Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 834
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 6-bis della L. 212/2000 per mancato contraddittorio preventivo

    Il giudice ha ritenuto infondato il motivo, poiché l'obbligo di contraddittorio preventivo non si applica agli accertamenti catastali conseguenti a procedura DOCFA, in quanto esclusi dal Decreto MEF del 24 aprile 2024. La procedura DOCFA costituisce già di per sé una forma di contraddittorio partecipato.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa per omesso sopralluogo

    Il giudice ha ritenuto infondato il motivo, affermando che l'avviso è adeguatamente motivato dall'indicazione dei criteri di stima e che il sopralluogo non è un presupposto di legittimità dell'accertamento.

  • Accolto
    Illegittimità per insussistenza dei presupposti e violazione della Circolare 6/T/2012

    Il giudice ha accolto parzialmente il motivo, ritenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto applicare il coefficiente di deprezzamento in base all'anno di costruzione dell'immobile (1976) e all'assenza di interventi di ristrutturazione totale. Tuttavia, non potendo quantificare il deprezzamento in sede, ha rinviato all'Agenzia delle Entrate per la rideterminazione della rendita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 834
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 834
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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