Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00172/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00277/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 277 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da LA IG, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Cerceo, Stefano Corsi, Valerio Speziale, con domicilio eletto presso lo studio di Giulio Cerceo in Pescara, viale G. D'Annunzio, 142;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa secondo legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
Comune di Lanciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Filomena Fantini, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
OL SP, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Morigi, Chiara Saltelli, con domicilio eletto presso lo studio di Enrico Morigi in Roma, largo di Torre Argentina, 11;
nei confronti
LO GR SP, rappresentata e difesa dall'avvocato Xavier Santiapichi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, 44-46;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto n.1 del 4 giugno 2024, di occupazione di urgenza preordinata all’espropriazione di terreni, ex art.22 bis del D.P.R. n.327 del 2001, per l’ampliamento della discarica consortile per rifiuti non pericolosi in località Cerratina, realizzazione del 4° lotto,
del decreto di esproprio rettificato n.3 del 6 ottobre 2025, ex art.24 del D.P.R. n.327 del 2001, funzionale alla realizzazione dei lavori di ampliamento della discarica in esame in località Cerratina, 4° lotto, impugnato con motivi aggiunti,
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, del Comune di Lanciano, di OL SP;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di LO GR SP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2026 il dott. VI MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con atto n.1 del 4 giugno 2024 OL SP, delegata dal Comune di Lanciano, disponeva l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione di terreni, ex art.22 bis del D.P.R. n.327 del 2001, per l’ampliamento della discarica consortile per rifiuti non pericolosi in località Cerratina, realizzazione del 4° lotto.
La Sig.ra LA IG, proprietaria dei fondi interessati, in parte dati in affitto, impugnava la suddetta determina, censurandola per violazione degli artt.3, 6, 8, 11, 12, 20, 22 bis, 23 del D.P.R. n.327 del 2001, degli artt.5, 25, 27 bis, 29 ter, 29 quater, 208 del D.Lgs. n.152 del 2006, degli artt.3, 7 della Legge n.241 del 1990, dell’art.3 della L.R. n.7 del 2010, dell’art.75 delle NTA del PRG, per incompetenza nonché per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione, del difetto di presupposti, della contraddittorietà e illogicità, dell’ingiustizia, dello sviamento.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che l’atto era stato notificato in modo irrituale; che OL SP non era competente sulla procedura espropriativa; che del pari è a dirsi con riferimento a LO GR SP, Ditta che gestisce la discarica ed esegue i lavori, individuata quale beneficiaria dell’espropriazione; che il procedimento era comunque affetto da vari vizi, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio posposta alla dichiarazione di pubblica utilità; che mancava in ogni caso la dichiarazione di pubblica utilità; che gli interessati non erano stati messi nelle condizioni di interloquire con l’Autorità; che difettavano i presupposti di indifferibilità e urgenza; che la discarica esistente insiste ancora su area di proprietà del privato, senza che vi sia un coordinamento col il progetto di ampliamento da realizzare in area da acquisire a cura del Soggetto pubblico; che poteva acquisirsi la disponibilità delle nuove aree tramite un contratto di locazione; che al contrario lo stesso privato perde il valore corrispondente al canone di locazione; che era mancata la ponderazione dei contrapposti interessi pubblico e privato coinvolti nel procedimento; che andavano censurati pure gli eventuali futuri atti espropriativi dei terreni privati su cui insiste l’attuale discarica e dati in locazione.
La Regione Abruzzo si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.
LO GR SP si costituiva del pari in giudizio per il rigetto dell’impugnativa, illustrandone con apposita memoria l’infondatezza nel merito.
Anche OL SP e il Comune di Lanciano si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, sostenendo con successiva memoria in rito l’irricevibilità per tardività delle impugnative del PAUR e dell’AIA e nel merito l’infondatezza del ricorso nel complesso.
Con altra memoria la ricorrente ribatteva all’eccezione di rito e ribadiva i propri assunti nel merito.
Con ulteriori memorie OL SP ed LO GR SP riaffermavano le proprie tesi difensive.
Seguivano le repliche della parte ricorrente.
Veniva quindi emesso il decreto di esproprio n.2 del 18 settembre 2025.
