Articolo 19 della Legge 29 dicembre 1962, n. 1745
Articolo 18Articolo 20
Versione
22 gennaio 1963
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Versione
14 gennaio 1967
Art. 19.

I titoli e i certificati, che saranno emessi dalle societa' anche in sostituzione di titoli o certificati esistenti, devono avere le dimensioni fissate con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro e devono essere predisposti per le girate e per le annotazioni in conformita' ad apposito modello approvato con il decreto medesimo.
Ai titoli ed ai certificati emessi dalle societa', con azioni quotate in borsa, in sostituzione di quelli attualmente in circolazione, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applica il primo comma della nota dell'articolo 17 della tariffa, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 , a condizione che essi siano conformi al modello di cui al comma precedente e rechino l'indicazione a stampa di essere stati emessi in sostituzione di titoli e certificati precedenti ai sensi del presente articolo. ((3a)) ------------- AGGIORNAMENTO (3a)
La L. 23 dicembre 1966, n. 1139 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste [...] dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , sempreche' si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalita' e agli adempimenti omessi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1966.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1967