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 58 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 in quanto indispensabile ai fini della decisione (v. Cass. civ. sez. trib., n. 21253 del 30.7.2024).
La predetta dichiarazione è conforme, pertanto, a quanto richiesto dalla citata giurisprudenza in tema di rimborsi “sisma in Sicilia del 1990” per il riconoscimento dei contributi.
D'altra parte, anche in questo caso l'Ufficio ben avrebbe potuto e dovuto verificare se il contribuente aveva fruito di altri aiuti, tenuto conto, peraltro, che il limite previsto dal regolamento UE per la concessione di questo tipo di contributi è di euro 200.000,00 nell'arco di 3 esercizi finanziari (fino al 2006 il limite era di euro
100.000, innalzato successivamente), e quello chiesto dal contribuente (euro 106.411,75), nel caso in esame,
è al sotto della predetta soglia.
Consegue, pertanto, da ciò che va dichiarata l'illegittimità del silenzio tenuto dall'Agenzia e la fondatezza della richiesta del contribuente al quale deve essere riconosciuto il chiesto rimborso, unitamente agli interessi.
Le predette argomentazioni assorbono gli altri motivi del gravame che deve essere accolto con riforma della sentenza di primo grado.
La complessità interpretativa della normativa nazionale ed europea che si è succeduta nel tempo consente l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la CGT di Secondo Grado della Sicilia accoglie l'appello e compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Palermo 15.12.2025.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Montalto
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IC NI, AT
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 815/2023 depositato il 13/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 CF_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2229/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 14/06/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede la condanna alle spese.
Resistente/Appellato: chiede rigettarsi l'appello e in subordine tenuto conto della tardività della produzione documentalle chiede la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice rigettava il ricorso di Nominativo_1 avverso il
“silenzio rifiuto” dell'Agenzia delle Entrate relativa al rimborso del 90% dell'IRPEF, anni d'imposta dal 1990 al 1992, a seguito della normativa intervenuta in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 che ha interessato alcune zone della Sicilia orientale.
Il primo giudice in particolare rilevava l'omesso deposito dell'autocertificazione riguardo il c.d. regime “de minimis”.
Hanno proposto appello Ricorrente_4, Ricorrente_2, Ricorrente_3 e Ricorrente_1 (eredi di Nominativo_1 deceduto il Data_Morte_1) e si è costituita l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va preliminarmente osservato che l'inammissibilità del ricorso per mancata formazione del silenzio-rifiuto è infondata.
Invero, in materia di “sisma in Sicilia del 1990”, l'istanza di rimborso, pur richiedendo indicazioni idonee a consentire la verifica dell'“an e del “quantum”, trae origine dall'art. art. 9, co. 17, della l. n. 289 del 2002 e succ. mod. la quale fa riferimento a dichiarazioni e versamenti risultanti agli atti dell'Amministrazione. Nel caso in esame, non si verte in fattispecie di rimborso determinate da situazioni personali che necessitano di indicazioni e documentazioni non noti all'Agenzia delle Entrate, ma di un diritto di natura generale che riguarda in modo indistinto ogni contribuente residente nei comuni colpiti dal sisma del 1990 ed in relazione al quale l'Agenzia delle Entrate è in possesso di tutti gli elementi relativi al “quantum”.
Consegue da ciò che l'Agenzia delle Entrate che intenda negare il diritto al rimborso deve chiarire eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa.
Nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate non ha prospettato alcuno dei predetti fatti ostativi alla richiesta del contribuente.
In relazione all'istanza di rimborso va rilevato che in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) costituisce norma di interpretazione autentica, sicché i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa,
i quali abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per l'importo superiore al 10%, previsto dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della l. n. 31 del 2008 di conversione del d.l. n. 248 del 2007 (v. Cass. civ. n. 5167 del 26.2.2020, rv. 657339 - 01).