Detto decreto di esproprio veniva tuttavia annullato da OL SP il successivo 25 settembre 2025.
La suindicata Società provvedeva quindi a riemettere il decreto di esproprio rettificato n.3 del 6 ottobre 2025, ex art.24 del D.P.R. n.327 del 2001, funzionale alla realizzazione dei lavori di ampliamento della discarica in esame in località Cerratina, 4° lotto, a seguito del summenzionato decreto di occupazione di urgenza n.1 del 4 giugno 2024, eseguito il 20 giugno 2024.
Il successivo 15 ottobre 2025 veniva emessa lettera di avviso di immissione in possesso per la data del 30 ottobre 2025.
Con memorie la parte ricorrente preannunciava la proposizione di motivi aggiunti ed OL SP ribadiva i propri assunti.
La Sig.ra IG quindi impugnava con motivi aggiunti il decreto di esproprio n.3 del 2025, deducendone l’illegittimità derivata dall’atto presupposto impugnato con ricorso introduttivo, la violazione degli artt.20, 22, 23 del D.P.R. n.327 del 2001 nonché l’eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia.
La ricorrente nello specifico ha sostenuto che nel decreto in ultimo gravato non veniva indicata la nomina dei tecnici, seppure avvenuta, per la determinazione dell’indennità di espropriazione; che la destinazione d’uso a discarica è produttiva e non agricola; che non erano state tenute in conto le considerazioni espresse sul punto dal tecnico di parte; che la lettera di immissione in possesso del 15 ottobre 2025 recava la data successiva del 30 ottobre 2025, che comunque l’immissione in possesso c’era già stata il 20 giugno 2024, che era stata emessa un’ulteriore nota per l’immissione in possesso, a seguito del decreto di esproprio n.2 del 2025 poi annullato, con immissione in possesso prevista per il 30 ottobre 2025.
Con memoria l’interessata ribadiva le proprie tesi.
Con altra memoria OL SP controdeduceva nel merito ai motivi aggiunti.
Con successivi scritti LO GR SP ribatteva ai motivi aggiunti, in rito qualora si fosse intendeso contestare la quantificazione dell’indennità di espropriazione, deducendo l’inammissibilità dei motivi aggiunti in parte qua, per difetto di giurisdizione, e nel merito sul complesso dei motivi aggiunti medesimi.
Seguivano le repliche della parte ricorrente e di OL SP, che segnalava inoltre in fatto che i lavori di ampliamento, conclusi, erano stati collaudati e che la discarica, così come ampliata, era in funzione.
Nell’udienza del 27 febbraio 2026 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il Collegio tralascia l’esame dell’eccezione di rito sollevata da OL SP e dal Comune di Lanciano su parte del ricorso introduttivo, per difetto di rilevanza, apparendo il medesimo destituito di fondamento e, quindi, da respingere, per le ragioni di seguito esposte.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che la ricorrente ha ricevuto l’atto impugnato via PEC, con notifica andata a buon fine, consentendole dunque di svolgere compiutamente le sue difese (cfr. all.14 atti LO GR SP); che correttamente il Comune di Lanciano ha delegato OL SP in tema di procedura espropriativa (cfr. art.1 AIA, laddove il Comune è individuato come Autorità espropriante, una volta definito che la stessa AIA comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, all.11 atti LO GR SP); che LO GR SP correttamente risulta beneficiaria dell’espropriazione, quale Ditta incaricata della realizzazione e della gestione della discarica de qua, come aderente al Consorzio Servizi Ecologici del Frentano, affidatario del servizio di smaltimento rifiuti (cfr. premesse atto impugnato, all.1 al ricorso e anche contratto di locazione del 3 gennaio 1994 tra ricorrente ed LO GR SP, all.1 atti LO GR SP); che l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, in uno con la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, è stata disposta con l’AIA del 21 febbraio 2024 e solo dopo il Comune ha delegato i poteri a OL SP per l’emissione del decreto di occupazione di urgenza, assunto quindi successivamente, il 4 giugno 2024, non risultando così persuasiva la dedotta censura procedimentale sul punto; che la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è espressamente contenuta nell’art.1 dell’AIA del 21 febbraio 2024 (cfr. ancora all.11 atti LO GR SP), risultando quindi