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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 07/07/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1920/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Nese Antonio del Foro di Salerno (SA) E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Nese Antonio del Foro di Salerno (SA)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 30/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale. I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Tronzano Vercellese (VC) il 19/06/2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I, Anno 2010.
pagina 1 di 5 Dall'unione sono nati i figli , e , rispettivamente in data 29/07/2007, Per_1 Per_2 Per_3
06/03/2009 e 28/05/2014, tutti ancora minori. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito civile in Tronzano Vercellese (VC) il 19/06/2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I, Anno 2010 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE l'affido congiunto dei minori , e ad entrambi i coniugi;
Per_1 Per_2 Per_3
2. DISPONE che il sig. possa vedere e tenere con sé i figli, due giorni a Parte_1 settimana, precisamente il martedì ed il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 20:00 ed i fine settimana alterni, salvo diverse pattuizioni;
3. DISPONE che durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i bambini trascorrano la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, per le restanti festività il padre avrà con sé i figli per la metà dei giorni di vacanza, in modo consecutivo, sino al 1° gennaio nell'anno pagina 2 di 5 in cui trascorrerà con loro il giorno di Natale (dal 25.12. al 01.01) e dal 1° gennaio fino al giorno 7 gennaio - accompagnandoli alle rispettive scuole di appartenenza se il giorno non cade nel weekend - nell'anno che trascorrerà con loro la Vigilia di Natale. In tale maniera verranno alternati tra i genitori sia il 24/25 dicembre sia 31 dicembre/1° gennaio;
durante le vacanze pasquali per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori;
4. DISPONE che i minori trascorrano, inoltre, la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre i giorni di compleanno dei minori verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei bambini con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto;
5. DISPONE che durante le vacanze estive il padre possa avere con sé i minori per 2 settimane, non consecutive fino ad una maggiore autonomia dei figli, i cui periodi andranno comunicati alla madre entro il mese di Maggio di ciascun anno;
anche la mamma avrà con se i bambini in modo esclusivo per 2 settimane non consecutive;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza dei bambini presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra, salvo miglior accordo tra genitori;
6. DÀ ATTO che entrambi i coniugi si obbligano, altresì, a mantenere un dialogo civile tra loro e a non influenzare i figli con atti o comportamenti finalizzati a porre essi in contrasto con uno dei genitori, esimendosi da qualsivoglia commento negativo nei riguardi dell'altro in presenza dei minori ed impegnandosi a rispettare ed a far rispettare, allo stesso, le regole di vita ed educative impartite in costanza di convivenza;
7. DÀ ATTO gli istanti - nel quadro di una sana crescita dei figli che dovranno poter trovare nei propri genitori riferimenti precisi, sacri e costanti - si impegnano, con estrema elasticità, a riservare comunque agli stessi ogni risorsa ed energia per la loro serena crescita psico- fisica, nel rispetto delle famiglie materna e paterna in senso lato, cercando sempre di esaltare la figura dell'altro genitore in ogni senso nonché dei nonni tutti e dei familiari materni e paterni (entro il quarto grado), con i quali i minori dovranno sempre mantenere significativi rapporti, anche in caso di eventi imprevedibili legati alla salute ed alla vita di ciascun genitore;
8. DISPONE che ciascun genitore contribuisca al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie sostanze: viene concordato che il padre il sig. Parte_1 corrisponderà un assegno di mantenimento ordinario di € 250,00 cadauno per i figli Per_2
e e di € 100,00 per il figlio , per la complessiva somma di Persona_4 Persona_5
€ 600,00 che sarà corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla moglie Sig.ra entro il giorno 05 di ogni mese da rivalutarsi, come per legge, annualmente Parte_2 in base agli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, verranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori, e saranno previamente concordate e documentate, ad eccezione del caso dell'urgenza per le sole spese mediche, che andranno rimborsate al pagina 3 di 5 genitore che le ha anticipate. In particolare, prevedendo il regime dell'affidamento condiviso, le spese straordinarie saranno così ripartite:
• SPESE (da documentare) CHE NON RICHIEDONO IL CONSENSO DI CP_1 divise nelle seguenti categorie:
[...]