Quanto alla prova va osservato che in tema di rimborso di imposta previsto dalla disciplina speciale per il sisma Sicilia 1990, l'autodichiarazione - eccezionalmente ammessa come prova e riferita al rispetto della disciplina 'de minimis' per il periodo antecedente al 31 maggio 2017, data di entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di Stato - è resa ai sensi del dpr n. 445 del 2000, e, una volta presentata, può trovare accesso nel giudizio tributario di merito (v. Cass. civ. n. 34530 del 27.12.2024, rv. 673250 - 02).
Inoltre, in tema di istanza di rimborso dei soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990, l'Amministrazione, che contesta il diritto del contribuente al rimborso delle somme indebitamente pagate, ai sensi dell'art. 1, comma
665, della l. n. 190 del 2014, per come integrato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, è tenuta ad allegare, in relazione alle informazioni in suo possesso derivanti dalla presentazione o meno della dichiarazione dei redditi e dei successivi pagamenti, gli specifici fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dello stesso e non può limitarsi ad opporre che l'onere della prova grava sul richiedente, rientrando tra gli obblighi di collaborazione e buona fede che devono orientare i rapporti della stessa
Amministrazione tributaria con i contribuenti (v. Cass. civ. n. 2196 del 30.1.2025, rv. 673649 - 01).
Nel caso in esame, il de cuius, titolare di reddito di partecipazione, fabbricati e domenicali/agrari, aveva presentato istanza di rimborso il 26.2.2009 ed ha allegato copia delle dichiarazioni dei redditi dei relativi periodi.
L'istanza era fondata sull'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 1992 che ha riconosciuto in favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa, il diritto a versare o ottenere il rimborso del 90% delle imposte dovute per quegli anni.
Osserva il collegio che la natura del reddito non assume alcuna rilevanza in quanto il diritto al rimborso attiene alla posizione globale del contribuente ed in particolare alle risultanze della dichiarazione dei redditi nel suo complesso.
In altri termini, dalla dichiarazione dei redditi emerge l'importo del rimborso anche in considerazione dei versamenti diretti effettuati dal contribuente con il modello F24.
I predetti elementi sono tutti in possesso dell'Amministrazione Finanziaria. In questo grado di giudizio, inoltre, gli appellanti, nella qualità di eredi, hanno prodotto autocertificazione in data 18.11.2025 con i quali hanno dichiarato che il proprio congiunto non ha mai beneficiato di contributi pubblici nel triennio antecedente alla concessione del beneficio di cui all'art. 9, comma 17, della l. 289 del 2002.
La predetta autocertificazione, oltre che legittima in quanto prevista dall'art. 47 del dpr 445 del 2000, è anche ammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 58 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 in quanto indispensabile ai fini della decisione (v. Cass. civ. sez. trib., n. 21253 del 30.7.2024).
La predetta dichiarazione è conforme, pertanto, a quanto richiesto dalla citata giurisprudenza in tema di rimborsi “sisma in Sicilia del 1990” per il riconoscimento dei contributi.
D'altra parte, anche in questo caso l'Ufficio ben avrebbe potuto e dovuto verificare se il contribuente aveva fruito di altri aiuti, tenuto conto, peraltro, che il limite previsto dal regolamento UE per la concessione di questo tipo di contributi è di euro 200.000,00 nell'arco di 3 esercizi finanziari (fino al 2006 il limite era di euro
100.000, innalzato successivamente), e quello chiesto dal contribuente (euro 106.411,75), nel caso in esame,
è al sotto della predetta soglia.
Consegue, pertanto, da ciò che va dichiarata l'illegittimità del silenzio tenuto dall'Agenzia e la fondatezza della richiesta del contribuente al quale deve essere riconosciuto il chiesto rimborso, unitamente agli interessi.
Le predette argomentazioni assorbono gli altri motivi del gravame che deve essere accolto con riforma della sentenza di primo grado.
La complessità interpretativa della normativa nazionale ed europea che si è succeduta nel tempo consente l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la CGT di Secondo Grado della Sicilia accoglie l'appello e compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Palermo 15.12.2025.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Montalto