il motivo di ricorso sul punto inesatto, oltre che generico; che gli interessati sono stati messi nelle piene condizioni di interloquire con l’Autorità nel corso del procedimento, nel pieno rispetto della relativa normativa e in particolare dell’art.27 bis del D.Lgs. n.152 del 2006 (cfr. premesse AIA e PAUR, all.11, 12 atti LO GR SP nonché comunicazione di avvio, osservazioni del privato e relativa nota di riscontro pubblico, all.4, 5, 6 atti OL SP); che i presupposti di indifferibilità e urgenza dell’intervento dell’ampliamento della discarica emergono in maniera chiara nelle premesse del decreto di occupazione impugnato, dell’AIA e del PAUR, con motivazione congrua e adeguata, espressa a seguito di articolata e approfondita istruttoria (cfr. all.1 al ricorso, all.11, 12 atti LO GR SP); che le parti pubblica e privata si stanno occupando fattivamente della sorte dell’area, attualmente in proprietà privata e data in locazione al Soggetto pubblico, ove insiste la discarica originaria in via di esaurimento (cfr. pag.19 relazione tecnica di progetto, all.17 atti LO GR SP); che in ogni caso la scelta sulle modalità di acquisizione della nuova area destinata all’ampliamento della discarica - ovvero strumento negoziale piuttosto che espropriativo - rientra appieno nelle valutazioni di merito dell’Amministrazione, sottratte come tali alle censure del privato e alla sindacabilità giurisdizionale; che in alternativa al canone di locazione spetta comunque al privato l’indennità di espropriazione, in piena osservanza della relativa normativa sul punto; che del tutto inconferente appare la censura circa l’asserita mancata ponderazione dei contrapposti interessi pubblico e privato coinvolti nel procedimento, richiamandosi a cura della ricorrente la posizione di un terzo soggetto privato estraneo al presente giudizio; che appare in ultimo inammissibile in radice l’ultima censura contenuta nel ricorso introduttivo, laddove si appunta su eventuali e futuri atti di espropriazione dell’area sulla quale insiste l’attuale discarica, giacchè gli stessi non risultano in alcun modo emessi.
I motivi aggiunti avverso il decreto di esproprio n.3 del 2025 risultano del pari destituiti di fondamento e quindi da respingere.
Va in proposito rilevato che, per quanto dianzi appena evidenziato, non sussistono i vizi di illegittimità derivata dagli atti presupposti; che nelle premesse dell’atto di esproprio impugnato si dà conto della presenza dei tecnici e della loro attività volta alla determinazione dell’indennità di espropriazione (cfr. atto impugnato, deposito del 29 ottobre 2025 di OL SP); che la destinazione agricola di una determinata area, che è volta non tanto e non solo a garantire il suo effettivo utilizzo a scopi agricoli, quanto piuttosto a preservarne le caratteristiche attuali di zona di salvaguardia da insediamenti abitativi residenziali, non può considerarsi incompatibile con la realizzazione di un impianto di discarica, tanto più che quest'ultimo deve essere ragionevolmente localizzato al di fuori della zona abitata (cfr. in termini in ultimo tra le altre, TAR Sicilia, Catania, II, n.3671 del 2024); che vanno tenute ben distinte le immissioni in possesso, ex art.22 bis, 24 del D.P.R. n.327 del 2001, atteso che la prima è disposta a seguito del decreto di occupazione d’urgenza, mentre la seconda in esito al decreto di esproprio.
Giova in ultimo segnalare che, laddove invece le censure si appuntassero sulla quantificazione dell’indennità, la parte ricorrente dovrebbe rivolgersi al Giudice ordinario, munito di giurisdizione sul punto, ex art.54 del D.P.R. n.327 del 2001.
Ne consegue che gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e coi motivi aggiunti si sottraggono alle censure dedotte.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.277/2024 indicato in epigrafe e i motivi aggiunti la medesimo.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in parti uguali, in favore della Regione Abruzzo, del Comune di Lanciano, di OL SP, di LO GR SP, delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in €4.000,00 (Quattromila/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IM LL, Presidente
VI MA, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI MA | IM LL |
IL SEGRETARIO