- Sanitarie: spese per visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche;
per visite e cure ortodontiche, oculistiche e sanitarie presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per l'acquisto di farmaci medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista ad eccezione di quelli da banco;
per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
esami diagnostici;
analisi cliniche;
- Scolastiche: mensa scolastica;
tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche;
libri di testo;
uscite didattiche e/o gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
baby-sitter conseguente al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza;
- Spese di natura ludica, sportiva o parascolastica: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, se acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
• SPESE SUBORDINATE AL CONSENSO DI divise nelle Controparte_1 seguenti categorie:
- Sanitarie: cure ortodontiche, sanitarie e oculistiche, trattamenti sanitari e interventi chirurgici presso privati;
- Scolastiche: iscrizioni e rette imposte di scuole private;
iscrizioni e rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e di preparazione agli esami di abilitazione o ai concorsi (compreso l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuorisede); gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
soggiorni all'estero per motivi di studio;
- Spese di natura ludica o parascolastica: vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso scuole private;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
diversamente, in caso di diniego, la spesa resterà a carico esclusivo di chi l'avrà autonomamente sostenuta. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese (concordate), e che ha esibito e consegnato idonea documentazione giustificativa entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. Ogni altra spesa, non indicata nel suindicato elenco, dovrà essere comunque comunicata e concordata con l'altro coniuge. In caso di mancata comunicazione e/o accordo, le predette spese non potranno essere rimborsate dall'altro e saranno ad esclusivo carico di chi le ha sostenute senza il richiesto consenso;
pagina 4 di 5 9. DISPONE che le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori vengano rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dorvà esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
10. DÀ ATTO che i coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per i minori, e sulla possibilità di ciascuno di essi di portare i minori all'estero nei rispettivi periodi di vacanze;
11. AUTORIZZA la signora percepire l'assegno unico interamente: all'uopo, le parti Pt_2 si impegnano annualmente a fornire tutta la documentazione necessaria per consentire di presentare e/o di rinnovare la relativa domanda;
12. DÀ ATTO che entrambi i coniugi rinunciano al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e dichiarano di aver regolato ogni questione patrimoniale e che non hanno nulla a pretendere;
13. DÀ ATTO che i coniugi chiedono in relazione alle attribuzioni patrimoniali l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 Legge 74/1987 e della Sentenza della Corte Costituzionale n° 154/1999.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 04/07/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 5 di 5
Sezione Civile
N. R.G. VG 1920/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Nese Antonio del Foro di Salerno (SA) E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Nese Antonio del Foro di Salerno (SA)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 30/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale. I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Tronzano Vercellese (VC) il 19/06/2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I, Anno 2010.
pagina 1 di 5 Dall'unione sono nati i figli , e , rispettivamente in data 29/07/2007, Per_1 Per_2 Per_3
06/03/2009 e 28/05/2014, tutti ancora minori. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito civile in Tronzano Vercellese (VC) il 19/06/2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I, Anno 2010 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE l'affido congiunto dei minori , e ad entrambi i coniugi;
Per_1 Per_2 Per_3
2. DISPONE che il sig. possa vedere e tenere con sé i figli, due giorni a Parte_1 settimana, precisamente il martedì ed il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 20:00 ed i fine settimana alterni, salvo diverse pattuizioni;
3. DISPONE che durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i bambini trascorrano la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, per le restanti festività il padre avrà con sé i figli per la metà dei giorni di vacanza, in modo consecutivo, sino al 1° gennaio nell'anno pagina 2 di 5 in cui trascorrerà con loro il giorno di Natale (dal 25.12. al 01.01) e dal 1° gennaio fino al giorno 7 gennaio - accompagnandoli alle rispettive scuole di appartenenza se il giorno non cade nel weekend - nell'anno che trascorrerà con loro la Vigilia di Natale. In tale maniera verranno alternati tra i genitori sia il 24/25 dicembre sia 31 dicembre/1° gennaio;
durante le vacanze pasquali per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori;
4. DISPONE che i minori trascorrano, inoltre, la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre i giorni di compleanno dei minori verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei bambini con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto;
5. DISPONE che durante le vacanze estive il padre possa avere con sé i minori per 2 settimane, non consecutive fino ad una maggiore autonomia dei figli, i cui periodi andranno comunicati alla madre entro il mese di Maggio di ciascun anno;
anche la mamma avrà con se i bambini in modo esclusivo per 2 settimane non consecutive;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza dei bambini presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra, salvo miglior accordo tra genitori;
6. DÀ ATTO che entrambi i coniugi si obbligano, altresì, a mantenere un dialogo civile tra loro e a non influenzare i figli con atti o comportamenti finalizzati a porre essi in contrasto con uno dei genitori, esimendosi da qualsivoglia commento negativo nei riguardi dell'altro in presenza dei minori ed impegnandosi a rispettare ed a far rispettare, allo stesso, le regole di vita ed educative impartite in costanza di convivenza;
7. DÀ ATTO gli istanti - nel quadro di una sana crescita dei figli che dovranno poter trovare nei propri genitori riferimenti precisi, sacri e costanti - si impegnano, con estrema elasticità, a riservare comunque agli stessi ogni risorsa ed energia per la loro serena crescita psico- fisica, nel rispetto delle famiglie materna e paterna in senso lato, cercando sempre di esaltare la figura dell'altro genitore in ogni senso nonché dei nonni tutti e dei familiari materni e paterni (entro il quarto grado), con i quali i minori dovranno sempre mantenere significativi rapporti, anche in caso di eventi imprevedibili legati alla salute ed alla vita di ciascun genitore;
8. DISPONE che ciascun genitore contribuisca al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie sostanze: viene concordato che il padre il sig. Parte_1 corrisponderà un assegno di mantenimento ordinario di € 250,00 cadauno per i figli Per_2
e e di € 100,00 per il figlio , per la complessiva somma di Persona_4 Persona_5
€ 600,00 che sarà corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla moglie Sig.ra entro il giorno 05 di ogni mese da rivalutarsi, come per legge, annualmente Parte_2 in base agli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, verranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori, e saranno previamente concordate e documentate, ad eccezione del caso dell'urgenza per le sole spese mediche, che andranno rimborsate al pagina 3 di 5 genitore che le ha anticipate. In particolare, prevedendo il regime dell'affidamento condiviso, le spese straordinarie saranno così ripartite:
• SPESE (da documentare) CHE NON RICHIEDONO IL CONSENSO DI CP_1 divise nelle seguenti categorie:
[...]
- Sanitarie: spese per visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche;
per visite e cure ortodontiche, oculistiche e sanitarie presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per l'acquisto di farmaci medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista ad eccezione di quelli da banco;
per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
esami diagnostici;
analisi cliniche;
- Scolastiche: mensa scolastica;
tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche;
libri di testo;
uscite didattiche e/o gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
baby-sitter conseguente al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza;
- Spese di natura ludica, sportiva o parascolastica: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, se acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
• SPESE SUBORDINATE AL CONSENSO DI divise nelle Controparte_1 seguenti categorie:
- Sanitarie: cure ortodontiche, sanitarie e oculistiche, trattamenti sanitari e interventi chirurgici presso privati;
- Scolastiche: iscrizioni e rette imposte di scuole private;
iscrizioni e rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e di preparazione agli esami di abilitazione o ai concorsi (compreso l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuorisede); gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
soggiorni all'estero per motivi di studio;
- Spese di natura ludica o parascolastica: vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso scuole private;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
diversamente, in caso di diniego, la spesa resterà a carico esclusivo di chi l'avrà autonomamente sostenuta. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese (concordate), e che ha esibito e consegnato idonea documentazione giustificativa entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. Ogni altra spesa, non indicata nel suindicato elenco, dovrà essere comunque comunicata e concordata con l'altro coniuge. In caso di mancata comunicazione e/o accordo, le predette spese non potranno essere rimborsate dall'altro e saranno ad esclusivo carico di chi le ha sostenute senza il richiesto consenso;
pagina 4 di 5 9. DISPONE che le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori vengano rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dorvà esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
10. DÀ ATTO che i coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per i minori, e sulla possibilità di ciascuno di essi di portare i minori all'estero nei rispettivi periodi di vacanze;
11. AUTORIZZA la signora percepire l'assegno unico interamente: all'uopo, le parti Pt_2 si impegnano annualmente a fornire tutta la documentazione necessaria per consentire di presentare e/o di rinnovare la relativa domanda;
12. DÀ ATTO che entrambi i coniugi rinunciano al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e dichiarano di aver regolato ogni questione patrimoniale e che non hanno nulla a pretendere;
13. DÀ ATTO che i coniugi chiedono in relazione alle attribuzioni patrimoniali l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 Legge 74/1987 e della Sentenza della Corte Costituzionale n° 154/1999.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 04/07/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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